Articolo 6
1. L’Assemblea Generale delibera:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sugli indirizzi generali dell’azione del Gruppo;
c) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
2. La designazione dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura avviene mediante elezioni primarie da tenersi in ogni collegio elettorale.
Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati del collegio iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione. L’elettorato passivo alle votazioni primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione nonché il patto etico allegato al presente Statuto.
3. L’Assemblea prende atto del risultato delle elezioni primarie per la designazione dei candidati per il Consiglio Superiore della Magistratura e, sentiti i Segretari, stabilisce il numero dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura in ogni collegio elettorale.
4. In ogni collegio elettorale sono candidati coloro che nelle votazioni primarie hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero di candidati stabilito dall’Assemblea Generale, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1. Nel caso in cui in un collegio due candidati abbiano ottenuto alle votazioni primarie lo stesso numero di preferenze, è candidato al Consiglio Superiore della Magistratura chi ha la maggiore anzianità di ruolo.
5. La designazione dei candidati al Comitato Direttivo Centrale dell’ANM avviene mediante elezioni primarie:
a) se deliberato dall’Assemblea Generale, che si riunisce appositamente almeno sei mesi prima della data prevista per le elezioni;
b) se richiesto da tre o più assemblee sezionali, almeno un mese prima della data prevista per l’Assemblea Generale di cui alla lettera a).
Nell’ipotesi in cui non vengano indette le elezioni primarie, l’Assemblea Generale individua direttamente i candidati al CDC.
6. Sono ammessi a votare alle primarie tutti i magistrati iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione.
L’elettorato passivo alle primarie è attribuito agli iscritti all’ANM che non siano iscritti ad altro Gruppo e che abbiano previamente sottoscritto il documento programmatico di Unità per la Costituzione nonché il patto etico allegato al presente Statuto.
7. All’esito delle primarie, l’Assemblea Generale prende atto del risultato e forma la lista dei candidati in ordine decrescente, in base al numero delle preferenze ottenute da ciascuno, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1. Il numero complessivo dei candidati della lista può essere pari al numero dei seggi del CDC. Nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello dei seggi, i Segretari completano la lista dei candidati mediante l’individuazione di candidati preliminarmente nell’ambito dei distretti che non hanno candidati, previa intesa con le rispettive Segreterie sezionali.
8. I modi e i tempi di svolgimento delle votazioni primarie, sia per la designazione dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura che per la designazione dei candidati al CDC dell’ANM, nonché la formazione delle liste dei candidati sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato dall’Assemblea Generale.