L’A.N.M. tra identità dei gruppi e sintesi programmatica – seconda parte

di Giuseppe Mastropasqua in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

L’associazionismo giudiziario da molti anni è in forte crisi causata da fattori endogeni ed esogeni, che sono individuati sulla base dei contributi offerti dalla sociologica in chiave storica, tecnico-scientifica, etico-filosofica; si è in presenza di una cambiamento d’epoca, che sta profondamente trasformando le istituzioni a livello anche europeo e internazionale, la società civile sul piano etico-culturale e socio-politico, i ‘corpi intermedi’ fra i quali vanno annoverati l’A.N.M. ed i Gruppi che ne fanno parte. Questa crisi è un’opportunità per l’associazionismo giudiziario, il quale è sollecitato ad individuare innovativi criteri interpretativi della realtà; inoltre, i singoli Gruppi sono chiamati a ridefinire le rispettive identità secondo dinamiche relazionali e narrative aperte all’alterità, rivitalizzando nell’oggi i principi costituzionali nazionali ed europei ed ampliando notevolmente gli spazi di democrazia interna. In questo modo è più agevole -in seno all’A.N.M.- approdare a sintesi programmatiche e ad iniziative comuni idonee ad affrontare le ‘res novae’ in modo più adeguato ed efficace.

SOMMARIO: 1. Cenni storici sull’associazionismo giudiziario. – 2. Associazionismo giudiziario ed interpretazione della realtà; 2.1 L’epoca della ‘post-verità’; 2.2 I corpi intermedi: dal collante ‘ideologico’ alla liquidità e al corto-termismo; 2.3 ‘Surfismo’, società del rischio e cultura dell’incertezza; 2.4 Frammentazione, fragilità, miti a ‘bassa intensità’; 2.5 Le dinamiche del potere: scopo, degenerazioni, leader e suo ‘cerchio magico’. – 3. Proposte minimali per il rilancio dell’associazionismo giudiziario; 3.1 L’identità relazionale e narrativa dei gruppi; 3.2 Il giudice ‘costituzionale’; 3.2.1 Autonomia e indipendenza; 3.2.2 Il giudice naturale e l’organizzazione dell’ufficio; 3.2.3 Lo status giuridico del magistrato; 3.2.4 Profili deontologici; 3.2.5 L’interazione con la società. 

(segue)

2.4 Frammentazione, fragilità, miti a ‘bassa intensità’

Secondo alcuni studiosi, la società attuale si presenta ‘a coriandoli nel senso che è connotata dalla coesistenza di culture, prassi, principi morali ed etici frammentati, plurali, diversificati e talvolta in opposizione fra loro; ciò porta spesso sia a legittimare una divaricazione tra etica privata ed etica pubblica, sia ad obliterare il puntello della coesione sociale costituito dai principi costituzionali, dal valore della democrazia rappresentativa e dal riconoscimento delle sue Istituzioni [1].

In questa scia prospettica, si afferma che le società contemporanee non possono essere la somma delle differenze religiose, spirituali, morali, etiche, culturali che le attraversano e vi sono responsabilmente presenti, ma devono favorire il dialogo e il confronto fra le diversità al fine di sviluppare un sapere etico e politico di sintesi e di accomodamento fra le stesse nella cornice dei principi fondamentali condivisi, che costituiscono la comune tavola valoriale [2].

Per un altro studioso, la società è perennemente dominata dal conflitto tra il bene e il male ovvero tra irraggiungibili mete spirituali e bassezze della coscienza umana, enunciazione di adamantine virtù morali e polverose difficoltà quotidiane, saldezza granitica di principi etici affermati e naturali fragilità umane, chiarezza degli obiettivi elaborati e tortuosità delle strade per raggiungerli; e il male si annida, attecchisce, germoglia, si insinua e cresce proprio negli ‘interstizi’ della grigia vulnerabilità, congenita debolezza, quotidiana precarietà dell’uomo [3].

Secondo una diversa chiave di lettura, l’epoca attuale -definita ‘post-moderna’- sembra non avere narrazioni globali, complessive, caratterizzate da grandi progetti capaci di fornire unità e identità storica ad un gruppo sociale; anche oggi si elaborano narrazioni, ma queste sono ‘de-sacralizzate’ nel senso che sono prive di quell’aura di assolutezza capace di leggere i fenomeni sociali ed i comportamenti umani [4].

Invero, nei secoli scorsi sono fioriti, si sono diffusi ed accettati ‘miti ad alta intensità’ che -rievocando una dimensione quasi ‘sacra’ separata dalle ordinarie vicende umane- hanno avuto la funzione di chiarire le principali problematiche della vita ed hanno espresso grandi personalità considerate esseri ‘superiori’ (dei, eroi, angeli, demoni) e presentate di volta in volta come protagonisti della scena dotati di caratteristiche positive o negative, da imitare o rifiutare.

Tuttavia nel corso degli ultimi decenni ai ‘miti ad alta densità’ sono subentrati ‘miti a bassa intensità’, i quali non hanno nulla a che fare con il sacro e l’eterno, sono ambientati nella routine quotidiana della vita, non sono portatori di particolari valori e ideali, si limitano a registrare e descrivere storie ed eventi; essi sono denominati ‘miti’, perché continuano ad occuparsi dei problemi fondamentali dell’esistenza umana (l’universo, le civiltà, la vita, la morte, i disastri ambientali, le violenze, le epidemie).

Trattasi di miti caratterizzati da toni apocalittici, i quali sono determinati dall’assenza totale di risposte o da risposte parziali e inadeguate alle suddette problematiche della vita umana, sicché si prefigurano catastrofi imminenti e inarrestabili per il pianeta e il genere umano [5].

Infatti, si prospetta un pianeta ‘ridotto in cenere’ a causa di disastri ambientali e di politiche suicide miranti al conseguimento del profitto senza limiti; in ambito socio-politico non emergono narrazioni epiche, eroi, riti, leaders in cui la comunità possa riconoscersi; le generazioni passate non trasmettono lezioni di saggezza a quelle future; i capi di stato diventano sempre meno modelli da imitare.

Ne consegue che oggi i leaders -con maggiore facilità rispetto a ieri- possono convivere con le proprie possibili gravi mancanze sul piano morale, etico e civico, in quanto essi nell’attuale contesto storico tendono a raccontare la parte ‘malata’ di se stessi, al fine di ‘accendere’ strumentalmente nella coscienza collettiva sentimenti di vicinanza alle proprie ‘debolezze’ e di manipolare il consenso sociale, giustificando così le proprie gravi incoerenze ed omissioni etiche e determinando -a cascata- una maggiore apertura degli altri alla comprensione dei propri ‘errori’ (cd. ‘cultura terapeutica’).

E’ chiaro, però, che oggi l’abbassamento del livello etico-morale e la riduzione dello spessore civico dei leaders minano la credibilità delle istituzioni, favoriscono la disaffezione della comunità sociale al bene comune, fanno serpeggiare la sfiducia, mettono in pericolo la stessa democrazia, sicché appare necessario ritrovare orientamenti capaci di generare senso e significato, riscoprire e rivitalizzare i valori essenziali condivisi, coltivare la speranza in un futuro radicato su un patrimonio di idee e progetti capaci di dare risposta ai problemi fondamentali dell’esistenza umana.

Ora, se si dovessero utilizzare le ‘lenti’ interpretative della frammentazione etico-morale, della fragilità delle persone, della narrazione dei ‘miti a bassa intensità’, molto probabilmente si potrebbero individuare meglio le cause delle problematiche e del conseguente calo verticale di fiducia, che da diverso tempo stanno attanagliando la magistratura.

