Incidenza dei periodi di congedo per maternità sulla durata del tirocinio

Risposta a quesito del 24 luglio 2009

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota in data 24 giugno 2009 con la quale la dott.ssa …, magistrato ordinario in servizio al Tribunale di …, chiede se “il mancato svolgimento del tirocinio per il solo mese di agosto, essendo la stessa in quel mese in astensione obbligatoria per maternità, sia o meno ostativo alla presa di possesso delle funzioni e, nel caso in cui lo sia, quali saranno le conseguenze sulla posizione e sulla progressione in carriera”;

– letto l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 17 luglio 1998, il quale recita: “La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all’art. 90 dell’Ordinamento giudiziario, anche se l’uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore”;

– considerato che la disposizione mira a garantire la massima effettività dello svolgimento del tirocinio, e che, quindi, la durata di questo deve essere calcolata al ‘netto’ dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa sia se ciascuno di detti periodi sia superiore a trenta giorni, sia se gli stessi, unitariamente valutati, siano comunque superiori a trenta giorni;

– ritenuto, pertanto, che il magistrato ordinario in tirocinio, nello svolgimento del periodo stabilito in generale dal Consiglio superiore della magistratura, deve recuperare i periodi di congedo straordinario o di aspettativa che, anche solo globalmente considerati, siano di durata superiore a trenta giorni, fermo restando l’onere di fornire tempestiva comunicazione di essi al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario competente;

– ritenuto che l’impostazione va condivisa giacchè dalla data di presa di possesso dell’ufficio decorrono taluni effetti, quale il decorso del termine per poter validamente proporre domanda di un successivo trasferimento, che nel concreto possono essere di vantaggio per il magistrato ed avendo il Consiglio già affermato con la delibera del 22 aprile 1999 che l’assenza dal lavoro che si ricolleghi ad uno stato di gravidanza neanche in via indiretta può spiegare un effetto penalizzante per quel magistrato;

– considerando, infine, che con riferimento all’ulteriore quesito posto dalla dott.ssa … si deve osservare che al magistrato che si trovi in astensione obbligatoria per maternità e per il quale sia stato deliberato il trasferimento ad altra sede della facoltà di prendere possesso del nuovo ufficio anche durante tale periodo, pur non ricorrendone l’obbligo, distinguendo la prestazione di attività lavorativa, esclusivo oggetto del divieto normativo, dal compimento di atti che sono parimenti esplicazione delle funzioni giudiziarie e che, pur ponendosi come presupposto dell’esercizio di attività lavorativa, ne restano estranei anche sul piano della successione cronologica;

delibera

di rispondere ai quesiti nei termini di cui in motivazione.

Scarica il pdf