Report n. 29 del 10, 17 e 24 luglio 2024

Il report di oggi è riservato alle pratiche più rilevanti trattate nei plenum del 10, 17 e 24 luglio.

Siamo consapevoli di come il Consiglio stia attraversando un passaggio molto delicato, ma riteniamo, comunque, importante dare conto delle cose portate a compimento nelle ultime settimane.

  1. La nuova circolare sul procedimento di trasferimento d’ufficio 

Nel plenum dello scorso 10 luglio è stata finalmente approvata all’unanimità la nuova circolare sul procedimento di trasferimento di ufficio in tutte le ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, del r.d.lgs. 31.5.1946 n. 511 (cd. legge sulle guarentigie della magistratura) ossia sia in quelle per incompatibilità ambientale e/o funzionale sia in quelle per incompatibilità cd. parentale.

Nel rimandare alla lettura del testo definitivo emendato – che reca alcune modifiche rispetto al testo già inserito nell’ODG – vi segnaliamo la particolare rilevanza dell’intervento riformatore, che ha integralmente sostituito la precedente circolare per risolvere le diverse incertezze interpretative e criticità applicative emerse, in questi anni, in sede di concreta applicazione della stessa, in particolare in relazione:

– all’individuazione del dies a quo del procedimento, ancorato dalla circolare alla “data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento, con eventuali richieste istruttorie”, ma nella prassi in più occasioni computato dalla formale indicazione, nel verbale della seduta di commissione, dello svolgimento della relazione;

– alla possibilità di effettuare l’audizione del magistrato nella fase cd. preistruttoria senza che questi conosca le ragioni per le quali viene sentito, nonché di utilizzare successivamente nel procedimento, e anche nella delibera di trasferimento d’ufficio, le dichiarazioni rese dal magistrato in quella sede;

– alla possibilità o meno di ammettere, nell’audizione disposta nella fase cd. preistruttoria, la partecipazione del difensore del magistrato;

– alla sospensione obbligatoria del procedimento aperto in pendenza di procedimento disciplinare e/o penale “per i medesimi fatti”, che impedisce al Consiglio, ove lo ritenga necessario, di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di incompatibilità, tenuto conto della necessità di attendere la definizione del procedimento disciplinare e penale.

In tale contesto si è ritenuto necessario ridisegnare il procedimento in esame introducendo, tra le altre, le seguenti novità:

– articolazione del procedimento in tre fasi, denominate rispettivamente:

  1. fase conoscitiva e di istruttoria preliminare;
  2. fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione;
  3. fase deliberativa davanti al Consiglio;

– precisazione che la prima fase (cd. preistruttoria) ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l’adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio; inoltre, al fine di assicurare tempi certi per la definizione di ogni pratica astrattamente idonea a giustificare l’avvio di un procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all’art. 2, comma 2, seconda parte, della legge sulle guarentigie, è stato previsto che, ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase preistruttoria abbia comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall’iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione;

– previsione, in tale prima fase, che l’eventuale audizione del magistrato interessato avvenga dopo lo svolgimento degli accertamenti preliminari finalizzati a verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio, come pure che tale audizione avvenga con le garanzie di previa conoscenza degli atti ostensibili e di assistenza da parte di un difensore;

– previsione che, a seguito della delibera di apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio, il magistrato venga sentito all’esito dell’istruttoria e non all’inizio (essendo già stato sentito al termine della precedente fase);

– perentorietà dei termini di ciascuna fase;

– previsione che al mancato rispetto dei termini di fase consegua di diritto l’estinzione del procedimento, che il Consiglio dichiara su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su proposta di uno o più consiglieri;

– facoltatività della sospensione del procedimento per pregiudizialità disciplinare e/o penale;

– regolamentazione di tutti i possibili esiti della fase deliberativa davanti al Consiglio;

– applicazione della nuova circolare ai procedimenti per i quali non abbia ancora avuto inizio la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare.

Vi riportiamo di seguito gli interventi svolti da Michele Forziati al plenum del 12 giugno (dove la circolare è stata presentata) e del 10 luglio (dove è stata approvata):

https://www.radioradicale.it/scheda/731036?i=4771778

https://www.radioradicale.it/scheda/733556?i=4784557

2) La nomina del procuratore di Catania

Con riferimento alla nomina del procuratore di Catania il plenum è stato chiamato a decidere su due profili che apparivano senza dubbio i più meritevoli tra quelli in comparazione, quelli di Francesco Puleio e di Francesco Curcio.

Due curricula con importantissime esperienze professionali quasi a specchio seppur con alcune significative differenze:

  • CURCIO è procuratore distrettuale; PULEIO è stato procuratore di circondariale;
  • CURCIO ha prestato lungamente servizio alla DNA; PULEIO è attuale procuratore aggiunto di Catania;

Ci è parso tuttavia che il TU imponesse un giudizio di prevalenza in favore di CURCIO per via della più lunga attività di contrasto alla criminalità organizzata (oltre 30 anni), della molteplicità delle esperienze in uffici diversi, dell’esperienza di coordinamento nazionale in DNA. Emerge poi dal profilo di CURCIO una particolare attenzione all’informatizzazione e all’organizzazione nonché al coinvolgimento dei sostituti nei processi decisionali.

Si è trattato di una decisione assunta in coscienza, non condizionata da vincoli di appartenenza (come proviamo a fare dall’inizio del nostro mandato) e – crediamo – maggiormente rispondente alle esigenze della città e della procura di Catania.

