Articolo 8
Comitato di Coordinamento Nazionale
1. Il Comitato di Coordinamento Nazionale è composto:
a) da un rappresentante per ogni sezione, nonché, fino a un massimo di ulteriori quattro, di un rappresentante per ogni cento magistrati previsti nella pianta organica del distretto;
b) dagli aderenti al Gruppo eletti al Comitato Direttivo Centrale;
c) dal Presidente, dai Segretari Generali, dai componenti della Direzione nazionale;
e) dal Direttore del Centro Studi del Gruppo.
2. Il Comitato si riunisce, in Roma o in altra sede concordata, anche mediante teleconferenza, almeno ogni tre mesi o quando ne assumano l’iniziativa, provvedendo in qualsiasi forma alla convocazione, il Presidente del Gruppo o almeno dieci dei suoi componenti ovvero due componenti della Direzione Nazionale e, ove necessario, alla vigilia delle riunioni del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.
3. Ciascuna sezione può revocare, in ogni momento, la nomina del proprio rappresentante su mozione di sfiducia, previa specifica convocazione.
4. Salvo particolari ragioni di urgenza, le riunioni del Comitato devono essere precedute dalle Assemblee sezionali che deliberano sui punti dell’ordine del giorno del Comitato stesso.