Richiesta di deroga ai limiti di impiego dei M.O.T.

Risposta a quesito del 7 maggio 2014

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 maggio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Letto il quesito del 6 febbraio 2014 con il quale il Presidente del Tribunale di … chiede di conoscere se, in presenza di una situazione di assoluta necessità, sia possibile derogare ai limiti di impiego dei M.O.T..

Osserva:

La questione dell’impiego dei M.O.T. è regolata da normazione primaria. Essi infatti, ai sensi dell’art. 13 co. 2, D.Lgs. 160/2006, come modificato dall’art. 1 co. 1, L. 187/2011 (a decorrere dal 17 novembre 2011), non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. (ossia quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio), le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.Con delibera in data 11 aprile 2012 questo Consiglio, richiamando a sua volta precedente delibera consiliare del 30 novembre 2011, ha precisato che anche la convalida dell’arresto (in quanto fase processuale intimamente connessa alle funzioni di giudice dibattimentale) non è preclusa ai M.O.T., purché il procedimento abbia ad oggetto reati previsti dall’art. 550 c.p.p..Ciò naturalmente non consente di superare il limite imposto dalla normativa primaria circa l’impossibilità di esercitare le funzioni di GIP/GUP.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:I magistrati ordinari al termine del tirocinio possono svolgere anche le funzioni monocratiche penali, limitatamente ai reati previsti dall’art. 550 c.p.p., ivi compreso il procedimento di convalida di arresto e contestuale giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p.”

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