Questo lavoro, a cura di Adele Verde e Valentina Ricchezza, ha l’obiettivo di raccogliere le risposte ai quesiti posti, anche  attraverso la chat “C.S.M. per tutti”, in materia di congedi, assenze, ferie e obblighi di residenza, nel corso degli anni alla IV Commissione del CSM. Le risposte sono seguite dalla fonte di riferimento, linkabile per maggiori approfondimenti.

Congedi e assenze

1) In quali casi spetta il congedo straordinario previsto dall’art. 37 co 1 dPR 10 gennaio 1957 n. 3 e quanto dura?

Il congedo straordinario può essere chiesto:

– in caso di malattia, nonché per altri gravi motivi, non può superare complessivamente nel corso dell’anno solare la durata di quarantacinque giorni ed è sottoposto alla valutazione discrezionale dell’ufficio di appartenenza;
– per contrarre matrimonio, non può superare i quindici giorni e spetta di diritto;
– per sostenere esami e spetta di diritto;
– per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità e spetta di diritto.

2) A chi compete autorizzare il congedo straordinario?

La competenza a deliberare in materia di congedi straordinari spetta rispettivamente ai Presidenti delle corti d’appello in casi di magistrati assegnati agli uffici giudicanti e ai Procuratori Generali presso dette corti in casi di magistrati requirenti del distretto. (Art. 37 e 40 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3).
(circolare 25 gennaio 1997 n. 1457)

3) Il congedo straordinario, ex art 37 comma 1 dPR 10 gennaio 1957 n 3, può essere richiesto anche per assistere i familiari o si deve richiedere il congedo per evento e cause particolari previsto dall’art. 4 co. 2 legge 53/2000?

Il congedo straordinario per “gravi motivi”, ai sensi dell’art 37, comma 1, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, può essere concesso anche in relazione alla necessità di assistenza dei familiari, purché connotate dal carattere della gravità. Attesa la maggiore onerosità, per l’Amministrazione, dell’istituto del congedo ex art. 37 del D.P.R. 3\1957, è però necessario che i Capi di Corte esercitino con scrupolo e attenzione il compito di attenta valutazione della ricorrenza dei presupposti.
(Risposta a quesito del 15 novembre 2012)

4) E’ possibile sospendere per ragioni di salute il congedo per gravi motivi familiari di cui all’art 4 della legge 53/2000?

Sì e il nuovo periodo di congedo per gravi motivi di famiglia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, decorrerà dalla fine della malattia.
(Deliberazione del 28 febbraio 2008)

5) In caso di decesso di un parente è possibile assentarsi dal lavoro?

Sì, in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado si ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno ai sensi dell’art 4 della legge 53/2000

6) E’ possibile frazionare il congedo straordinario di cui all’art.. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ed i due anni di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, in periodi di tre giorni alla settimana per assistere un parente malato?

Sì, è possibile laddove siano salvaguardate le esigenze di organizzazione dell’Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato (vedi delibere del 17 maggio 2001 e 17 luglio 2003).
(Risposta a quesito del 9 gennaio 2013)

7) La richiesta del magistrato di usufruire dei permessi ex legge 104/1992 è sottoposta a valutazione discrezionale del dirigente?

No, il dirigente non è chiamato a svolgere nessuna valutazione ma, poiché su ogni magistrato grava il dovere di collaborare al buon andamento dell’ufficio, salvo l’insorgere di emergenze o fatti imprevisti, la domanda deve essere presentata in tempo utile a consentire la formazione dei calendari di udienza ovvero le opportune variazioni degli stessi.
(Risposte a quesiti del 9 giugno 2021)

8) Il magistrato piò usufruire del congedo “per cure invalidi”, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011?

Sì, l’istituto del congedo straordinario per cure per invalidi previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 si applica anche ai magistrati ordinari.
(Risposta a quesito del 19 novembre 2014)

9) Il congedo straordinario per matrimonio può essere differito rispetto alla data delle nozze?

