Durata del tirocinio in caso di fruizione di periodi di aspettativa o congedo straordinario

Risposta a quesito del 15 luglio 2009

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota del Consiglio giudiziario di … del 21 maggio 2009, con cui si trasmette il quesito posto dalla dott.ssa …, magistrato ordinario in tirocinio, la quale rappresenta che, essendo in stato di gravidanza, non solo è già stata costretta ad assentarsi dal lavoro per 15 giorni, ma dovrà inoltre ulteriormente assentarsi per un significativo arco di tempo (a partire da luglio sarà comunque inastensione obbligatoria), e chiede di conoscere se potrà recuperare il periodo di tirocinio mirato non effettuato e quali sono, in caso affermativo, gli eventuali accertamenti da compiere;

– letto l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 17 luglio 1998, il quale recita: “La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all’art. 90 dell’Ordinamento giudiziario, anche se l’uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore”;

– considerato che la disposizione mira a garantire la massima effettività dello svolgimento del tirocinio, e che, quindi, la durata di questo deve essere calcolata al ‘netto’ dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa sia se ciascuno di detti periodi sia superiore a trenta giorni, sia se gli stessi, unitariamente valutati, siano comunque superiori a trenta giorni;

– ritenuto, pertanto, che il magistrato ordinario in tirocinio, nello svolgimento del periodo stabilito in generale dal Consiglio superiore della magistratura, deve recuperare i periodi di congedo straordinario o di aspettativa che, anche solo globalmente considerati, siano di durata superiore a trenta giorni, fermo restando l’onere di fornire tempestiva comunicazione di essi al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario competente;

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.”

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