Articolo 18

Divieti

1. Non possono far parte del Gruppo coloro che, a far data dall’ingresso in magistratura, sono stati iscritti o hanno ricoperto cariche o incarichi in partiti e formazioni politiche assimilabili, anche anteriormente alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. h, del Dlgs 109/2006, nonché coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, negli ultimi quattro anni, incarichi politici anche non conseguenti a competizioni elettorali, come per gli incarichi di sottosegretario e di assessore.

2. Coloro che si candidano alle elezioni politiche o amministrative o che assumono incarichi politici decadono di diritto dalle cariche che rivestono nel Gruppo né possono ricoprirne in futuro. Gli stessi non possono essere individuati dal Gruppo come candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Direttivo della Cassazione, al Consiglio Giudiziario, al Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati e alle Giunte sezionali ANM.

3. Costituisce causa di incompatibilità con l’appartenenza al Gruppo l’adesione ad associazioni riservate. È considerata riservata ogni associazione:

– che non consenta la conoscibilità dell’elenco dei propri soci;

– che non abbia una sede pubblica;

– che non consenta la conoscibilità del proprio Statuto e delle relative fonti di finanziamento.

4. Costituisce causa di esclusione dal Gruppo ogni condotta volta ad incidere impropriamente sulle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, conferma degli stessi e di ogni altra pratica concernente lo status giuridico e amministrativo dei magistrati.

5. Costituiscono altresì causa di esclusione dal Gruppo le condotte tenute in violazione del patto etico allegato al presente Statuto.

6. Le violazioni dei divieti sopraindicati saranno prontamente segnalate dagli associati al Collegio di disciplina.