Articolo 10
Segretari Generali
1. I Segretari Generali del Gruppo, nel numero di due e di genere diverso, sono eletti dall’Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti, tra tutti gli iscritti al Gruppo.
2. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, solo una volta, per ulteriori due anni.
3. Convocano la Direzione Nazionale e, almeno due volte l’anno, il Comitato dei Segretari Sezionali e ne fissano l’ordine del giorno.
4. Convocano la Direzione Nazionale a richiesta di almeno due componenti e inseriscono all’ordine del giorno le questioni indicate anche da un componente.
5. Assumono, d’intesa con i componenti della Direzione Nazionale, le iniziative opportune in ordine a tematiche che interessano il Paese, la Magistratura e l’Associazione Nazionale Magistrati. A tal fine possono disporre consultazioni urgenti del Centro Studi.
6. Provvedono:
a) a dare esecuzione ai deliberati del Comitato di Coordinamento Nazionale e dell’Assemblea;
b) ad amministrare i fondi del Gruppo;
c) a coordinare le iniziative locali nel rispetto dell’autonomia delle sezioni;
d) a fissare il regolamento del Centro Studi del Gruppo;
e) a promuovere momenti di confronto su linee tematiche con i rappresentanti del governo autonomo nazionale e locale, ferma restando la piena autonomia degli stessi;
f) a presentare, alla fine di ogni anno di mandato, per l’approvazione del Comitato di Coordinamento, una relazione consuntiva sull’attività svolta, sentito il Presidente, sulla linea politica seguita, con cenni sulle prospettive del Gruppo.