GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

Ritardi: SS.UU. civili Cassazione

Sez. U, Sentenza n. 12108 del 17/05/2013 (Rv. 626496) [sentenza]

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Piccialli L. Relatore:Piccialli L.  P.M.Ciccolo PPM.(Conf.)

Benvegnu'(Paviotti) contro Min. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 08/11/2012)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  –  059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Ritardo nel deposito di provvedimenti – Caratteri della gravità e della reiterazione – Superamento dei limiti di tollerabilità e ragionevolezza – Sussistenza – Accertata laboriosità del magistrato ed esistenza di ragioni familiari idonee ad incidere sulla sua attività – Irrilevanza – Fattispecie.

ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari. (Nel caso di specie, le situazioni di ritardo, in taluni casi prossime ai due anni, hanno riguardato circa il 49% dei provvedimenti complessivi).

Sez. U, Sentenza n. 8409 del 28/05/2012 (Rv. 622695) [sentenza]

Presidente: Vittoria P. Estensore: Toffoli S. Relatore: Toffoli S. P.M.Ciccolo PPM.(Diff.)

Roilo (Barenghi ed altro) controMin. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 15/11/2011)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – 059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Non giustificabilità dei ritardi – Nozione, natura e funzione – Configurabilità nel caso di ritardi particolarmente gravi – Condizioni – Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 2, comma primo, lett. q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la non giustificabilità del ritardo costituisce non un ulteriore elemento della fattispecie, ma fatto ad essa esterno, chegravita nell’area delle situazioni riconducibili alla condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo, allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata “non iure”. Ne consegue che, quando iritardirisultino intollerabili, come può accadere nel caso di superamento del termine di un anno – desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di durata del giudizio di legittimità – la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolaregravitàattribuibile alla violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che ritardi non molto rilevanti sotto il profilo numerico, ma imponenti sul piano della misura in quanto anche eccedenti o prossimi ai tre anni, addebitabili ad un magistrato titolare di funzioni semidirettive, non potevano essere giustificati dall’impegno e dalla laboriosità, anche perché l’incolpato, siccome investito di poteri di organizzazione del lavoro, avrebbe dovuto prevenire tale situazione, evitando di assumere parte degli incarichi e delle attività invece assunti).

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Costituzione art. 111