Rassegna Cassazione Penale luglio-settembre 2019

A cura di Luigi Giordano

PENA – PENE ACCESSORIE – Durata non fissa – Sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 – Conseguenze – Fattispecie di pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, con riferimento alle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall. per il reato di bancarotta fraudolenta come “riformulato” a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che le pene accessorie, per le quali la legge indichi un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, escluso ogni automatismo, in base ai criteri commisurativi indicati dall’art. 133 cod. pen.

Sezioni Unite, n. 28910 del 28/02/2019 (dep. 3/7/2019) – Pres. D. Carcano – Est. M. Boni.

REO – CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – IN GENERE – Concorso di persone in reati a dolo specifico – Ricettazione – Necessità che il dolo specifico ricorra in capo a tutti i concorrenti – Esclusione – Condizioni.

La Seconda sezione ha affermato che, per effetto dell’ampliamento della punibilità determinato dall’art. 110 cod. pen., è punibile a titolo di concorso in ricettazione anche il soggetto il cui contributo al reato non sia soggettivamente animato dal dolo specifico, a condizione che lo sia quello fornito da almeno uno dei concorrenti e che dell’altrui finalità il predetto sia consapevole.

Sezione Seconda, n. 38277 del 07.06.2019 (dep. 17.09.2019), Presidente De Crescienzo U., Estensore Beltrani S.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – Formazione di copia di un atto inesistente – Reato di falsità materiale – Esclusione – Limiti.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.

Sezione Unite, sentenza n. 35814, u.p. 28/03/2019, dep. 07/08/2019, Pres. D. Carcano, Rel. G. De Amicis.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Usura – Oggettiva usurarietà delle condizioni concordate – Sufficienza – Condotta induttiva dell’agente – Necessità – Esclusione – Volontaria accettazione di tali condizioni o assunzione dell’iniziativa della negoziazione da parte della persona offesa – Rilevanza – Esclusione.

La Seconda sezione ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, con la conseguenza che non è necessario che l’agente abbia posto in essere una condotta volta ad indurre la persona offesa a dargli o promettergli interessi o altri vantaggi usurari, né vale ad escludere il reato l’avere la persona offesa volontariamente accettato tali condizioni o assunto, essa medesima, l’iniziativa di avviare le negoziazioni.

Sez. 2, n. 38551 del 26 aprile 2019 (dep. 18 settembre 2019) – Pres. U. de Crescienzo – Est. S. Beltrani.

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – IN GENERE – Condotta del liquidatore – Compimento nel mandato di operazioni prive di collegamento con lo scopo liquidatorio – Bancarotta fraudolenta per dissipazione – Sussistenza – Condizioni.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di bancarotta fraudolenta, ha affermato che la vendita, da parte del liquidatore della società poi fallita, di beni sociali, con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualunque grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza da parte dell’autore di diminuire il patrimonio per scopi estranei al mandato liquidatorio, costituisce condotta dissipativa integrante il suddetto reato.

Sezione Quinta, udienza 20/05/2019 (dep. 30/07/2019) n. 34812, Pres. G. Sabeone, Rel. A. Tudino.

SANITÀ PUBBLICA – IN GENERE – Telemedicina – Autorizzazione di cui all’art. 193 TULS – Necessità – Condizioni.

La Terza sezione ha affermato che, nei casi di “telemedicina”, caratterizzati dalla mancata compresenza nel medesimo luogo del paziente e del sanitario che eroga la prestazione, non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per l’operatore che si limiti a raccogliere il dato anamnestico attraverso esami strumentali privi di invasività fisica e, senza elaborarlo, lo trasmetta, attraverso canali informatici, al diverso operatore che lo esamina ed effettua la diagnosi, essendo questa l’unica attività di natura prettamente sanitaria.

Sezione Terza, n. 38485 del 20.06.2019 (dep. 17.09.2019), Presidente Andreazza G., Estensore Gentili A.

SANITA’ PUBBLICA – IN GENERE – Procreazione medicalmente assistita – Fecondazione di tipo eterologo – Sentenza Corte cost. n. 162 del 2014 – Art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004 – Ambito di applicazione – Indicazione.

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, che ha riconosciuto la legittimità della fecondazione assistita di tipo eterologo, sono punibili ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004,  tutte le condotte dirette a remunerare la produzione, il trasferimento, la circolazione e l’importazione di gameti in vista dell’immissione nel mercato, in violazione del principio di gratuità e volontarietà della donazione.