Invero, nonostante siano trascorsi quasi tre/quarti di secolo dall’entrata in vigore della Costituzione italiana ed oltre quarant’anni dall’elezione del primo Parlamento europeo, nella società italiana e fra gli stessi magistrati spesso si fa fatica a ritrovare la coesione sulla mediazione -nell’attuale contesto storico- dei principi fondamentali che formano la comune tavola assiologica e dovrebbero ispirare le condotte etiche dei singoli; quasi tutti sono soliti richiamarsi ai principi enunciati nella Costituzione italiana e in diversi atti fondamentali dell’Unione europea, ma molto differente è la loro attuazione nell’hic et nunc, allorquando ci si imbatte nelle molteplici problematiche sociali e giuridiche.

Anche all’interno dell’associazionismo giudiziario e degli organi del governo autonomo sono presenti differenti sensibilità culturali che -pur richiamandosi ai medesimi principi costituzionali del ‘giudice naturale’, della funzione, del ruolo e dell’indipendenza, autonomia e terzietà del giudice nell’attuale contesto storico- li declinano in maniera abbastanza differente nel momento in cui vanno a definire ruoli, funzioni e scopi della giurisdizione, dell’associazionismo e degli organi del governo autonomo, oscillando tra una concezione piuttosto ‘politica ed estroversa’, una visione centrata sulla coerente e piena attuazione dei valori costituzionali, un’idea tendenzialmente corporativa e burocratica.

Inoltre diversi scandali, verificatisi anche negli ultimi tempi, denotano una palese divaricazione tra l’essere e il dover essere, tra condotte assunte in privato e in pubblico, tra comportamenti privati e declamazioni pubbliche.

Un esempio valga per tutti.

L’A.N.M. in un deliberato del 21 marzo 2013, a proposito del conferimento di qualsiasi incarico da parte del C.S.M., afferma: […] Le scelte del governo autonomo siano fondate rigorosamente sulla applicazione dei parametri di legge, senza cedere a ragioni che non siano quelle della valutazione oggettiva dei titoli e delle qualità possedute dai candidati, senza che entrino in gioco ingerenze esterne o interne alla magistratura o logiche territoriali o di appartenenza … La trattazione delle pratiche di commissione avvenga tendenzialmente secondo la data di vacanza … (occorre) mettere al bando comportamenti di “autopromozione” o di promozione dell’amico … chi svolge funzioni di autogoverno (non deve) tollerare comportamenti che mirano impropriamente ad influire sulle scelte consiliari […].

Ma in diverse occasioni le condotte sono andate in altre direzioni.

Anzi, proprio il desiderio di essere nominati ad incarichi di vario tipo spesso è l’humus su cui alligna il carrierismo, costituisce la dimensione ‘fragile’ dell’uomo su cui attecchisce la divaricazione tra etica privata ed etica pubblica, esprime quella ‘debolezza’ etica in cui si radicano aspettative da soddisfare magari ad ogni costo.

Infine la sostituzione dei ‘miti ad alta intensità’ con altri a ‘bassa intensità’ ha portato a ritenere ‘quasi naturale’ ovvero ad accettare condotte moralmente disdicevoli, eticamente riprovevoli, giuridicamente illecite; infatti non sono pochi i casi in cui persone, che occupano un ruolo pubblico di rilievo, si sono rese sì protagoniste di gravi mancanze di natura morale, etica e civica, ma poi le hanno raccontate al grande pubblico, giustificandole come ‘errori personali’ inseriti, però, in un sistema molto più grande al fine di conseguire la vicinanza e la comprensione da parte della collettività.

Questa pervasiva ‘cultura terapeutica’ non soltanto obnubila la personale capacità di discernimento e abbassa il livello di cultura civica nella comunità sociale, ma anche favorisce la diffusione di una sub-cultura individualista e utilitarista, offusca la coscienza delle persone e le allontana dalle strade che portano a perseguire il bene comune, mettendo in crisi le stesse istituzioni democratiche.

2.5 Le dinamiche del potere: scopo, degenerazioni, leader e suo ‘cerchio magico’

Secondo una diversa prospettiva, che interpreta i fenomeni sociali soprattutto con le lenti della filosofia morale, il potere ha come scopo (telos) la realizzazione nella comunità umana del bene (agathon) ovvero della felicità (eudaimonia) o pienezza dell’uomo secondo uno specifico progetto [6]; tale scopo può essere raggiunto a condizione che i cittadini ed i detentori del potere vivano secondo virtù e, nel contempo, ricerchino e attuino il miglior assetto ordinamentale possibile in un dato contesto storico.

Sulla base di questo assunto, si puntualizza che l’esercizio virtuoso del potere può perseguire il bene comune soltanto se esso sia inclusivo (principio partecipativo), dinamico (creare le condizioni perché ciascun uomo possa realizzarsi come persona), necessario (soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle persone) e concreto (legame con la vita quotidiana e con i bisogni delle persone).

Per converso, l’esercizio del potere diventa perverso o addirittura ‘demoniaco’ nel momento in cui non soltanto oblitera la tensione verso il bene comune, ma si concretizza in comportamenti ambigui, incerti, confusi, incoerenti, indeterminati, vaghi, avvolti da una mezza luce ‘crepuscolare’; trattasi di comportamenti che rendono labili e indefiniti i confini tra il potere ‘buono’ e quello ‘malvagio’ nel senso che producono -a seconda delle circostanze- una costante mutevolezza di contenuti sul piano della comunicazione interna ed esterna, nonché in riferimento ai concetti essenziali di ordine, bene comune, giustizia, onestà, fiducia [7].

Chi esercita il potere svolge un servizio in favore della collettività, mettendo totalmente in gioco la propria persona nelle sue tre dimensioni costitutive (fisica, cognitiva, emotiva) e vivendo quattro tipi di relazioni fondamentali: con se stesso, con gli altri, con il mondo circostante, con la divinità (se credente) ovvero con le sue opzioni spirituali e morali fondamentali. Inoltre, l’esercizio del potere solitamente non corrompe e non stravolge chi lo esercita, bensì più semplicemente ne rivela e ne rende manifesti -nel corso del tempo- il carattere, il temperamento, l’educazione, la cultura, le doti, i limiti, in definitiva la sua personalità, influenzando in un certo qual modo chi lo esercita e lasciando comunque traccia di sé positiva o negativa [8].

L’esercizio del potere è esposto soprattutto alle seguenti tre degenerazioni:

  • autoreferenzialità che si verifica nel caso in cui chi detiene il potere si chiude al confronto con gli altri, fa riferimento soltanto alla propria struttura cognitiva emotiva e valutativa, è poco propenso a relazionarsi con la diversità, sviluppa narcisismo superbia demagogia solipsismo e vanità, smarrisce il senso della concretezza e della responsabilità;
  • sete di potere, allorquando si concepisce il potere come fine a se stesso e si resta aggrappato ad esso sino a quando è possibile, cercando di conservare e rafforzare la propria posizione di partenza;
  • brama di profitto nel caso in cui attraverso il potere si soddisfano interessi personali o del proprio gruppo/cordata secondo la logica mercantile del do ut des [9].

