Eventuale valutazione del periodo di attività trascorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ai fini della durata del tirocinio per gli uditori giudiziari

Risposta a quesito del 18 luglio 2001

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 luglio 2001, premesso che il dott. ………….., nominato uditore giudiziario con D.M. 12.7.99, ha preso possesso il 16.9.99 ed è stato assegnato, con funzioni di uditore in tirocinio, al Tribunale di Roma;

che successivamente è stato dichiarato decaduto avendo preso servizio presso l’Avvocatura Distrettuale de l’Aquila con la qualifica di Procuratore dello Stato a decorrere dal 25.10.99;

che con delibera in data 8.3.2000 è stato riammesso in servizio e destinato al Tribunale di Roma per lo svolgimento del tirocinio;

considerato che in data 11.10.2000 il dott. …………… ha richiesto il riconoscimento del periodo in cui ha svolto le funzioni di Procuratore dello Stato (5 mesi dal 25.10.99 al 26.3.2000) ai fini del tirocinio ordinario civile, adducendo di aver svolto “attività defensionale e di consulenza in affari concernenti le materie giuridiche di più frequente ricorrenza nell’Istituto, in particolare il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto tributario, la procedura civile, il diritto del lavoro, la contabilità di stato”;considerato che la Commissione sulla scorta del parere dell’Ufficio Studi n. 33/01 del 23.01.2001, nella seduta del 6.2.01, deliberava di proporre al Plenum la proposta di parziale accoglimento dell’istanza del dott. …………………., imputando il periodo di cinque mesi in cui lo stesso aveva prestato servizio

quale

procuratore dello Stato al residuo periodo di tirocinio ordinario civile;che, a seguito di discussione plenaria, la proposta tornava in Commissione per un ulteriore approfondimento della problematica e ciò anche in considerazione del fatto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma aveva espresso parere contrario;che nella seduta del 20.2.2001 la Commissione deliberava di richiedere all’Ufficio Studi un parere integrativo collegiale e ciò anche alla luce del precedente costituito da un’istanza analoga, formulata da un uditore giudiziario militare successivamente vincitore del concorso di uditore giudiziario;che l’Ufficio Studi elaborava il parere collegiale del 19.06.2001 n. 351/01 (all.).Ritenuto, all’esito dell’ulteriore approfondimento e in considerazione della natura,delle funzioni e della struttura e regolamentazione del periodo di tirocinio così come previsto e disciplinato dal D.P.R. 17.07.1998:

– che il periodo in cui il dott. …………… ha prestato la propria attività in qualità di Procuratore pressol’Avvocatura dello Stato de l’Aquila, non essendo ricompreso in un programma complessivo funzionale alla formazione professionale e alla verifica della idoneità dell’uditore all’esercizio delle funzioni giudiziarie, non è fungibile con il corrispondente periodo del ciclo di formazione previsto per l’uditore;

– che la non sovrapponibilità della disciplina concernente i tempi e i modi del tirocinio con il servizio intermedio prestato nell’Avvocatura dello Stato può argomentarsi, a contrario, anche dalla normativa contenuta nell’art. 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97, secondo la quale la nomina a magistrato di tribunale “ha luogo al compimento di due anni dalla nomin a ad uditore giudiziario …” e che “è necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno, ma la nomina ha decorrenza ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore”;

– che non può quindi ritenersi surrogabile con l’attività svolta presso l’Avvocatura dello Stato il corrispondente periodo di tirocinio ordinario civile e ciò anche al fine di consentire al dott. …………… di maturare le condizioni necessarie per il prescritto periodo minimo richiesto per la successiva nomina a magistrato di tribunale;

– che nel caso di specie tra l’altro il dott. ……………. risulta aver già espletato l’intero periodo di tirocinio ordinario e sta completando il periodo di tirocinio mirato, connesso all’assunzione delle funzioni di giudice presso il Tribunale di Orvieto a cui è stato destinato

ha deliberato

per i motivi di cui in premessa di rigettare l’istanza del dott. ………………. in data 11.10.2000.

