“In tema di atti sessuali con minorenne, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica non presentano – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., per i casi di minore gravità.” (Cass., Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Pezzella, sentenza n. 16616, 25 marzo 2015 Up., dep. 21 aprile 2015, P.M. Baldi).