10) L’assenza per donazione di sangue quanto dura ed è soggetta alla decurtazione economica?

I magistrati donatori di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata, l’assenza non è soggetta ad alcuna decurtazione retributiva e la competenza ad autorizzare il relativo congedo straordinario spetta ai Capi degli uffici.
(Risposta a quesito del 22 marzo 2017) (art. 2 circolare del 22.12.2022)

11) E’ possibile richiedere il congedo straordinario per il dottorato di ricerca per un periodo frazionato?

(Delibera del 17 maggio 2001)

12) Il magistrato in congedo straordinario per dottorato di ricerca può prendere possesso nell’ ufficio ?

Sì. Al magistrato in congedo straordinario per dottorato di ricerca deve essere riconosciuta la facoltà di effettuare la presa di possesso dell’ufficio durante il periodo di sospensione degli obblighi di prestazione di attività lavorativa.
(Risposta a quesito del 9 aprile 2008)

13) Ai magistrati si applica il congedo per la formazione di cui all’art 5 legge 8 marzo 2000 n 53?

Sì. Anche i magistrati possano fruire dei <congedi per la formazione>, previsti dall’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, con la precisazione  che le esigenze formative alle quali fa riferimento questo articolo concernono  non meglio definite attività formative che devono necessariamente diverse rispetto alla formazione erogata dal C.S.M. e, conseguentemente, la concessione di tale congedo è comunque subordinata alla valutazione discrezionale della compatibilità delle <attività formative diverse> prospettata con lo status di magistrato e con le prioritarie esigenze di funzionalità dell’ufficio.
(Risposta a quesito dell’8 luglio 2009)

14) E’ possibile chiedere un congedo per motivi di studio nell’eventualità di passaggio dalle funzioni civili a quelle penali e viceversa, ai sensi dell’art 5 legge 98 marzo 2000 n 53?

No. L’art 5 cit. integra una specifica ipotesi di aspettativa che comporta la sospensione del rapporto di lavoro con perdita del diritto alla retribuzione ed esclusione del computo del relativo periodo ai fini dell’anzianità di servizio.  La formazione nel caso di passaggio dalle funzioni civili a quelle penali e viceversa è  garantita a tutti i magistrati mediante specifici corsi per la c.d. “riconversione” alle funzioni, organizzati dalla SSM e dalle strutture decentrate.
(Risposta a quesito del 23 marzo 2011)

15) E’ possibile usufruire in via frazionata del congedo straordinario per dottorato di ricerca – in modo alternato, rispetto a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali – limitatamente ai giorni nei quali è prevista la frequenza obbligatoria ai seminari del corso di dottorato?

Sì, sempre che tale modalità non dissimuli un abuso del diritto.
(Delibera del 14 maggio 2008) (art. 21 circolare del 15.12.2022)

16) Il magistrato in tirocinio deve recuperare il periodo in aspettativa o in congedo straordinario?

Il magistrato ordinario in tirocinio deve recuperare i periodi di congedo straordinario o di aspettativa che, se di durata superiore a trenta giorni anche non continuativi per l’intero periodo oppure anche solo globalmente considerati, siano di durata superiore a trenta giorni, fermo restando l’onere di fornire tempestiva comunicazione di essi al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario competente
(Risposta a quesito del 15 luglio 2009)

17)Nel caso in cui il magistrato sia posto in aspettativa non retribuita il termine per il deposito delle sentenze viene sospeso?

No. Ai fini del decorso dei termini per il deposito della motivazione è irrilevante se dopo la decisione, il giudice, anche se componente di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia.
(Risposta a quesito del 16 gennaio 2019)

18) Quando spetta e quanto dura il congedo obbligatorio per maternità?

Questo congedo è un periodo di astensione pari a 5 mesi (che possono essere ricompresi nei due mesi antecedenti al parto e i tre successivi alla nascita ovvero nel mese antecedente al parto e nei quattro mesi successivi alla nascita ovvero ancora nei 5 mesi successivi al parto se il medico del SSN o con lui convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro); l’autorizzazione è di competenza del Dirigente dell’Ufficio cui va inoltrata un’istanza unitamente alla documentazione medica.
(art. 10 della circolare del 15.12.2022 – art. 16 d.lgs. 151/2001).