ALLEGATO

Parere n. 351/01 dell’Ufficio Studi e Documentazione

1. La richiesta di parere.

Con nota in data 9 novembre 2000 la Nona Commissione richiedeva a questo Ufficio di voler elaborare“un parere concernente l’assimilabilità dell’attività prestata dal dott. ……. ……. presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato de L’Aquila con quella di uditore in tirocinio, ai fini della corrispondente riduzione del periodo di uditorato”.Questo Ufficio provvedeva ad esprimere il richiesto parere (n. 33/01), che , per completezza espositiva, si allega al presente (v. allegato 1).Con successiva nota datata 22 febbraio 2001 si portava a conoscenza dell’Ufficio che “Con riferimento alla pratica indicata in oggetto, la Nona Commissione, nella seduta del 20.2.2001, ha deliberato di richiedere un parere integrativo alla luce del precedente costituito da un’istanza, analoga a quella del dott…….., formulata da un uditore militare, successivamente vincitore del concorso di udi tore giudiziario”.Con altra nota ancora, in data 7 marzo 2001, veniva precisato che “…….facendo seguito alla precedente richiesta di questa Commissione (che ad ogni buon conto si allega in copia”, la Commissione precisava che l’unico precedente a cui si fa riferimento è quello oggetto della delibera del 30.9.1981……”.

II. Osservazioni dell’Ufficio Studi.

Il parere dell’Ufficio studi n. 33/2001.

Il parere dell’Ufficio Studi n. 33/01, di cui è stata chiesta un’integrazione, ha concluso ritenendo che, “a parte l’ovvia diversità della funzione espletata presso l’Avvocatura dello Stato, l’aver in concreto affrontato materie e questioni di diritto civile e commerciale, fallimentare e del lavoro, con contestuale impegno nelle relative procedure sembra proprio assicurare il soddisfacimento di quelle esigenze (“introduzione alla pratica lavorativa” ed “apprendimento delle tecniche procedurali” ) che la vigente normativa pone a fondamento degli scopi del tirocinio”.Pertanto “il periodo di attività svolto presso l’Avvocatura dello Stato ben potrebbe essere considerato come periodo equiparabile e svolto ai fini del tirocinio con conseguente affermazione della “assimilabilità” dello stesso al periodo previsto per gli uditori.La conferma o la modifica delle predette conclusioni passa necessariamente anche attraverso l’esame degli ulteriori elementi d’analisi forniti dalla IX Commissione e, in particolare, del caso oggetto della delibera del 30 settembre 1981.

1) La delibera del 30 settembre 1981.La delibera del 30 settembre 1981 prende in esame il periodo di eventuale collaborazione prestata dai militari di leva ( già vincitori del concorso di uditore giudiziario) nelle procure militari per il computo nel periodo di tirocinio.In questa occasione il C.S.M. rispose escludendo la possibilità di computare tale periodo ai fini dello svolgimento del normale tirocinio che gli interessati saranno tenuti a prestare al termine del servizio di leva.In tale occasione venne peraltro sottolineato come l’eventuale utilizzazione di vincitori di concorso per uditori giudiziari presso gli uffici giudiziari militari rientra nella esclusiva competenza dell’Autorità militare.Al di là di una generica assimilazione in ordine all’oggetto del tema in questione (tempi e modalità di svolgimento del periodo di tirocinio) non sembra che dal lontano caso oggetto della delibera possano trarsi utili elementi per la soluzione della fattispecie in esame, se non per quanto riguarda l’individuazione del principio fondamentale concernente l’autonomia culturale e istituzionale del periodo di tirocinio; peraltro la diversità della normativa di riferimento e gli interventi che il C.S.M., come di seguito verrà chiarito, ha già compiuto su situazioni analoghe a quella oggetto del presente parere, consigliano di tracciare un percorso di analisi specificamente individualizzato.

2) Il problema dell’assimilabilità dell’attività prestata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con quella di uditore in tirocinio, ai fini della corrispondente riduzione del periodo di uditorato”.

2a) Natura , funzioni ,struttura e regolamentazione del periodo di tirocinio.

