Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati con le modifiche apportate dall’Assemblea plenaria nelle sedute del 25 luglio 2012, 6.3.2014,13.3.2014,14.5.2014, 23.7.2014, 24.7.2014e 10.9.2014

Circolare n. 20691 del 8.10.2007

Capo IV

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. I parametri normativi, cui occorre avere riguardo ai fini delle valutazioni di professionalità, sono individuati nella capacità, nella laboriosità, nella diligenza e nell’impegno.

  1. La capacità si desume:

– dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento;

– dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento;

– dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede;

dall’idoneità a utilizzare e dirigere i collaboratori e gli ausiliari, nonché a controllarne l’apporto;

dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;

– dall’attitudine a svolgere funzioni di direzione amministrativa, anche con riferimento ai compiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 240/2006;

–  dall’idoneità ad attuare metodi di lavoro improntati alla sinergia ed al coordinamento con soggetti istituzionali terzi aventi un qualsiasi ruolo nell’attività giudiziaria;

– dal comprovato possesso di competenze interdisciplinari, di possibile rilievo nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

– dalla capacità decisionale desunta dai tempi, dalla complessità, dall’adeguatezza e dalla congruità della decisione.

3.  La laboriosità si desume:

–   dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati e come consistenza dell’attività’ istruttoria eseguita in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici ed in raffronto alla specificità ed eventuale varietà delle funzioni espletate;

–  dai tempi di smaltimento del lavoro;

–  dall’attività di collaborazione svolta nell’ufficio;

– dall’efficienza nell’attività di direzione amministrativa dell’ufficio comunque svolta.

4.  La diligenza si desume:

– dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;

– dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

– dalla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione dellagiurisprudenza o, nell’ipotesi di presidenti di sezione e di coordinatori di gruppi di lavoro, dalla periodica convocazione di tali riunioni;

–  dal puntuale e corretto assolvimento di funzioni amministrative, anche di livello dirigenziale,comunque svolte.

5. L’impegno si desume:

– dalla disponibilità alle sostituzioni di magistrati assenti;

– dalla frequenza della partecipazione o nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disposizione transitoria;

dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

Capo V

INDICATORI DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. Gli indicatori dei parametri di valutazione hanno la funzione di consentire un giudizio analitico e completo, ancorato a criteri predeterminati, in ordine a ciascun parametro.

  1. In particolare:

a) gli indicatori della capacità sono costituiti:

dalla chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati, come accertati dall’esame degli atti acquisiti a campione nonché di quelli, eventualmente, prodotti dell’interessato; per i magistrati con funzione inquirente, inoltre, dall’impiego di corrette tecniche di indagine, desumibili dai suindicati atti nonché dal rapporto informativo del capo dell’ufficio relativamente alla generalità degli affari trattati; per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, anche dalla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento, desunta dal rapporto informativo del Procuratore Nazionale Antimafia; dalla complessità dei procedimenti e dei processi trattati, in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate, come indicata dai dirigenti degli uffici o dai magistrati in valutazione;

dall’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati ed alla evoluzione giurisprudenziale;

dalle modalità di gestione dell’udienza in termini di corretta conduzione o partecipazione, nel rispetto dei diritti delle parti, accertata dall’esame dei verbali acquisiti a campione nonché prodotti dell’interessato, dal rapporto dei dirigenti degli uffici o da eventuali segnalazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; dal livello dei contributi in camera di consiglio; – dall’attuazione d’interventi efficaci, di natura organizzativa, relazionale, formativa, in sede di controllo sull’esecuzione della pena, ai fini del potenziamento del percorso di rieducazione della persona;

dall’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;

dalle conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed all’efficace gestione dell’attività giudiziaria;

dalle conoscenze interdisciplinari possedute, di possibile rilievo nello svolgimento dell’attività giudiziaria e per il suo più responsabile e razionale esercizio;

dall’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato anche attraverso le pubblicazioni di provvedimenti giudiziari o di altri contributi aventi rilievo scientifico e le relazioni a convegni giuridici, inserite o comunque inseribili nel fascicolo personale del magistrato, e che abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario; dalle modalità di assolvimento di compiti e funzioni di direzione amministrativa dell’ufficio, con riferimento tra l’altro alla gestione delle risorse umane, all’amministrazione di mezzi e presidi strumentali; b) gli indicatori della laboriosità sono costituiti:

–   dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione;

–   dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, tramite una scheda individuale, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai Consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare,anchedalla media statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;

– dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, accertato attraverso i rapporti dei dirigenti degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, le informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore, quelle inserite nel fascicolo personale del magistrato, nonché mediante la verifica della insussistenza di eventuali rilievi di natura contabile o di giudizi di responsabilità civile;

– dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio, anche su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, e da questi segnalata;

–  dalla diversa attività, anche di direzione amministrativa dell’ufficio eventualmente svolta dalmagistrato;

e) gli indicatori della diligenza sono costituiti:

dal rispetto degli impegni prefìssati e dal numero di udienze tenute, in relazione a quanto stabilito dagli organi competenti, verificati sulla base dei dati forniti dai dirigenti degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione;

dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di  attività giudiziarie,  accertato mediante l’esame dei  prospetti  statistici

comparati o  attraverso le indicazioni dei dirigenti degli uffici, da valutarsi alla luce della complessiva situazione degli uffici;

dalla costante partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;

dalla    puntualità    e   tempestività    nello    svolgimento    di    compiti    di    direzione amministrativa dell’ufficio;

d) gli indicatori dell’impegno sono costituiti:

dalla disponibilità alle sostituzioni, in quanto riconducibili alle applicazioni e supplenze, previste dalle norme di legge e dalle direttive del Consiglio superiore;

dal numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla norma transitoria, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato; dalla consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, segnalata dai dirigenti degli uffici. 3. Fatti salvi i casi di cui al Capo XIII, puntol.bis,qualora nel quadriennio in valutazione risultino compresi periodi nei quali il servizio non sia stato effettivamente prestato, la valutazione dei parametri normativi andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall’interessato o acquisiti d’ufficio nel corso del procedimento.

Capo VI

DISCIPLINA APPLICABILE  PER I MAGISTRATI DESTINATI A  FUNZIONI NON GIUDIZIARIE

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in quanto compatibili, ivi compresi coloro per i quali il parere è formulato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia.

2.  Il parere è espresso sulla base della relazione dell’Autorità presso cui gli stessi svolgono servizio,
illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità e che dimostri l’attività in concreto svolta.

Capo VII

DOCUMENTAZIONE   RELATIVA  ALLA   VALUTAZIONE   DI   PROFESSIONALITÀ’. FONTI DI CONOSCENZA.

1. La documentazione acquisibile ed utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità è costituita:

dai rapporti dei dirigenti degli uffici;

dal rapporto informativo annuale del capo dell’ufficio relativamente all’andamento generale dell’ufficio;

dalle segnalazioni pervenute al Consiglio giudiziario o ai dirigenti degli uffici dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente per territorio;

dalle informazioni inserite nel fascicolo personale del magistrato;

dai verbali di audizione del magistrato;

dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;

da eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti su specifica richiesta di un componente del Consiglio giudiziario;

dalla relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto;

dalle informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura;

dalle informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

dalle informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni ispettive. E’ altresì consentita l’utilizzazione di ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato.

In relazione agli eventuali periodi di cui al Capo V punto 3, la valutazione dei parametri normativi andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall’interessato o acquisiti d’ufficio nel corso del procedimento.