19) In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione ma durante la fruizione del congedo per maternità a rischio, è possibile fruire dell’intero periodo di congedo per maternità?

No. L’art. 16 comma 1-bis del D.Lgs. 151/2001 trova applicazione nel solo caso in cui l’interruzione di gravidanza si sia verificata oltre il 180° giorno dall’inizio della gestazione; solo in quel caso essa è equiparata al parto e, pertanto, la lavoratrice ha diritto a usufruire del solo congedo obbligatorio di tre mesi. Prima di tale momento l’interruzione della gravidanza non lo è, dovendo considerarsi a tutti gli effetti come aborto, e pertanto una successiva eventuale assenza dal lavoro può trovare giustificazione nella malattia, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lvo n. 151/01.
(Risposta a quesito del 22 dicembre 2021)

20) Quando spetta e quanto dura il congedo di paternità obbligatorio?

Questo congedo è un periodo di astensione riconosciuto al padre magistrato pari a 10 giorni lavorativi (venti nel caso di parto plurimo) anche non continuativi e non frazionabili in ore. In quanto obbligatorio esso è riconosciuto indipendentemente da quello di maternità (potendo anche essere richiesto dai genitori per periodi corrispondenti). E’ fruibile dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi dal parto stesso. E’ sufficiente la comunicazione al capo dell’Ufficio almeno 5 giorni prima.
(art. 12 della circolare del 15.12.2022 – art. 27 bis del d.lgs. 151/2001).

21) In cosa consiste il congedo di paternità alternativo?

Questo congedo spetta al padre magistrato per la durata del congedo di maternità obbligatorio nei periodi in cui il predetto non sa fruito dalla madre (nei casi ad esempio di abbandono del figlio o riconoscimento o affidamento esclusivo del padre). L’astensione va autorizzata, previa istanza documentante le circostanze, dal Dirigente dell’ufficio.
(art. 13 della circolare del 15.12.2022 – art. 28 del d.lgs. 151/2001)

22) Chi deve valutare la spettanza e alle modalità di fruizione del congedo parentale di cui all’art. 32 D.L.vo n. 151/2001 – c.d. congedo facoltativo?

Al CSM, al quale spetta ogni valutazione in ordine alla modalità di fruizione del congedo parentale in modo frazionato, compreso il godimento del diritto in caso di mancato rispetto del preavviso di 15 giorni previsto dalla legge.

Il congedo parentale facoltativo è fruibile, per un massimo di sei mesi, fino al dodicesimo anno di vita del figlio. Può essere fruito, in contemporanea, da entrambi i genitori. Il periodo d congedo spetta per ciascun figlio anche in caso di parto gemellare.
(Risposta a quesito del 25 giugno 2008 art. 14 della circolare del 15.12.2022).

23) In caso di richiesta di fruizione frazionata del congedo parentale ai sensi dell’art 32 co 1 del d.lgs 151/2001 si devono computare anche i giorni festivi e non lavorativi che ricadono all’interno del periodo di congedo?

Sì, salvo che vi sia stata tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo l’effettiva ripresa del lavoro (ad esempio non si computa la domenica se il lunedì vi è stata la ripresa lavorativa). Tale principio vale anche in caso di fruizione del congedo ordinario, in continuità con il congedo parentale e che, in quanto due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi).
(Risposta a quesito del 25 giugno 2008)

24) A chi si applica l’elevazione dell’indennità per il congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo, che può essere fruito in alternativa dai genitori, fino al sesto anno di vita del bambino (art. 34, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, come novellato dall’art.1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023)?

Si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2022.
(Risposta a quesito del 31 maggio 2023)

25) Quali sono le modalità di fruizione frazionata del congedo parentale?

