Aspetti positivi e criticità dell’art. 73 L. 98/2013, anche in una prospettiva de iure condendo di Giulio Amodio, Francesca Loffredo, Emilia Manzo, Anita Montella, Clementina Pietrarola

1. RATIO

Il Dl. 69/2013 (e prima ancora il dl. 98/2011), convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente integrato dal decreto 90/2014, nasce con il dichiarato intento di perseguire un miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario, in termini soprattutto di riduzione della durata dei procedimenti e smaltimento del contenzioso civile.

Quindi, la legge 98/2013 in generale, e l’art. 73 sui tirocini formativi in particolare, costituiscono la risposta del Legislatore alle istanze di processi più brevi e dunque alla necessità di fornire assistenza al lavoro del magistrato.

Tuttavia, alle crescenti necessità organizzative degli uffici giudiziari fa da contraltare il problema della carenza delle risorse economiche che il legislatore ha aggirato prevedendo, all’art. 73 un periodo di stage di 18 mesi, da parte di giovani laureati in possesso di accertate competenze, e a titolo gratuito.

2. RICOGNIZIONE NORMATIVA

In particolare, l’art. 73 comma 1,  L. 98/2013, nella sua attuale formulazione prevede che “I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, leggera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e he non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico- pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi…”

Inoltre, il Legislatore prevede la possibilità di svolgere lo stage anche presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, con effetti analoghi a quelli che si ottengono presso gli uffici della giustizia ordinaria.

Accanto al conseguimento di un’adeguata formazione, il legislatore prevede una serie di vantaggi allo scopo di incentivare il ricorso allo stage.

Infatti, benché ilcomma 8 escluda espressamente che lo svolgimento dello stage dia diritto ad alcun compenso e possa determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo; il comma 8 bis (che allo stato è ancora privo di attuazione) riconosce agli ammessi allo stage la possibilità di ottenere l’attribuzione di una borsa di studio del valore di euro 400, 00 circa;

Il comma 10, prevede la possibilità per gli stagisti di svolgere contestualmente allo stage, altre attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio e la frequenza ai corsi delle scuole di specializzazione per professioni legali.

Il comma 13 riconosce allo stagista che abbia superato positivamente il periodo di stage, la possibilità che l’esito positivo sia valutato per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale o ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo, in quest’ultimo caso, il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.

L’esito positivo dello stage, inoltre, costituisce titolo di preferenza:

– ai sensi del comma 14, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, a parità di merito; mentre per quelli indetti dalle altre amministrazioni dello Stato, costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito

– ai sensi del comma 15, costituisce titolo di preferenza nei concorsi per la nomina a giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario.

Infine, il comma 16 prevede che l’esito positivo dello stage renda superfluo il requisito del superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense, ai fini della nomina di giudice di pace; mentre il comma 11 bis, prevede l’esito positivo dello stage costituisca titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario.

3. ASPETTI CRITICI

Ricostruita in tali termini la normativa di riferimento, e soprattutto in considerazione della ratio della L. 98/2013 che è quella di perseguire, anche attraverso l’attività del tirocinante, l’efficienza del sistema giudiziario, occorre sottolineare come tale obiettivo sarebbe meglio perseguito ove il legislatore ridefinisse i vantaggi promessi dall’art. 73 in termini di maggiore chiarezza.

In primo luogo si evidenzia come, uno degli aspetti più criticati dagli stagisti sia rappresentato dalle indennità.

L’art. 73, infatti, dopo aver previsto i requisiti di accesso e la funzionalizzazione dello stagista all’assistenza del magistrato nel compimento delle ordinarie attività, specifica, al comma 8, che lo stage non da diritto ad alcun compenso, né all’insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Invero, sebbene tale carenza sia in qualche modo compensata dai plurimi vantaggi che la legge ricollega al tirocinio, tale mancanza di una forma retribuzione o di indennità rischia di frustrare gli effetti positivi dello stage, ponendosi addirittura come ostacolo alla maggiore efficienza del sistema giudiziario.

3.1 Diritto al rimborso spese

La retribuzione per l’attività svolta, infatti, oltre che parametro vitale, perché necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita del lavoratore, diventa uno strumento di elevazione personale, sociale e culturale dello stesso, oltre che perno centrale della struttura economica e sociale dello Stato.

In altre parole, non solo “il lavoro nobilita l’uomo” ma muove anche l’economia, poiché la vera spinta alla produttività personale è verosimilmente la retribuzione che ne deriva.

D’altra parte, è la stessa Costituzione che all’art. 36 prevede il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, per ciò intendendo una retribuzione proporzionale all’attività effettivamente svolta, e sufficiente a consentire un dignitoso tenore di vita.

Ne consegue che,oltre a determinare la mancanza del principale incentivo all’attività lavorativa (con pregiudizio in termini di efficienza), il disconoscimento di un diritto al compenso da parte del tirocinante presenta profili di incostituzionalità.

Né tanto meno esclude l’incostituzionalità, la circostanza che il tirocinio presso gli uffici giudiziari non costituisca rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o la carenza di risorse economiche in cui versa il nostro paese, giacché “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1 Cost), e perché “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (art. 3, co.2.Cost.).

In altri termini, il problema della carenza di risorse economiche non può essere aggirato richiedendo al tirocinante mano d’opera a costo zero, in quanto, diversamente ragionando esso resterebbe allocato sullo stagista e non invece sulla Repubblica che è onerata della soluzione del problema.

