Casi e questioni civili sul Decreto legge 11/2020 sull’emergenza da Coronavirus

di Michele Ruvolo, Francesca Bellafiore e Francescamaria Piruzza (civile e tutelare), Paolo Scognamiglio (lavoro), Bruno Conca (fallimento e esecuzione) in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

Il d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 ha introdotto norme finalizzate a contrastare sull’intero territorio nazionale l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo allo svolgimento – o, meglio alla tendenziale sospensione generalizzata – dell’attività giudiziaria, in funzione dell’imprescindibile ed immediata riduzione dei contatti fisici tra le persone, ma, al contempo, con misure tali da assicurare la continuità della giurisdizione, quanto meno per i servizi essenziali e non prorogabili.

Come noto, il d.l. distingue due periodi: l’uno c.d. “cuscinetto” dal 9 al 22 marzo, di sospensione generalizzata, se non per alcune eccezionali attività; il secondo, a partire dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020, già da taluno definito di “regime emergenziale”, che chiama in causa i singoli Uffici giudiziari, tenuti ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel quadro dei severi presidi epidemiologici imposti.

E’ bene sottolineare che la sospensione generale delle attività imposta nel primo periodo ha un’ampiezza ben superiore all’ordinaria sospensione feriale ex art. 92 Ord. Giud. ed ha carattere eccezionale, legata alle ineludibili esigenze di salute pubblica conseguenti alla pandemia in corso, oggi dichiarata tale dall’OMS.

Proviamo ora a comprendere meglio la disciplina in questione rispondendo alle più frequenti domande che ogni operatore del diritto si è già posto.

Cosa accade nel periodo che va dal 9.3.2020 al 22.3.2020?

Con riferimento al periodo che va dal 9.3.2020 sino al  22  marzo  2020  “le  udienze  dei procedimenti  civili  e  penali  pendenti  presso  tutti  gli  uffici giudiziari, con  le  eccezioni  indicate  all’articolo  2,  comma  2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data  successiva  al  22  marzo 2020”.

Nel comunicato urgente emesso dal Ministero della Giustizia in data 8.3.2020 si legge che nel periodo tra il 9 e il 22 marzo “salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute”.

Sarebbe quindi bene – essendo la ratio delle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia quella di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone – emanare un provvedimento di rinvio fuori udienza (con provvedimento telematico e non cartaceo, come richiesto dal CSM nelle sue linee-guida) di tutti gli affari che non rientrino nelle eccezioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art. 2, indicando la data della successiva udienza, che si terrà dopo il 23 marzo 2020.

In ogni caso, è bene precisare che tecnicamente non è proprio necessaria una comunicazione del rinvio delle udienze poiché viene in questione un rinvio ex lege. In ragione della entità numerica degli incombenti e della ridotta funzionalità degli uffici, pare opportuna una comunicazione sul sito del tribunale, con invito agli ordini a farne circolare il contenuto fra gli iscritti. Si deve comunque comunicare la nuova data dell’udienza.

Quali sono gli affari che vanno trattati nel periodo “cuscinetto” (9.3.2020-22.3.2020)

La citata lettera g) prevede che vengano tenute le “udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni relative alle dichiarazioni  di  adottabilità,  ai  minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;  nelle  cause  relative  ad alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinità;   nei procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona;  nei  procedimenti  per  l’adozione  di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione  di  sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,  n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della  legge  22  maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi   familiari;   nei   procedimenti   di   convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei  procedimenti  di  cui  all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in  tutti i procedimenti la  cui  ritardata  trattazione  può  produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione  di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

Ogni giudice dovrà valutare se ricorra una delle eccezioni sopra riportate, compresa quella di cui alla clausola di chiusura, verificando pure i singoli casi in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti, effettuando in tal caso una dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento in questione.

L’interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d’ufficio delle udienze dovrebbe essere compiuta tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l’afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne che in casi che sono stati circoscritti in maniera maggiormente delimitativa rispetto a quelli di cui al periodo feriale.

La dichiarazione di urgenza va inserita in calce al ricorso da parte del presidente del Tribunale o di giudice da lui delegato o, per i processi pendenti, da parte del giudice monocratico o del giudice istruttore (o del presidente di collegio). Con tale dichiarazione il giudice consente la trattazione della causa. Trattasi di deroga al principio del rinvio d’ufficio. Devono dunque ricorrere ragioni che risultino prevalenti rispetto al rischio di contagio.

Sono le parti a dover indicare se l’affare implica un’urgente trattazione?

Secondo il decreto legge è il giudice del singolo procedimento pendente (o il Presidente del Tribunale o giudice da lui delegato per le cause di nuova iscrizione) ad indicare l’urgenza della trattazione. Comunque, sarebbe opportuno invitare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati a sollecitare i singoli iscritti ad evidenziare con immediatezza al giudice (tramite nota da inserire nel fascicolo telematico o, laddove necessario per mancato impiego del polisweb, da inviare via pec in Cancelleria) i casi in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti. In relazione ai procedimenti che i difensori segnalano come di urgente trattazione si valuterà se fissare l’udienza nel periodo cuscinetto o se invitare le parti a prestare il consenso per un trattazione scritta o per un video-collegamento (v. meglio infra).

Quali casi di famiglia rientrano tra le urgenze?

Tre sono i casi indicati dalla citata lettera g) su cui riflettere: 1) “cause  relative  ad alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinità”; 2) “procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona”; 3) “tutti i procedimenti la  cui  ritardata  trattazione  può  produrre grave pregiudizio alle parti.