La soluzione del problema concernente l’assimilabilità dell’attività prestata dal dott…….. presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato de L’Aquila con quella di uditore in tirocinio, ai fini della corrispondente riduzione del periodo di uditorato comporta necessariamente un esame ed una riflessione sulla natura, funzioni, struttura e regolamentazione del periodo di tirocinio che il vincitore del concorso per uditore giudiziario deve necessariamente espletare prima del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

a.a). La nuova disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari (d.p.r. 17 luglio 1998).

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 giugno 1998 è stato varato il nuovo regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari, recepito – secondo una prassi remota che non immuta la natura “consiliare” della disciplina – nel D.P.R. 17 luglio 19981, pubblicato in G.U., s.g. 24 luglio1998, n. 171.La prima applicazione della nuova disciplina si è avuta, con riferimento al periodo di tirocinio degli uditori del concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, nel settembre 1999.Dopo l’emanazione del d.P.R. n. 171/98, il C.S.M. ha emanato la circolare n. 152452 del 30 luglio 1999 avente ad oggetto Direttive relative al tirocinio degli uditori giudiziari vincitori del concorso indetto con D.M. 16.1.1997; con questa circolare il C.S.M. ha fornito utili indicazioni interpretative in merito al nuovo regolamento per il tirocinio, rinviando a successiva circolare la configurazione di una disciplina relativa agli aspetti della nuova normativa afferenti la valutazione dell’uditore in base all’art. 14 del D.P.R. citato.

a.b). La configurazione delle finalità del tirocinio.

Il nuovo regolamento non modifica dalle fondamenta il quadro complessivo della precedente disciplina, risalente al 1988, in base alla quale era stata configurata una struttura del tirocinio articolata in modo prevalente in sede decentrata, era stata prevista una sua distinzione in una fase ordinaria ed in una fase mirata alle funzioni da svolgersi dall’uditore (fasi connotate da diverse impostazioni dell’azione formativa), mediante l’individuazione dei soggetti preposti all’attività formativa, e delle modalità dell’attività stessa. 2Il nuovo regolamento ha cercato di introdurre alcuni momenti di razionalizzazione dell’intera procedura tenendo presente anche le modifiche che nel frattempo hanno interessato la stessa struttura organizzativa del C.S.M., che dal 1996, 3 ha individuato nella IX Commissione, coadiuvata dal Comitato scientifico, le articolazioni consiliari cui devolvere in via primaria la funzione formativa sia per i magistrati in carriera che per gli uditori.Si è così dato spazio a quegli interventi capaci di valorizzare le esigenze di valutazione del tirocinio degli uditori, introducendo modalità procedimentalizzate della fase valutativa medesima; in questo modo si è cercato di porre rimedio alla riconosciuta insufficienza degli strumenti preesistenti, che ruotavano essenzialmente sulle relazioni scritte redatte dai magistrati, garantendo, al contempo anche all’uditore, quale magistrato a tutti gli effetti, le garanzie di difesa previste dall’art. 107 Cost. per l’ipotesi di giudizio diinidoneità che dovesse condurre alla cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario.E’ stato così introdotto attraverso l’art. 1 del D.P.R. 17 luglio 1998 per la prima volta, una esplicita definizione delle finalità del tirocinio, ad un tempo formative e valutative, affermandosi che “funzioni del tirocinio sono la formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifica della loro idoneitàall’esercizio delle funzioni giudiziarie”.

a.c). La natura e i compiti degli organi della formazione.

L’art. 1 D.P.R. cit. riconosce un ruolo di sovraordinazione del Consiglio superiore rispetto a tutti gli altri organi del tirocinio, riconoscimento che non esclude che l’attività degli altri soggetti di cui il Consiglio superiore si avvale (consigli giudiziari, commissioni distrettuali per gli uditori, magistrati collaboratori ed affidatari, comitato scientifico) sia connotata da una notevole autonomia nella scelta dei modi e dei mezzi più adatti, anche in relazione alle diverse situazioni locali, per perseguire gli obiettivi fissati. 4Quanto al profilo formativo del tirocinio, mentre l’attività formativa a livello centrale è diretta e coordinata dal Consiglio superiore, anche attraverso il comitato scientifico, a livello locale tale attività è demandata al consiglio giudiziario che organizza, su proposta della commissione distrettuale per gli uditori ed in relazione al coordinamento assicurato dal C.S.M., incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale.Un’importante innovazione viene apportata dal nuovo decreto alla composizione della commissione uditori, attraverso la previsione della sua integrazione, nel caso in cui debba pronunciarsi in merito al tirocinio degli uditori che abbiano iniziato il tirocinio stesso sotto il coordinamento del precedente consigliogiudiziario; – in questo caso la Commissione è integrata dai “magistrati designati … dai consigli giudiziari precedenti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario”. In questo modo il legislatore ha inteso valorizzare esigenze di continuità della cura del tirocinio, a fronte della durata in carica solo biennale dei consigli giudiziari, che ha sinora imposto un avvicendamento dei componenti della commissione distrettuale.Per l’organizzazione del tirocinio, il consiglio giudiziario continua ad avvalersi di magistrati collaboratori, la cui nomina è soggetta – giusta una innovativa disposizione del D.P.R. – all’approvazione del Consiglio superiore. Si tratta di figure ormai tradizionali di tutors 5, designati in numero di due (uno con competenza per il settore civile, l’altro per il settore penale) per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, composto di regola di non più di cinque elementi; 6 per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore sono svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.Rimane inoltre ferma la figura del magistrato affidatario, che, nominato dalla commissione distrettuale per gli uditori, “cura che l’uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio” (art. 11, co. 2), assegna e verifica la redazione di minute di provvedimenti.La funzione formativa è espressamente qualificata come “dovere d’ufficio” e non come attività opzionale; i magistrati affidatari e collaboratori debbono possedere determinati requisiti di professionalità ed onorabilità.Una nuova figura di magistrato collaboratore è stata istituita dall’art. 15, co. 3 del D.P.R. 1998, ed “ha(nno) il compito … di assistere l’uditore giudiziario” cui già sono state conferite le funzioni giurisdizionali, “di collaborare con lui ai fini del superamento delle difficoltà e dei problemi connessi con l’inizio della professione e di orientarlo verso l’approfondimento e il completamento della sua cultura professionale, nonché il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento utile per la valutazione della sua idoneità professionale” (art. 15, co. 5).Questi magistrati collaboratori “redigono ciascuno una relazione in cui riferiscono in modo specifico al consiglio giudiziario le attività svolte dall’uditore nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni elemento concreto rilevante ai fini di una completa valutazione dell’uditore” sotto i diversi profili; relazione di cui “il consiglio giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parereprevisto dall’art. 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97”.Attraverso questa specifica previsione si è inteso formalizzare una funzione di assistenza a favore dei magistrati più giovani, che in precedenza era basata soprattutto su rapporti interpersonali, mantenendo fermo il principio che tale attività dei collaboratori deve essere svolta “nel rispetto dell’autonomia di cui l’uditore giudiziario è pienamente titolare nell’esercizio delle funzioni giudiziarie al medesimo affidate” (art. 15, co. 5).La finalità primaria della norma, comunque, è quella di introdurre un ulteriore meccanismo di valutazione dell’uditore, attraverso le relazioni dei predetti collaboratori.

a.d). Il periodo di durata del tirocinio.

L’art. 3 co. 1 del D.P.R. del 1998 ha altresì innalzato, con alcune clausole di salvezza, la durata minima del tirocinio, che “è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi”, oltre la sospensione prevista per “i periodi feriali dei magistrati di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario, anche se l’uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore”, nonché per talune altre assenze dal servizio dell’uditore. In precedenza il periodo minimo di tirocinio era previsto in quindici mesi.

a.e). Gli elementi di riscontro dell’attività di tirocinio.

