Report n. 28 del 10 e 17 luglio 2024

Il report di oggi è riservato a due pratiche trattate nel plenum del 10 luglio e del 17 luglio 2024  

  1. La nuova circolare sul procedimento di trasferimento d’ufficio 

Nel plenum dello scorso 10 luglio è stata finalmente approvata all’unanimità la nuova circolare sul procedimento di trasferimento di ufficio in tutte le ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, del r.d.lgs. 31.5.1946 n. 511 (cd. legge sulle guarentigie della magistratura) ossia sia in quelle per incompatibilità ambientale e/o funzionale sia in quelle per incompatibilità cd. parentale.

Nel rimandare alla lettura del testo definitivo emendato – che reca alcune modifiche rispetto al testo già inserito nell’ODG – vi segnaliamo la particolare rilevanza dell’intervento riformatore, che ha integralmente sostituito la precedente circolare per risolvere le diverse incertezze interpretative e criticità applicative emerse, in questi anni, in sede di concreta applicazione della stessa, in particolare in relazione:

– all’individuazione del dies a quo del procedimento, ancorato dalla circolare alla “data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento, con eventuali richieste istruttorie”, ma nella prassi in più occasioni computato dalla formale indicazione, nel verbale della seduta di commissione, dello svolgimento della relazione;

– alla possibilità di effettuare l’audizione del magistrato nella fase cd. preistruttoria senza che questi conosca le ragioni per le quali viene sentito, nonché di utilizzare successivamente nel procedimento, e anche nella delibera di trasferimento d’ufficio, le dichiarazioni rese dal magistrato in quella sede;

– alla possibilità o meno di ammettere, nell’audizione disposta nella fase cd. preistruttoria, la partecipazione del difensore del magistrato;

– alla sospensione obbligatoria del procedimento aperto in pendenza di procedimento disciplinare e/o penale “per i medesimi fatti”, che impedisce al Consiglio, ove lo ritenga necessario, di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di incompatibilità, tenuto conto della necessità di attendere la definizione del procedimento disciplinare e penale.

In tale contesto si è ritenuto necessario ridisegnare il procedimento in esame introducendo, tra le altre, le seguenti novità:

– articolazione del procedimento in tre fasi, denominate rispettivamente:

  1. fase conoscitiva e di istruttoria preliminare;
  2. fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione;
  3. fase deliberativa davanti al Consiglio;

– precisazione che la prima fase (cd. preistruttoria) ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l’adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio; inoltre, al fine di assicurare tempi certi per la definizione di ogni pratica astrattamente idonea a giustificare l’avvio di un procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all’art. 2, comma 2, seconda parte, della legge sulle guarentigie, è stato previsto che, ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase preistruttoria abbia comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall’iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione;

– previsione, in tale prima fase, che l’eventuale audizione del magistrato interessato avvenga dopo lo svolgimento degli accertamenti preliminari finalizzati a verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio, come pure che tale audizione avvenga con le garanzie di previa conoscenza degli atti ostensibili e di assistenza da parte di un difensore;

– previsione che, a seguito della delibera di apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio, il magistrato venga sentito all’esito dell’istruttoria e non all’inizio (essendo già stato sentito al termine della precedente fase);

– perentorietà dei termini di ciascuna fase;

– previsione che al mancato rispetto dei termini di fase consegua di diritto l’estinzione del procedimento, che il Consiglio dichiara su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su proposta di uno o più consiglieri;

– facoltatività della sospensione del procedimento per pregiudizialità disciplinare e/o penale;

– regolamentazione di tutti i possibili esiti della fase deliberativa davanti al Consiglio;

– applicazione della nuova circolare ai procedimenti per i quali non abbia ancora avuto inizio la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare.

Vi riportiamo di seguito gli interventi svolti da Michele Forziati:

https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771778

https://www.radioradicale.it/scheda/733556?i=4784557

2. La nomina del procuratore di Catania

Con riferimento alla nomina del procuratore di Catania il plenum è stato chiamato a decidere su due profili che apparivano senza dubbio i più meritevoli tra quelli in comparazione, quelli di Francesco Puleio e di Francesco Curcio.

Due curricula con importantissime esperienze professionali quasi a specchio seppur con alcune significative differenze:

  • Curcio è Procuratore distrettuale; Puleio è stato procuratore di circondariale;
  • Curcioha prestato lungamente servizio alla DNA; Puleio è attuale procuratore aggiunto di Catania;

Ci è parso tuttavia che il TU imponesse un giudizio di prevalenza in favore di Curcio per via della più lunga attività di contrasto alla criminalità organizzata (oltre 30 anni), della molteplicità delle esperienze in uffici diversi, dell’esperienza di coordinamento nazionale in DNA. Emerge poi dal profilo di Curcio una particolare attenzione all’informatizzazione e all’organizzazione nonché al coinvolgimento dei sostituti nei processi decisionali.

A questi elementi (da soli sufficienti ad orientare una scelta particolarmente complessa e ponderata) si sono aggiunte ulteriori considerazioni.

Il Consiglio ha, qualche mese fa, trattato ripetutamente la vicenda della nomina del vicario della procura di Catania analizzato osservazioni che pervennero da tutti i soggetti coinvolti in quella controversia. Si è trattato di un contesto dal quale abbiamo ricavato un quadro dialettico interno all’ufficio particolarmente complesso tanto da indurre alcuni consiglieri a richiedere la trattazione prioritaria della vacanza della procura di Catania.

Orbene in questo contesto abbiamo ritenuto che la necessaria opera di armonizzazione potesse provenire più facilmente da un soggetto in grado di portare una diversa prospettiva all’interno dell’ufficio, ulteriore ragione per la quale ci è parso preferibile il profilo di Curcio.

Si è trattata di una decisione assunta in coscienza e senza vincoli di appartenenza (come proviamo a fare dall’inizio del nostro mandato) e riteniamo che sia stata la decisione più adatta per la città e la procura di Catania.

Di seguito l’intervento svolto da Marco Bisogni

https://www.radioradicale.it/scheda/734032?i=4787236

Buon fine settimana e a presto!

Marco Bisogni              Roberto D’Auria               Michele Forziati                 Antonino Laganà

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