Si potrebbe prediligere la soluzione di trattare le cause che mancano di una regolamentazione provvisoria su figli e mantenimento. In questa prospettiva si dovrebbero trattare, quindi, le udienze presidenziali di separazione (ma non anche quelle di divorzio nelle quali sussiste comunque una regolamentazione, fatta salva la prospettazione si situazioni di urgenza e di necessità) e le prime udienze sui figli delle coppie di fatto.

Tuttavia, in merito all’interpretazione della locuzione “obbligazioni alimentari” devono considerarsi le ragioni di fondo del decreto legge, ossia quelle di contenere il contagio e di congelare l’attività giudiziaria per due settimane per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio. Si dovrebbe optare per un’interpretazione restrittiva nel senso di alimenti e stato di bisogno. E se è vero che nel mantenimento richiesto (anche per il coniuge) è spesso insita una componente alimentare, tuttavia è anche vero che se il coniuge richiedente l’assegno per sé o per sé e per i figli è munito di una qualche autonomia economica, non viene in questione una obbligazione alimentare e non ricorre l’eccezione di cui si discute. Va quindi valutata caso per caso la ricorrenza della detta situazione di urgenza, che si potrebbe ben subordinare alla richiesta di almeno una delle parti di trattazione urgente della causa.

Comunque, raramente viene in considerazione nelle presidenziali di divorzio un’obbligazione alimentare non già disciplinata con la separazione e sorta per esigenza sopravvenuta. Tali presidenziali saranno quindi rinviabili salva deduzione di una situazione di urgenza.

Si tratta di valutare la singola fattispecie tenendo conto che il pregiudizio per l’assenza di incontri tra genitore e figli non rientra nel caso di cui al punto 1).

Le richieste di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. e le modifiche delle condizioni sarebbero da valutare volta per volta, trattando solo quelle nelle quali vengono allegate situazioni di evidente pregiudizio e di urgenza.

Si dovrebbero trattare i casi in cui uno dei genitori si sia allontanato lasciando minori privi di qualsiasi sostenimento. Sono poi urgenti le cause in cui si ipotizzi un pregiudizio imminente e irreparabile per la prole minorenne (es. sottrazione o maltrattamenti).

Si possono rinviare le presidenziali di separazione giudiziale se non ricorre il sopra indicato concetto di alimenti o di obbligazione alimentare o se comunque vi è il consenso delle parti (con il quale si può derogare alle previsioni di norme non imperative) ovvero ancora se non viene formulata una richiesta di trattazione urgente ad opera di una delle parti dopo apposito invito del giudice o dopo provvedimento generale del Capo dell’Ufficio che solleciti in tal senso gli avvocati. Per questo tipo di affari, poi, si potrebbero comunque sperimentare forme di videocollegamento (con i procuratori e con le parti presso lo studio dei loro procuratori) ovvero l’acquisizione di dichiarazione scritta della parte personalmente che attesti l’assenza di ogni volontà di conciliazione e la richiesta dei procuratori di trattare la causa senza la presenza delle parti e dei procuratori (v. infra).

I divorzi congiunti si possono rinviare (esistendo comunque una regolamentazione in sede di separazione) salvo che non venga rappresentata una situazione d’urgenza.

Anche le separazioni consensuali si possono rinviare poiché l’accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza, tenuto anche conto della ridotta durata del rinvio.

Quali procedimenti di VG rientrano tra le urgenze?

Si dovranno trattare nelle due settimane tra il 9 e il 22 marzo le procedure di TSO e di IVG.

Per i procedimenti relativi all’autorizzazione di un minore all’interruzione volontaria della gravidanza, si impone però l’adozione di cautele durante l’ascolto della minore, obbligatorio in questi casi ai sensi dell’art. 12 L. 194/1978.

Il G.T. potrebbe perciò richiedere certificazione specifica al Consultorio in ordine ad eventuali rischi di contagio per la minore che potrebbero derivarle dalla sua audizione in Tribunale e, in ogni caso ove possibile, dovrebbe favorirsi la sua audizione a distanza da remoto, previa verifica dell’identità della minore.

Invece, le cause di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno vanno rinviate se non vengono dedotti motivi di indifferibilità. È invero fatta salva l’urgenza definita come “una motivata situazione di indifferibilità incompatibile  anche  con l’adozione di provvedimenti provvisori”. Viene in ogni caso esclusa la possibilità di definizione del procedimento se risulta necessario “l’esame  diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando” e lo stesso “risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”.

Il Decreto Legge non ha però contemplato espressamente i procedimenti in cui deve adottarsi un provvedimento di tutela riguardante i minori (pure ambito di competenza del G.T.) come sembrerebbe evincersi dal successivo inciso in cui si fa riferimento solamente all’ “esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando”.

In mancanza di una espressa previsione, può richiamarsi anche per l’attività del G.T. riguardante i minori la prima parte dell’art. 2, comma 2, lett. g che, nell’indicare i procedimenti da ritenersi urgenti durante il periodo cuscinetto, include tra questi quelli che si svolgono davanti al Tribunale per i minorenni riguardanti minori in stato di adottabilità, stranieri non accompagnati e allontanati dalla famiglia o in tutti i casi in cui possa derivare un grave pregiudizio.

Deve perciò ritenersi che il G.T. debba adottare, nei casi di cui all’art. 343 c.c., provvedimenti in materia di tutela di un minore senza che il procedimento possa intendersi sospeso.

Si ritiene però che per il G.T. sia comunque possibile l’adozione di provvedimenti provvisori di cui all’art. 361 c.c. (ad esempio nomina di un tutore provvisorio) con possibilità di differimento dell’ascolto del minore destinatario del provvedimento (ex art. 348 c.c.) ove tale attività possa rivelarsi pregiudizievole per la sua salute in ossequio alla ratio ispiratrice di tutto il Decreto.

