Dubbio sulla conoscenza della lingua italiana

di Francesca Costantini

Rel. 37/16

Roma, 15 giugno 2016

Contrasto di giurisprudenza                           


OGGETTO: 666002-NULLITÀ – ATTI ABNORMI
– Dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato – Verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano – Dichiarazione di nullità delle notifiche successive – Abnormità – Contrasto di giurisprudenza. 

RIF. NORM.:Cod. proc. pen. artt. 143, 161, 415 bis,568. 

La V sezione penale, con decisione assunta alla pubblica udienza del 26 ottobre 2015 n. 1136, Hassan,Rv. 266069, ha affermato il principio di diritto così massimato:

“È abnorme l’ordinanza del GUP che, fondandosi sul mero dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato e rilevato che il verbale di elezione di domicilio risulta redatto esclusivamente in italiano, dichiari la nullità di tutte le notificazioni successive, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell’imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana”.

La Suprema Corte, nell’affermare l’esposto principio si è posta in linea di continuità con l’orientamento espresso da Sez. IV, 11 novembre 2009, n. 45944,Baiaram, Rv. 245994, che ha riconosciuto “l’abnormità dell’ordinanza con la quale il Tribunale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell’imputato, dichiari la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l’imputato – identificato a mezzo di carta di identità rilasciata in Romania – parlasse o capisse l’italiano”. Ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., infatti, la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell’imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana, con la conseguenza che il mero dubbio su tale circostanza non sarebbe sufficiente ad imporre la detta traduzione. Ad avviso della Corte, pertanto,la dichiarazione di nullità degli atti compiuti implicherebbe una regressione senza causa del procedimento determinando l’abnormità del provvedimento stesso. A sostegno di tale conclusione si richiamano i principi elaborati in tema di vizio di abnormità dalla giurisprudenza di legittimità per cui deve ritenersi abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite o, ancora l’atto che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini una stasi processuale non superabile o una regressione contro ogni fisiologica dinamica del processo (Sez. U., 12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista, Rv. 209603 e più di recente Sez. U, 30 gennaio 2014, n. 4319, L., Rv. 257786). In termini del tutto sovrapponibili, in un caso in cui l’imputato era irreperibile e non risultava, comunque, dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, si era, antecedentemente, espressa anche Sez. V, 4 gennaio 2006, n. 72, Petrovic, Rv. 232532, che aveva annullato senza rinvio l’ordinanza dichiarativa della nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.,affermando che il provvedimento è da considerarsi abnorme in quanto, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si colloca, però, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, comportando una indebita regressione del procedimento in un caso non previsto dalla legge.

L’esposto indirizzo interpretativo risulta, però, consapevolmente contraddetto da altra recente pronuncia della medesima sezione:Sez. V, 18 settembre 2015, n. 38109, Bezusco, Rv. 265007, che ha affermato il principio di diritto per cui “non è abnorme l’ordinanza con la quale il Gip dichiara l’inefficacia dell’elezione di domicilio dell’imputato e la conseguente nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l’imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale”. In particolare, si evidenzia in tale arresto che la questione “non è stabilire se nella specie risultava o meno accertato chel’imputato non parlasse e capisse l’italiano e se quindi la traduzione degli atti, in effetti dovuta solo in caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana, fosse o meno necessitata, in quanto l’eventuale errore del giudice sul punto darebbe luogo a provvedimento non conforme al disposto dell’art. 143 cod. proc. pen., ma non per questo abnorme…si tratta, invece, di verificare se il provvedimento in esame sia stato causa della stasi del procedimento rimovibile soltanto con un atto del PM la cui nullità sia rilevabile nel prosieguo del procedimento”.Ciò in conformità a quanto insegnato,con particolare riferimento alla abnormità funzionale, da Sez. U., 22 giugno 2009, n. 25957, Toni, Rv. 243590, per cui può ritenersi abnorme esclusivamente il provvedimento che determini una stasi del procedimento che per il cui superamento si  imponga da parte del PM l’adozione di un atto nullo rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo.

Sotto tale profilo, ad avviso della Corte, il provvedimento in esame non presenterebbe profili di abnormità in quanto, sotto il profilo strutturale esso, rientrando nell’ambito delle legittime prerogative del giudice, esula da quei provvedimenti non inquadrabili, per radicali anomalie, negli schemi normativi tipici o che rappresentano un’evenienza del tutto eccezionale perché emessi in assoluta carenza di potere e, sotto il profilo funzionale, pur determinando una stasi del procedimento,non impone, comunque, l’adozione di un atto nullo, ben potendo la stasi superarsi mediante un’attività propulsiva, non invalida, del PM. Sulla scorta di tali considerazioni, allora, l’avverso orientamento non sarebbe condivisibile omettendo di approfondire, pur dopo aver richiamato i principi in materia di abnormità, le ragioni per le quali la dichiarazione di nullità determini, alla luce della citata pronuncia delle Sezioni unite Toni, una stasi processuale superabile soltanto con un atto nullo del PM rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo.

Redattore: Francesca Costantini

Il vice direttore

Giorgio Fidelbo

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