Recupero delle assenze nel corso del tirocinio dei MOT nominati con D.M. 8 giugno 2012

Risposta a quesito del 9 luglio 2014

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“1. Con nota del 21 maggio 2104 le dott.sse …, … e …, magistrati ordinari in tirocinio nominati con DM 8 giugno 2012, formulavano un quesito relativo all’interpretazione del punto 4.1 delle “Direttive Generali per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con DM 8 giugno 2012” (delibera CSM del 14 giugno 2012) sul “recupero delle assenze nel corso del tirocinio”.Richiamato il contenuto della disposizione in esame (“Il tirocinio magistrati ordinari nominati con DM 8 giugno 2012 avrà la durata effettiva di 18 mesi, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali dei magistrati di cui all’art. 90 dell’Ordinamento giudiziario”) ed evidenziato il diverso trattamento previsto per le assenze da ferie (da recuperare in ogni caso) e quelle per aspettativa o congedo straordinario (da recuperare se superiori a trenta giorni), il quesito mira in particolare a conoscere:

a) “se i periodi di assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giornidebbano essere recuperati per intero o solo nella misura eccedente i 30 giorni”;

b) nell’ipotesi affermativa, se il recupero integrale debba riguardare solo periodi di assenza continuativa per 30 giorni, o se ad essi vadano sommati anche i singoli giorni non effettuati in via continuativa;

c) se per verificare il superamento del limite di 30 giorni si debbano sommare i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario;

d) se le ferie maturate durante il tirocinio debbano essere fruite necessariamente entro la data antecedente la presa di servizio presso gli uffici di destinazione o possano essere fruite, anche in parte, entro il mese di giugno dell’anno successivo.

2. In relazione al primo quesito, va rilevato che il CSM ha avuto modo di chiarire l’interpretazione e la ratio della disposizione in esame, richiamata ogni volta dalle Direttive del Consiglio sul tirocinio (conformemente alla originaria previsione di cui all’art. 3 c. 1 DPR 17 luglio 1998), che “mira a garantire la massima effettività dello svolgimento del tirocinio”: la durata di questo deve perciò essere calcolata al ‘netto’ dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa, sia se ciascuno di detti periodi sia superiore a trenta giorni, sia se gli stessi, unitariamente valutati, siano comunque superiori a trenta giorni (cfr. delibera CSM del 15 luglio 2009; negli stessi termini,v. delibera CSM del 24 luglio 2009: “il magistrato ordinario in tirocinio, nello svolgimento del periodo stabilito in generale dal Consiglio superiore della magistratura, deve recuperare i periodi di congedo straordinario o di aspettativa che, anche solo globalmente considerati, siano di durata superiore a trenta giorni, fermo restando l’onere di fornire tempestiva comunicazione di essi al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario competente”.Ne consegue che – superati i trenta giorni, calcolati anche sommando diversi periodi di assenza di durata inferiore, e imputabili a differenti “titoli” (aspettativa o congedo straordinario) – deve ritenersi realizzata una interruzione nel tirocinio non compatibile con la continuità richiesta quella “massima effettività” che lo deve caratterizzare e che impone il recupero del periodo di assenza interamente considerato.Né ostano a tale interpretazione i diversi effetti, evidenziati nel quesito, che si producono sulla durata del tirocinio a seconda che si superi, anche di poco, il periodo di trenta giorni o che si resti in tale spazio temporale, dovendosi solo nel primo caso recuperare tutto il periodo di assenza, comprensivo dei trenta giorni convenzionalmente “abbonati” nella seconda ipotesi: la disposizione individua infatti convenzionalmente il termine massimo di 30 giorni, considerando che in ogni caso di superamento dello stesso la sospensione del tirocinio non possa più considerarsi compatibile con la “continuità” ed “effettività” che devono caratterizzarlo.

3. Quanto alla diversa questione relativa al godimento delle ferie, facendo rinvio alle disposizioni sulle modalità di godimento delle stesse da ultimo analizzate nell’articolata delibera CSM del 21 aprile 2011 “circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie”, e richiamato il generale principio in base al quale il congedo ordinario deve essere normalmente goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell’art. 90 RD 12/41, si ritiene che – in caso di impossibilità ad usufruirne prima della presa di servizio negli uffici di destinazione – in base al regime generale si possa differire il godimento delle ferie maturate durante il periodo di tirocinio sino al primo semestre dell’anno successivo.

4. Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti sopra formulati nei seguenti termini:

a) in caso di superamento del periodo di trenta giorni, l’assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni deve essere recuperata per intero e non solo per la parte eccedente i 30 giorni;

b) il recupero integrale deve riguardare tutti i periodi di assenza superiori a 30 giorni, anche se non continuativi;

c) il superamento del limite di 30 giorni si ottiene anche sommando i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario;

d) in caso di impossibilità a fruirne prima della presa di servizio presso l’ufficio di destinazione, le ferie maturate durante il tirocinio possono essere fruite, anche in parte, entro il mese di giugno dell’anno successivo.”

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