Le modalità di godimento del congedo, se frazionato e reiterato nel tempo, non può tradursi in una completa omissione della prestazione lavorativa (ad esempio: mediante metodica richiesta di congedo nei soli giorni in cui si tiene udienza o si è di turno con conseguenti riflessi sui carichi di lavoro), che si trasformi in abuso del diritto.
(Delibera 17 luglio 2003)

26) In caso di contestuale adozione internazionale di più minori spettano alla madre più “congedi di maternità ex art. 27 – 16 primo comma lettera c) del D.LGS n. 151/2001?

In caso di contestuale adozione internazionale di più minori non spettano alla madre più congedi di maternità ex art. 27-16 primo comma lettera c) del D.L.vo n. 151/2001, mentre spettano, per ogni figlio, i congedi disciplinati dall’art. 32 D.Lgv. n. 151/2001, tenuto conto delle necessità di garantire ad ogni figlio un adeguato sostegno affettivo, l’inserimento in un nuovo contesto familiare, ambientale, sociale, l’apprendimento della lingua italiana, del tutto nuova, oltre al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche.
(Risposta a quesito del 15 marzo 2006)

27) Il magistrato può prendere possesso nell’ufficio di destinazione durante l’astensione obbligatoria per maternità?

Sì. Il magistrato che si trova in astensione obbligatoria per maternità (rectius: congedo di maternità) e per il quale sia stato deliberato il trasferimento ad altra sede ha la facoltà di prendere possesso del nuovo ufficio anche durante tale periodo, pur non ricorrendone l’obbligo, essendo esclusivo oggetto del divieto normativo la prestazione dell’attività lavorativa.
(Risposta a quesito del 20 dicembre 2005)

28) Quali sono le assenze autorizzate dai Capi di Corte e dai Capi degli Uffici?

– congedo straordinario ex art. 37 T.U. n. 3/1957 (Capi di Corte)
– permessi ai sensi della legge 104/1992; (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– congedo per eventi ai sensi dell’art. 4 co. 1 L. 53/2000 (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– congedo per cure ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 119/2011 (cure per invalidi) (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– interdizione per complicanze gestazione art. 17 D.Lgs. 151/2001 (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– astensione obbligatoria parto posticipato art. 16 lett. b D.Lgs. 151/2001 (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– congedo di maternità 1+ 4 mesi, artt. 16 e 20 D.Lgs. 151/2001 (capo dell’ufficio di appartenenza
del magistrato)
– congedo di maternità 2+3 mesi, art. 16 D.Lgs. 151/2001 (capo dell’ufficio di appartenenza del
magistrato)
– congedo di paternità in alternativa a quello della madre naturale (capo dell’ufficio di appartenenza
del magistrato)
– affidamento di minore (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– adozione nazionale (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)
– adozione internazionale (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato
– congedo di paternità in alternativa a quello della madre adottiva relativo all’adozione nazionale ed
internazionale (capo dell’ufficio di appartenenza del magistrato)

29) Quali sono le assenze autorizzate con delibera consiliare?

-aspettativa per infermità
-aspettativa per motivi di famiglia
-congedo parentale
-congedo malattia figlio
-congedo parentale per adozione
-congedo per malattia del figlio (adozione)
-congedo per eventi e cause particolari
-congedo per eventi e cause particolari (assistenza genitori, coniuge e figlio)
-congedi per la formazione
-congedo straordinario per dottorato di ricerca
(Delibera del 22 dicembre 2015 – Correzione errore materiale 10 febbraio 2016)

30) Nel caso in cui il magistrato sia chiamato a svolgere  le funzioni di presidente di seggio in occasione delle elezioni amministrative  e/o politiche o di presidente dell’ufficio centrale elettorale in occasione delle elezioni amministrative, puo’ usufruire del riposo compensativo per la attività svolta nei giorni festivi?

No, in quanto l’istituto del riposo compensativo non è compatibile con lo status di magistrato, i cui tratti caratteristici sono disancorati ad una predeterminazione di impegno e di orario.
(Risposta a quesito del 9 settembre 2015)

31) I permessi e le licenze di cui all’art. 79 D.Lgs. 267/00 previsti per gli amministratori degli enti locali devono considerarsi congedo straordinario o aspettativa?

