Articolo 17

Incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, del Consiglio Giudiziario e del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura non è compatibile con le cariche in organi centrali e locali del Gruppo, ad eccezione della partecipazione all’Assemblea Generale e al Comitato di coordinamento nazionale.

2. L’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio direttivo o al Consiglio Giudiziario comporta la decadenza di diritto, al momento dell’insediamento dei nuovi eletti, dalle cariche ricoperte negli organi per i quali è stabilita l’incompatibilità.

3. I magistrati fuori ruolo non possono rivestire cariche in Unità per la Costituzione fino alla cessazione dell’incarico, al pari dei magistrati addetti al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura ove non collocati fuori ruolo, come pure i Componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

4. L’elezione al Comitato Direttivo Centrale dell’ANM comporta la decadenza di diritto dalle cariche di Presidente, Segretario generale, componente della Direzione Nazionale e Direttore del Centro Studi.