Questioni decise SSUU penali 2016

  • Numero Registro Generale: 39909/2015      Ricorrente: Aiello

Se, in presenza di un ricorso per cassazione “cumulativo” riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l’ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, comporti l’estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali, viceversa, il ricorso risulti inammissibile. 

Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 157; cod. proc. pen., artt. 129, 606 comma 3, 620, comma 1, lett. a), e 624

Udienza del:27/05/2016

Relatore:M. Cammino

Soluzione:Negativa. L’operatività della prescrizione è preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile.

Ordinanza di rimessione:7730/2016                                                Aiello (pdf)

  • Numero Registro Generale: 3131/2016      Ricorrente: Cozzolino

Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata.

Inserito il:21/03/2016 

Riferimenti Normativi:Cost., art. 13; cod. proc. pen., artt. 304, comma 1, lett. c), e 544 commi 2 e 3.

Udienza del:25/05/2016

Relatore: G. Diotallevi

Soluzione:I termini di fase riprendono a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

Ordinanza di rimessione:9553/2016                                         Cozzolino (pdf)

  • Numero Registro Generale: 6889/2016      Ricorrente: Scurato

Se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).

Inserito il:07/04/2016 

Riferimenti Normativi:Cost., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; cod. proc. pen., artt. 266, 267, 271; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge n. 203 del 1991, art. 13; Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, art. 1.

Udienza del:28/04/2016

Relatore:V. Romis

Soluzione:Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Ordinanza di rimessione:13884/2016                         Scurato_13884_2016 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 41839/2015      Ricorrente: AHMED SOLAH

Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

Inserito il:01/03/2016 

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen., artt. 96, 97, 102, 613; disp. att. cod. proc. pen., artt. 30, 34.

Udienza del:28/04/2016

Relatore:V. Rotundo

Soluzione:Affermativa.

Ordinanza di rimessione:6328/2016                                     6328_2016 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 40685/2015      Ricorrente: TAYSIR

Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

Inserito il:01/03/2016 

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen., artt. 96, 97, 102, 613; disp. att. cod. proc. pen., artt. 30, 34.

Udienza del:28/04/2016

Relatore:V. Rotundo

Soluzione: Affermativa.                                                           Taysir (pdf)

  • Numero Registro Generale: 43190/2015      Ricorrente: LOVISI

Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. “braccialetto elettronico”, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari.

Inserito il:23/02/2016

  • Numero Registro Generale: 19058/2014      Ricorrente: DASGUPTA

Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

Riferimenti Normativi:Cost., art. 111, comma terzo; CEDU, art. 6, par. 3, lett. d); Cod. proc. pen., artt. 533, comma 1, 602, 603, 606, comma 1, lett. e).

Udienza del:28/04/2016

Relatore:G. Conti

Soluzione:Affermativa. Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

Ordinanza di rimessione:2259/2016                                 Dasgupta (pdf)

  • Numero Registro Generale: 38682/2015      Ricorrente: PASSARELLI E ALTRO

Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015.

Riferimenti Normativi:Cod. civ., artt. 2423-2435-ter, 2621 e segg.; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e 223; legge 27 maggio 2015, n. 69 artt. 9, 10 e 11.

Udienza del:31/03/2016

Relatore:M. Fumo

Soluzione:Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Ordinanza di rimessione:9186/2016                     PASSARELLI E ALTRO (pdf)

  • Numero Registro Generale: 37651/2016      Ricorrente: SORCINELLI

(1.) Se l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile per cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza a norma dell’art. 586 cod. proc. pen.

(2.) Se, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi conto, per la determinazione del limite edittale fissato dall’art. 168-bis, prima comma, cod. pen., delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Riferimenti Normativi:Cod . pen., art.168-bis; cod. proc. pen., artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586.

Udienza del:31/03/2016

Relatore:G. Fidelbo

Soluzione:(1.) L’ordinanza non e immediatamente impugnabile, in quanto la richiesta può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l’ordinanza e inammissibile; nel caso in cui anche la richiesta riproposta sia rigettata, la relativa ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza. Soluzione (2.) Ai fini della individuazione dei reati – non ricompresi nel comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. – per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Ordinanza di rimessione:8014/2016                                 Sorcinelli (pdf)

  • Numero Registro Generale: 19763/2015      Ricorrente: CAVALLO

(1.) Se la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione dell’istanza di “accertamento di conformita” ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 legge n. 47 del 1985), debba essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio.

