Abstract decisione I Sezione Corte CEDU n. 53251/13 del 23.3.2017 sulle limitazioni del diritto di autodeterminazione di una persona portatrice di disabilità intellettuale

A.-M.V. v. Finland (n. 53251/13)

Decisione della I sezione del 23 marzo 2017

Art. 8 della Convenzione: limitazioni al diritto di autodeterminazione di una persona portatrice di disabilità intellettuale.

La decisione in esame scaturisce dal desidero di un giovane portatore di disabilità intellettuale di trasferirsi dalla sua città nel sud della Finlandia in un’area isolata del nord del Paese, per vivere con un’anziana coppia formata da coloro che erano stati i suoi genitori adottivi.

Poiché la persona incaricata dall’autorità giudiziaria di proteggere il ricorrente aveva ritenuto che tale decisione non rispondesse al suo interesse, il giovane aveva iniziato una procedura finalizzata ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a decidere autonomamente sulla questione. L’autorità giudiziaria finlandese, dopo avere valutato le dichiarazioni del ricorrente e di svariati testimoni nonché le risultanze tecniche sulle abilità cognitive del primo, aveva concluso che il giovante non era chiaramente in grado di comprendere la portata del suo progetto.

La Corte europea ha, per un verso, ritenuto che si fosse in presenza di una interferenza rispetto al diritto all’autodeterminazione della persona, inteso come aspetto del diritto al rispetto della vita privata ma, per altro verso, ha rilevato che la decisione di privilegiare la decisione del tutore rispetto ai desideri del ricorrente non aveva rappresentato una restrizione sproporzionata di tale diritto, tenuto conto del fine perseguito di assicurare la sua salute,lato sensuintesa come benessere della persona.

La Corte ha, pertanto, concluso che era stato realizzato un adeguato bilanciamento degli interessi rilevanti, aggiungendo che le procedure nazionali garantivano adeguate misure di protezione rispetto agli abusi, alla stregua deglistandardprevisti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, assicurando un’adeguata considerazione dei diritti, della volontà e delle aspirazioni del ricorrente, il quale era stato coinvolto in tutte le fasi della procedura, era stato ascoltato e aveva potuto rappresentare i suoi desideri.

La decisione rappresenta un significativo contributo alla giurisprudenza della Corte europea in tema di disabilità e si colloca in linea con quanto sottolineato dal Comitato istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, ratificata da 44 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, a proposito della necessità di rivedere le legislazioni interne in tema di protezione delle persone portatrici di disabilità, nel senso di sostituire discipline che prevedano meri regimi sostitutivi della volontà di queste ultime con strumenti di agevolazione del processo decisionale, rispettosi della loro autonomia, dei loro desideri, delle loro preferenze (commento n. 1 in relazione all’art. 12 della Convenzione)

Giuseppe De Marzo