In presenza di provvedimenti provvisori idonei a tutelare adeguatamente la persona bisognosa di assistenza o di rappresentanza negli atti, si ritengono differibili da parte del G.T. le udienze di giuramento degli amministratori di sostegno o di tutori.

Nel caso in cui l’ufficio di tutore o di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato potrebbe farsi ricorso all’acquisizione di dichiarazione scritta di giuramento da depositarsi con modalità esclusivamente telematica, ipotesi non prevista dal codice ma ammissibile in relazione all’emergenza e alla necessità di limitare quanto più possibile i contatti per il contenimento del contagio.

In caso di differimento dell’udienza di giuramento dell’amministratore di sostegno o del tutore provvisorio, risulta opportuna l’attribuzione di efficacia esecutiva immediata ex art. 741 c.p.c. a tutti i decreti adottati in via provvisoria da parte del giudice tutelare con espressa attribuzione all’amministratore di sostegno o al tutore provvisorio di pieni poteri in relazione alle attività autorizzate nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, con invito rivolto espressamente a tutti gli enti interessati (Banche, Poste, uffici pubblici destinatari di istanze da parte del rappresentante del beneficiario) di assicurare anche ex art. 344, comma 2, c.c. la piena esplicazione delle prerogative del rappresentante provvisorio a tutela dell’amministrato.

Devono invece ritenersi sospesi i procedimenti per il rilascio dei passaporti (art. 3 lett. A e B Legge n. 1185/1967 e succ. mod.) in quanto non rientranti tra quelli urgenti ex art. 2, comma 2, lett. g) del D.L. 11/2020.

Risultano, altresì, rinviabili durante il periodo cuscinetto tutte le udienze già fissate dal G.T. per i chiarimenti sui rendiconti e le udienze per l’audizione degli amministratori di sostegno o dei tutori sempre che, in quest’ultimo caso, non ricorrano situazioni di urgenza e non sia possibile l’interlocuzione del rappresentante del beneficiario con altre modalità (ad esempio scambio cartolare di note o direttive scritte da parte del G.T. rispetto ad istanze sollecitate dall’amministratore di sostegno o dal tutore).

Tutti i procedimenti cautelari vanno trattati?

No, soltanto quelli “aventi ad oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona. E sono rinviati i procedimenti possessori e le convalide di sfratto (salvo che non venga in rilievo la clausola di chiusura del grave pregiudizio, segnalato dalla parte o rilevato d’ufficio, che ne renda opportuna una trattazione immediata anche durante il periodo cuscinetto, previa dichiarazione giudiziale di urgenza), nonché i cautelari in cui vengano in rilievo interessi di natura economica delle parti. Non sembra ipotizzabile una differente conclusione, in base alla lettera della legge e alla ratio della normativa – evidentemente diretta ad assicurare la massima tutela della salute pubblica, in un’ottica collettiva ma anche individuale – e potendosi prospettare solo con riguardo ai detti interessi della persona il rischio di una “irreparabilità” del pregiudizio incompatibile con ogni differimento.

Quali cause di lavoro possono essere trattate sino al 22 marzo 2020?

Il decreto legge 11/2020 non detta una disciplina specifica per le cause di lavoro e prevede che vengano tenute solo le udienze nelle cause indicate all’art. 2, comma 2, lettera g).

Tra queste vi sono, come già osservato, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona ed occorre verificare quali siano le cause di tal genere trattate innanzi ai giudici del lavoro.

Ebbene nella materia del lavoro è frequente il ricorso allo strumento cautelare per impugnare un licenziamento, lamentare un trasferimento illegittimo, l’assegnazione di un punteggio inferiore nelle graduatorie scolastiche etc…

Trattasi di controversie che vedono effettivamente coinvolti diritti costituzionali quali il diritto al lavoro o alla salute del lavoratore.

La norma però non consente la trattazione di qualsiasi procedimento cautelare, ma solo di quelli che hanno ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e si impone una interpretazione restrittiva stante la ratio della norma che è quella di ridurre i contatti ravvicinati tra le persone (e quindi anche l’accesso presso gli uffici giudiziari) al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica del Covid 19.

Di conseguenza in questo periodo possono essere trattate solo quelle poche cause veramente indifferibili quali quelle aventi ad oggetto violazioni del diritto alla salute  (es: asserite violazioni della legge 104/1992) e di associazione ex art. 28 St.Lav. (cfr. decreto 63/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli).

Anche in relazione ai procedimenti ex art. 28 St.lav., se è indubbia l’urgenza (la norma prevede la convocazione delle parti nei due giorni successivi al ricorso, termine comunque ordinatorio), sembra tuttavia che possano essere differiti quei procedimenti che non appaiono di somma urgenza (es: ricorso ex art. 28 St.Lav. avente ad oggetto omesso versamento quote sindacali).

Ugualmente non sembra possano essere trattati durante questo periodo i procedimenti in tema di impugnativa di licenziamenti disciplinati dal cd. Rito Fornero che non sono procedimenti cautelari in senso stretto.

Sino al 22 marzo possono essere svolte le attività fuori udienza del giudice del lavoro?

Numerosi sono i provvedimenti che il giudice del lavoro adotta fuori udienza.

La norma certamente non impedisce la fissazione delle udienze, così come l’emissione dei decreti ingiuntivi anche se occorre considerare alcune difficoltà di ordine pratico relativo al lavoro dei fascicoli da parte delle cancellerie ed al rilascio di copie agli avvocati (es: rilascio forma esecutiva del decreto ingiuntivo), dal momento che sino al 22 marzo 2020, quantomeno, deve essere fortemente limitato l’ingresso negli uffici giudiziari.

Più delicata è l’emissione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 445 bis c..p.c. in tema di accertamento tecnico preventivo nelle controversie assistenziali.

Infatti, come è noto, l’art. 445 bis c.p.c. statuisce che il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Ebbene deve ritenersi che non sia precluso al giudice il decreto di comunicazione del deposito della consulenza, mentre è bene ritenere che sia sospeso, sino al 22 marzo 2020, il termine per la cd. Dichiarazione di dissenso delle parti, visto che pure nella relazione ministeriale datata 11.3.2020 è stata recepita l’interpretazione per cui l’art. 1, comma 2, decreto legge 11/2020 non collega la sospensione dei termini alla sospensione delle udienze (posto che nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo, dopo il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, di norma non sono fissate ulteriori udienze).

Lo stesso art. 445 bis c.p.c. statuisce poi che, in assenza di contestazione, il giudice se non procede ai sensi dell’art. 196 c.p.c,, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicare nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Anche in questo caso deve ritenersi che il giudice possa procedere all’emissione del decreto di omologa e sicuramente potrà farlo laddove i termini per la dichiarazione di dissenso siano scaduti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 11/2020.

Laddove invece i termini per l’eventuale dichiarazione di dissenso vengano a scadere tra l’entrata in vigore del decreto legge ed il 22 marzo 2020, è opportuno non emettere provvedimenti di omologa in questo lasso di tempo.

Tra il 9 e il 22 marzo si possono trattare processi civili non urgenti con il consenso delle parti?

Assolutamente no, venendo in questione una norma imperativa dettata dall’interesse pubblico al contenimento del contagio.

Rientrano nel rinvio d’ufficio di 15 giorni anche le attività non giurisdizionali?

Nel testo del decreto non è previsto espressamente un rinvio d’ufficio per le attività non giurisdizionali. Tuttavia, si prevede che “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi  atto  dei  procedimenti  indicati  al comma 1, ferme le eccezioni richiamate” (v. meglio infra).

Dal 9 al 22 marzo 2020 l’attività relativa ai procedimenti esecutivi e concorsuali è sospesa?

Sicuramente sì.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1° sono rinviate d’ufficio le udienze in tutti i procedimenti civili e penali diversi da quelli indicati all’art. 2, co 2°, lett. g) e sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto di tali procedimenti.

I procedimenti esecutivi e concorsuali sono pacificamente esclusi dalla elencazione tassativa di tale norma e potrebbero essere recuperati solo in forza della clausola generale di chiusura, ove ne venga dichiarata l’urgenza da parte del capo dell’ufficio giudiziario o di suo delegato o, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio. Di là della formulazione letterale, calibrata più sul procedimento contenzioso in senso stretto che su quello esecutivo o concorsuale, è però chiaro che solo la dichiarazione d’urgenza consente la trattazione del procedimento.

E’ bene precisare, però, che l’urgenza si declina come “grave pregiudizio che la ritardata trattazione potrebbe produrre alle parti”, dunque in un’accezione ben più pregnante e rafforzata che la mera urgenza, per esempio, richiesta ai fini delle autorizzazioni ex art. 161, 7° co., l. fall.

La netta esclusione di qualsiasi riferimento alla sospensione feriale ex art. 92 Ord. Giud. vale a ricomprendere i procedimenti prefallimentari, come pure quelli di opposizione all’esecuzione, a differenza di quanto accade per la normale sospensione feriale, tra quelli ex lege sospesi.

Ulteriore questione è se vi sia la possibilità per il giudice di emettere i propri provvedimenti nel periodo 9-22 marzo.

Se, in linea di massima, ciò può essere ritenuto possibile, più che per analogia con la fattispecie della sospensione feriale, stante la diversità dei presupposti, quanto per l’inalterata prosecuzione del rapporto di servizio e la previsione di modalità di lavoro da remoto (diversamente non spiegabile), particolare attenzione va prestata in relazione ai profili effettuali di taluni atti.

Si pensi alla sentenza di fallimento, che dispiega i propri effetti dalla pubblicazione, ma in questo caso gli effetti sarebbero posticipati alla scadenza del periodo cuscinetto, di là dell’intervenuta pubblicazione; un uso strumentale della sospensione può essere ravvisato nel deposito di domande di concordato in bianco nell’ambito del periodo di sospensione, posto che l’ombrello protettivo assicurato dall’art. 161, 6° co., l. fall. si dispiega, sia pur in via provvisoria, già con la pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese.

Con quali modalità devono tenersi le udienze nel periodo cuscinetto?

Le udienze per i casi urgenti da tenere tra il 9 e il 22 marzo andranno tenute in modo da evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Andrebbe quindi previsto: 1) che non siano chiamate più di 8-10 cause in udienza; 2) che le cause siano chiamate ad orari prestabiliti e cercando di rispettare l’orario indicato, senza far attendere per tempo prolungato le parti e gli altri soggetti eventualmente interessati e comunque dando disposizione circa il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro fuori dall’aula d’udienza; 3) che l’udienza sia tenuta sempre nel rispetto della citata distanza.

Sono sospesi i termini con riferimento a tutti i procedimenti o solo a quelli con udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo?

L’art. 1, comma 2, prevede che dal 9 al 22 marzo 2020 “sono sospesi  i  termini per il compimento di qualsiasi  atto  dei  procedimenti  indicati  al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”. Quindi, stando alla lettera della legge, si potrebbero ritenere sospesi i termini relativi ai soli procedimenti con udienza fissata tra il 9 e il 23 marzo. In realtà, va considerato sia che la ratio normativa è quella di evitare l’ingresso negli Uffici giudiziari di troppe persone per qualunque attività (anche richiesta o ritiro copie), sia che dal 10.3.2020 la zona rossa è stata estesa a tutto il territorio nazionale, il che riduce necessariamente gli spostamenti. Inoltre, i datori di lavoro (anche se avvocati) sono stati invitati dal DPCM del giorno 8 marzo a concedere periodi di congedo ordinario e di ferie ai lavoratori fino al 3 aprile. Conseguentemente, per evitare il formarsi di decadenze per cause non imputabili, la sospensione dei termini va considerata estesa a tutti i procedimenti civili e non solo a quelli con udienza fissata nel periodo 9-22 marzo. D’altronde, anche dal punto di vista letterale si può considerare che il rinvio operato dal comma 2 dell’art. 2 “ai procedimenti indicati al comma 1” sia a tutti i “procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”. La sospensione dei termini non è quindi necessariamente collegata con il differimento delle udienze. Per tutti i procedimenti civili i termini sono sospesi, anche se non opera il differimento d’ufficio poiché non chiamati in udienze tra il 9 e il 22 marzo 2020. Si tratta dell’interpretazione maggiormente in linea con la situazione di assoluta emergenza in atto. Ed è infatti quella che è stata fatta propria dalla relazione ministeriale al d.l. 11/2020 datata 11.3.2020.  

In siffatto contesto, sarebbe altresì opportuno tenere conto del periodo di sospensione indicato al momento dell’assegnazione da parte del Giudice, con provvedimento anche reso fuori udienza, di termini per il compimento di specifiche attività. In particolare, in ipotesi di provvedimento emesso nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo che imponga ad una delle parti un onere (es. notifica del ricorso, rinnovazione della citazione, pagamento nel “termine di grazia” ex art. 55 l. 392/78, ecc.): a) ove la durata del termine sia prevista dalla legge, il dies a quo di decorrenza del citato termine – che cada nel periodo di sospensione – va fatto decorrere dalla data del 23.3.2020; b) negli altri casi, la durata del termine va “allungata” di 14 giorni, onde evitare di rendere sostanzialmente inoperante la sospensione nel periodo 9-22 marzo. 

Sono sospesi anche i termini per le attività non giurisdizionali?

Come sopra anticipato, però, sono pure sospesi i termini connessi ad attività non giurisdizionali da compiere, ad esempio in ambito fallimentare o esecutivo, nel periodo 9-22 marzo 2020.

Il comma 2 dell’art. 1 si riferisce infatti ai termini “per il compimento di qualsiasi atto” dei “procedimenti indicati al comma 1” e quindi dei “procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”.

Pertanto, si sospendono anche i termini per l’espletamento delle consulenze d’ufficio (salvi i casi di urgenza che vanno comunque trattati).

Per quanto concerne invece gli effetti del Decreto sull’esecuzione dei provvedimenti adottati nei giudizi di separazione, divorzio, di regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, deve ritenersi che nessuna sospensione possa operare ad esempio con riferimento al calendario di incontri dei genitori non collocatari con i figli minori stabilito dal Tribunale.

Il Decreto legge non può determinare alcuna sospensione degli obblighi stabiliti in capo ai genitori nei confronti dei minori con provvedimento giudiziale.

La regolamentazione degli incontri presso il cd. Spazio Neutro non può subire sospensione per effetto del Decreto, mentre potrebbero ritenersi sospesi i termini per le attività delegate ai servizi sociali incaricati di relazionare al Tribunale o al Giudice Tutelare in sede di vigilanza in ordine all’esecuzione dei suddetti provvedimenti.

È però evidente che la prosecuzione dello spazio neutro in questo periodo emergenziale potrebbe trovare un ostacolo laddove venga in rilievo un possibile pregiudizio alla salute del minore (si pensi al minore già affetto da problemi respiratori o immunodepresso) per l’aumento in ragione delle sue condizioni di un maggior rischio di contagio che potrebbe discendergli dallo svolgimento obbligato del servizio stesso.

In questa ipotesi nell’ottica del bilanciamento dell’interesse alla salute con quello del minore alla bigenitorialità occorre richiamare le disposizioni di cui all’art. 2, lett. b del D.P.C.M. del 4.3.2020 che, raccomandando alle persone fragili affette da patologie o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione, potrebbe ritenersi riferito anche ai minori stessi. In particolare, se il genitore domiciliatario prospetta esigenze di tutela della salute del minore documentate, allora il colloquio potrà essere spostato.

In ogni caso, laddove in questo periodo emergenziale gli incontri presso lo spazio neutro non dovessero tenersi in modo regolare per volontà del genitore prevalentemente domiciliatario, a prescindere dunque da una sospensione ex lege, allo stato non regolamentata dal legislatore, è difficile ritenere che vi possa essere spazio per provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. ove siano addotte dal genitore asseritamente inadempiente (che non conduce il figlio presso lo spazio neutro) ragioni di tutela prioritaria della sua salute o di quella del minore.

Come gestire l’attività di esperti e custodi nel periodo 9-22 marzo e 23 marzo-31 maggio?

Ferma la sospensione dei termini per il deposito di elaborati peritali e relazioni dei custodi sino al 22.3.2020, in generale tutta l’attività potrà essere differita sulla base delle misure organizzative impartite dai Capi degli uffici.