(2.) Se, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. cit., operi la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, primo comma, n . 3, cod. pen.

Riferimenti Normativi:Cod . pen., art. 159; d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45.

Udienza del:31/03/2016

Relatore:L. Ramacci

Soluzione:(1.) Affermativa. (2.) Affermativa.

Ordinanza di rimessione:49652/2015                                 Cavallo (pdf)

  • Numero Registro Generale: 28195/2015      Ricorrente: RIGACCI

Se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile per cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza a norma dell’art. 586 cod. proc. pen.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 168-bis e segg.; cod. proc. pen., artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586.

Udienza del:31/03/2016

Relatore:G. Fidelbo

Soluzione:L’ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l’ordinanza e inammissibile.

Ordinanza di rimessione:50278/15                          Rigacci_50278_15 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 38245/2015      Ricorrente: CAPASSO

Se e in quali limiti le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall’art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge.

  • Numero Registro Generale: 19089/2015      Ricorrente: TUSHAJ

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 2, quarto comma, e 131-bis; cod. proc. pen. artt. 129, comma 1, 609, comma 2, e 620, comma 1, lett. l); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e c).

Udienza del:25/02/2016

Relatore:M. R. Blaiotta

Soluzione:Affermativa. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: -l’art . 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; -il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; -alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; -la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità; -per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis cod. pen., la relativa questione (in forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.) è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod . proc . pen .; – la Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d’ufficio ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

Ordinanza di rimessione:49824/2015                     Tushaj_49824_2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 21513/2015      Ricorrente: COCCIMIGLIO

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolometrico.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 131-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 comma 7.

Udienza del:25/02/2016

Relatore:R. M. Blaiotta

Soluzione:Affermativa (v. anche Informazione provvisoria n. 4/2016)

Ordinanza di rimessione:49825/2015                               Coccimiglio (pdf)

  • Numero Registro Generale: 30418/2015      Ricorrente: PIERGOTTI

Se la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, possano valere come rinuncia alla prescrizione.

Riferimenti Normativi:Cod. Pen., art. 157; Cod. Proc. Pen., artt.129 e 444

Udienza del:25/02/2016

Relatore:P. A. Bruno

Soluzione:Negativa

Ordinanza di rimessione:48711/2015                Piergotti_48711/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 4305/2015      Ricorrente: FOSSATI

Se il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. sia da ritenere incluso fra quelli per i quali l’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell’avviso della richiesta di archiviazione.

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3-bis; Cod. pen. artt. 612 bis e 572.

Udienza del:28/01/2016

Relatore:L. Bianchi

Soluzione:Affermativa (anche con riguardo al reato di cui all’art. 572 cod. pen.)

Ordinanza di rimessione:42220/2015                   Fossati_42220_2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 3652/2015      Ricorrente: GIUDICI

Se, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, questa abbia l’obbligo, a pena di nullità, di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Riferimenti Normativi:Cod. Proc. Pen., artt. 178, 321, comma 3-bis, 356; Disp. Att. Cod. Proc. Pen., art. 114.

Udienza del:28/01/2016

Relatore:S. Amoresano

Soluzione:Negativa

Ordinanza di rimessione:39188/2015                          39188/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 28475/2015      Ricorrente: Maresca+1

Se, in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., la Corte debba procedere in camera di consiglio secondo la disciplina c.d. partecipata prevista dall’art. 127 cod. proc. pen., ovvero osservando la procedura di cui all’art. 611 cod. proc. pen.

  • Numero Registro Generale: 54296/2014      Ricorrente: RICCI

Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata ne’ eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 157; Cod. proc. pen., artt. 129, 591, 606, 609 co. 2.

Udienza del:17/12/2015

Relatore:N. Milo

Soluzione:Negativa; con la precisazione che il ricorso non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta – anche se con un unico motivo – l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello.

Ordinanza di rimessione:28790/2015                            28790/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 8933/2015      Ricorrente: CELSO

Se il difensore dell’indagato o imputato non munito di procura speciale possa validamente rinunciare all’impugnazione da lui atonomamente proposta.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 99, 571, 589

Udienza del:24/11/2015

Relatore:A. Franco

Soluzione:Negativa

Ordinanza di rimessione:36312/2015                            36312/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 37275/2014      Ricorrente: P.M. in proc. MRAIDI

Se è consentito al giudice dell’esecuzione revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice, allorché la evenienza della “abolitio criminis” non è stata presa in esame dal giudice della cognizione (nel caso in esame è stato ritenuto che il giudice della cognizione avesse preso in esame tale evenienza).

