Report n. 24 del 12 giugno 2024

Cari tutti il report di oggi è dedicato al plenum del 12 giugno 2024.

1) LE DELIBERA SULLE NUOVE LINEE GUIDA PER L’UFFICIO PER IL PROCESSO

Il lavoro di monitoraggio e ricognizione condotto dalla settima commissione delle esperienze sui modelli organizzativi adottati dai diversi uffici giudiziari nell’ambito dell’ufficio del processo ha avuto un ulteriore sviluppo con l’approvazione, nel plenum del 13/06/2024, di una delibera plenaria contenente le nuove linee guida per l’organizzazione dell’ufficio per il processo.
Nello specifico, in vista dell’innesto di nuove risorse con la prossima assunzione di nuovi AUPP ed in considerazione delle esperienze finora maturate presso gli uffici, sulla scorta dell’analisi condotta dalla struttura tecnica per l’organizzazione, le nuove linee guida si propongono di fornire un vademecum delle tipologie di modelli organizzativi dell’ufficio per il processo sperimentate sul territorio nazionale che, in
ragione dei positivi risultati raggiunti, possono essere considerate modelli virtuosi e perciò esportabili in analoghi contesti lavorativi.
Le linee guida sono il frutto di un percorso di analisi compiuto dalla settima commissione unitamente alla struttura tecnica per l’organizzazione che ha preso le mosse dalla selezione di un gruppo di uffici, di primo e secondo grado, di piccole, medie e grandi dimensioni, rappresentativi di tutto il territorio nazionale e scelti con l’ausilio dell’ufficio statistico del CSM tra gli uffici caratterizzati sia da previsione di performance positive che negative.
Rispetto all’indagine già condotta nel 2023 (presentata nel corso di un incontro organizzato dal CSM con i dirigenti degli uffici giudiziari italiani), è stato ampliato il campione di uffici esaminati in modo da renderlo quanto più rappresentativo delle variegate realtà giudiziarie, oltre che per consolidare i risultati dell’analisi.
Individuati gli uffici, sono stati acquisiti dati aggiornati e completi circa la struttura degli UPP prevista ed implementata rispetto agli originari progetti organizzativi ex art. 12, D.L. n. 80/2021, conv. in L. n. 113/2021.
Le linee guida si collocano, all’indomani della rimodulazione degli obiettivi PNRR, quali indicazioni di buone prassi, funzionali ad offrire agli uffici un utile e pratico bagaglio di conoscenza di moduli operativi adottati in contesti simili e rivelatisi proficui ed efficaci.
La delibera è consultabile al seguente link cosmag
http://www.cosmag.it/PDFDinamici/NEWS_34-VV-2023-Varie__Settima_.pdf

2) L’APPLICAZIONE STRAORDINARIA PNRR
L’articolo 23-bis della legge 29 aprile 2024, n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), in vigore dal 1° maggio 2024, ha imposto la predisposizione di un piano di applicazione extra distrettuale straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del
PNRR.
La norma primaria prevede, in particolare, che “il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all’individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini
del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello. 2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale. 3. Sono ammessi a partecipare all’interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l’applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni. 4. L’applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell’ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell’assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
Sulla scorta di tale previsione il Consiglio ha provveduto ad individuare le sedi beneficiarie dell’applicazione e le possibili sedi cedenti i magistrati applicati. Si rinvia alla delibera e agli allegati per il percorso motivazionale e si riporta di seguito l’elenco delle sedi beneficiarie:

  1. Corte di Appello di Catanzaro: 1 posto
  2. Corte di Appello di Palermo: 1 posto
  3. Corte di Appello di Reggio Calabria: 1 posto
  4. Corte di Appello di Roma: 2 posti
  5. Tribunale di Avezzano: 1 posto
  6. Tribunale di Bari: 4 posti
  7. Tribunale di Brindisi: 1 posto
  8. Tribunale di Caltagirone: 1 posto
  9. Tribunale di Cassino: 2 posti
  10. Tribunale di Castrovillari: 1 posto
  11. Tribunale di Catania: 2 posti
  12. Tribunale di Catanzaro: 1 posto
  13. Tribunale di Civitavecchia: 1 posto
  14. Tribunale di Enna: 1 posto
  15. Tribunale di Gela: 1 posto
  16. Tribunale di Isernia: 1 posto
  17. Tribunale di Lagonegro: 2 posti
  18. Tribunale di Lamezia Terme: 1 posto
  19. Tribunale di Lecce: 2 posti
  20. Tribunale di Messina: 4 posti
  21. Tribunale di Nocera Inferiore: 5 posti
  22. Tribunale di Nola: 2 posti
  23. Tribunale di Paola: 1 posto
  24. Tribunale di Patti: 4 posti
  25. Tribunale di Potenza: 2 posti
  26. Tribunale di Ragusa: 2 posti
  27. Tribunale di Salerno: 3 posti
  28. Tribunale di Santa M. Capua Vetere: 2 posti
  29. Tribunale di Siracusa: 1 posto
  30. Tribunale di Tempio Pausania: 1 posto
  31. Tribunale di Teramo: 1 posto
  32. Tribunale di Termini Imerese: 1 posto
  33. Tribunale di Vallo Della Lucania: 2 posti
  34. Tribunale di Vibo Valentia: 2 posti

Questi invece gli uffici di provenienza (da cui possono pervenire le disponibilità):

Corti di Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Catania, L’Aquila, Lecce;

Tribunali di: Alessandria, Arezzo, Benevento, Bergamo, Biella, Cosenza, Ferrara, Firenze, Gorizia, Lanciano, Larino, Lodi, Marsala, Napoli Nord in Aversa, Oristano, Palmi, Parma, Piacenza, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovereto, Savona, Spoleto, Sulmona, Terni, Varese, Vercelli, Vicenza.

La delibera è consultabile al seguente link cosmag:
http://www.cosmag.it/PDFDinamici/NEWS_55-VV-2024_-_Applicazione_straordinaria_PNRR.doc

3) UNA DELIBERA SU UNA POTENZIALE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PARENTALE

Tra le pratiche di prima commissione merita un cenno – più per le implicazioni “politiche” che per la specificità del caso concreto e per la decisione di archiviazione (correttamente) adottata – quella relativa all’accertamento di una potenziale situazione di incompatibilità parentale ex art. 19 OG: a fronte della palese insussistenza di ogni profilo di concreta interferenza tra le funzioni svolte dai due magistrati all’interno di uffici diversi (giudice per le indagini preliminari in tribunale l’una e sostituto procuratore generale in corte d’appello l’altro), è stato nel corso del dibattito sostenuto che l’accertamento non dovesse essere limitato alle sentenze emesse dalla prima che fossero state assegnate alla cognizione del secondo in sede di gravame, bensì anche ai decreti di rinvio a giudizio dalla medesima emessi (nonostante, ovviamente, oggetto dell’impugnazione fosse stata la successiva sentenza). Nel rimandare agli interventi di Roberto D’Auria e Antonino Laganà sul punto, segnaliamo la pericolosità di interpretazioni così creative della disciplina di riferimento, che finirebbero – ove si affermassero – per anticipare di fatto una sorta di separazione delle carriere di creazione domestica.

Si allega il link all’intervento di Roberto D’Auria:
https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771726

Si allega il link all’intervento di Antonino Laganà:
https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771728

Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà

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