Disciplinare magistrati

n. 69/14 Rel. Forte- Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenza – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione della censura – ricorso (Ric. 17602/13).
 
SU rigettano il ricorso, per la gravità dei ventidue ritardi ultra annuali nel deposito delle sentenze, ritardi per i quali nessuna giustificazione è stata fornita dal magistrato incolpato che, sia prima che dopo tale periodo, ha tenuto comportamenti analoghi di tardivi depositi sia pure inferiori all’anno.

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n. 1516/2014 Rel. Amatucci- Disciplinare magistrati – fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni a distanza di molti anni – CSM, sezione disciplinare, assolve – impugnazione del procuratore generale (Ric. 14801/2013)
 
SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare – con motivazione congrua in relazione all’incolpazione, così come formulata – ha ritenuto che, in relazione ai fatti emersi, non vi fossero elementi per dire violato il dovere di laboriosità o per affermare che fosse dovuto a negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 81, 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ. SU osservano in motivazione: se ogni giudice fissasse per la precisazione delle conclusioni “un numero di cause pari al limite delle sentenze che può redigere in un anno, non avrebbe poi spazio per poter fissare a breve le cause che presentassero connotati di urgenza. Benché vada detto che meriterebbe censura qualsiasi atteggiamento volto ad aumentare il da farsi in un più lontano futuro al precipuo scopo di alleggerire l’impegno più vicino nel tempo, come tale più probabilmente destinato ad essere adempiuto dalla stessa persona fisica del magistrato che il rinvio dispone”.

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n. 1522/2014 Rel. Forte- Disciplinare magistrati – misure cautelare della sospensione da stipendio e funzioni – richiesta di revoca – Sezione disciplinare CSM respinge – ricorso (Ric. 19797/13 + 20639/13).SU rigettano (e dichiarano inammissibile il ricorso dell’Avv. … che si dichiara titolare di autonomo potere di impugnativa, mentre non è legittimato a proporre inproprio il ricorso contro l’ordinanza della Sezione disciplinare del CSM di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio come misura cautelare). (a) E’ legittimo il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, applicabile anche prima del d.lgs. n. 109 del 2006 ai sensi dell’art. 233 dell’ordinamento giudiziario, come misura accessoria che garantisce al magistrato sottoposto a procedimento penale e soggetto a misura restrittiva della libertà personale, di poter ricevere tutto o parte di quanto ad esso di regola spetta quale sua retribuzione e in corrispettivo delle funzioni sospese per ragioni di disciplina, per la sola qualifica di giudice ancora rivestita. (b) In sede disciplinare e ai fini della sospensione dalle funzioni e del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, la Sezione disciplinare può valutare anche i fatti come ricostruiti in una sentenza ancora non passata in giudicato, valutandoli, ovviamente, come meri indizi di attribuibilità dell’incolpazione disciplinare al magistrato.

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n. 6826/2014 Rel. Petitti- Disciplinare magistrati – revisione della sentenza disciplinare – Sezione disciplinare CSM dichiara inammissibile l’istanza – ricorso (Ric. 20459/13).SU rigettano il ricorso. La revisione della sentenza disciplinare è ammissibile, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006, soltanto in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali. Resta invece preclusa la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia. Inoltre, l’istanza di revisione non può essere finalizzata alla richiesta di nuova valutazione ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

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n. 6827/2014 Rel. Di AmatoDisciplinare magistrati – pubblico ministero minorile – dichiarazioni rese in pubblico a giornalisti nella totale inosservanza delle disposizioni del capo dell’Ufficio – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura – ricorso (Ric. 20939/13).SU accolgono, cassano e rinviano. La condotta con la quale il magistrato si difende dall’attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l’immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, non si pone di per sé, ma solo per i mezzi concretamente usati, in contrasto con il valore dell’imparzialità, al quale, anche sul piano dell’immagine, il magistrato deve sempre uniformarsi. Neconsegue che, nel caso in cui il magistrato faccia ricorso per difendersi ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell’adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio ex ante che, avendo riguardo alle specifiche circostanze che hanno connotato la lesione dell’onore del magistrato, non può limitarsi ad individuare astratte alternative percorribili, senza prevedere quali siano gli effettivi risultati che con esse il magistrato avrebbe potuto ottenere a tutela del suo onore professionale, in relazione alle esigenze di difesa come concretamente emerse.