Restano fermi i poteri di direzione e vigilanza da parte del giudice dell’esecuzione, nell’ambito dei quali potrà essere richiesto il compimento di tutta quell’attività eseguibile in via telematica, che si palesi eventualmente necessaria, come pure può essere sollecitata ai periti l’acquisizione della documentazione ottenibile per via telematica dagli uffici.

Ogni attività che implichi spostamenti delle persone o contatti fisici fra le stesse (accessi, attuazione degli ordini di liberazione, consegna degli immobili) potrà essere rinviata, salve improrogabili esigenze che rendano necessaria, a determinati fini, la trattazione del procedimento e sempre che possano essere assicurate condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’emergenza epidemiologica: a titolo di esempio si può pensare ad interventi a fronte di pericoli di crollo imminente dell’immobile, a documentate ed imprescindibili esigenze abitative o imprenditoriali dell’aggiudicatario, ecc.

Si possono effettuare le vendite?

In relazione allo scopo del d.l. 11/2020, è evidente che non possano svolgersi operazioni di vendita che postulino il contatto fisico delle persone, inevitabile nell’ipotesi di vendita non telematica o mista.

Di là di tale impedimento, connaturato agli obiettivi della norma imperativa in esame, molti uffici hanno manifestato la preoccupazione che l’eccezionale contingenza valga di per sé a generare un turbamento del mercato e possa condurre a svilire il prezzo di vendita. Di qui l’opzione interpretativa di un generale differimento anche per quelle vendite che, ove condotte secondo modalità telematica pura, sarebbero astrattamente esperibili.

Nel caso di procedura in itinere, ovvero per la quale la data di presentazione delle offerte sia già scaduta anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 11/2020, ma anche nell’ipotesi in cui il termine non sia ancora compiutamente decorso, occorrerà disporre un differimento dell’apertura delle buste e della gara sull’offerta più alta, tenuto conto – nel secondo caso – della nuova scadenza dei termini, ex lege prorogati.

Speciale attenzione dovrà essere riservata all’emissione dei decreti di trasferimento, suscettibile di essere bloccata nel caso in cui sia stata depositata bozza in cartaceo e non vi siano modalità per la trasmissione in via telematica, né le misure organizzative dell’ufficio consentano l’accesso del giudice al tribunale.

Anche con riguardo ai progetti di distribuzione, le relative udienze potranno essere tenute, sempre che sia disposta la trattazione del procedimento in periodo emergenziale, solo in forma telematica o mediante scambio di note scritte.

Nelle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di delega emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione deve ritenersi sospesa sino a nuovo ordine; ove l’avviso di vendita non sia stato ancora depositato, il deposito stesso è sospeso. Vanno pure sospesi gli accessi degli ausiliari, per le visite e le stime, presso gli immobili staggiti per qualunque ragione come pure le visite dei potenziali acquirenti, salvo l’accesso da parte del custode nell’esercizio del suo incarico, ferme restando l’adozione da parte sua, di tutte le precauzioni del caso. Va sospesa, infine, l’attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui sia già stato emesso il decreto di trasferimento; per tali procedure l’attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti. Ovviamente tutti i termini sono sospesi sino al 22.3.2020, ivi compresi quelli per il versamento del saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Sono sospesi i termini per il deposito di provvedimenti?

Nessuna sospensione è prevista per il deposito dei provvedimenti giudiziali che, dunque, andranno adottati secondo gli ordinari termini previsti dalla legge. In ipotesi di provvedimenti non definitori emessi nel periodo 9-22 marzo, la calendarizzazione delle attività processuali dovrà avvenire secondo tempistiche compatibili con la sospensione disposta (v. quanto indicato supra circa l’assegnazione di termini alle parti) e, in generale, con un’organizzazione del ruolo di udienza idonea ad assicurare il concreto rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio.

In una causa urgente si può evitare la presenza (fisica) delle parti? Si può evitare giuramento in udienza del ctu?

Anche nel periodo cuscinetto (9-22 marzo) con l’accordo delle parti si possono invitare le parti ad accettare modalità di svolgimento dell’udienza a distanza, come videochiamate. Ciò pare possibile alla luce della situazione di emergenza e del negozio processuale formato grazie all’accordo delle parti.

Visto il particolare contesto di necessario contenimento del contagio, può ammettersi, con l’accordo delle parti, l’udienza con modalità interamente telematiche con forme di partecipazione “a distanza” (con l’eventuale presenza della parte presso lo studio del difensore, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza). Oppure, si possono anticipare a questa fase le modalità suggerite per il periodo successivo al 23 marzo (v. infra), tra cui, ed in attesa della piena uniformazione e attivazione del c.d. processo civile da remoto, le note scritte come modalità di svolgimento dell’udienza. In tal caso, si dovrebbe concedere un termine per note alle parti fino a qualche giorno prima dell’udienza (con eventuale termine per repliche). La modalità appena indicata potrebbe operare anche per l’udienza presidenziale di separazione – che può risultare “urgente” a seconda degli specifici rapporti personali e patrimoniali tra le parti e con la prole – nel cui contesto, e con specifico riferimento al tentativo di conciliazione, potrebbe invitarsi la parte personalmente ad attestare per iscritto – secondo un modello analogo all’autocertificazione da redigere alla presenza del difensore, che pure ne dovrà dare atto – la volontà di non conciliarsi con il coniuge.   

Per il giuramento del ctu, si potrebbe ipotizzare, in alternativa ad un video-collegamento, una dichiarazione del ctu da allegare al fascicolo telematico con ordinanza con cui si assegnano i termini e si liquida l’acconto invitando le parti ad eventualmente depositare note in caso di osservazioni.

Con l’accordo delle parti e con i cosiddetti negozi processuali si può invero derogare al disposto di norme di natura non imperativa.

