Articolo 7

Presidente del Gruppo

1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea Generale, tra tutti gli iscritti al Gruppo, a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione. È ammesso, come da regolamento, il ricorso al voto telematico, purché segreto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo in conformità alle linee programmatiche e ai deliberati dell’Assemblea Generale, del Comitato di Coordinamento e della Direzione Nazionale. Presiede, altresì, il Comitato di Coordinamento Nazionale.

3. In caso di impedimento o di dimissioni le sue funzioni sono esercitate dal componente del Comitato di Coordinamento più anziano di ruolo.

4. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile, solo una volta, per ulteriori due anni. Può essere revocato dall’Assemblea Generale con la medesima maggioranza prevista per la sua elezione.