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n. 7307/2014 Rel. BuccianteDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – ritardi nel deposito di sentenze – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23620/13).SU accolgono in parte e rinviano. Il giudice disciplinare deve dare esplicita risposta alla richiesta, che gli sia stata rivolta dal magistrato incolpato, di applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la quale può operare con riferimento ad ogni violazione deontologica, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, come nel caso del ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

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n. 7308/2014 Rel. BuccianteDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – ritardi nel deposito di sentenze – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23683/13).SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi, il termine di un anno rappresenta un limite comunque invalicabile, salvi i casi eccezionali; si tratta di un termine assoluto, che già contiene in sé e assorbe il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. La tempestività è richiesta nell’interesse dell’ordinamento, sicché è ininfluente che la sua mancanza eventualmente non comporti pregiudizio per le parti.

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n. 7309/2014 Rel. Piccininni- Disciplinare magistrati – giudice del tribunale per i minorenni – episodi di disprezzo, insolenza e cattiva educazione nei confronti di operatori deiservizi sociali e di esperti nel corso di udienza – CSM, sezione disciplinare, irroga sanzione della censura – ricorso (Ric. 21453/13).SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare ha ritenuto oggettivamente gravi gli episodi contestati, in quanto in contrasto con il dovere di correttezza che il giudice deve rispettare nell’esercizio delle funzioni, gravità non attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio.

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n. 7310/2014 Rel. PiccininniDisciplinare magistrati – giudice fallimentare – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione della rimozione – ricorso (Ric. 23681/13).SU respingono il ricorso. (a) Al ricorso per cassazione in tema di sanzioni disciplinari contro magistrati, la nomina di un secondo difensore deve avvenire in conformità dell’art. 83 c.p.c. (b) Poiché gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente sono riconducibili ad una identica vicenda, la sospensione del procedimento penale per pregiudizialità penale è stata correttamente disposta anche con riferimento ai fatti non specificamente ricompresi nel capo di imputazione, come l’addebito relativo ai ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, sicché la relativa eccezione di estinzione è stata esattamente respinta. (c) Con motivazione congrua la Sezione disciplinare ha ritenuto provato l’addebito concernente l’indebita acquisizione di procedure tabellari, sulla base degli accertamenti compiuti sia in sede penale che amministrativa implicitamente richiamati, ulteriormente valorizzati dall’ingente numero di assegnazioni non automatiche.

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n. 9250/2014 Rel. Piccialli- Disciplinare magistrati – giudice civile – ritardo nel deposito di sentenze – CSM, Sezione disciplinare, infligge censura – ricorso (Ric. 1589/2014).SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, le gravi ed impellenti esigenze di assistenza familiare del magistrato incolpato non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia, rimanendo aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi ed aspettative.

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n. 10626/2014 Rel. Petitti- Disciplinare magistrati – pubblico ministero – mancata astensione – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura – ricorso (Ric. 20465/13).SU cassano senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione disciplinare non poteva essere promossa in quanto estinta per effetto del decorso del termine annuale di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006.

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n. 10627/2014 Rel. AmatucciDisciplinare magistrati – GIP – adozione di ordinanza custodiale (annullata dal tribunale del riesame) motivata con la riproduzione testuale della richiesta del pubblico ministero – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23666/13).SU rigettano il ricorso. Il recepimento letterale delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è bensì consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione dei provvedimenti giudiziari, ma occorre che la riproduzione sia manifestata e che la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendo risolversi nel mero assorbimento dell’atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del “copia-incolla”.

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n. 10628/2014 Rel. AmatucciDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – redazione di due sentenze ―scannerizzando‖ la conclusione della parte – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23769/13).SU accolgono il ricorso e cassano senza rinvio. (a) Quante volte il comportamento abitualmente o gravemente scorretto sia costituito dall’emissione di provvedimenti con motivazione ricopiata (ed in questo senso privi di motivazione), l’insita indeterminatezza dei destinatari del comportamento stesso impedisce la configurabilità dell’illecito di cui alla lettera d) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti di soggetti determinati, per quanto non necessariamente individuati. (b) Non è sufficiente ad escludere la sussumibilità del fatto nell’ambito applicativo della lettera l) dell’art. 2 del citato d.lgs. la considerazione che anche una motivazione integralmente ricopiata da un atto difensivo di parte può essere ampiamente idonea a sorreggere la decisione e che, se tanto accade, non si può dire che una motivazione manchi. La decisione deve costituire il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte delgiudice nella sua imprescindibile posizione di terzietà. Il pedissequo, letterale e non evidenziato recepimento di quanto scritto da una parte in tanto è idoneo ad integrare l’illecito di cui alla lettera l) in quanto sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter effettivamente indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed abbia così violato l’elementare dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive. (c) Da notare che la decisione della cassazione senza rinvio dipende dal fatto che nel caso di specie sarebbe stato configurabile esclusivamente l’illecito di cui alla lettera l), invece espressamente escluso, e non anche quello di cui alla lettera d), per il quale l’incolpato è stato condannato.