Da ciò deriva che il detentore del potere deve essere umile, avere il senso della misura, non considerarsi un mito, conservare la ‘libertà’ da esso nel senso che deve esercitarlo con maturo e profondo distacco, in quanto è consapevole che comunque trattasi di attività umana, la quale non comprende l’intera sfera della propria persona ed è soggetta al rischio di degenerazioni; inoltre, deve maturare la capacità di discernere il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, coinvolgendo anche i destinatari del suo operato in questa attività di discernimento e verifica [10].

E’ altresì fondamentale che il detentore del potere sappia circondarsi di collaboratori umanamente validi, professionalmente competenti, eticamente rigorosi, perché deve partire dal presupposto che egli non possiede tutte le capacità per governare e gestire le situazioni; i collaboratori sono la proiezione del leader, perché dallo stile di quelli si comprendono le capacità, la statura, lo spessore etico di questi [11].

Infatti il leader, qualora scelga collaboratori (cd. ‘cerchio magico’) di bassa statura umana tecnica ed etica, difficilmente riesce a creare un clima di cooperazione fiducia e intesa, si rivela quasi sempre incapace di servire il bene comune, mira in genere ad accrescere la propria posizione ed a soddisfare gli interessi propri e quelli della sua cordata, manifestando di volta in volta le proprie ‘patologie’ morali, caratteriali e relazionali come -ad esempio- autoritarismo, narcisismo, corruzione, cinismo, ipocrisia, ambiguità, arroganza, invidia, gelosia, meschinità, insofferenza verso iniziative altrui, pretesa di conformismo intorno a sé, sentimenti di incompiutezza, bisogno di essere amato, sensi di onnipotenza, ambizioni, carrierismi (l’io mongolfiera) [12].

Infine non può non essere affrontato il problema del possibile degrado interno alle stesse istituzioni ed ai cc.dd. ‘corpi intermedi’.

Nel caso in cui fenomeni di degrado iniziano a venire alla luce e a diventare sistema all’interno di un corpo intermedio, ad irretirne i dirigenti e gli aderenti, detta formazione si trova ad un bivio e può imboccare due strade opposte: la prima è quella di riconoscere la situazione di degrado interno e adottare tutti i rimedi possibili al fine di risalire la china; la seconda è quella di negare detta situazione e, magari, attaccare sul piano anche personale coloro che sono rimasti integri ed onesti e la denunciano, i quali in genere finiscono per essere considerati ‘oppositori interni’ [13].

In questa seconda ipotesi, soprattutto se la posta in gioco è molto alta, può entrare in scena il cd. ‘etichettamento’ dei denuncianti ovvero degli oppositori interni (integri ed onesti), procedendo alla diffusione sul loro conto di pettegolezzi, calunnie e insinuazioni, al fine di screditarli e farli apparire visionari o estremisti, complessati, amanti di protagonismo o addirittura al servizio del ‘nemico’ [14].

Orbene, gli strumenti analitici ed ermeneutici sopra menzionati, offerti dalla filosofa morale, aiutano a comprendere meglio la realtà e la condizione attuali dell’associazionismo giudiziario e di gran parte della magistratura italiana.

Invero diversi fatti, accaduti negli ultimi anni nell’ambito dell’associazionismo giudiziario e nel circuito del governo autonomo, possono trovare una plausibile spiegazione nelle degenerazioni del potere sopra stigmatizzate ovvero nelle logiche e prassi seguite per anni da una parte dei gruppi, da taluni loro leaders, da segmenti del ‘cerchio magico’ dei collaboratori scelti ed operanti nei distretti.

Una certa ‘miopia’ programmatica, la scarsa democraticità interna ad alcuni gruppi, l’io ‘mongolfiera’ di alcuni dirigenti, l’adozione di comportamenti ‘crepuscolari’ ovvero ambigui e scarsamente coerenti sul piano deontologico sono stati i fattori scatenanti di vicende, che hanno gettato discredito sui loro protagonisti e proiettato ombre ‘sinistre’ su parte della magistratura e dell’associazionismo giudiziario, determinando lo scivolamento verso improprie derive utilitaristiche, particolaristiche, corporative.

     3- Proposte minimali per il rilancio dell’associazionismo giudiziario

La comprensione prismatica della realtà ci restituisce l’immagine di un associazionismo giudiziario tendenzialmente caratterizzato da oscillazioni tra introversione corporativa e proiezione politica esterna, da progettualità attente soprattutto alle urgenze del momento, da adesioni in parte liquide, frammentate, scarsamente coese, talvolta fondate più su aspettative personali che su obiettivi programmatici da perseguire.

Non sono mancate, però, analisi approfondite di fenomeni e situazioni, documenti programmatici di spessore, elaborazioni di proposte efficaci su diverse questioni riguardanti la giurisdizione.

In questo contesto, fatto di luci e ombre, i gruppi sono chiamati ad operare con coerenza e ad individuare con coraggio obiettivi chiari e percorsi anche innovativi, per uscire dal guado e tornare ad essere luoghi di elaborazione e formazione culturali per la magistratura e l’intera comunità italiana.

In altre parole, gran parte della magistratura è sollecitata ad operare una ‘ecologia integrale’ sul piano deontologico e professionale nella consapevolezza di operare in un contesto globalizzato, sistemico, comunitario, in cui i diversi ambiti e settori istituzionali, culturali e socio-economici sono strettamente connessi fra loro, sono vasi intercomunicanti di esperienze positive e negative, di criticità e punti di forza, di dinamiche virtuose e deleterie.

3.1 L’identità relazionale e narrativa dei gruppi

Oggi una vastissima area dell’associazionismo giudiziario afferma di ispirarsi ai principi costituzionali; infatti, quasi tutti i gruppi richiamano espressamente -nei rispettivi statuti e programmi- i principi consacrati nella Costituzione in materia di status del magistrato, esercizio della giurisdizione, rapporti con la società e le istituzioni democratiche.

Eppure i Gruppi, pur ispirandosi formalmente ad una comune tavola di principi fondamentali, li interpretano e li applicano in maniera differente nel momento in cui si imbattono in problematiche riguardanti il ‘settore giustizia’ ed elaborano possibili soluzioni; infatti, essi declinano hic et nunc i comuni principi in maniera diversa sul piano programmatico e operativo, ponendo in essere progetti e prassi spesso differenziati e talvolta addirittura di segno opposto.

Lo iato tra i principi fondamentali e la loro diversa mediazione storica nelle singole situazioni è ascrivibile in alcuni casi alle differenti sensibilità culturali e modalità di approccio alle questioni di volta in volta in rilievo, in altri casi al non omogeneo retroterra culturale di ciascuno, in altri casi ancora ai diversi esiti dell’ermeneutica volta al contemperamento fra più principi applicabili al caso concreto.

D’altro canto, è evidente che ciascun gruppo, nel momento in cui ritaglia ed enuncia una propria identità culturale, corre esso stesso il rischio sia di diventare un’entità ‘sacra e inviolabile’ ovvero una monade contrapposta ad altre in un alveo di rapporti gestiti in modo partigiano, sia di essere incapace di dialogare con le diversità e di elaborare analisi riflessive e risposte razionali.

Infatti, l’autocoscienza di appartenere ad un gruppo, a carattere fortemente identitario, potrebbe essere foriera sia di chiusure ‘a riccio’ volte a soddisfare le aspettative soltanto dei propri aderenti, sia dell’erezione di muri che impediscono il confronto con l’alterità e precludono possibili orizzonti programmatici comuni da perseguire mediante il dialogo e l’incontro, che necessariamente portano ad affrontare sfide comuni aperte e talvolta imprevedibili senza, però, rinunciare alle rispettive identità e, anzi, proiettandole in avanti oltre il proprio ‘orticello’.