No. Le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 79 d. lgs 267/00 sono del tutto diverse e non riconducibili nelle previsioni di cui agli artt. 37, 66, 67 e 68 del D.P.R. n. 3/1957.
(Risposta a quesito del 7 settembre 2011)

Tutela della salute

1.) In caso di infortunio in itinere ai magistrati si applica la copertura assicurativa INAIL?

Sì, anche ai magistrati è applicabile in caso di infortunio sul lavoro la normativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e ove ne ricorrano i presupposti di legge vi è la copertura assicurativa anche in relazione all’ipotesi dell’infortunio in itinere.

1.a) L’eventuale mancata autorizzazione a risiedere fuori sede dal luogo ove si trova l’ufficio incide sulla eventuale copertura assicurativa?

No. L’eventuale mancata autorizzazione a risiedere fuori dal luogo ove si trova l’ufficio presso il quale il magistrato è destinato può avere rilievo sotto un profilo disciplinare ma non assume rilievo ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito dal magistrato.

1.b) In tali casi il dirigente ha qualche onere?

Sì, ai sensi del DPR n. 1124 del 1965 il dirigente dell’ufficio è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni non guaribili entro tre giorni.
(Risposta a quesito del 5 aprile 2023 e 23 gennaio 2013)

2) I magistrati sono assoggettati alle visite fiscali?

Sì anche i magistrati sono assoggettati alla visita medico fiscale, sia in caso di aspettativa per motivi di salute che di congedo straordinario per motivi di salute.
(Risposta a quesito del 19 marzo 2003)

Ferie

1)Quanti giorni prima il magistrato deve presentare la domanda di ferie?

Di solito la domanda di ferie deve essere presentata nell’ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie  dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento.

1.b)  Il magistrato può chiedere di essere richiamato in servizio dalle ferie?

Sì, qualora debba compiere personalmente atti o attività, inclusa la redazione per il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza.  Se possibile tale richiesta dovrà essere formulata con almeno sette giorni di anticipo.
(Delibera 27 marzo 2015 n.699 modifica al punto 2 della Circolare 21 aprile 2011 n. 10588).

2)Come si realizza il principio dell’effettività del periodo feriale?

Deve essere assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti e atti e all’esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) e un periodo analogo di rientro, onde consentire l’adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto). Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie.
(Risoluzione del 20 aprile 2016)

2.a) Durante il periodo di rientro e di distacco il magistrato si considera in ferie?

No. Durante questo periodo il magistrato non è in congedo e quindi deve comunque essere immediatamente reperibili, per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sono divenuti titolari, fatte salve diverse determinazioni del dirigente che, per gli uffici giudicanti, dovranno assumere la forma della variazione tabellare laddove incidenti sulla pregressa titolarità degli affari.

2.b) Quanti magistrati devono essere presenti durante il turno?

Il dirigente deve indicare un numero di magistrati funzionale alle esigenze dell’ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate (Risoluzione del 20 aprile 2016)

3) Nel periodo di sospensione (cd distacco o rientro) delle udienze previsto dal dirigente dell’ufficio, il magistrato può non svolgere le udienze che riguardano affari urgenti?

No. Nel periodo di distacco il magistrato è tenuto a essere reperibile e a tenere udienza per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sia divenuto titolare.

3.b) Il sabato deve essere calcolato tra i giorni richiesti a titolo di congedo ordinario?

Sì, qualora il magistrato sia in ferie il venerdì precedente e il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Non è necessario che il magistrato sia messo in congedo, e quindi potrà essere messo in congedo solo il venerdì precedente e il lunedì successivo, nel caso in cui nel sabato intermedio lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.
(Risposta a quesito del 20 aprile e del 12 ottobre 2016 confermata dalla risoluzione del 20 aprile 2016)

4) Il magistrato può chiedere le ferie solo nei giorni della settimana in cui ha udienza e non nei giorni intermedi della settimana?