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n. 11228/2014 Rel. Bucciante- Disciplinare magistrati – GIP – omesso controllo termini di scadenza della custodia cautelare – CSM, Sezione disciplinare, infligge censura e trasferimento – ricorso (Ric. 1430 del 2014).SU sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, limitatamente alle parole da “quando ricorre” a “nonché”, in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’automatismo del trasferimento ad altra sede od ufficio, che si correla a tutti i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ad avviso delle SU, il legislatore avrebbe disposto l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, bensì accomunati dall’elemento dell’ingiusto danno o dell’indebito vantaggio per una delle parti, ma che possono risultare di ben diversa gravità, essendovi inclusi anche comportamenti colposi. Ai fini della delibazione della rilevanza della questione, SU ribadiscono che, in caso di ritardo nella scarcerazione di imputati o indagati, le previsioni delle lettere a) e g) dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 sono entrambe contestualmente applicabili.

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n.19885/2014 – Rel. Virgilio- Disciplinare magistrati – ritardi nel deposito di sentenze penali e scorrettezze verso colleghi – La Sezione irroga la sospensione per anni due ed il trasferimento d’ufficio – ricorso (Ric. 2587/14)SU rigettano il ricorso. (a) SU ribadiscono il principio secondo cui nella fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, anche in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione e un trattamento uniforme in presenza di situazioni analoghe, il ritardo superiore ad un anno nel deposito di provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, sempre che non siano allegate dallo stesso e accertate dal giudice disciplinare circostanze oggettive e assolutamente eccezionali, che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito.Invero, il superamento del termine annuale – desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di durata del giudizio di legittimità – fa presumere il carattere ingiustificato del ritardo, non potendo ritenersi necessario per la stesura ed il connesso deposito di qualunque provvedimento un tempo superiore a quello occorrente per la celebrazione del processo di cassazione che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa. (b) Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, l’esercizio del potere di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., oltre al rilievo che deve avere ad oggetto un thema probandum nuovo, costituisce, in ogni caso, una facoltà subordinata ad una valutazione di assoluta necessità.

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n. 19892/2014 – Rel. Petitti- Disciplinare Magistrati – interferenze trasversali per la partecipazione a concorso a posto direttivo superiore di merito – la sezione applica la censura – questioni di incompatibilità dei componenti – ricorso per cassazione (Ric. 5879/2014)SU accolgono il primo motivo, cassano e rinviano. SU accolgono la censura di nullità della sentenza impugnata perché emessa da un collegio composto in modo diverso da quello che aveva partecipato alla precedente udienza, quando si era svolta la trattazione e l’assunzione della prova testimoniale ammessa.

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n.19976/2014 – Rel. BernabaiDisciplinare Magistrati – mancata astensione di consigliere di Corte di Appello versante in situazione di incompatibility – la Sezione applica l’art. 3 bis del d.lgs. 109 del 2006 – ricorso dSU rigettano il ricorso. E’ inammissibile per carenza di interesse ad agire l’impugnazione avverso sentenza della Sezione disciplinare del CSM che abbia assolto il magistrato dalla incolpazione ascrittagli in considerazione della scarsa offensività del fatto.

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n.20450/2014 – Rel. CappabiancaDisciplinare Magistrati – ritardi nel deposito di sentenze civili e penali – la sezione applica la perdita di anzianita di mesi quattro e nega it 3 bis -ricorso per cassazione (R.g. 6859/14).SU accolgono, cassano e rinviano. Nel caso in cui il magistrato sia stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere posto in essere, in un determinato arco di tempo, condotta di reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, è preclusa, in virtù del generale principio del ne bis in idem, la possibilità dell’esercizio dell’azione disciplinare con riferimento ad ulteriori ritardi ricadenti nel medesimo arco di tempo; la preclusione non si estende, tuttavia, alle porzioni di detti ulteriori ritardi successive alla data di riferimento temporale dell’incolpazione, ancorché si tratti di ritardi cessati anteriormente alla pronunzia, passata in giudicato, sull’incolpazione medesima.