Riferimenti Normativi:Cost., art. 25; Cod. Pen., art. 2; Cod. proc. pen., art. 673.

Udienza del:29/10/2015

Relatore:M. Cammino

Soluzione:Affermativa

Ordinanza di rimessione:24399/2015                           24399/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 24057/2015      Ricorrente: TRUBIA

Se il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen. per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell’attenuante di cui all’ art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 157, 575, 577; Legge 3 dicembre 2005, n. 251, artt. 6, 10; Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 8; Legge 12 luglio 1991, n. 203

Udienza del:24/09/2015

Relatore:M. Vecchio

Soluzione:Affermativa. Cod. pen., artt. 69, Legge 3 dicembre 2005, n. 251.

Ordinanza di rimessione:26859/2015                          26859/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 35474/2014      Ricorrente: STEGER Thomas

Se, nei procedimenti davanti al giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa in udienza rappresenti univoca manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto.

Riferimenti Normativi:D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, comma 3.

Udienza del:16/07/2015

Relatore:G. Conti

Soluzione:Affermativa

Ordinanza di rimessione:20346/2015                           20346/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 35579/2014      Ricorrente: DELLA FAZIA DOMENICO

Se siano rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute con riguardo alla più mite disciplina prevista in materia di stupefacenti per le fattispecie di lieve entità, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della previgente disciplina come ripristinata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

  

  • Numero Registro Generale: 42873/2013      Ricorrente: LUCCI CAMILLO

1) Se, ed eventualmente con quali limiti, possa essere ordinata, ai sensi degli artt. 240, comma secondo, n. 1, e/o 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato nel caso in cui il processo si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione;
2) Se, nel caso in cui il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità debba essere qualificata come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta e, ove si ritenga che si tratti di confisca diretta, se debba ricercarsi il nesso pertinenziale tra reato e denaro.

Riferimenti Normativi:Cost. artt. 27 e 111; Cedu artt. 6 e 7; Cod. pen. artt. 157, 210, 236, 240, 322-ter; Cod. proc. pen., art. 129.

Udienza del:26/06/2015

Relatore:Alberto Macchia

Soluzione:1) Affermativa, se vi è stata una precedente pronuncia di condanna; 2) Si tratta in ogni caso di confisca diretta per la quale non è richiesto l’accertamento di un nesso di pertinenzialità.

Ordinanza di rimessione:12924/2015                               12924/2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 37200/2014      Ricorrente: BUTERA

Se sia rilevabile di ufficio, in sede di legittimità, in presenza di ricorso presentato fuori termine, l’illegalità della pena.

Riferimenti Normativi:Cost., art. 25, 27; Cod. pen., artt. 2; Cod. proc. pen., artt. 585, 591, 648.

Udienza del:26/06/2015

Relatore:R. Zizanovich

Soluzione:Negativa; ferma restando la deducibilità della illegalità della pena davanti al giudice della esecuzione.

Ordinanza di rimessione:15233/2015                                   15233_15 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 35786/2014      Ricorrente: NEDZVETSKYI DMYTRU

Se, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179  e relativa conversione in legge, siano valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato, eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1° ottobre 2012 del Ministro dell giustizia.

Riferimenti Normativi:D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16; Legge 17 dicembre 2012, n. 221; D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 51; Legge 6 agosto 2008, n. 133; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4; Legge 22/02/2010, n. 124; c.p.p., artt. 148, co. 2 bis, 149, 150, 151, co. 2.

Udienza del:25/06/2015

Relatore:M. Fumo

Soluzione:Sentenza n. 32243 udienza del 26 giugno 2015 – depositata il 22 luglio 2015

Ordinanza di rimessione:16634/2015                                16634/2015 (pdf)

Sentenza n. 32243 udienza del 26 giugno 2015 – depositata il 22 luglio 2015 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 48811/2013      Ricorrente: MARITAN

Se l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integri una nullità assoluta o, invece, una nullità generale a regime intermedio, che può essere sanata ai sensi dell’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., per effetto dell’acquiescenza del difensore di ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità.

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen., artt. 178, 179, 180, 182.

Udienza del:26/03/2015

Relatore:M. Cassano

Soluzione:Integra una nullità assoluta

Ordinanza di rimessione:1624_15                                     1624/2015 (pdf)

Sentenza n. 24630 c.c. del 26 marzo 2015 – depositata 10 giugno 2015 (pdf)