Articolo 16

Ineleggibilità

1. Non possono essere candidati al Comitato Direttivo Centrale, se non siano in ogni caso decorsi due anni dal loro ricollocamento in ruolo.

a) i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;

b) i segretari e i componenti dell’ufficio studi del Consiglio Superiore della Magistratura;

c) i componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

2. Non possono essere designati come candidati al Consiglio Superiore della Magistratura coloro che siano già stati componenti di tale organo o Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, né coloro che nei due anni precedenti alle elezioni hanno ricoperto le cariche di Presidente, Segretario generale, Direttore del Centro Studi, Magistrato segretario presso il CSM, Componente dell’ufficio studi del CSM, Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, Componente del Comitato Direttivo Centrale della ANM, nonché in ogni caso i magistrati che siano stati fuori ruolo, prima che siano trascorsi due anni dal ricollocamento in ruolo.

3. In ogni caso i due anni di cui ai commi precedenti decorrono dalla naturale scadenza dell’incarico, anche in caso di dimissioni volontarie.

4. Gli aderenti al Gruppo non possono ricoprire la carica di componenti del Comitato Direttivo Centrale per più di due volte.