Possibilità per i magistrati ordinari al termine del tirocinio di trattare i procedimenti di convalida dell’arresto e contestuali al giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., , purché abbiano ad oggetto reati contemplati dall’art. 550 c.p.p.

Risposta a quesito dell’11 aprile 2012

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 aprile 2012, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito del 12 gennaio 2012 con il quale il Presidente del Tribunale di … ha chiesto di conoscere se i MOT con funzioni giurisdizionali possano trattare i procedimenti di convalida dell’arresto e conseguente giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., con esclusivo riferimento ai reati di cui all’art. 550 c.p.p..

OSSERVA

Ai sensi del secondo comma dell’art. 13 del D.lgs. 160/2006, nell’attuale formulazione, i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.La modifica alla norma apportata dal comma 1 dell’art. 1, L. 31 ottobre 2011, n. 187, a decorrere dal 17 novembre 2011, consente dunque ora ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di esercitare anche le funzioni monocratiche penali – in precedenza loro totalmente precluse fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità – limitatamente ai reati contemplati dall’art. 550 c.p.p., ossia per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.Ai sensi dell’art. 558 c.p.p. gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero.La convalida dell’arresto, dunque, pur essendo una fase processuale che precede lo svolgimento del giudizio dibattimentale, è intimamente connessa a quest’ultimo e dunque è da considerare a pieno titolo rientrante nelle funzioni di giudice dibattimentale che non sono precluse ai MOT, purché il procedimento abbia ad oggetto reati contemplati dall’art. 550 c.p.p..Occorre a questo punto ricordare che, nella delibera del 30 novembre 2011, nel rispondere ai primi quesiti avanzati sulla circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 (ora triennio 2013-2015 in forza della delibera del 7 marzo 2012), alla domanda circa la possibilità di inserire i GOT nei turni per i giudizi direttissimi si rispose in modo tendenzialmente negativo, in quanto normalmente la celebrazione del giudizio direttissimo è immediatamente successiva alla fase di convalida in cui si svolgono attività assimilabili a quella dei GIP/GUP e, dunque, precluse ai GOT.E’ il caso di chiarire – superando l’inevitabile sinteticità imposta dalle modalità all’epoca prescelte per rispondere in unica soluzione a numerosi quesiti – che quell’assimilazione non intendeva affatto riferirsi alle funzioni GIP/GUP (non a caso nella delibera si parlò di attività), venendo in rilievo come detto funzioni attribuite al giudice del dibattimento, quanto piuttosto all’incidenza sullo status libertatis delle persone che è opportuno sottrarre alle attribuzioni di un giudice onorario, salvo ovviamente i casi in cui occorra provvedere nel corso di un giudizio dibattimentale già avviato ed assegnato ad un GOT.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

I magistrati ordinari al termine del tirocinio possono trattare i procedimenti di convalida dell’arresto e contestuali al giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., purché abbiano ad oggetto reati contemplati dall’art. 550 c.p.p. “

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