Di seguito l’intervento svolto da Marco Bisogni

https://www.radioradicale.it/scheda/734032?i=4787236

3) La nuova circolare sui fuori ruolo

Nel corso del plenum del 24 luglio è stata adottata la nuova circolare sui fuori ruolo, ultimo atto approvato dalla terza commissione nella vecchia composizione.

La circolare, all’art. 104, prevede che non si possa essere collocati fuori ruolo prima del conseguimento della terza valutazione di professionalità e che, tra un fuori ruolo e l’altro, debba intercorrere un periodo minimo di tre anni (per fuori ruolo di durata superiore ai cinque anni) o due anni (per fuori ruolo di durata inferiore ai cinque anni).

E’ stato ribadito come non sia possibile accedere al fuori ruolo in presenza di scoperture superiori al venti per cento nell’ufficio di provenienza ed è stato chiarito come la scopertura vada determinata anche valutando l’organico dei semidirettivi, le assenze e gli esoneri dal lavoro.  

Ci siamo opposti decisamente agli emendamenti presentati in plenum dalla nuova presidente della terza commissione, Paola D’Ovidio e da Edoardo Cilenti (entrambi del gruppo di magistratura indipendente) con i quali si volevano ridurre i paletti opportunamente inseriti nel testo.

Gli emendamenti miravano, infatti, a ridurre la legittimazione per la collocazione fuori ruolo (dieci anni di servizio invece che la terza valutazione di professionalità) e ad eliminare la decantazione biennale in caso di intervallo tra un fuoriruolo di durata inferiore ai cinque anni ed un altro.   

Di seguito l’intervento di Antonino Laganà:

https://www.radioradicale.it/scheda/734735?i=4789693

4) La relazione sullo stato della giustizia telematica

Nel plenum del 24 luglio è stata approvata anche la relazione sullo stato della giustizia telematica che interviene, quest’anno, quando tutta la giurisdizione ordinaria di primo grado è telematica (o è in procinto di divenirlo). Con l’adozione del processo penale telematico, che segue a quella dell’analogo processo civile, non solo la tenuta dei registri e la formazione degli atti avviene attraverso l’informatica, ma vengono gestiti con strumenti informatici anche il flusso degli atti, la loro validazione e comunicazione ai soggetti del processo. Risultano poi ormai informatizzati anche il settore del processo minorile e quello del giudice di pace.

L’ultima relazione, approvata nel 2021, dava atto del ruolo che gli strumenti informatici avevano avuto nell’affrontare l’emergenza pandemica, consentendo di assicurare la continuità dell’esercizio della giurisdizione, mentre, nella nuova relazione l’attenzione del Consiglio è stata rivolta anche altrove, in particolare alla qualità degli applicativi e, di conseguenza, al rapporto tra informatica e giurisdizione; detto più specificamente, al modo in cui il funzionamento degli applicativi del processo telematico influisce, o può influire, sul contenuto degli atti, sul contenuto dell’attività giurisdizionale e, per altro verso, sull’organizzazione degli Uffici Giudiziari.

La relazione approfondisce, quindi, il rapporto tra strumenti informatici ed esercizio della giurisdizione da cui derivano riflessi significativi sul ruolo del Consiglio Superiore. Il ruolo degli applicativi destinati a gestire il processo telematico, ed in prospettiva il ruolo degli strumenti di IA, non è più evidentemente quello di semplici strumenti, il cui contenuto e funzionamento risultino neutrali e di natura esclusivamente tecnica. La loro architettura è invece in grado di influire profondamente sulla giurisdizione, potendo determinare concretamente e, quindi, condizionare, sia l’operato del singolo magistrato che l’organizzazione degli uffici giudiziari.

È necessario perciò che, sin dal momento della loro progettazione, oltre che in costanza del loro uso, il Consiglio assuma un ruolo attivo, al fine di valutarne il corretto funzionamento, che va giudicato non solo dal punto di vista tecnico, comunque importante perché influisce sull’efficienza e sulla sicurezza dell’attività giudiziaria, ma anche dal punto di vista ordinamentale, per accertare che la struttura del software non condizioni l’esercizio della funzione giurisdizionale e l’organizzazione degli uffici. Alleghiamo il file della relazione.

Di seguito gli interventi di Marco Bisogni

https://www.radioradicale.it/scheda/734735?i=4789658

e di Antonino Laganà

https://www.radioradicale.it/scheda/734735?i=4789663

5) Le applicazioni PNRR

Sono stati deliberati i trasferimenti a seguito del bando straordinario per le applicazioni PNRR. Rispetto ai 60 posti disponibili sono stati disposti soltanto 19 trasferimenti con la conseguente necessità di ripensare l’istituto.  

6) Il bando di trasferimento per il secondo grado

Nel plenum del 24 luglio è stato approvato il bando di trasferimento per il secondo grado. La scadenza per l’inserimento delle domande è stata fissata al 30 settembre (in allegato il bando).

***

Alla ripresa il Consiglio si confronterà con la riforma del testo unico sulla dirigenza (come noto noi quattro riteniamo necessario ridurre la discrezionalità sul punto garantendo un’adeguata prevedibilità delle decisioni consiliari) e con la nuova circolare sulle valutazioni di professionalità. Saranno poi calendarizzati gli incontri in presenza sulle nuove circolari organizzative (tabelle tribunali e progetti organizzativi delle procure).

Auguriamo buon riposo ai colleghi che riusciranno a prendersi qualche giorno di ferie e buon lavoro a tutti quelli impegnati nei turni feriali.

Marco Bisogni              Roberto D’Auria               Michele Forziati                 Antonino Laganà 

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