Articolo 15
Organi Distrettuali
1. Le Assemblee Sezionali, almeno due Segretari sezionali, preferibilmente di genere diverso, e gli Incaricati sezionali alla formazione, alla comunicazione, ai rapporti con gli associati e alle condizioni di lavoro dei magistrati sono espressione dell’autonomia locale.
2. I componenti delle Segreterie sezionali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, immediatamente dopo il quadriennio, solo una volta, per ulteriori due anni. In mancanza di essi le relative funzioni vengono assunte dall’iscritto avente maggiore anzianità di ruolo.
3. La designazione dei candidati al Consiglio Giudiziario, al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e alla Giunta distrettuale dell’ANM può avvenire mediante primarie da tenersi nel distretto. L’Assemblea, almeno tre mesi prima delle elezioni, a maggioranza assoluta dei presenti, delibera se tenere o meno le primarie e, in questa seconda ipotesi, individua direttamente i candidati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Direttivo. Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati del collegio iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.
4. L’elettorato passivo alle primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione. In ogni distretto sono candidati coloro che, nelle primarie, hanno ottenuto – distintamente, per le categorie giudicante e requirente – il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero dei seggi.
5. I modi e i tempi di svolgimento delle votazioni primarie per la designazione dei candidati al Consiglio Giudiziario, al Consiglio Direttivo e alle Giunte distrettuali dell’A.N.M., nonché la formazione delle liste dei candidati, sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato dall’Assemblea Generale.