Le prove testimoniali non sembrano comunque esperibili per via telematica (Skype o Teams) alla luce della necessità che il teste risponda alle domande davanti al giudice.

Cosa succede tra il 23 marzo e il 31 maggio?

Per il periodo che va dal 23 marzo al 31 maggio i Capi degli Uffici adotteranno, sentita l’autorità sanitaria regionale e il  Consiglio  dell’ordine  degli  avvocati e sotto il coordinamento del Presidente della Corte d’appello, misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In relazione ai procedimenti civili sono tre le misure possibili:

  1. processo civile da remoto quando non è richiesta la presenza  la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle parti “mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”;
  2. rinvio delle cause a dopo il 31 maggio 2020 con le sopra ricordate eccezioni relative alle cause urgenti, prorogando quindi il regime vigente tra il 9 e il 22 marzo;
  3. lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Per l’udienza in videoconferenza il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato in data 10.3.2020 un provvedimento secondo il quale tra il 23 marzo e il 31 maggio “le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams”.

La DGSIA ha diramato un Vademecum per l’utilizzo della “Stanza Virtuale” – Microsoft Teams al fine di agevolare l’apprendimento dell’utilizzo dell’applicativo Teams. E’ stata realizzata per ogni magistrato ordinario una “stanza virtuale” in cui è possibile invitare in videoconferenza soggetti interni e/o esterni all’amministrazione via web o mediante l’applicazione inclusa nelle licenze assegnate. La disponibilità della stanza virtuale – per come pure indicato nel detto Vademecum – è comunicata dalla Direzione attraverso mail (con oggetto: “Stanza virtuale per audio/videoconferenze con soggetti interni e esterni all’Amministrazione utilizzando il programma Teams”) inviata a ogni singolo magistrato. All’interno della mail è presente un link da utilizzarsi per aprire la stanza virtuale e che va inviato agli utenti che si desidera invitare alla riunione. Cliccando sul link presente all’interno della mail, se l’applicazione Teams è già installata sul pc, la stessa verrà avviata. Il Vademecum, oltre ad indicare punto per punto le attività da svolgere in caso di applicazione non installata, riproduce le diverse schermate utili sia per invitare “utenti interni” – essendo possibile invitare nella stanza un collega interno all’Amministrazione per una riunione immediata – sia gli “utenti esterni” per una riunione programmata nella sala virtuale. In tale ultimo caso, occorrecreare una nuova mail avente come destinatari gli indirizzi email dei partecipanti alla riunione e all’interno del corpo della mail va inserito il link della stanza virtuale: una volta ricevuta la mail, il destinatario potrà cliccare sul link nella data e ora stabilita per collegarsi alla stanza virtuale. All’utente esterno verrà proposto di installare l’app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web e, una volta fatta questa scelta potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti. Cliccando su Partecipa oraverrà inserito nella sala d’attesa virtuale. Il titolare della stanza virtuale vedrà gli utenti in attesa e potrà ammettere un utente nella stanza virtuale (cliccando sull’icona Mostra Partecipantie poi sull’icona di spunta accanto al nome dell’ospite da ammettere) ovvero non ammettere un partecipante (cliccando sull’icona con il segno di X vicino al nome dell’ospite. Il sistema consente di rimuovere in qualsiasi momento un partecipante dalla riunione.

Il programma Teams è facile da usare e funziona in modo efficiente (consentendo di includere nella videoconferenza quanti partecipanti si vuole e vedendo gli ultimi quattro che hanno preso la parola) ma presenta due oggettivi inconvenienti: 1) occorre che tutti i partecipanti siano puntuali nel rispondere all’invito alla “riunione” telematica, con la conseguenza che si deve attendere che gli invitati alla “riunione” rispondano, il che comporta che in udienza non si potranno inserire più di circa 10 procedimenti; 2) chiunque interviene alla “riunione” può registrare la stessa.

Molto interessanti sono, poi, le note scritte come modalità di svolgimento dell’udienza. Si tratta di una modalità che il CSM, nelle linee guida emesse in data 11.3.2020, ha “raccomandato” di utilizzare, “ove possibile”.

Si dovrebbe concedere un termine per note alle parti fino a qualche giorno prima dell’udienza (con eventuale termine per repliche). Il Giudice provvederà poi fuori udienza concedendo, ad esempio, i termini ex art. 183 c.p.c. (con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento) o ammettendo le prove o ponendo la causa in decisione (con termini decorrenti sempre dalla comunicazione del provvedimento). Questo provvedimento sarà comunicato alle parti. Tale modalità potrebbe andare bene per l’udienza ex art. 183 c.p.c., per l’udienza di ammissione delle prove, per l’udienza da rinvio per trattative e per l’udienza di precisazione delle conclusioni (magari con foglio di pc da fare allegare) e per tutte le udienze in cui non sia prevista la presenza di soggetti terzi. Il provvedimento ex art. 309 c.p.c. andrebbe emesso in caso di mancanza di note scritte previo espresso avviso alle parti di tale conseguenza processuale.

Si segnala che tale modalità di udienza cartolare richiede però la collaborazione diretta della Cancelleria e, dunque, la presenza di personale sufficiente ad assicurare l’accettazione dei depositi telematici precedenti l’udienza cartolare, il che però non appare ipotesi del tutto certa tenuto conto del sollecito proveniente dal Governo e rivolto ai datori di lavoro anche pubblici di favorire in questo periodo di emergenza la fruizione di ferie e di congedi da parte dei lavoratori.