Una innovazione particolarmente importante introdotta dal regolamento del 1998 è quella concernente la disciplina della documentazione delle attività di tirocinio, che aveva subito nella prassi parziali disapplicazioni.L’innovazione di maggiore spessore deve essere individuata nel previsto inserimento all’interno del fascicolo dell’uditore del c.d. quaderno del tirocinio, 7 redatto durante il tirocinio dall’uditore medesimo, che vi deve annotare “le attività svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto dell’esperienza formativa in corso”. Il quaderno è vistato dal magistrato affidatario “che vi riporta le proprie osservazioni e le proprie indicazioni anche sugli ulteriori sviluppi dell’esperienza formativa”“Al termine dei diversi segmenti del tirocinio – è poi prescritto dal co. 3 – il quaderno è consegnato ai magistrati collaboratori insieme ad una relazione complessiva dell’uditore sul tirocinio svolto.”Sono molteplici gli obiettivi che in questo modo si sono intesi perseguire: in primo luogo si è voluto suscitare una maggiore consapevolezza del programma di formazione nei magistrati affidatari e collaboratori attraverso la descrizione analitica delle attività svolte, in modo da individuare più facilmente eventuali carenze e vuoti da colmare; sotto altro profilo la descrizione delle attività espletate può rappresentare un elemento di controllo sull’operato sia dell’uditore che dei formatori; infine, dal quaderno potrebbero essere ricavati elementi valutativi, al pari dell’altra documentazione costituita dai provvedimenti redatti e dalle autorelazioni. 8 Il D.P.R. del 1998 ha anche prescritto come obbligatoria l’inclusione nel fascicolo “di tutti i provvedimenti redatti dall’uditore, con le modifiche ad essi eventualmente apportate dai magistrati affidatari”.  9E’ altresì previsto che l’uditore sottoponga al collaboratore, al termine di ciascun segmento di tirocinio, un’autorelazione, in funzione di sintesi delle annotazioni, sussunte in un quadro di complessiva valutazione da parte dell’uditore dell’esperienza formativa svolta.

a.f). Gli aspetti metodologici di svolgimento del tirocinio

Una puntuale regolamentazione è riservata anche ai contenuti e alle modalità di svolgimento del tirocinio; per il periodo di tirocinio ordinario è infatti previsto che i piani relativi assicurino, “specialmente negli uffici di grandi dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all’uditore di acquisire conoscenza dei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, su un numero limitato di esperienze significative.”In questo caso il legislatore ha operato una scelta a favore dell’acquisizione da parte dell’uditore di un patrimonio conoscitivo ampio e tendenzialmente generalista, e non di conoscenze specialistiche che, in considerazione del limitato periodo di tempo a disposizione rischierebbero di essere caratterizzate da un approccio superficiale. La scelta della specializzazione viene invece perseguita, ove necessario, attraverso l’individuazione di specifici settori, che previa selezione del magistrato collaboratore, possano costituire un’utile esperienza per l’acquisizione di saperi specifici indispensabili per l’uditore per appropriarsi in autonomia di materie in cui il praticantato non si possa espletare. Proprio per queste ragioni e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati è assolutamente sconsigliato il frazionamento del periodo di tirocinio in molteplici segmenti. Nel corso del tirocinio ordinario dunque la formazione relativa alle funzioni specializzate verrà erogata attraverso la partecipazione a seminari, riservandosi poi l’assegnazione ad affidatari di un determinato settore specialistico solo gli uditori che mostrino uno specifico interesse al riguardo. Per poter programmare utilmente questo piano formativo riveste notevole importanza, l’interpello degli uditori in merito alle preferenze che gli stessi intendessero esprimere. 10

a.g). Il periodo di tirocinio mirato.

In modo coerente a tutta l’impostazione del periodo di tirocinio e al raggiungimento delle sue finalità, per l’espletamento del tirocinio mirato è stata introdotta una particolare procedura che assicuri tempestivamente la conoscenza da parte dei formatori e dello stesso uditore delle specifiche funzioni assegnategli, e per garantire a quest’ultimo l’effettiva corrispondenza tra funzioni assegnate e quelle che saranno in concreto svolte presso l’ufficio di destinazione. La “ratio” sottesa a tale scelta va ricercata nella volontà di non vanificare le finalità stesse del tirocinio attraverso l’assegnazione dell’uditore a funzioni diverse rispetto a quelle originariamente programmate, con inevitabili ricadute negative sulla stessa qualità del servizio giustizia erogato agli utenti.

a.h). Gli incontri di studio per gli uditori giudiziari.