Incontrarsi, dialogare, confrontarsi significa non negoziare per cercare di conquistare per sé una più ampia fetta di ‘potere’, bensì individuare e realizzare il bene comune per la magistratura e l’intera comunità civile secondo un processo di continua attuazione dei principi costituzionali.

Nel dialogo è altamente probabile il conflitto il quale va accettato, ma non ignorato né temuto o demonizzato; il conflitto va risolto, trasformandolo nella ricerca di nuove strade e nella costruzione di nuovi processi di trasformazione più rispondenti alle esigenze plurali del momento; in questo modo il confronto e la critica contribuiscono ad impedire che i singoli gruppi si rinserrino in ‘gabbie’ identitarie dal sapore ideologico.

In altre parole, l’identità di ciascun gruppo ha natura relazionale, perché viene definita non soltanto dagli ideali condivisi dai suoi aderenti, ma anche e soprattutto dalle relazioni instaurate con gli altri gruppi al fine di mediare quegli ideali in un determinato contesto storico; ed è chiaro che l’attuazione degli ideali, da parte di ciascun gruppo, implica sempre a monte una compiuta conoscenza delle problematiche in rilievo e l’individuazione di soluzioni efficaci ovvero postula una esaustiva analisi ‘poliedrica’ della realtà, che può essere maturata soltanto grazie ai contributi conoscitivi offerti da tutti i gruppi, perché la realtà precede e va oltre l’angolo visuale dei singoli gruppi.

La realtà eccede l’identità dei singoli gruppi e -per il suo incessante divenire e fluire- li proietta in dimensioni sempre nuove, in direzioni dinamicamente protese tra il già e il non ancora, sui binari di un treno che s’infila coraggiosamente nelle pieghe inedite della storia, cercando di comprenderne il senso, lo spessore, le criticità, i limiti, i punti di forza e di debolezza, i trascorsi, le aspettative future.

La realtà è più importante dell’idea, in quanto stimola a cambiare mentalità, ad affinare gli strumenti di analisi, ad innovare progetti, a rivedere posizioni e prospettive, ad intraprendere nuove traiettorie al fine di rivitalizzare e attuare hic et nunc i principi costituzionali, a sentirsi maggiormente responsabili sul piano morale, sociale ed istituzionale, allorquando si svolge l’attività giurisdizionale intesa quale processo decisionale con cui si contribuisce quotidianamente ad implementare, costruire e rafforzare l’assetto democratico del Paese e delle sue istituzioni.

La natura dinamica della realtà impone ai singoli gruppi non soltanto di confrontarsi con lealtà, correttezza e razionalità sui programmi e sulle iniziative da porre in essere, ma anche di avviare lungimiranti processi di cambiamento ab intra e ad extra anche nella stessa A.N.M., al fine di essere al passo coi tempi, affrontare l’inedito della storia, anticipare i possibili rischi sempre dietro l’angolo in una ‘società vulnerabile’, intercettare le nuove sensibilità ed esigenze che possono prepotentemente emergere fra i magistrati singoli ed associati e nella stessa comunità umana.

Ed in questi percorsi di rinnovamento, che certamente richiedono sforzi di non poco conto, l’identità dei singoli Gruppi è coinvolta in un vortice di potenti sollecitazioni che possono sfociare in serrati dibattiti interni ed esterni, in programmi operativi volti a rafforzare la cultura dei diritti e la responsabilità dei doveri, in coraggiose modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni, nell’adozione di codici deontologici più chiari e stringenti, nell’implementazione di prassi e metodologie (interne ed esterne) più decisamente democratiche, in comportamenti più trasparenti e coerenti con gli ideali professati.

In tal senso, d’altronde, è il Parere n. 23/2020 del C.C.J.E. intitolato Il ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell’indipendenza della giustizia, in cui si afferma:

  1. […] Le associazioni di giudici dichiarano di agire a nome dei loro membri e di essere guidate da un sentire comune. Devono pertanto adottare una struttura democratica interna, assumere le decisioni e condurre le loro attività in maniera trasparente … i dirigenti dell’associazione (presidente, comitato esecutivo, altri) siano eletti in maniera democratica e non discriminatoria tra i membri ovvero da delegati eletti dai membri. Le decisioni del consiglio direttivo o di altri organi esecutivi devono essere trasparenti e motivate. Un dialogo aperto deve essere stabilito tra i membri e i dirigenti […] (nn. 62 e 63);
  2. […] Le associazioni di giudici devono essere strutturate in modo democratico. Finanziamento e processo decisionale devono essere trasparenti, almeno nei confronti dei loro membri […] (cfr. Paragrafo IX, Conclusioni e raccomandazioni, n. 11).

In questa prospettiva, pertanto, si può affermare che ogni gruppo ha anche una ‘identità narrativa’ nel senso che in ogni momento della sua evoluzione storica costruisce la propria identità, facendo tesoro dell’eredità del passato e nel contempo proiettandosi verso un futuro da pensare e costruire. 

Ma i processi di cambiamento in un gruppo, attesa la natura relazionale e narrativa della sua identità, non possono non incrociare l’alterità e perciò allacciare con gli altri gruppi rapporti, che vadano oltre l’indifferenza, l’antagonismo, il ripiegamento su se stessi, le chiusure pregiudiziali, le pretese di autosufficienza; occorre confrontarsi, dialogare, sforzarsi di trovare punti di contatto su terreni comuni, al fine di elaborare sintesi ideali e programmatiche in cui tutti possano riconoscersi quali protagonisti pubblici che -attraverso una comunicazione razionale, efficace, adeguata ai tempi- contribuiscono ad arricchire culturalmente la comunità, a focalizzare meglio i nodi problematici del ‘servizio giustizia’, a reperire soluzioni tempestive ed efficaci, a rendere più solide le basi della democrazia.

La tensione verso la sintesi programmatica si fonda sul fatto che la conoscenza e l’ermeneutica della realtà e l’individuazione delle soluzioni alle criticità possono essere più efficacemente perseguite, se i gruppi -ispirandosi ai comuni principi costituzionali- si ritrovino al tavolo dell’A.N.M. (a livello centrale e sezionale) e forniscano i rispettivi contributi secondo il proprio backgroud culturale ed esperienziale nella condivisa consapevolezza e responsabilità che il tutto è superiore alla parte e l’unità operativa è l’obiettivo da far prevalere sul conflitto.

La sintesi programmatica nell’A.N.M. (centrale e sezionale) non svilisce le identità dei singoli gruppi, perché essa presuppone proprio identità (relazionali e narrative) ben definite e riconoscibili ex ante.

D’altronde, la natura relazionale e narrativa dell’identità dei singoli gruppi postula proprio uno scambio biunivoco tra ciò che un gruppo può offrire agli altri gruppi e ciò che da questi riceve in termini culturali ed esperienziali; ed in questa corrispondenza reciproca, il perseguimento della sintesi tra le diverse posizioni -in sede di A.N.M. centrale e sezionale- da un lato amplia gli orizzonti culturali e progettuali di ciascun gruppo, dall’altro ne costituisce un potente motore di rinnovamento interno [15].

Nei crocicchi del pluralismo culturale germogliano le spinte al rinnovamento e alla costruzione creativa di nuove strade, che possono porre l’associazionismo giudiziario nelle condizioni migliori per affrontare le urgenze e le sfide del presente: riforma dell’ordinamento giudiziario; modifica della legge elettorale del C.S.M.; snellimento e accorciamento dei tempi del processo civile, penale, amministrativo e tributario; estesa depenalizzazione; copertura dei vuoti negli organici del personale amministrativo.