Sezione Terza, sentenza n. 36221/2019, c.c. 06/06/2019, dep. 19/08/2019, Pres. G.  Lapalorcia, Rel. E. Gai.

EDILIZIA – COSTRUZIONE EDILIZIAReati edilizi – Mutamento di destinazione d’ uso – Trasformazione di un magazzino in luogo di culto – Sussistenza.

In materia di reati edilizi, la Terza sezione ha affermato che integra il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mutamento della destinazione d’uso di locali originariamente destinati a magazzino in luogo di culto.

Sez. Terza, 3/07/2019 (dep. 30/08/2019), n. 36689, Presidente G. Liberati, Estensore A. Scarcella.

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE – Confisca – Richiesta di revocazione – Rigetto – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Ragioni.

La Sesta sezione ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione trattandosi di un provvedimento avente carattere di definitività ed atteso che il rinvio operato dall’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017, alle forme “dell’art. 630 e seguenti cod. proc. pen.”, in tema di revisione delle sentenze di condanna, implica l’applicabilità anche dell’art. 640 cod. proc. pen. che prevede la ricorribilità per cassazione del provvedimento definitorio del giudizio di revisione.

Sezione Sesta, udienza 6/06/2019 (dep. 18/07/2019) n. 31937, Pres. G. Fidelbo, Rel. E. Aprile.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – ROGATORIE – DALL’ESTERO – ESECUZIONE- Competenza – Pubblico ministero del capoluogo del distretto – Misure cautelari reali – Riesame – Competenza – Tribunale del medesimo capoluogo.

In tema di rogatorie passive, la Sesta sezione ha affermato che, essendo competente per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 724 cod. proc. pen., il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta, la competenza per l’eventuale riesame dei provvedimenti di sequestro conseguenti appartiene territorialmente e funzionalmente al tribunale del medesimo capoluogo del distretto.

Sezione Sesta, udienza 19/06/2019 (dep. 18/07/2019) n. 31954, Pres. G. Paoloni, Rel. O. Villoni.

PROCEDIMENTO – IN GENERE – Revoca della costituzione di parte civile – Dichiarazione del sostituto processuale d’udienza del difensore della parte civile – Validità – Esclusione – Ragioni – Presenza della parte – Sanatoria del difetto di procura – Esclusione.

La Terza sezione ha affermato che la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile non può essere validamente effettuata dal sostituto processuale d’udienza del difensore della parte costituita, trattandosi di un atto che la legge riserva personalmente a quest’ultima o al suo procuratore speciale, senza che l’eventuale presenza in udienza della parte stessa comporti alcuna sanatoria del difetto di procura in capo a detto sostituto.

Sez. 3, n. 30388 del 9 aprile 2019 (dep. 10 luglio 2019) – Pres. G. Sarno – Est. L. Semeraro.

COMPETENZA PER MATERIA – INCOMPETENZA – RILEVABILITÀ – Reati di competenza del giudice di paceDeclinatoria di competenza da parte del giudice togato in ogni stato e grado del processo – Ammissibilità – Limiti – Riqualificazione di un reato di competenza del tribunale in un reato di competenza del giudice di pace – “Perpetuatio iurisdictionis” – Sussistenza – Condizioni.  

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall’art. 23, comma 2, cod. proc. pen., che consente la rilevabilità dell’incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia, nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, purché l’originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

Sezioni Unite, n. 28908 del 27/09/2018 (dep. 03/07/2019), Pres. D. Carcano, Est. G. Fidelbo.

NOTIFICAZIONI ALL’IMPUTATO – DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – Modifica del “tempus” o del “locus commissi delicti” – Validità della dichiarazione o elezione di domicilio – Permanenza – Ragioni.

La Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dall’indagato in relazione ad un procedimento non perde di validità nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, intervengano modifiche relative alla esatta identificazione del “tempus” e del “locus commissi delicti”, in quanto l’elezione di domicilio risponde all’esigenza di semplificare i rapporti tra persona sottoposta alle indagini ed autorità procedente e non anche a quella di informare il soggetto sulla specifica imputazione elevata a suo carico.

Sez. 5, n. 38732 del 3 maggio 2019 (dep. 19 settembre 2019) – Pres. P. A. Bruno – Est. A. Settembre.

INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO IN FLAGRANZA – STATO DI FLAGRANZA – Quasi flagranza – Caratteri – Sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato – Nozione – Coincidenza con il compendio del reato – Necessità –  Esclusione – Fattispecie.

In tema di arresto in flagranza, la Seconda sezione, ribadendo che ai fini dello stato di quasi flagranza è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi indicativi del fatto, ha allo stesso tempo escluso che “le cose o tracce” dalle quali emerga che l’indiziato abbia commesso il reato, oggetto di tale diretta percezione, debbano necessariamente coincidere con il compendio del reato. (Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo l’arresto dell’autore di una rapina, individuato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga). 

Sez. Seconda, 14/06/2019 (dep. 06/09/2019), n. 37303, Presidente D. Gallo, Estensore A. Mantovano.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – IMPUGNAZIONI – RIESAME – DECISIONE – TERMINE – Ordinanza applicativa di misura cautelare coercitiva – Annullamento con rinvio della Corte di cassazione – Riesame in sede di rinvio – Sostituzione della misura in parallelo procedimento incidentale – Deposito dell’ordinanza – Termine di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicazione – Sussistenza – Ragioni.

La Seconda sezione ha affermato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la misura, nelle more del giudizio, sia stata sostituita con altra interdittiva a seguito di autonomo e parallelo incidente cautelare, attesa la ontologica diversità dei due procedimenti incidentali.

Sezione Seconda, n. 37811 del 26.06.2019 (dep. 12.09.2019), Presidente Verga G., Estensore Recchione S.

PENA – ESECUZIONE – PENE DETENTIVE – Sospensione dell’ordine di esecuzione – Condannato agli arresti domiciliari – Violazione delle prescrizioni – Magistrato di sorveglianza – Provvedimenti – Contenuto – Trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza – Decisione nel termine di trenta giorni – Necessità – Esclusione.

La Prima Sezione penale ha affermato che il Tribunale di sorveglianza non è tenuto al rispetto del termine di cui all’art. 51 ter Ord. pen. nel caso in cui abbia ricevuto la trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza a causa della violazione delle prescrizioni imposte al condannato agli arresti domiciliari che, intervenuta l’irrevocabilità della sentenza, si allontani poi dal luogo di custodia o tenga comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, atteso lo stretto collegamento tra la previsione dell’art. 51 ter Ord. pen. e il procedimento di revoca della misura alternativa, mentre diverso è il fondamento relativo alla caducazione del regime degli arresti domiciliari “esecutivi”, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., strettamente calibrato sui profili inerenti la pericolosità sociale della persona e il suo grado.

Sezione Prima, c.c. del 17/7/2019 (dep.13/8/2019), n. 36090/2019, Pres. A. Iasillo, Rel. F. Centofanti.

PROCEDIMENTI SPECIALI PROCEDIMENTO PER DECRETO – IN GENERE – Art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Decreto emesso antecedentemente alla sua introduzione ma notificato successivamente – Applicabilità – Sussistenza – Ragioni. 

La Terza sezione ha affermato che il comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, in relazione al decreto penale di condanna, ha previsto una deroga a quanto disposto dall’art. 135 cod. proc. pen. in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, è norma processuale con effetti sostanziali, poiché implica un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al precedente, pur se collegato alla scelta del rito, e si applica, quindi, anche nelle ipotesi in cui il decreto penale sia stato emesso precedentemente ma notificato nel vigore della richiamata disposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.

Sez. 3, n. 30691 del 23/5/2019 (dep. 12/7/2019) – Pres. A. Aceto – Est. L. Semeraro.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Richiesta di differimento dell’esecuzione di pena sostitutiva per ragioni di salute – Competenza – Giudice dell’esecuzione – Esclusione – Tribunale di sorveglianza – Sussistenza – Fondamento.

La Prima Sezione penale, ha affermato che la “richiesta di differimento dell’esecuzione di pena sostitutiva” per ragioni di salute non può essere ritenuta rientrante tra le “istanze di modifica delle modalità di esecuzione” della pena sostitutiva, poiché attiene alla verifica di un rinvio necessario ed opportuno per evitare una violazione del senso di umanità ed una applicazione degradante della pena, sicché la competenza a provvedere è da riferire al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione. 

Sezione Prima, c.c. del 27/6/2019 (dep.13/8/2019), n. 36054/2019, Pres. A. Iasillo, Rel. A. Minchella.