Il report di oggi è riservato alla pratica di sospensione di una consigliera eletta dal Parlamento per fatti connessi alla sua attività di giudice disciplinare e, in particolare, ad un suo incontro con un magistrato incolpato in un procedimento disciplinare.
La sospensione del consigliere, come noto, è disciplinata dall’art. 37 della legge 195/58, secondo cui i componenti del CSM “possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per un delitto non colposo” con una deliberazione assunta a scrutinio segreto dai 2/3 dei componenti.
Nel corso del plenum di oggi il Consiglio ha effettivamente deliberato la sospensione con 22 voti a favore con una decisione che abbiamo fortemente condiviso sulla base delle seguenti considerazioni:
– l’incontro tra un magistrato incolpato e la consigliera (giudice disciplinare in diversi procedimenti aperti nei confronti dello stesso magistrato incolpato) è un dato acquisito e non contestato da nessuno dei protagonisti della vicenda;
– la successiva partecipazione della consigliera ad ulteriori udienze disciplinari in procedimenti aperti nei confronti della stessa incolpata incontrata costituisce un altro fatto materiale non contestato;
– la registrazione audio di tale incontro documenta condotte dalle quali emerge, a nostro avviso, la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare (come riportato anche nella delibera di proposta di sospensione).
È la seconda volta nella storia del Consiglio che viene attivata la procedura prevista dall’art. 37 con i suoi profili di delicatezza evidenti: si potrebbe in astratto esporre ogni consigliere ad una sospensione dall’attività del CSM per la mera iscrizione nel registro degli indagati.
Tale pericolo, però, ci pare adeguatamente scongiurato dal doppio filtro attualmente previsto per giungere alla sospensione che prevede:
– una prima delibazione sulla necessità di sottoporre o meno al plenum la delibera sulla sospensione con l’inserimento nell’ordine del giorno;
– una seconda, più pregnante, valutazione da parte del CSM che può effettivamente disporre la sospensione solo con una votazione a scrutinio segreto e con un quorum molto alto (2/3 dei componenti del Consiglio, ovvero 22 voti validi).
Tale procedura e il quorum previsto escludono la possibilità di operazioni strumentali idonee ad alterare l’equilibrio consiliare.
Più chiaramente detto: l’iscrizione nel registro degli indagati non comporta alcun automatismo, ma impone al Consiglio di verificare se i fatti posti a fondamento del procedimento penale possano o meno pregiudicare l’autorevolezza e la credibilità del singolo consigliere e, di riflesso, dell’intero CSM.
Nel caso posto all’attenzione del plenum di oggi il contenuto della registrazione imponeva, secondo il nostro convincimento, proprio una verifica di questo tipo.
La valutazione effettuata appare, poi, coerente con il sistema generale anche considerando che la componente laica non può essere sottoposta a procedimento disciplinare e, pertanto, la procedura prevista dall’art. 37 co. 1 della legge 195/58 costituisce, in questo caso, l’unico strumento ordinamentale per valutare condotte incompatibili con lo status di consigliere.
Non abbiamo, infine, ritenuto convincenti le deduzioni della consigliera poi sospesa secondo cui la registrazione acquisita potrebbe essere incompleta poiché non vi è stato alcuno specifico disconoscimento di passaggi decisivi della registrazione.
Marco Bisogni Roberto D’Auria Michele Forziati Antonino Laganà