3.2 Il giudice ‘costituzionale’

In un contesto sociale liquido e magmatico sul piano assiologico e relazionale, frammentato ed a coriandoli sotto il profilo religioso culturale ed etico, fragile e vulnerabile, esposto a rischi di varia natura, dominato dai social networks, pervaso da innumerevoli fake news, propenso più al ‘surfismo’ esperienziale che all’approfondimento di tematiche e situazioni, anche l’associazionismo giudiziario negli ultimi decenni ha subito una trasformazione così profonda da modificarne le sue caratteristiche e connotazioni fondamentali.

Si è in presenza non di un’epoca di cambiamento, bensì di un cambiamento d’epoca, di cui hanno risentito i gruppi vecchi e nuovi dell’associazionismo giudiziario, i quali talvolta sembrano arrancare alla ricerca di nuovi percorsi, contenuti, modalità e strumenti all’altezza delle sfide del tempo.

In questa fase storica, l’associazionismo giudiziario è sollecitato ad individuare i punti fermi, cui ispirarsi per sviluppare nuove elaborazioni culturali e per intraprendere nuovi percorsi.

E questi punti fermi sono proprio i principi costituzionali e la loro mediazione storica elaborata dal C.C.J.E. nel Parere del 27 novembre 2020 n. 23.

3.2.1 Autonomia e indipendenza

Una prima rilevante previsione costituzionale è quella, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104, comma 1).

La rivitalizzazione di questo principio costituzionale nel tempo attuale può avvenire secondo i binari tracciati dal C.C.J.E. in detto Parere n. 23/2020, circondando la giurisdizione di un adeguato reticolo di garanzie volte a tutelare ciascun magistrato da critiche ingiuste e attacchi strumentali, da possibili tentativi di interferenze esterne provenienti da ambiti politici ed economico-finanziari sull’attività giurisdizionale e sulla nomina, promozione, trasferimento, procedimenti disciplinari e valutazioni professionali dei magistrati, nonché in genere sull’attribuzione di incarichi anche extragiudiziari.

E’ chiaro, però, che con le altre istituzioni vanno implementate e consolidate interlocuzioni efficaci e continue soprattutto attraverso gli organi centrali e sezionali dell’A.N.M., al fine di coinvolgerle nella risoluzione delle problematiche che affliggono il ‘servizio giustizia’; si precisa, tuttavia, che […] le associazioni di giudici devono astenersi dall’intervenire su temi controversi sul piano politico che non hanno attinenza con i loro obiettivi […] (C.C.J.E., Parere n. 23/2020, n. 42) nella consapevolezza che l’operato dei singoli magistrati e dell’A.N.M. debba conformarsi al principio di divisione e di equilibrio tra i diversi poteri, di cui vanno rispettate le attribuzioni, le prerogative e le competenze.

L’autonomia e indipendenza di ciascun magistrato vanno assicurate anche all’interno degli stessi uffici giudiziari rispetto ad eventuali tentativi di interferenza posti in essere da coloro che li dirigono, dai colleghi, dagli stessi organi del governo autonomo che devono essere impermeabili a possibili rischi di ‘politicizzazione’ delle loro attività e, anzi, costituiscono presidi a tutela dell’indipendenza di tutti i giudici da qualsiasi interferenza; in particolare, per quanto concerne gli uffici requirenti, appare necessario rivedere il potere gerarchico attribuito nel corso degli ultimi 15 anni ai procuratori capo per quanto concerne l’ampia discrezionalità sul piano anche organizzativo.

Dai principi di autonomia e indipendenza discende il dovere di terzietà e imparzialità del giudice, che è alla base delle cause di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla normativa processuale civile e penale, nonché delle disposizioni normative sui limiti della responsabilità civile e in materia di incompatibilità e inamovibilità.

Peraltro, l’attuazione di detti principi costituzionali passa attraverso il riconoscimento, in favore di ciascun magistrato, di una remunerazione adeguata e di una effettiva sicurezza sociale, nonché l’attribuzione di risorse sufficienti per il funzionamento degli uffici giudiziari e la garanzia di soddisfacenti condizioni di lavoro.

Ma i principi costituzionali dell’autonomia e indipendenza determinano restrizioni e limiti molto invasivi per quanto riguarda la vita pubblica e privata di ciascun magistrato; infatti, al magistrato è fatto divieto di iscriversi o semplicemente apparire vicino ad un partito politico, aderire a sodalizi occulti, esprimere le proprie opinioni su attività investigative e/o processi in corso, assumere pubblicamente posizioni su tematiche politiche che non riguardano la giurisdizione e il ‘servizio giustizia’. In generale il magistrato deve avere il dovuto riserbo -in ufficio e nella vita privata- sull’attività giurisdizionale svolta, attenendosi alle norme di rango primario e secondario e alle regole deontologiche, che disciplinano i rapporti con i mass media.

In definitiva, i principi dell’autonomia e dell’indipendenza sono figli della strutturazione policentrica dei poteri nelle democrazie costituzionali caratterizzate, appunto, dalla divisione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario; e la funzione giurisdizionale -volta a tutelare i diritti, rendere esigibili i doveri e gli obblighi, perseguire gli illeciti penali e civili perpetrati- contribuisce in maniera decisiva ad implementare, innervare e rafforzare ogni giorno la democrazia costituzionale nel tessuto culturale, istituzionale, sociale, economico e finanziario della comunità.

3.2.2 Il giudice naturale e l’organizzazione dell’ufficio

Un secondo ‘grappolo’ di principi costituzionali comprende le previsioni sulla predeterminazione del giudice naturale (art. 25, comma 1) e sull’organizzazione degli uffici giudiziari secondo i criteri del buon andamento e dell’imparzialità (art. 97, comma 2).

Il principio della previa individuazione del giudice naturale viene attuato mediante sia specifiche previsioni normative di rango primario concernenti il riparto della giurisdizione e della competenza (funzionale, per territorio, per valore) fra i diversi organi giudiziari, sia l’adozione di apposite circolari con cui il C.S.M. delinea la normativa di dettaglio in materia tabellare per gli uffici giudicanti e organizzativa per gli uffici requirenti.

Il cd. ‘diritto tabellare’ ha acquisito nel corso degli ultimi quattro decenni una funzione ed un peso molto rilevanti per gli uffici giudiziari e per ciascun magistrato, in quanto è finalizzato non soltanto ad implementare e rendere effettivo il principio costituzionale della predeterminazione del giudice naturale, ma anche ad eliminare del tutto -nell’assegnazione degli affari giurisdizionali- gli ampi margini di discrezionalità, di cui un tempo godevano i capi degli uffici giudiziari conformemente a quella concezione gerarchica, che pervadeva la magistratura e caratterizzava gli uffici giudiziari in epoca liberale, sotto il regime fascista e nei primi circa due decenni della Repubblica.

Inoltre le ‘tabelle’ degli uffici giudicanti ed i ‘progetti organizzativi’ degli uffici requirenti sono potenti strumenti di organizzazione del lavoro giudiziario e costituiscono delle leve efficaci e trasparenti, per assicurare l’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità del singolo magistrato rispetto a possibili ‘pressioni’ e ‘influenze’ interne ed esterne al suo ufficio, nonché per perseguire gli obiettivi del buon andamento, tempestività, efficacia ed efficienza dell’attività giurisdizionale.