Una dettagliata regolamentazione è stata prevista anche per l’organizzazione degli incontri di studio e delle altre iniziative formative in sede nazionale da parte del C.S.M. su specifiche materie: diritto sostanziale e processuale, ordinamento giudiziario, deontologia professionale, organizzazione e gestione degli uffici e del lavoro giudiziario.Altri incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale sono previste a livello locale, organizzate dal consiglio giudiziario, su proposta della commissione distrettuale per gli uditori.Gli incontri decentrati hanno funzione integrativa e preparatoria rispetto agli incontri organizzati in sede nazionale.E’ evidente che nella formazione iniziale degli uditori giudiziari in tirocinio il ruolo fondamentale è giocato dalla formazione in sede decentrata; gli incontri di studio centrali hanno infatti la funzione di fornire una <<cassetta degli attrezzi>> minima e uguale per tutti mentre in sede locale l’uditore viene posto di fronte a modi diversi di lavorare; ciò consente di sviluppare anche il suo senso critico, le sue motivazioni rispetto alla professione scelta, percepire con chiarezza i valori e gli obbiettivi dell’istituzione di cui entra a far parte, in sostanza il suo modo di essere giudice o pubblico ministero. In questo modo si persegue la finalità di far diventare il tirocinio “palestra di percorsi tecnico-pratici-assiologici”, atti a soddisfare sia il bisogno di “sapere”, sia quello di “saper fare” che quello del “saper essere”. (cfr. Relazione al Parlamento del 1994).

2.b) ….Segue: Sull’assimilabilità del periodo di attività svolto presso l’Avvocatura dello Stato al periodo di tirocinio.

La riflessione sulla natura, sulle funzioni, sulla struttura e la regolamentazione del periodo di tirocinio porta necessariamente ad evidenziare un primo dato di fatto: il periodo in cui il dott…….. ha prestato la propria attività in qualità di procuratore presso l’Avvocatura dello Stato de L’Aquila non è assolutamente ricompresa in un progetto complessivo di formazione, né risulta che lo stesso in tale periodo abbia mai partecipato ad incontri e momenti di integrazione della sua preparazione.Dall’attestazione allegata agli atti emerge che l’istante “ha svolto attività defensionale e di consulenza in affari concernenti le materie giuridiche di più frequente ricorrenza nell’Istituto, in particolare il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto tributario, la procedura civile, il diritto del lavoro, la contabilità di Stato .. dimostrando preparazione teorica e qualità professionali di eccelso livello”.Sulla base di queste premesse non appare coerente un’operazione di ortopedia formativa che, prendendo in considerazione l’oggetto delle materie trattate, operi la sostituzione di un segmento del periodo di formazione professionale; in questo modo si farebbe discendere dalla mera compatibilità astratta tra materie un raggiungimento di obiettivi formativi che, invece dovrebbero confluire all’interno di una esperienza professionale funzionalmente destinata non soltanto ad acquisire elementi del “sapere” del magistrato, ma anche quelli del “saper fare” il magistrato e , poi, del “saper essere” magistrato.In sostanza l’interruzione di un periodo di cinque mesi del tirocinio rappresenta l’omissione di quasi un terzo dell’intero ciclo di formazione dell’uditore, in cui le pur notevoli potenzialità del dott. , in ordine alle quali non vi è motivo di dubitare, non sembra che possano apportare autonomamente quella “qualità” aggiunta e quegli elementi di valutazione che soli possono derivare dall’espletamento dell’intero periodo di tirocinio.Sotto questo profilo l’ufficio ritiene che debba arrivarsi ad una rilettura critica del primo parere espresso con la relazione n. 33/01, proprio perché le stesse conclusioni favorevoli all’assimilabilità dei dueperiodi, in tanto sono state assunte, in quanto non hanno affrontato “l’ovvia diversità della funzione espletata presso l’Avvocatura dello Stato”.Ma le conclusioni che portano a non poter ritenere sovrapponibile la disciplina concernente i tempi e i modi del tirocinio con il servizio intermedio prestato nell’avvocatura dello Stato deriva non solo da ragioni di carattere funzionale, ma anche dalla normativa contenuta nell’art. 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97, in base alla quale “la nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina ad uditore giudiziario….in ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunquedecorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore”.Dalla disciplina normativa soprariportata deriva che colui il quale rientri in magistratura, dopo essere transitato nei ruoli dell’avvocatura dello Stato, ai fini della nomina a magistrato di tribunale, deve avere necessariamente completato il periodo di tirocinio prescritto e svolto il necessario periodo di espletamento delle funzioni giudiziarie; conseguentemente non può ritenersi surrogabile con l’attività svolta presso l’Avvocatura dello Stato il prescritto periodo minimo per la nomina a magistrato di tribunale.Non sembrano, a questo fine, assumere rilievo e non sembrano giustificare l’assimilazione funzionale richiesta, le affinità spesso ritenute tra gli appartenenti all’Avvocatura dello Stato ed i magistrati ordinari; in questo caso, infatti, le affinità suddette, evidenziano piuttosto le differenze tra le due categorie; infatti, esse attengono ad aspetti, che non involgono tanto il contenuto delle funzioni, ma piuttosto sono da individuarsi nella quantità dell’opera svolta, nella qualità della stessa ma in relazione all’alta qualificazione professionale dell’istituzione, nel sistema di reclutamento, e nell’aggiornamento ed affinamento che l’attività svolta comunque impone. La disciplina del tirocinio dell’uditore giudiziario, invece, guarda proprio al nucleo di specificità funzionale che rappresenta il denominatore comune nelle esperienze professionali dei destinatari dei vari mestieri di giudice e , sotto questo profilo, appare obiettivamente infungibile. 11