2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nel Capo V in tema di indicatori, sono altresì utilizzabili:

2.1. Ai fini della valutazione del parametro della capacità, in particolare:

gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1° febbraio 2005, assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente prodotti dall’interessato. Per periodi di valutazione inferiori al quadriennio, resta ferma la previsione dei quattro bimestri, che andranno individuati dai Consigli giudiziari nell’ambito del diverso arco temporale di riferimento;

la segnalazione dei dirigenti degli uffici, ed eventualmente dei magistrati in valutazione, sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate;

la comunicazione dei dirigenti degli uffici circa l’eventuale riforma o non accoglimento, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi all’adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedimentali o processuali, da redigersi esclusivamente nel caso in cui risulti significativo il rapporto tra provvedimenti adottati e quelli non confermati;

i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le modalità indicate nella Circolare P – 2084 del 1° febbraio 2005 e modifiche che saranno successivamente approvate;

la segnalazione del dirigente dell’ufficio relativamente al livello dei contributi in camera di consiglio;

la  segnalazione  del   dirigente  dell’ufficio  in  merito  all’attitudine  del  magistrato  ad organizzare il proprio lavoro;

la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito alle conoscenze informatiche;

la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito allo svolgimento da parte del magistrato di funzioni di direzione amministrativa;

le pubblicazioni scientifiche e le relazioni a convegni giuridici, ove inserite o comunque inseribili nel fascicolo personale del magistrato;

la segnalazione del Procuratore Nazionale Antimafia, per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, in ordine alla capacità di rapportarsi in maniera efficace,

autorevole   e   collaborativa  con   gli   uffici   giudiziari   ed  i   magistrati   destinatari   del coordinamento.

2.2. Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità in particolare:

–  le schede di valutazione del singolo magistrato e il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei, predisposti attraverso l’Ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni giuridiche affrontate, sull’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio, sull’espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;

l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine all’attività comunque prestata dal magistrato ai fini della direzione amministrativa dell’ufficio.

2.3.  Ai fini della valutazione del parametro della diligenza, in particolare:

il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;

l’indicazione dei dirigenti degli uffici sul rispetto degli impegni prefissati;

il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e   nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;

l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza; l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine ai compiti svolti dal magistrato ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 240/2006.

2.4. Ai fini della valutazione del parametro dell’impegno, in particolare:

l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, in quanto riconducibili alle applicazioni e supplenze previste da norme di legge e dalle direttive del

Consiglio superiore;

l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla consistenza delle collaborazioni prestate per la soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico con contestuale segnalazione di quelle richieste dal dirigente dell’ufficio o dal coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;

le domande di partecipazione agli incontri di studio di cui al Capo V della presente circolare o l’attestazione relativa all’effettiva partecipazione ai medesimi.

3. È vietato l’utilizzo di fonti anonime e di voci correnti.

Capo VIII

CRITERI DI GIUDIZIO IN RELAZIONE AI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1.  Il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato è ‘positivo’ quando il giudizio è espresso con la formula ‘nulla da rilevare’, come stabilito dal Capo III, punto 5, della presente circolare.

1.1. Il giudizio ‘negativo’ in ordine a tale profilo è determinato dalla gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato. La gravità del fatto o dei fatti va valutata anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato.

2. Il parametro della capacità può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.


2.1. E ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:

sono accertate, nei provvedimenti esaminati, la chiarezza, la completezza espositiva e la capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto e la loro congruità in relazione ai problemi processuali o investigativi affrontati, nonché, per i magistrati inquirenti, anche l’utilizzazione di corrette tecniche di indagine;

sono accertate le conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell’efficacia dell’attività giudiziaria; è accertata la qualità dei contributi in camera di consiglio;

è accertata l’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro ed a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell’attività giudiziaria;

non risulta che una parte significativa dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all’adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedimentali o processuali, ha ricevuto un esito negativo nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, per ragioni addebitabili al magistrato in valutazione;

non risultano violazioni di norme giuridiche e errori di fatto rilevanti in sede disciplinare o di responsabilità civile dei magistrati;

sono accertati, nei verbali esaminati, modalità di corretta gestione dell’udienza improntate al rispetto dei diritti delle parti; –   è accertata l’attitudine del magistrato a svolgere funzioni di direzione amministrativa; è riscontrato il possesso di conoscenze interdisciplinari di rilievo rispetto all’attività giurisdizionale esercitata;

per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale è accertata la capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento.

2.2 E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra.

2.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.