Infine, l’abbandono della visione piramidale dell’ordine giudiziario ha comportato l’adesione al principio partecipativo che connota le democrazie costituzionali, secondo cui l’organizzazione tabellare della giurisdizione deve essere oggetto di apposite previe interlocuzioni con i magistrati ed il personale amministrativo dell’ufficio, l’avvocatura, il corrispondente ufficio requirente; anche la gestione del personale amministrativo e l’organizzazione dei servizi di cancelleria/segreteria devono essere oggetto di previa interlocuzione con le organizzazioni sindacali.   

3.2.3 Lo status giuridico del magistrato

Un terzo grappolo di principi costituzionali delinea lo status dei magistrati, i quali sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2) e si distinguono soltanto per diversità di funzioni (art. 107, comma 3).

L’attuazione in concreto di questi due principi -a livello di normativa primaria e secondaria- è il frutto di un processo storico molto lento e faticoso; infatti, ci sono voluti circa due decenni, perché la gran parte della magistratura associata vi aderisse e il legislatore li attuasse.

Invero, come si è evidenziato, l’ordine giudiziario e la magistratura associata -in epoca liberale, sotto il regime fascista e sino alla metà degli anni ‘60- erano strutturati secondo uno schema piramidale, al cui vertice c’erano i giudici cassazionisti (‘alta magistratura’), i quali nel contempo ricoprivano gli incarichi apicali nell’A.G.M.I. e successivamente nell’A.N.M., erano sovra rappresentati e costituivano la maggioranza togata nel C.S.M., componevano le commissioni di esame preposte a valutare chi aspirava ai gradi superiori (aggiunto giudiziario, magistrato di tribunale, d’appello, di cassazione).

Inoltre, la stessa funzione nomofilattica, riconosciuta per legge alla Corte di Cassazione, era valorizzata come espressione piena e fattore giustificativo della struttura verticistica dell’ordine giudiziario.

Questa struttura piramidale era per la prima volta efficacemente messa in discussione con le mozioni finali e con il rinnovo dei quadri dirigenziali deliberati dall’A.N.M. al Congresso di Napoli (1957), allorquando per la prima volta al vertice dell’Associazione venivano eletti magistrati non cassazionisti, determinando di lì a poco la fuoriuscita dalla stessa A.N.M. di quasi tutti gli appartenenti alla cd. ‘alta magistratura’, che fondavano l’U.M.I..

Nei successivi Congressi e soprattutto in quello di Gardone (1965), l’A.N.M. ha sempre stimolato il processo di rinnovamento culturale e di modifica della normativa sull’ordinamento giudiziario, contribuendo così in maniera decisiva a rivedere -dalle fondamenta- la conformazione gerarchica dell’ordine giudiziario e ad attuare in maniera piena i due principi costituzionali in parola.

Quest’opera di impulso dell’A.N.M., verso il radicale rinnovamento sul piano ordinamentale e culturale, ha avuto come esito l’introduzione di molteplici disposizioni normative realmente innovative.

Invero, i criteri per l’elezione della componente togata del C.S.M. sono stati oggetto dei seguenti plurimi interventi normativi succedutisi nel corso dei decenni:

  • con il d.P.R. del 16 settembre 1959 n. 916, che ha trovato applicazione a tutte le elezioni svoltesi sino al 1968, si prevedeva che i magistrati appartenenti ai diversi livelli eleggessero separatamente i propri rappresentanti e, però, si assicurava ai magistrati dei gradi più alti la sovra rappresentazione nel C.S.M. tant’è che i magistrati di tribunale (livello più basso) -pur essendo poco meno del 70% dell’intero corpo elettorale- eleggevano soltanto 4 consiglieri;
    • con la legge del 17 dicembre 1967 n. 1198 si modificava detta normativa nel senso che, pur conservando la sovra rappresentazione dei magistrati dei gradi superiori, veniva eliminato il voto separato per i diversi livelli di carriera, sicché i magistrati dei gradi più bassi -essendo più numerosi rispetto agli altri- erano messi di fatto nelle condizioni di determinare l’elezione dei rappresentanti dei gradi più alti.

Successivamente la legge sull’elezione della componente togata del C.S.M. è nuovamente modificata nel senso che prima si introduce il voto sulla base di un Collegio Unico Nazionale e con sistema proporzionale a liste contrapposte; poi si elimina il criterio proporzionale con liste contrapposte e si introduce il voto singolo per ciascuno dei tre distinti Collegi Nazionali: un Collegio per i magistrati di cassazione, uno per la magistratura requirente, uno per la magistratura giudicante.

Per quanto concerne la progressione in carriera, nella normativa in vigore sino agli inizi degli anni “60 si prevedeva che le donne non potessero partecipare al concorso in magistratura e nessun magistrato potesse esercitare funzioni diverse, più o meno elevate, rispetto a quelle corrispondenti al livello di carriera raggiunto (sistema a ruoli chiusi).

In particolare, il magistrato agli inizi della carriera poteva svolgere le funzioni di pretore e -dopo due anni- doveva superare un apposito esame scritto ed orale per essere promosso ad ‘aggiunto giudiziario’. Poi doveva cercare di farsi trasferire in uffici giudiziari più grandi, al fine di essere messo nelle condizioni di redigere provvedimenti giurisdizionali di rilevanza dottrinale, che avrebbe potuto presentare in sede di concorso per l’accesso al livello superiore; se risultava idoneo, era inserito in un’apposita graduatoria di merito insieme agli altri magistrati idonei sino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sicché tutti gli idonei ‘non promossi’ avrebbero dovuto presentarsi al concorso successivo per accedere al livello superiore agognato.

Questo sistema -sotto l’impulso della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 33/1960 dichiarava parzialmente illegittimo l’art. 7 della legge n. 1176/1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici preposti all’esercizio di poteri pubblici- è stato innovato prima con la legge 9 febbraio 1963 n. 66 con cui si prevede la possibilità anche per la donna di partecipare al concorso in magistratura; poi con le leggi n. 570/1966 (cd. ‘Breganze’) e n. 831/1973 (cd. ‘Breganzone’), con cui si è modifica la normativa sulla promozione a magistrato di appello e di cassazione, prevedendosi che:

  1. le valutazioni professionali -ai fini della promozione a livelli superiori- devono essere rigorose, ma spettano non a commissioni formate da magistrati cassazionisti, bensì al C.S.M. previa acquisizione del parere del competente consiglio giudiziario e del rapporto del capo dell’ufficio;
  2. sono aboliti gli artt. 132 e 135 R.D. n. 12/1941, in cui si stabiliva che la promozione ad ‘aggiunto giudiziario’ poteva essere conseguita soltanto col superamento di un apposito esame orale e scritto da sostenersi dopo almeno due anni dal reclutamento e che il mancato superamento -per due volte- di detto esame determinava la dispensa dal servizio;
  3. il numero dei magistrati promossi ai livelli superiori può essere anche maggiore del numero delle vacanze, con la conseguenza che i magistrati dichiarati idonei in eccedenza possono coprire in seguito i posti appena questi si rendano liberi (‘sistema a ruoli aperti’).

Tuttavia, sino al 1977 sopravvivono i limitati ‘concorsi per esame’ per accedere ai livelli di magistrati di appello e di cassazione ed al grado direttivo superiore; poi, con la legge n. 97/1979 si abolisce la qualifica di ‘aggiunto giudiziario’.

