Report n. 22 del 8 maggio 2024

Cari tutti, ecco il report completo dedicato al plenum di ieri 8 maggio 2024

1) La delibera sulla (non) conferma di un semidirettivo della Procura di Milano

Particolarmente delicata è stata trattazione della delibera con la quale il CSM ha votato per la non conferma di un procuratore aggiunto della Procura di Milano.
Il tema centrale era quello dei limiti alla autonomia del PM, nel rispetto dello statuto costituzionale e delle prerogative che ad esso sono riconosciute, soprattutto laddove le stesse erano invocate con riferimento alle scelte processuali assunte nel corso di un giudizio.
Nella specie era accaduto che in un processo il procuratore aggiunto, avendo ricevuto notizia dalla PG di alcuni elementi raccolti in altre indagini (che probatoriamente erano connesse con quelle che avveno portato alla celebrazione del giudizio), ritenendole inidonee a confutare le fonti accusatorie dal medesimo
proposte aveva deciso di non sottoporle al vaglio o quanto meno alla conoscenza del collegio giudicante. In particolare si trattava:
1) di alcuni messaggi WhatsApp che potevano incidere sul giudizio di attendibilità di un teste, rappresentando una intervenuta dazione di denaro,
2) di altri messaggi che sembravano denotare la precostituzione del tenore delle dichiarazioni da riferire nel diverso procedimento collegato da parte di una persona informata sui fatti per confermare le affermazioni del medesimo teste di accusa in ordine ad una precedente subornazione;
3) di una nota di un gestore telefonico da cui emergeva che alcune utenze da cui erano estratte conversazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa, anche in ragione degli usuari delle stesse, in realtà non erano state ancora assegnate agli apparenti utilizzatori e non avevano generato traffico dati nell’anno in cui le chat sarebbero intercorse;
4) di una videoregistrazione di un incontro nel corso del quale il teste di accusa più volte evocato aveva manifestato propositi ritorsivi nei confronti di coloro che erano poi divenuti imputati nel processo proprio sulla base della denuncia sporta dopo soli due giorni.
A tale condotta si aggiungeva poi, nella valutazione dell’incarico ricoperto, l’ulteriore scelta processuale (maturata sempre nel medesimo giudizio ma un anno prima) di sollecitare al collegio l’integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. volta all’audizione di un teste, articolando in uno dei capitoli della prova assumenda l’esistenza di “interferenze” da parte della difesa e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi nel procedimento in corso e – come poi si saprà – volta a far emergere dichiarazioni de relato secondo cui proprio il presidente del collegio giudicante aveva rassicurato i difensori degli imputati circa la loro assoluzione.
Abbiamo condiviso le valutazioni della quinta commissione – poi esposte da Roberto D’Auria e Marco Bisogni nei loro interventi – secondo cui, pur consapevoli della delicatezza del tema attinente alla salvaguardia delle prerogative di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle funzioni (che sono poste a presidio dell’accertamento della verità e a salvaguardia della uguaglianza dei cittadini e, in ultima istanza, dello stato democratico), nondimeno, era doveroso ribadire che il PM, nel nostro sistema costituzionale, non può ritenersi arbitro unico e insindacabile del materiale probatorio raccolto (tanto da non sottoporlo neppure al vaglio del giudice ove ritenuto, a torto o a ragione, irrilevante o infondato) né può utilizzare istituti previsti a salvaguardia della piena acquisizione probatoria per introdurre temi estranei, che avrebbero potuto emergere ricorrendo ad altri strumenti processuali (quali, ad esempio, l’eventuale ricusazione, ove il PM avesse ritenuto credibili le dichiarazioni che erano oggetto del capitolo di prova richiesto ex art. 507 c.p.p).
Nel ritenere che la gravità di tali condotte impedisse di formulare un giudizio prognostico di perdurante idoneità a ricoprire l’incarico semidirettivo, abbiamo inteso sottolineare che la valutazione consiliare, lungi dal costituire una indebita censura della autonoma decisione della condotta processuale, fosse una necessaria sottolineatura della piena giurisdizionalizzazione costituzionale della parte pubblica, sottoposta a doveri e obblighi che trascendono il mero ruolo di accusatorenel processo.
Un tema, quindi, strettamente connesso con quello attualissimo delle imminenti riforme, che fornisce un chiaro e concreto esempio dei gravi rischi derivanti dalla prospettata separazione della funzione requirente dalla giurisdizione, che trasformerebbe il PM in una parte antagonista alla difesa, governata da un CSM composto da togati individuati soltanto tra i PM e, quindi, svincolata dalla comune cultura giurisdizionale finora condivisa all’interno dell’unico ordine giudiziario: una parte accusatoria con obiettivi agonistici di “vittoria” che tradirebbe senza dubbio lo spirito e lo statuto costituzionale del PM.