3) I precedenti consiliari.

Peraltro deve essere sottolineato come una più attenta ricerca relativa a precedenti interventi del C.S.M. su situazioni identiche o assimilabili a quella in cui attualmente versa il dott. …….. porti ad una diversa conclusione in ordine al “carattere del tutto innovativo” e all’ “assoluta mancanza di precedenti in termini o anche di carattere analogo” della sua posizione, come dedotto invece nella prima relazione dell’ufficio Studi n. 33/01.Il Consiglio ha infatti in plurime occasioni fatto proprie le conclusioni cui è ritenuto di pervenire l’Ufficio Studi.Appare utile fare riferimento, da ultimo, alla delibera del 19 maggio 1999 concernente alcuni quesiti, esattamente sullo stesso tema, proposti dalla dott.ssa …….., uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, concernenti la possibilità di riammissione nell’ordine giudiziario sia per i magistrati transitati nellemagistrature speciali che per coloro che hanno optato per l’Avvocatura dello Stato. In questa occasione il C.S.M. sottolineò, tra le altre circostanze, che “colui che rientri in magistratura dopo essere transitato nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, ai fini della nomina a magistrato di tribunale, deve avere necessariamente completato il periodo di tirocinio prescritto e svolto il necessario periodo di espletamento delle funzioni giudiziarie. Cosicché, ove si tratti di un uditore giudiziario transitato prima del completamento del tirocinio, il rientro in ruolo imporrà comunque il completamento del periodo di necessaria formazione professionale”  12.In precedenza un analogo orientamento era stato tenuto dal C.S.M. in occasione della delibera di riammissione nell’ordine giudiziario del dott……… , transitato nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato durante il periodo di tirocinio. In questa occasione era stato il Ministero della Giustizia che, pur convenendo sulla possibilità di riammettere nell’ordine giudiziario il dott……. si era opposto all’accoglimento dell’istanza dello stesso tesa ad ottenere la contestuale ed immediata nomina a magistrato di tribunale; e ciò proprio in considerazione del fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere ricollocato in ruolo nel posto corrispondente all’effettivo esercizio sino ad allora espletato nella sola magistratura ordinaria. Il riconoscimento del servizio espletato quale procuratore dello Stato doveva infatti essere differito al momento della nomina a magistrato d’appello e di cassazione. In ogni caso la nomina a magistrato di tribunale, secondo il Ministero della Giustizia, doveva essere comunque subordinata alla condizione dell’effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali per non meno di un anno da parte dell’uditore. Sulla base di queste premesse il C.S.M. ha deliberato in data 17 gennaio 1996 il rientro nell’ordine giudiziario del dott……., e, con successiva delibera del 14 febbraio 1996, ha disposto la sua destinazione al Tribunale di Roma per l’espletamento del residuo periodo di tirocinio. Lasciatosi nuovamente decadere e presentata successivamente nuova istanza di riammissione in servizio, il C.S.M. reiterava in data 8 ottobre 1997 nel contenuto la precedente delibera, inciò accogliendo le conclusioni del nuovo parere n. 354/97 di questo ufficio (v. allegati 4 e 5).Peraltro tale soluzione non si discosta da quella già adottata in un altro caso analogo nei confronti del dott……. con delibera del 16 aprile 1985, con la quale il destinatario della stessa venne assegnato al tribunale di Lecce per il completamento del tirocinio dopo la sua riammissione in servizio dai ruoli dell’Avvocatura dello Stato.

III. Conclusioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’Ufficio ritiene di rispondere al quesito formulato nel senso che il rientro del dott. ……. nei ruoli della magistratura ordinaria dopo essere lo stesso transitato nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato prima del completamento del tirocinio, comporta la necessità di recuperare da parte del dott. Elefante il corrispondente periodo di uditorato, e ciò anche ai fini della formazione delle precondizioni per la successiva nomina a magistrato di tribunale.

—————-

1 Significativo in tal senso è il dato per cui il regolamento è stato adottato dal Presidente della Repubblica nella sua veste di Presidente del Consiglio Superiore. Sul piano normativo, va tenuto conto che se la potestà in argomento veniva originariamente conferita dall’art. 129, co. 2 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 al Ministro di Grazia e Giustizia , l’art. 48 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – attuando l’art. 105 della Costituzione repubblicana e la legge istitutiva del C.S.M. n. 195 del 24 marzo 1958 – prevedeva che “le norme per il tirocinio degli uditori, previste dall’art. 129, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro”.

L’oggetto di detta potestà regolamentare non subisce dalla legge limitazioni, se non per quanto attiene alla determinazione della durata minima del tirocinio (fissata per legge in sei mesi dall’art. unico della legge 30 maggio 1965, n. 579).

2 Così la Proposta della IX Commissione sottoposta all’Assemblea plenaria del C.S.M. in data 11.6.1998, riprodotta nel verbale,

p. 4.

3 Cfr. delibera del C.S.M. del 13 luglio 1996.

4 Così la Proposta cit., 9.

5 Così la Proposta, cit., 18; i collaboratori erano denominati “direttori di gruppo” dal D.P.R. del 1962 e sono tutt’oggi definiti nel linguaggio corrente, meno burocraticamente, “capigruppo”.

6 La precedente disciplina ammetteva la formazione di gruppi di uditori pari nel massimo a 10 elementi (art. 13 D.P.R. del1988).

7 La previsione riecheggia, sul piano nominalistico, quanto disposto, nel diverso settore del tirocinio dei praticanti avvocati, dall’art. 6, istitutivo del libretto della pratica, del D.P.R. 10  aprile 1990, n. 101, recante il nuovo “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale”.

8 Così, la relazione del consigliere relatore, dr. Pivetti, nella seduta del C.S.M. del 17.9.97, p. 18 del resoconto.

9 Cfr. sul punto l’art. 7 del D.P.R. Cfr. altresì l’art. 11 co. 3 che chiarisce che l’inserimento concerne in effetti anche “ogni altro elaborato redatto … nel corso del tirocinio”: si pensi ad es. agli appunti per la relazione in camera di consiglio, alle ricerche di legislazione, dottrina o giurisprudenza, ecc.

10 Si è appena visto che l’art. 4, co. 3 attribuisce rilevanza all’istanza dell’uditore quanto alla previsione di affidamenti a settori specializzati. Si richiama altresì che l’art. 11, co. 1 impone di tenere conto delle preferenze dell’uditore per l’individuazione dei magistrati affidatari.

11 Per una attenta ricostruzione della valutazione del servizio prestato presso l’Avvocatura dello Stato prima dell’ingresso in magistratura v. il parere dell’ufficio Studi n. 302/01.

12 v. parere Ufficio Studi n. 166/99 e conforme delibera del C.S.M. del 19 maggio 1999, allegati 2 e 3.

Scarica il pdf