Inoltre, i titoli, le requisitorie e i provvedimenti giurisdizionali, che prima costituivano elementi valutabili ai fini dell’accesso ai gradi superiori, non lo sono più nel nuovo sistema di progressione in carriera basato sul criterio della ‘anzianità senza demerito, secondo cui la promozione al livello superiore e l’attribuzione di un più elevato trattamento economico -sempreché non si sia riportata una sanzione disciplinare- sono riconosciuti tout court,:

  • dopo 2 anni (5 anni sino al 1979 poi ridotti a tre) di esercizio delle funzioni per la promozione a magistrato di tribunale;
  • dopo 13 anni di esercizio delle funzioni per la promozione a magistrato d’appello;
  • dopo 20 anni di esercizio delle funzioni per la promozione a magistrato di cassazione;
  • dopo 28 anni di esercizio delle funzioni per la promozione a magistrato di cassazione con incarichi direttivi superiori.

In questo quadro normativo di nuovo conio, si prevede che il magistrato -anche dopo la promozione ai livelli superiori- può continuare a svolgere funzioni di grado inferiore, ma in ogni caso percepisce il più elevato trattamento economico corrispondente al livello superiore raggiunto; inoltre gli incarichi direttivi e semidirettivi sono a tempo indeterminato nel senso che coloro, che li ricoprono, sono inamovibili sino a quando non loro stessi chiedano di essere trasferiti ad altra sede.

La normativa ordinamentale viene ancora innovata negli anni 2006-2007 con i dd. lgs. n. 25/2006, n. 26/2006 e n. 160/2006 e con la legge n. 111/2007, con cui si introducono le valutazioni quadriennali di professionalità per un totale di sette e l’esercizio a tempo determinato (4 anni con possibilità di conferma per ulteriori 4 anni) delle funzioni direttive e semidirettive. 

Ora, all’esito di questa sintetica carrellata storica delle tappe salienti che hanno segnato il percorso di revisione del sistema della progressione in carriera, si può affermare che l’A.N.M. dal 1957 in poi -con i suoi congressi e le sue mozioni finali, le interlocuzioni avute con le commissioni parlamentari e con l’esecutivo, con i numerosi interventi svolti in diverse sedi istituzionali, con i molteplici documenti emanati- ha saputo anticipare e quasi accompagnare lo stesso legislatore lungo la strada della progressiva presa di coscienza della necessità di abolire la vecchia conformazione gerarchica dell’ordine giudiziario basata sull’ormai obsoleta distinzione tra ‘alta’ e ‘bassa’ magistratura, contribuendo così a rimodellare l’architettura del ‘servizio giustizia’ secondo i principi della democrazia costituzionale.

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato possibile grazie all’approvazione ed entrata in vigore nel 1948 della Costituzione in cui sono enunciati i due principi, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge da interpretare e applicare al caso concreto e si distinguono fra loro soltanto per la diversità delle funzioni esercitate senza alcun vincolo gerarchico.

Se a ciò si aggiungano il rilevante peso progressivamente assunto dal ‘diritto tabellare’ nel corso degli anni e il riconoscimento a ciascun giudice (monocratico o collegiale) del potere ‘diffuso’ di sollevare questioni di legittimità costituzionale in ordine a disposizioni di legge, si comprende bene che attualmente l’ordine giudiziario e l’esercizio stesso della giurisdizione sono informati ai più ampi criteri di democrazia e di partecipazione attiva in conformità al disegno tracciato nella Costituzione.

Tuttavia, non va sottaciuto il serio rischio che la vecchia divaricazione tra ‘alta’ e ‘bassa’ magistratura e la tendenza alla gerarchizzazione degli uffici giudiziari (soprattutto requirenti) si ripresentino oggi sotto le ‘mentite spoglie’ della distinzione tra i pochi magistrati con incarichi direttivi e tutti gli altri magistrati.

In ogni caso, per quanto riguarda l’associazionismo giudiziario, va decisamente apprezzata la svolta impressa dall’A.N.M. sin dal Congresso di Napoli del 1957 e gli sforzi successivamente profusi, al fine di favorire la più ampia partecipazione e il più vasto coinvolgimento di base dei magistrati nella vita associativa e nell’elezione alle cariche di maggiore responsabilità negli organismi centrali e sezionali; anzi, al fine di evitare oggi l’accentramento di poteri e la rinascita di forme gerarchiche simili –mutatis mutandis– a quelli esistenti nell’A.N.M. sino al 1957, appare necessario introdurre nello Statuto un’apposita disposizione in cui si preveda che il magistrato, qualora ricopra un incarico direttivo di ufficio giudiziario, non possa candidarsi alle elezioni per il C.D.C. e per la G.E.S..

Inoltre, al fine di impedire la formazione di oligarchie e di ‘cerchi magici’ all’interno dei gruppi, appare urgente che ogni gruppo proceda -qualora non sia stato già fatto- a rivedere lo Statuto e il Regolamento interni secondo il principio partecipativo enunciato dal C.C.J.E. nel Parere n. 23/2020 (nn. 62 e 62).

In altre parole, ciascun gruppo è sollecitato ad operare concretamente al suo interno al fine di dotarsi di una struttura autenticamente democratica, ampliando seriamente gli spazi di democrazia interna mediante l’attribuzione di maggiori e più incisivi poteri all’assemblea degli iscritti [16], tutelando e rispettando effettivamente le eventuali minoranze, implementando prassi e regole che assicurino un reale e trasparente dibattito interno (anche autocritico) sulle questioni di volta in volta in rilievo, nell’interesse superiore del ‘servizio giustizia’ e nel lungimirante e profetico perseguimento del bene comune per la comunità italiana ed europea e per le sue istituzioni democratiche, rigettando ogni tipo di ‘gabbia’ ideologica e corporativa e tenendo sempre ben presente la prospettiva assiologia tracciata nella Costituzione e nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (entrato in vigore nel 2009).

In questo modo si possono adeguatamente governare le dinamiche del potere e fronteggiare i rischi ‘crepuscolari’ (sempre in agguato) delle sue possibili degenerazioni: ambiguità di prassi e programmi, autoreferenzialità, fragilità e vulnerabilità sul piano morale ed etico, sete di potere, brama di profitto, carrierismo, senso di onnipotenza quale manifestazione vulnerabile e precaria dell’io ‘mongolfiera’.

Per questa via, certamente impegnativa ed esigente, anche l’A.N.M. -quale formazione sociale intermedia- può dare un decisivo contributo al rafforzamento delle istituzioni nazionali ed europee nella consapevolezza che […] la democrazia è qualcosa di più di un insieme di regole: è un continuo processo in cui si cerca la composizione possibile delle aspirazioni e dei propositi, nella consapevolezza della centralità delle persone, più importanti degli interessi. In questo cammino un ruolo fondamentale lo giocano i partiti, le forze sociali, i soggetti della società civile. A volte le istituzioni sembrano fragili, esposte a sfide inedite … L’Europa è il compimento del destino nazionale. E’ luogo e presidio di sovranità democratica […] [17].

3.2.4 Profili deontologici

Un terzo principio costituzionale, di estrema rilevanza, è quello secondo cui ciascun giudice deve adempiere le funzioni con disciplina ed onore (art. 54, comma 2 Cost.).