3.  H parametro della laboriosità può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.

3.1 E’ positivo quando sussistono le seguenti condizioni:

–   sono rispettati gli standard medi di definizione dei procedimenti determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, con la scheda di valutazione, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai Consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, anche dalla media statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;dell’espletamento di attività di direzione amministrativa;

–   non sussistono rilievi di natura disciplinare o contabile in relazione ai tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi;

–   risulta adeguata la collaborazione fornita all’interno dell’ufficio, su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili.

3.2. È “carente” quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra.

3.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.

4.  H parametro della diligenza può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.

4.1. E’ ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:

–   si registra un apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;

– i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili;

–  risulta l’assidua partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;

– risulta il corretto ed efficiente adempimento di compiti di direzione amministrativa.

4.2.  E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra.

4.3.  E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.

5. H parametro dell’impegno può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
5.1. E’ ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:

è stata fornita adeguata disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze, necessarie al funzionamento dell’ufficio;

è stata presentata almeno una domanda di partecipazione all’anno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla normativa transitoria, e si è registrata la partecipazione ai corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili;

è  stata fornita adeguata collaborazione alle richieste del  dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, salva l’esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili.

5.2. E’ ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra.

5.3. E’ ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra.

Capo IX

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ’ POSITIVA

1. Il giudizio di professionalità è ‘positivo’ quando risultano positivi tutti i parametri di valutazione.

Capo X

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ’ NON POSITIVA

Il giudizio di professionalità è ‘non positivo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) uno o più parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) risultino carenti;

b)  uno solo dei parametri sia giudicato ‘gravemente carente’;

e) siano comunque positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio.

Capo XI

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ’ NEGATIVA

1. Il giudizio di professionalità è ‘negativo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulta negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio;

b) risultano ‘gravemente carenti’ due o più degli altri parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno);

e)  dopo un giudizio di professionalità ‘non positivo’, perdura per il successivo anno la valutazione di ‘carente’ in ordine al medesimo parametro.

PARTE II

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Capo XIII

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1.   Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto il quadriennio. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al magistrato in valutazione, al capo dell’ufficio ed al Consiglio giudiziario, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio da scrutinare, le schede di valutazione predisposte dall’ufficio statistico e il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei.

l.bis  Non sono utili alla maturazione del quadriennio i periodi nei quali il magistrato non presta attività lavorativa solo ove la legge esplicitamente ne preveda il mancato computo ai fini dell’anzianità di servizio del magistrato.

2. Al fine di assicurare l’omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo di considerazione da parte degli organi di governo autonomo della magistratura, va garantita l’identità dei tempi di definizione della procedura che deve concludersi unitariamente, con deliberazioni contestuali del Consiglio superiore della magistratura, per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve le eccezioni di cui alle disposizioni seguenti.

3. La procedura di valutazione si articola nel rispetto rigoroso dei termini previsti per ciascuna fase e si conclude entro otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento

Costituisce dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento, operare perché ciascun incombente sia assolto in maniera da garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati, in attuazione del principio di governo partecipato che postula la responsabilizzazione diretta di tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti, allo scopo di favorire il perseguimento degli obbiettivi di comune e generale utilità.

  1. Eventuali ritardi nell’esaurimento di singole fasi della procedura possono essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire, nella necessaria collaborazione degli organi coinvolti, il rispetto del termine complessivo di otto mesi
  2. Qualora il mancato rispetto ingiustificato di uno dei termini di fase provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, il Consiglio Superiore si riserva di valutare la possibilità di arrestare il procedimento concernente tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto, al fine di garantire comunque la contestualità della decisione .

6.L’arresto della procedura relativa alla valutazione degli altri magistrati nominati con il medesimo decreto non può essere disposto ove il ritardo – che non consenta la definizione nel termine complessivo di otto mesi – sia stato provocato dall’ingiustificata violazione da parte del magistrato interessato del termine per il deposito della propria relazione

Capo XIII bis

RELAZIONE DEL MAGISTRATO IN VALUTAZIONE

1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame ed eventuali osservazioni relative alla scheda sugli standard di rendimento ed al prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi  definiti,  trasmessi  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura. La  relazione  è tendenzialmente strutturata considerando l’ordine e l’articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare.

Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.

2. Gli stessi termini si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un   giudizio negativo.

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