Articolo 19
Collegio di disciplina ed esercizio della azione disciplinare
1. Il Collegio di disciplina è composto da tre titolari e due supplenti, tutti nominati dal Comitato di Coordinamento Nazionale, nella prima seduta successiva al suo insediamento, con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il Collegio, con il voto anche dei supplenti, elegge al suo interno e a maggioranza il presidente; delibera a maggioranza ed è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Gruppo, che abbiano conseguito almeno la 5^ valutazione di professionalità; durano in carica due anni e l’incarico relativo può essere ricoperto non più di due volte, anche consecutive.
3. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito, astenendosi dall’esprimere, anche solo verbalmente, giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari, e altresì astenendosi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio, qualora risultino personalmente parti in causa o vi abbiano, in qualunque modo, interesse.
4. In tutte le materie di competenza del Collegio, sull’accordo di tutti i componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite sistemi telematici o informatici.
5. Il Collegio di disciplina esercita l’azione disciplinare con la procedura prevista dall’art. 11 dello Statuto ANM, avvalendosi, ove occorra, anche dei poteri di sospensione cautelare di cui all’art. 11 bis del medesimo, e delibera nelle materie di cui all’art. 37 dello stesso Statuto, ferma restando la competenza esclusiva del Comitato di Coordinamento Nazionale, al quale il Collegio trasmette senza ritardo le proprie valutazioni, a deliberare e infliggere le relative sanzioni con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
6. Costituiscono illecito disciplinare, oltre a tutte le condotte previste dall’art. 17 del presente Statuto, anche quelle dolose di rilievo penale e ogni altra condotta posta in essere in violazione del codice etico dei Magistrati a norma dell’art. 9 dello Statuto ANM, o comunque gravemente lesiva del decoro e dell’immagine del Gruppo.