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n.20568/2014 – Rel. BandiniDisciplinare Magistrati – giudice – ritardi nel deposito di sentenze civili e penali – perdita di anzianità – ricorso (Ric. 8092/14)SU rigettano il ricorso. (a) La pronuncia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore Magistratura non può essere impugnata presso le Sezioni unite della Corte di cassazione per lamentare la diversa valutazione riservata ad altro magistrato, incolpato della stessa infrazione, atteso che la contraddittorietà della motivazione, per essere rilevante, deve emergere dalla medesima sentenza e non dal raffronto tra vari provvedimenti, seppure dello stesso giudice, ed atteso, inoltre, che il ricorso avverso le pronunce disciplinari del Consiglio non può introdurre un sindacato sui poteri discrezionali dell’organo, mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, avendo tali pronunce natura giurisdizionale e non amministrativa. (b) La durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla Sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza al precetto sui termini di deposito.

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n.20570/2014 – Rel. GiustiDisciplinare Magistrati – Giudice – procedimento disciplinare – definizione con sentenze di n.d.p. per cessazione dell’ incolpato dall’ ordinamento giudiziario – istanze di revisione – la Sezione le dichiara inammissibili – Ricorso per cassazione – (Ric. 10547/14)SU dichiarano inammissibile. In tema di disciplinare magistrati, la discussione davanti alle sezioni unite è riservata al solo professionista abilitato, con esclusione della difesa personale dell’incolpato.

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n.22610/2014 – Rel. Di PalmaDisciplinare Magistrati – pubblico ministero – comportamento scorretto verso colleghi con l’ invio di e-mail ad una mailing-list della locale ANM – ammonimento – ricorso (Ric.8022/14)SU accolgono il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassano e rinviano. SU rilevano la radicale diversità tra l’oggetto degli illeciti formalmente contestati nel capo di incolpazione (illecito funzionale di comportamento scorretto nei confronti di altri colleghi) e quello ritenuto nella sentenza impugnata (illecito extrafunzionale di offesa alla reputazione di altri magistrati mediante l’attribuzione di fatti determinati).

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n.22611/2014 – Rel. Di PalmaDisciplinare Magistrati – Giudice del Tribunale di Sorveglianza – ritardi nel deposito dei provvedimenti – recidiva – sanzione della sospensione per anni uno – Ricorso per cassazione – (Ric. 10496/14).SU accolgono nei termini di cui in motivazione, cassano e rinviano. Al fine di stabilire se il magistrato di sorveglianza sia incorso in ritardi disciplinarmente rilevanti, è indispensabile non soltanto distinguere tra i vari procedimenti, ma anche individuare lo schema tipico prefigurato dal legislatore per ciascuno di essi, al fine di determinare con sufficiente precisione il momento in cui il procedimento è in grado di essere concluso, cioè il momento della deliberazione, quale dies a quo del termine di cinque-quindici giorni rispetto al quale computare l’eventuale ritardo nel compimento degli atti del magistrato di sorveglianza.

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n.23068/2014 – Rel. GrecoDisciplinare Magistrati – comportamento scorretto verso le parti – La Sezione irroga la censura – ricorso (Ric. 2602/14).SU – con ordinanza interlocutoria – rinviano la causa a nuovo ruolo disponendo che l’avviso di udienza sia notificato al magistrato ricorrente presso l’Ufficio di attuale appartenenza. (Nella specie, l’incolpato aveva proposto il ricorso personalmente, indicando come domicilio il proprio ufficio di merito, e l’avviso di udienza gli era stato notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione).

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n.23071/2014 – Rel. Frasca- Disciplinare Magistrati – giudice dell’ esecuzione civile – misura cautelare del trasferimento d’ ufficio – ricorso (Ric.12216/14)SU rigettano il ricorso. (a) In tema di disciplinare magistrati, il paradigma cui il ricorso per cassazione deve ispirarsi a livello di contenuto-forma è quello dell’art. 606 cod. proc. pen., essendo soggetto alla normativa processuale penale quanto alla fase di proposizione. (b) In tema di legittimo impedimento a comparire dell’incolpato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice disciplinare, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità assoluta di comparire. (c) Una volta verificatasi l’adozione di un provvedimento da parte di un magistrato di un ufficio giudiziario nell’ambito dei poteri riconosciutigli sull’affare assegnatogli per la trattazione, l’adozione da parte di altro magistrato dell’ufficio assegnatario di altro affare, sul presupposto che l’affare su cui l’altro magistrato ha provveduto dovesse necessariamente essergli attribuito per legge, cioè secondo le regole processuali a cui l’affare è riconducibile, di altro provvedimento, diretto espressamente a porre nel nulla l’efficacia del provvedimento adottato dall’altro magistrato, costituisce di per sé, indipendentemente dalla circostanza che effettivamente il convincimento del secondo magistrato sia corretto, comportamento del tutto abnorme ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ff, in quanto si connota come adozione di un provvedimento al di fuori di ogni previsione processuale. (d) Il principio di completezza o autosufficienza connota anche il ricorso per cassazione disciplinato dal codice di procedura penale.