In questa previsione costituzionale, che peraltro si applica a chiunque svolga funzioni pubbliche, si prevede il dovere di rispettare non soltanto la normativa primaria e secondaria relativa ai singoli ambiti in cui si svolgono dette funzioni, ma anche le norme deontologiche che sono contenute in appositi codici o atti e disciplinano i comportamenti pubblici e privati di chi ricopre le funzioni in parola; trattasi di criteri che concernono il ‘dover essere’ ovvero il modello ideale per tutti coloro che sono preposti all’esercizio di una funzione pubblica.

E’ indubbio che negli ultimi decenni la ‘questione morale’ ha investito pressoché tutti gli ambiti della convivenza civile: giudiziario, politico, religioso, imprenditoriale, bancario, sanitario, economico-finanziario, culturale, sociale, istruzione ad ogni livello, amministrazione pubblica, privato sociale, etc..

La riscoperta, l’elaborazione e la valorizzazione dei codici etici sono state al centro dell’attenzione di moltissime istituzioni pubbliche e private; numerosi sono i corsi di formazione deontologica programmati ed attuati da enti pubblici e organismi privati per i propri dipendenti.

Negli ultimi anni anche per i magistrati sono stati progettati corsi e seminari di deontologia, al fine di sollecitare la maturazione di condotte conformi ai doveri e ai limiti, che connotano la funzione giurisdizionale e la vita privata di chi la svolge.

In altri termini, non sono sufficienti leggi e decreti per cambiare prassi e comportamenti disonorevoli e indecorosi, ma occorrono anche cammini formativi finalizzati a far maturare una maggiore e più diffusa consapevolezza della necessità del cambiamento verso obiettivi comuni, a suscitare nelle coscienze il desiderio di perseguire progetti grandi e alti, a stimolare l’impegno disinteressato e il sacrificio per la coerenza, la trasparenza e il bene comune.

E’, pertanto, illusoria la […] rappresentazione che un intervento sul sistema elettorale del C.S.M. possa di per sé offrire una definitiva soluzione alle criticità che stanno interessando la magistratura italiana, le quali attingono invero a un sostrato comportamentale e culturale che nessuna legge da sola può essere in grado di sovvertire […] [18].   

D’altronde, lo stesso C.C.J.E. nel Parere n. 23/2020 afferma chiaramente che, tra gli attuali obiettivi prioritari dell’associazionismo giudiziario, […] figurano la formazione dei giudici, la deontologia dei giudici […] (n. 9), aggiungendo poi che:

  1. è necessario […] elaborare, promuovere e mettere in opera norme deontologiche […] (n. 17);
  2. […] i principi deontologici della condotta professionale devono essere elaborati dai giudici stessi […] (n. 34 in cui si richiamano i paragrafi nn. 48 e 49 del Parere n. 3/2002 del C.C.J.E. e la Raccomandazione n. 12/2010);
  3. le […] associazioni di giudici possono altresì svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la formazione e la deontologia dei giudici […] (Paragrafo IX, n. 5).

In definitiva i fenomeni della fragilità etica, della vulnerabilità e permeabilità al carrierismo e al correntismo, che sono prepotentemente emersi negli ultimi tempi, possono essere fronteggiati o almeno ridimensionati mediante non soltanto la riforma dell’ordinamento giudiziario e della legge elettorale del C.S.M., ma soprattutto un adeguato investimento di risorse, energie e tempo nella formazione culturale e deontologica dei magistrati; a questo compito sono chiamati l’A.N.M. e i singoli gruppi che ne fanno parte, oltre che naturalmente la stessa Scuola Superiore della Magistratura.

3.2.5 L’interazione con la società

Il C.C.J.E. nel Parere n. 23/2020 (nn. 44-46) evidenzia la necessità chel’associazionismo giudiziario non si chiuda nella campana di vetro del suo sapere specialistico, ma interagisca con l’insieme della società, impegnandosi:

  1. ad informare i media e il grande pubblico sul lavoro e sulle priorità del ‘servizio giustizia’, compresi i doveri ed i poteri dei magistrati, il ruolo del potere giudiziario e degli altri poteri;
    1. a favorire le relazioni e la conoscenza tra la realtà giudiziaria e la comunità mediante programmi educativi sul funzionamento degli uffici giudiziari, supporti pedagogici, giornate “porte aperte” dei palazzi di giustizia, dibattiti pubblici, conferenze, iniziative mediatiche pro-attive, collaborazioni su determinati obiettivi con organizzazioni senza scopo di lucro; in genere programmi di sensibilizzazione su problematiche riguardanti il ‘servizio giustizia.

[1] EURISPES, Rapporto Italia 2020, cit.. In tema: Z. BAUMAN – E. MAURO, Babel, Laterza 2015; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il Mulino 2014.

[2] J. MACLURE – C. TAYLOR, La scommessa del laico, Laterza 2013.

[3] F. CASSANO, L’umiltà del male, Laterza 2012.

[4] P. ORTOLEVA, Miti a bassa intensità. Racconti, media, vita quotidiana, Einaudi 2019.

[5] E. THACKER, Tra le ceneri di questo pianeta, Produzione Nero 2019; A. WEISMAN, Il mondo senza di noi, Einaudi 2017; E. KOLBERT, La sesta estinzione, Beat 2016.

[6] ARISTOTELE, Politica, 1252b 28; ID., Etica Nicomachea, 1094b 8, 1095a, 1097a-b.

[7] R. D’AMBROSIO, Istituzioni, persone e potere, Rubettino 2004, 112 e ss., che richiama G. RITTER, Il volto demoniaco del potere, Il Mulino 1997.

[8] R. D’AMBROSIO, Il potere e chi lo detiene, Edizioni Dehoniane 2008, 83 e ss.; ID., Istituzioni, persone e potere, op. cit., 195 e ss..

[9] R. D’AMBROSIO, Il potere e chi lo detiene, op. cit., 112 e ss..

[10] R. D’AMBROSIO, Il potere e chi lo detiene, op. cit., 130 e ss..

[11] R. D’AMBROSIO, Il potere e chi lo detiene, op. cit., 151 e ss..

[12] R. D’AMBROSIO, Il potere e chi lo detiene, op. cit., 155 e ss..

[13] R. D’AMBROSIO, Istituzioni, persone e potere, op. cit., 163.

[14] R. D’AMBROSIO, Istituzioni, persone e potere, op. cit., 164.

[15] Nel Parere n. 23/2020 del C.C.J.E. si rimarca: […] Se vi è più di una associazione di giudici nell’ambito del sistema giudiziario, ciascuna può avere una posizione differente riguardo ad alcuni problemi comuni. Se il pluralismo arricchisce il dibattito democratico sulla giustizia, il CCJE valuta positivamente la ricerca di una posizione comune sulle questioni di rilievo al fine di avere un significativo impatto sugli altri attori all’interno e all’esterno del sistema giudiziario […] (n. 53).

[16] In particolare, come deliberato dal Gruppo Unità per la Costituzione all’esito del percorso di rifondazione avviato a settembre 2019 e conclusosi a luglio 2021, l’Assemblea degli iscritti -per Statuto interno- è il fulcro e il cardine della vita e dell’operato del Gruppo, perché l’Assemblea adotta le deliberazioni più importanti, ne elegge il Presidente ed i due Segretari, nomina coloro che ricoprono le cariche più rilevanti; inoltre, nel nuovo Statuto sono espressamente previste le primarie per individuare i candidati agli organi centrali e sezionali dell’A.N.M., ai consigli giudiziari, al C.S.M..

[17] Dal discorso tenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 75° anniversario della nascita della Repubblica italiana.

[18] M. CARTABIA, Linee programmatiche sulla giustizia, 2021, par. n. 7.

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