Per il giuramento del ctu si dovrebbe impiegare le modalità telematiche (Skype o Teams), così come per tutte le udienze in cui è prevista la partecipazione di soggetti terzi, anche se per il semplice giuramento del CTU si potrebbe fare effettuare il deposito della dichiarazione di giuramento nel fascicolo telematico (sempre previo accordo delle parti).

Quanto alle prove testimoniali, pare opportuno rinviare le stesse a dopo il 31 maggio. Escluse le note scritte (a cui può farsi ricorso, come rilevato, esclusivamente se è richiesta la presenza dei soli difensori), assai dubbia appare infatti la possibilità di un collegamento con il teste da remoto. Invero, la piattaforma Teams – che consente la celebrazione di udienza con collegamento da remoto, in base alla recenti indicazioni del DGSIA – prevede modalità di “invito alla riunione” (anche) nei confronti di “utente esterno”, purchè dotato di indirizzo email e di un dispositivo per parteciparvi. È una modalità in tesi attuabile anche nei confronti del cittadino chiamato a deporre come teste che, in tale maniera, potrebbe rispondere sui singoli capitoli dal proprio domicilio, previa connessione. L’impossibilità, tuttavia, di garantire e verificare che alla “riunione virtuale” non partecipino soggetti esterni, fuori dei casi consentiti, anche al fine di evitare indebiti condizionamenti del teste, rende sconsigliabile siffatta modalità di assunzione della prova che, pertanto, continua ad essere preferibile rinviare a data successiva al 31 maggio.

Potrebbe essere eventualmente implementato l’uso della c.d. testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., già in vigore da tempo (ma scarsamente utilizzata).

Non è quindi da escludere, per il periodo dal 23 marzo al 31 maggio, l’impiego di un sistema misto, che contempli l’utilizzo in via prioritaria del sistema delle note scritte per le udienze per le quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dagli avvocati, in via residuale del videocollegamento tramite skype o teams (anche con soggetti diversi dai difensori) e in via ulteriormente residuale del rinvio a dopo il 31 maggio 2020.

Si possono depositare gli atti introduttivi in modalità cartacea fino al 31 maggio 2020?

No. Lo prevede il comma 6 dell’art. 2 del decreto legge.

Mentre ora il comma 1 bis dell’art. 16-bis contempla la possibilità della costituzione iniziale in modalità cartacee, a differenza degli atti della parte già costituita, necessariamente telematici, il citato comma 6 introduce, fino al 31 maggio 2020, l’obbligo del deposito con modalità telematiche per Tribunali e Corti d’appello (non per gli uffici del giudice di pace, che non hanno ancora adottato il processo telematico).

Qual è la sorte dei procedimenti esecutivi e concorsuali dopo il 22 marzo e sino al 31 maggio 2020?

Tali procedimenti rimangono fra quelli suscettibili di essere rinviati a data successiva al 31 maggio 2020, poiché non rientrano fra le materie eccettuate di cui all’art. 2, co. 2°, lett. g), fermo restando che tale effetto non sarà più ope legis, ma conseguenza dell’adozione di specifica misura organizzativa fra quelle consentite al Capo dell’Ufficio, previe le interlocuzioni previste dal medesimo art. 2.

Il totale blocco di tale attività, anche dalla sua collocazione sistematica, pare tuttavia costituire l’ultima Thule, ove non sia possibile adottare soluzioni diverse, quali il contradditorio “scritto”, mediante scambio di atti e memorie per via telematica o udienze in teleconferenza e fermo restando che saranno comunque trattati quei procedimenti, pur inerenti le materie suscettibili di rinvio, ma dichiarati urgenti.

Quale gestione delle procedure concorsuali durante il periodo 9-22 marzo e 23 marzo-31 maggio 2020?

Occorre intanto distinguere i procedimenti finalizzati all’apertura di una procedura concorsuale dalle procedure concorsuali in senso stretto.

Già s’è detto che gli uni come le altre non sono ricompresi nel novero dei procedimenti suscettibili di essere trattati nei due periodi contemplati dal d.l.11/2020, con la conseguenza che tutte le udienze ad essi inerenti sono rinviate ex officio se ricadenti nel primo periodo e comunque suscettibili di subire differimento a data successiva al 31.5.2020, salva la clausola di dichiarata urgenza in base all’accertato grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla dilata trattazione di quell’affare.

Resta il fatto che l’eventuale istruttoria prefallimentare o procedimento per l’apertura di concordato preventivo od omologazione di accordo di ristrutturazione dovrà essere tenuta con modalità compatibili con la grave emergenza sanitaria, dunque mediante contradditorio scritto od in teleconferenza. Problemi particolari si pongono per la presenza del fallendo personalmente, la quale potrebbe essere consentita mediante postazione collocata nell’ufficio o, in via del tutto residuale, con modalità tradizionale, solo ove la condizione igienico-sanitaria dell’ufficio e dell’aula d’udienza, anche alla luce delle speciali prescrizioni impartite dal Capo dell’ufficio.

Come per le attività di custodia, tutti gli incombenti connessi all’ufficio del Curatore possono essere differiti e i termini per il compimento dei relativi atti (relazione ex art. 33 l. fall.; programma di liquidazione, ecc.) sono sospesi per il primo periodo e suscettibili di esserlo anche per il secondo.

L’attività materiale va esclusa nel caso in cui comporti il contatto fisico con altre persone in modalità incompatibile con le esigenze di contenimento dell’epidemia.

Speciali atti o attività potranno essere autorizzate solo in caso di speciale urgenza, sempre secondo la previsione di cui all’art. 2, co. 2°, lett. g), occorrendo quindi che il curatore alleghi il grave pregiudizio che deriverebbe alle ragioni della massa da un ritardato compimento di quell’incombente.