Di seguito gli interventi di Roberto D’Auria
https://www.radioradicale.it/scheda/727952?i=4756996
e Marco Bisogni
https://www.radioradicale.it/scheda/727952?i=4757002

2) La delibera sul Convegno su Magistratura e social network
In vista della stesura, da parte del CSM, di linee guida sull’uso dei social network da parte dei magistrati, è stato avviato un percorso conoscitivo e di riflessione con l’organizzazione di un convegno che si terrà il 16 e 17 maggio p.v. presso il CSM, al quale vi invitiamo a partecipare.

3) La tempistica per i nuovi progetti organizzativi e tabellari degli uffici requirenti e giudicanti

Cari tutti, il report flash di oggi è dedicato alle due delibere proposte dalla Settima commissione e adottate dal Plenum odierno nella seduta antimeridiana e con le quali si chiariscono le tempistiche per l’adozione dei nuovi progetti organizzativi e tabellari anche alla luce della data di rinnovo dei consigli giudiziari (attualmente fissata per il dicembre del 2024).
Nello specifico:

– L’art. 11, comma 6, del d.l. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha posticipato al dicembre 2024 le elezioni degli organi di autogoverno decentrato.

– L’art. 8 del d.lgs. n. 44/2024 assegna al Consiglio superiore novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (21.4.2024) per l’adozione delle delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal medesimo decreto (dunque fino al 20.7.2024).

– L’art. 7 bis O.G., al comma 2.5, come novellato dal D.Lgs. n. 44/2024 (che si applica anche ai progetti organizzativi delle procure), prevede che “Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.”. L’esame delle nuove tabelle a cura degli organi di autogoverno decentrato, quindi, deve avvenire 180 giorni antecedenti il quadriennio di validità delle tabelle.

In coerenza con le predette tempistiche dettate dalla riforma ordinamentale il plenum ha stabilito che il “quadriennio di validità delle prossime tabelle va necessariamente individuato nel 2026/2029, con conseguente proroga delle vigenti tabelle fino all’adozione delle nuove ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, dell’ordinamento giudiziario”.
L’elaborazione della Circolari organizzative per il quadriennio 2026/2029 è, inoltre, pressoché ultimata e se ne può ragionevolmente prevedere il prossimo confronto in seduta plenaria con presumibile entrata in vigore dal 2.09.2024, al fine di concedere ai Dirigenti degli Uffici e a tutti i magistrati interessati un congruo arco di tempo per approfondirne i contenuti.
Sulla base di queste considerazioni il plenum ha fornito agli uffici le seguenti scadenze temporali di massima:
a) convocazioni delle riunioni dei magistrati dell’ufficio e avvio degli ulteriori adempimenti preliminari entro il 30.10.2024;
b) deposito della segnalazione/proposta e contestuali comunicazioni entro il 28.02.2025;
c) invio della proposta ai Consigli giudiziari (o al Consiglio direttivo) entro il 25.03.2025;
d) esame delle proposte da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo entro il 30.06.2025, con formulazione del relativo parere conclusivo entro il 30.09.2025;
e) approvazione del Consiglio Superiore nei successivi 90/180 giorni.

Buon lavoro a presto!

Marco Bisogni – Roberto D’Auria – Michele Forziati – Antonino Laganà

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