LIBERTA’ PERSONALE

Sez. U, Sentenza n. 507 del 12/01/2011 (Rv. 616159) [sentenza]

Presidente: Preden R.  Estensore: Bucciante E.  Relatore: Bucciante E.  P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)

Mureddu (Rossomando) contro Min. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 15/06/2010)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  –  059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – Ritardo nella scarcerazione per decorrenza dei termini – Integrazione dell’illecito – Ragioni.

Il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini; pertanto, integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con notevole ritardo (nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte, dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà familiari e personali.

Riferimenti normativi:     Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G