Cari tutti il report di oggi è dedicato al plenum del 12 giugno 2024.
1) LE DELIBERA SULLE NUOVE LINEE GUIDA PER L’UFFICIO PER IL PROCESSO
Il lavoro di monitoraggio e ricognizione condotto dalla settima commissione delle esperienze sui modelli organizzativi adottati dai diversi uffici giudiziari nell’ambito dell’ufficio del processo ha avuto un ulteriore sviluppo con l’approvazione, nel plenum del 13/06/2024, di una delibera plenaria contenente le nuove linee guida per l’organizzazione dell’ufficio per il processo.
Nello specifico, in vista dell’innesto di nuove risorse con la prossima assunzione di nuovi AUPP ed in considerazione delle esperienze finora maturate presso gli uffici, sulla scorta dell’analisi condotta dalla struttura tecnica per l’organizzazione, le nuove linee guida si propongono di fornire un vademecum delle tipologie di modelli organizzativi dell’ufficio per il processo sperimentate sul territorio nazionale che, in
ragione dei positivi risultati raggiunti, possono essere considerate modelli virtuosi e perciò esportabili in analoghi contesti lavorativi.
Le linee guida sono il frutto di un percorso di analisi compiuto dalla settima commissione unitamente alla struttura tecnica per l’organizzazione che ha preso le mosse dalla selezione di un gruppo di uffici, di primo e secondo grado, di piccole, medie e grandi dimensioni, rappresentativi di tutto il territorio nazionale e scelti con l’ausilio dell’ufficio statistico del CSM tra gli uffici caratterizzati sia da previsione di performance positive che negative.
Rispetto all’indagine già condotta nel 2023 (presentata nel corso di un incontro organizzato dal CSM con i dirigenti degli uffici giudiziari italiani), è stato ampliato il campione di uffici esaminati in modo da renderlo quanto più rappresentativo delle variegate realtà giudiziarie, oltre che per consolidare i risultati dell’analisi.
Individuati gli uffici, sono stati acquisiti dati aggiornati e completi circa la struttura degli UPP prevista ed implementata rispetto agli originari progetti organizzativi ex art. 12, D.L. n. 80/2021, conv. in L. n. 113/2021.
Le linee guida si collocano, all’indomani della rimodulazione degli obiettivi PNRR, quali indicazioni di buone prassi, funzionali ad offrire agli uffici un utile e pratico bagaglio di conoscenza di moduli operativi adottati in contesti simili e rivelatisi proficui ed efficaci.
La delibera è consultabile al seguente link cosmag
http://www.cosmag.it/PDFDinamici/NEWS_34-VV-2023-Varie__Settima_.pdf
2) L’APPLICAZIONE STRAORDINARIA PNRR
L’articolo 23-bis della legge 29 aprile 2024, n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), in vigore dal 1° maggio 2024, ha imposto la predisposizione di un piano di applicazione extra distrettuale straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del
PNRR.
La norma primaria prevede, in particolare, che “il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all’individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini
del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello. 2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale. 3. Sono ammessi a partecipare all’interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l’applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni. 4. L’applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile. 5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell’ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell’assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
Sulla scorta di tale previsione il Consiglio ha provveduto ad individuare le sedi beneficiarie dell’applicazione e le possibili sedi cedenti i magistrati applicati. Si rinvia alla delibera e agli allegati per il percorso motivazionale e si riporta di seguito l’elenco delle sedi beneficiarie:
- Corte di Appello di Catanzaro: 1 posto
- Corte di Appello di Palermo: 1 posto
- Corte di Appello di Reggio Calabria: 1 posto
- Corte di Appello di Roma: 2 posti
- Tribunale di Avezzano: 1 posto
- Tribunale di Bari: 4 posti
- Tribunale di Brindisi: 1 posto
- Tribunale di Caltagirone: 1 posto
- Tribunale di Cassino: 2 posti
- Tribunale di Castrovillari: 1 posto
- Tribunale di Catania: 2 posti
- Tribunale di Catanzaro: 1 posto
- Tribunale di Civitavecchia: 1 posto
- Tribunale di Enna: 1 posto
- Tribunale di Gela: 1 posto
- Tribunale di Isernia: 1 posto
- Tribunale di Lagonegro: 2 posti
- Tribunale di Lamezia Terme: 1 posto
- Tribunale di Lecce: 2 posti
- Tribunale di Messina: 4 posti
- Tribunale di Nocera Inferiore: 5 posti
- Tribunale di Nola: 2 posti
- Tribunale di Paola: 1 posto
- Tribunale di Patti: 4 posti
- Tribunale di Potenza: 2 posti
- Tribunale di Ragusa: 2 posti
- Tribunale di Salerno: 3 posti
- Tribunale di Santa M. Capua Vetere: 2 posti
- Tribunale di Siracusa: 1 posto
- Tribunale di Tempio Pausania: 1 posto
- Tribunale di Teramo: 1 posto
- Tribunale di Termini Imerese: 1 posto
- Tribunale di Vallo Della Lucania: 2 posti
- Tribunale di Vibo Valentia: 2 posti
Questi invece gli uffici di provenienza (da cui possono pervenire le disponibilità):
Corti di Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Catania, L’Aquila, Lecce;
Tribunali di: Alessandria, Arezzo, Benevento, Bergamo, Biella, Cosenza, Ferrara, Firenze, Gorizia, Lanciano, Larino, Lodi, Marsala, Napoli Nord in Aversa, Oristano, Palmi, Parma, Piacenza, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovereto, Savona, Spoleto, Sulmona, Terni, Varese, Vercelli, Vicenza.
La delibera è consultabile al seguente link cosmag:
http://www.cosmag.it/PDFDinamici/NEWS_55-VV-2024_-_Applicazione_straordinaria_PNRR.doc
3) UNA DELIBERA SU UNA POTENZIALE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PARENTALE
Tra le pratiche di prima commissione merita un cenno – più per le implicazioni “politiche” che per la specificità del caso concreto e per la decisione di archiviazione (correttamente) adottata – quella relativa all’accertamento di una potenziale situazione di incompatibilità parentale ex art. 19 OG: a fronte della palese insussistenza di ogni profilo di concreta interferenza tra le funzioni svolte dai due magistrati all’interno di uffici diversi (giudice per le indagini preliminari in tribunale l’una e sostituto procuratore generale in corte d’appello l’altro), è stato nel corso del dibattito sostenuto che l’accertamento non dovesse essere limitato alle sentenze emesse dalla prima che fossero state assegnate alla cognizione del secondo in sede di gravame, bensì anche ai decreti di rinvio a giudizio dalla medesima emessi (nonostante, ovviamente, oggetto dell’impugnazione fosse stata la successiva sentenza). Nel rimandare agli interventi di Roberto D’Auria e Antonino Laganà sul punto, segnaliamo la pericolosità di interpretazioni così creative della disciplina di riferimento, che finirebbero – ove si affermassero – per anticipare di fatto una sorta di separazione delle carriere di creazione domestica.
Si allega il link all’intervento di Roberto D’Auria:
https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771726
Si allega il link all’intervento di Antonino Laganà:
https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771728
Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà