Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Statuto – laddove non immediatamente applicabili – hanno effetto decorsi 60 giorni dalla sua approvazione.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 co. 2, hanno effetto a partire dalle prime elezioni e/o dalle prime designazioni successive all’approvazione del presente Statuto.

3. La disposizione di cui all’art. 2, comma 4, nella parte in cui richiede l’iscrizione al Gruppo, ha effetto decorsi due anni dall’approvazione del presente Statuto.

4. Entro quattro anni dall’entrata in vigore di ogni modifica statutaria l’Assemblea Generale ne verificherà la necessità di revisione.