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n.23677/2014 – Rel. BernabaiDisciplinare Magistrati – Pubblico Ministero – incolpazione di acquisizione dal terminale dell’ Ufficio di materiale pedopornografico – sospensione e rigetto del ricorso da parate delle S.U. – rimozione – Ricorso per cassazione (Ric. 9480/14)SU rigettano il ricorso. SU rilevano che il giudice disciplinare ha messo in risalto il profondo discredito legato alla tipologia di illecito, sottolineando la quantità ingente di materiale pedopornografico detenuto, definita addirittura enorme da un testimone.

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n.25136/2014 – Di IasiDisciplinare magistrati – procuratore della Repubblica – interferenza al fine di escludere un’aggravante (che avrebbe comportato il passaggio alla DDA distrettuale) e trattenere il procedimento – irrogazione della censura – ricorso (Ric.6061/14)SU accolgono il secondo motivo, rigettano il primo e dichiarano assorbito il terzo; cassano senza rinvio. (a) L’adozione di un provvedimento cautelare (trasferimento) nel corso delle indagini non determina incompatibilità a partecipare al successivo giudizio disciplinare per i componenti della Sezione disciplinare del CSM. (b) Per la configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato) è essenziale l’oggettiva idoneità della condotta a determinare la modificazione della decisione naturaliter assunta. Il tentativo di trasmissione e poi l’effettivo invio ad un collega di materiale di studio su di un determinato argomento, ancorché afferente ad una prossima decisione del suddetto collega, non può ritenersi di per sé astrattamente idoneo a mettere in pericolo la libera determinazione e la serenità di giudizio del destinatario.

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n.26551/2014 – Rel. Pres. Rordorf- Disciplinare magistrati – pubblico ministero – negligenza qualificata dalla inosservanza di istruzioni del procuratore della Repubblica – Sezione disciplinare infligge perdita di anzianità di un anno – ricorso (Ric. 17249/2014)SU accolgono il primo motivo, rigettano il secondo e dichiarano assorbiti gli altri; cassano e rinviano. Con riguardo al primo capo di incolpazione, le SU rilevano la non corrispondenza tra l’incolpazione contestata ed il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna, che risulta quindi affetta, per questa parte, da insanabile nullità. Con riguardo al secondo capo di incolpazione (art. 2, comma 1, lett. n), SU affermano: che tra le disposizioni del servizio giustizia la cui inosservanza, se reiterata e grave, integra l’illecito disciplinare in questione, sono da ricomprendere non soltanto le prescrizioni inerenti in via generale alle modalità organizzative e di funzionamento dell’ufficio ma anche quelle che, nei casi in cui la legge lo prevede, il capo dell’ufficio impartisca legittimamente in relazione allo svolgimento di specifici incarichi giudiziari; che il principio di leale collaborazione deve improntare il comportamento reciproco del capo dell’ufficio (nella specie, procuratore della Repubblica) e dei magistrati addetti all’ufficio medesimo; che il magistrato del p.m. cui siano state impartite disposizioni all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente può senz’altro manifestare il proprio dissenso rispetto a dette disposizioni, in modo da consentire al procuratore della Repubblica che lo stimi opportuno di esercitare al più presto il potere di revoca motivata dell’assegnazione; che la manifestazione chiara e tempestiva del dissenso costituisce un onere per il magistrato assegnatario, il quale non è certo incondizionatamente tenuto ad attenersi alle disposizioni impartitegli, ma in tanto può continuare ad operare in difformità da esse senza incorrere nell’illecito disciplinare di cui alla lettera n) in quanto abbia reso esplicitamente noto il proprio dissenso al capo dell’ufficio e questo non gli abbia perciò revocato l’assegnazione del procedimento.

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