Sì solo se il dirigente verifica che il magistrato deve redigere atti o compiere attività per i quali vi sia una specifica ed obiettiva ragione di sollecitudine, non imputabile a pregressa negligenza del magistrato.
(Risposta a quesito del 5 aprile 2017)

5) E’ possibile fruire delle ferie successivamente al termine del primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione?

Sì. Se il magistrato non ha potuto fruire delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione può fruirne nel periodo successivo, non necessariamente limitato al secondo semestre, purchè vi siano state in  concreto condizioni ostative al rispetto di tale termine.

5.a) E’ possibile fruire dei  giorni di riposo per festività successivamente all’anno in cui sono maturati?

No. I giorni di riposo per festività soppresse devono essere fruiti entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono maturati.
(Risposte a quesiti del 9 giugno 2021)

6) Il dirigente dell’ufficio nel predisporre un piano di smaltimento delle ferie deve comprendere anche le ferie maturate e non fruite in altro ufficio ?

Sì, il piano di recupero, da concordarsi con il magistrato, dovrà comprendere anche i giorni di ferie maturati in altro ufficio e non fruiti
(Risposta a quesito del 26 aprile 2018)

7) Il congedo ordinario può essere goduto in un periodo diverso da quello feriale?

La fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell’ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso da quello feriale, laddove sussistano peculiare esigenze dell’interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio
(Risposta a quesiti del 12 ottobre 2016)

8) La riserva di fruizione delle ferie in un periodo diverso rispetto a quello feriale a quanti giorni può ammontare?

Tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo. Il dirigente dell’ufficio deve rilevare quale sia il residuo dei giorni di ferie per ciascun magistrato e comunicare il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell’anno seguente. Qualora per ragioni di servizio non sia possibile devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l’anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell’anno successivo. Nella predisposizione del piano di recupero, i dirigenti devono tenere in conto le indicazioni di preferenza fornite dagli interessati e, in caso di loro mancato accoglimento, devono adeguatamente motivare le ragioni per cui non è stato oggettivamente possibile rispettare le stesse.

9) Il magistrato può essere messo in ferie nel periodo in cui deve compiere delle attività che rivestono carattere di urgenza?

No. Il godimento delle ferie deve essere effettivo. Nei casi in cui il magistrato debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti, caratterizzati da urgenza (ad esempio provvedimenti di natura cautelare o nei confronti di imputati detenuti), può richiedere al dirigente di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile. Il dirigente provvede in modo motivato al richiamo in servizio del magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari, previa valutazione in ordine alla indispensabilità del predetto rientro. Al dirigente spetta motivare anche il diniego della richiesta di richiamo in servizio.

10) Il magistrato può rinunciare alle ferie?

No “il diritto alle ferie è irrinunciabile” e pertanto l’amministrazione ha l’obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda”

10.a) Come si recuperano le ferie arretrate?

  • I giorni di ferie arretrate vanno godute di regola entro il primo semestre dell’anno successivo.
  • Le ferie arretrate possono essere godute anche in giorni singoli (purché si garantisca la presenza o reperibilità nei giorni immediatamente precedenti e successivi).
  • Il recupero delle ferie arretrate va programmato con l’elaborazione di un piano di recupero per ciascun magistrato.
  • La richiesta di godimento delle ferie arretrate potrà essere respinta solo per attività di servizio non rinviabile

(Delibera 27 marzo 2015 n. 6199 che modifica la Circolare 22 aprile 2011 n. 10588)

 I magistrati hanno diritto di fruire entro l’anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.

12) Il dirigente dell’ufficio giudiziario può negare la concessione del riposo per festività soppresse?

Si, per concedere la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell’anno precedente siano goduti dall’interessato entro il primo semestre dell’anno successivo.

13) I provvedimenti di rigetto della fruizione delle ferie sono impugnabili?

Sì. Contro tutti i provvedimenti in materia di fruizione delle ferie, e limitatamente alle modalità di fruizione come disciplinata dalla presente circolare, il magistrato può proporre osservazioni al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Giudiziario, nei venti giorni seguenti al pervenire delle osservazioni, previo avviso al dirigente, che può depositare proprie osservazioni, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura con il proprio parere. Il CSM decide sulle osservazioni e dispone, se del caso, la modalità di fruizione e di recupero delle ferie.

(Circolare n. P6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P10588/2011 del 22 aprile 2011)

14)I magistrati che svolgono turni festivi e notturni possono beneficiare di un periodo di assenza?

Sì, possono beneficiare di un periodo di assenza dall’ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente.
(Delibera 27 marzo 2015 n. 6292)

15) Quando possono usufruire delle ferie i magistrati in tirocinio?

I magistrati ordinari in tirocinio, per i quali il periodo di congedo ordinario è fissato in trenta giorni,  in caso di impossibilità ad usufruirne prima della presa di servizio negli uffici di destinazione, il godimento delle ferie maturate durante il periodo di tirocinio potrà essere differito sino al primo semestre dell’anno successivo.
(Risposta a quesito del 9 luglio 2014)

16)Il magistrato sospeso per ragioni disciplinari in tale periodo matura il diritto al godimento delle ferie?

No. In tale periodo il magistrato non matura il diritto alle ferie.
(Risposta a quesito del 18 maggio 2012 e 18 maggio 2022)

17)Durante il periodo di aspettativa per motivi elettorali il magistrato matura il diritto alle ferie?

No, essendo la prestazione lavorativa sospesa.
(Risposta a quesito del 9 settembre 2015)

18) E’ possibile chiedere il godimento anticipato  di tutte le ferie del corrente anno anche quelle non ancora maturate?

Si, rientra nella competenza del dirigente dell’ufficio, fatta salva la necessità dell’assenso del capo della Corte di appello di appartenenza, valutare se, nel singolo caso, sussistano ragioni di servizio che consentano, ed in quali limiti, la fruizione di un godimento anticipato delle ferie dell’anno in corso
(Risposta a quesito del 10 giugno 2009)

Obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio
(Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 – Delibera del 12 maggio 2010)

1)Come si adempie all’obbligo di residenza?

L’obbligo di residenza è osservato anche quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato pur in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali.

2) In caso di magistrato assegnato a una Corte di Appello, a una Procura Generale o per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti cosa si intende per luogo ove ha sede l’ufficio?

In tali casi il luogo si identifica nel Comune in cui è ubicata la sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, e, per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, nel Comune in cui è ubicata la Corte di appello.

3) In caso di applicazione di applicazione distrettuale o extradistrettuale ad altro ufficio si deve chiedere la autorizzazione al mantenimento della residenza in altro Comune?

No. L’applicazione non comporta mutamento del luogo in cui il magistrato ha l’obbligo di risiedere.

4) I magistrati collocati fuori ruolo devono chiedere la autorizzazione al mantenimento della residenza in altro Comune?

No per i magistrati collocati fuori ruolo non vi è alcun obbligo di residenza.

5)E’ possibile risiedere in un luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l’ufficio di appartenenza?

Sì ma deve essere richiesta l’autorizzazione indicando le circostanze personali e di ufficio che fondano l’istanza.

6)Chi è competente a rilasciare la autorizzazione?

Il proprio Capo ufficio (ad es dal Presidente del Tribunale, per i presidenti di sezione e per i giudici del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, per i procuratori aggiunti e per i sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale).

7)In quali casi l’autorizzazione può essere concessa?

L’autorizzazione può essere concessa  ove vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità.. A tal fine verranno valutate: le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un’adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l’effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, i tempi occorrenti e le modalità di percorrenza di tale distanza; le funzioni assegnate al magistrato.

8)In caso di diniego è possibile impugnare il provvedimento?

Sì. Contro il provvedimento di diniego di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l’ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione, l’interessato può presentare reclamo al Consiglio Superiore della Magistratura.

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