D’altra parte già la Legge Fornero (L. 92/2012), nel disciplinare, tra le altre cose, gli apprendistatipresso imprese private, ha previsto indennità da corrispondere allo stagista e sanzioni per il caso in cui queste somme non vengano corrisposte.

Questo perché, anche se lo stage non costituisce una forma di lavoro e pertanto la contropartita che lo stagista ottiene è costituita dalla formazione pratica di cui beneficia, tale strumento non può essere impiegato in modo distorto per aggirare la normativa sul lavoro subordinato, e pertanto il legislatore impone una forma di retribuzione, sia pure in termini di indennità e rimborso spese.

La stessa ratio è alla base dell’art. 41 della L. n. 247/2012, il quale prevede al comma 11 che il tirocinio professionale, pur non determinando l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, comporta quanto meno l’insorgere di un diritto al rimborso delle spese.

Infatti, negli studi legali privati, è sempre dovuto al praticante avvocato un rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale si svolge il tirocinio. Inoltre, decorso il primo semestre, è facoltà del Dominus riconoscere al praticante avvocato un’indennità o un compenso proporzionali al concreto apporto professionale dato allo studio.

La situazione della pratica professionale presso Enti pubblici e Avvocatura dello Stato, alla quale il tirocinio presso gli uffici giudiziari è maggiormente assimilabile, è diversa ma non del tutto preclusiva in termini di rimborso spese.

Lo stesso comma 11, infatti, prevede che gli Enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono non può tacersi che sia in atto una tendenza del legislatore a riconoscere al tirocinante un diritto quanto meno al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e ciò anche per i tirocini svolti presso gli enti pubblici.

Che qualcosa stia già cambiando anche nel settore dei tirocini presso gli uffici giudiziari, emerge dalla recente notizia dellostanziamento da parte del Ministero della Giustizia di diversi milioni di euro per l’anno 2015, da finalizzare all’assegnazione di borse di studio in base al reddito ISEE della famiglia di provenienza, in attuazione del comma 8 bis della l. 98/2013 (introdotto dall’art. 50 bis della L. 90/2014), che prevede “l’attribuzione agli ammessi allo stage di una borsa di studio”.

Tuttavia, una cosa è la borsa di studio, altra è il rimborso spese.

La previsione di una borsa di studio, infatti, fa leva esclusivamente sull’aspetto teorico del tirocinio, ed ha la funzione di consentire il mantenimento agli studi solo di alcune categorie di studenti, mentre parlare di rimborso spese significa valorizzare l’aspetto pratico dello stage e quindi il concreto apporto professionale che ogni stagista, e non solo quello con un basso reddito familiare, fornisce all’ufficio giudiziario.

Pertanto, al di là dello sforzo sicuramente lodevole del rinvenimento, da parte del Ministero della Giustizia, di risorse da destinare ai tirocinanti ex art. 73 L. 98/2013, non appare condivisibile, a mio parere, che tali risorse restino a beneficio di pochi destinatari della borsa di studio, in quanto questa allocazione dimentica che il tirocinio,oltre a rappresentare un periodo di formazione teorico-pratica per il neo laureato, costituisce un inserimento effettivo dello stagista nell’ufficio del processo, sia pure temporaneo.

3.2 Sbocco lavorativo per il tirocinante

Sempre in un’ottica de iure condendo, e raccogliendo le opinioni di colleghi tirocinanti, la spinta motivazionale ad una maggiore produttività personale sarebbe meglio perseguita ridefinendo in termini più certi le agevolazioni e gli sbocchi che l’art. 73 promette.

Infatti, il comma 14 e il comma 15 dell’art. 73 della L. 98/2013 affermano che l’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici sia per merito, che per titoli e merito.

Ed in particolare, mentre l’esito positivo dello stage vale come titolo di preferenza, “a parità di merito” nei concorsi per merito indetti dall’amministrazione della giustizia, della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, e a “parità di titoli e merito” negli altri concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; esso è titolo di preferenzaper la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

Tuttavia, la legge non spiega entro quali termini viene accordata preferenza al tirocinante che abbia svolto lo stage con esisto positivo nei concorsi per GOT e VPO, facendo presumere che la preferenza sia da intendersi come assoluta e non invece accordata “a parità di altri titoli”.

Inoltre, non si comprende per quale motivo il legislatore che ha inteso attribuire all’esito positivo dello stage il valore di titolo preferenziale, finanche nel concorso per magistrato ordinario (sia pure a parità di meriti), non contempli tra i concorsi in cui ciò sia possibile, il concorso per la nomina a Giudice di Pace.

A ciò si aggiunga che, soprattutto nell’ottica di maggiore efficienza del sistema giudiziario, sarebbe addirittura più logico prevedere come sbocconaturale del tirocinio negli uffici giudiziari, un vero e proprio inserimento negli stessi attraverso il ruolo di magistrato onorario.

Questo perché, non solo il tirocinante, attraverso l’attività svolta in udienza in affiancamento ad un magistrato ordinario, ha maturato una diretta esperienza delle regole del processo, ma anche e soprattutto perché lo ha fatto secondo le logiche di terzietà e imparzialità del giudice.

Potrebbe così superarsi, allo stesso tempo, anche il problema fortemente sentito del rapporto di alterità o cumulo controllato che deve esserci tra magistratura onoraria e l’esercizio della professione forense, prevedendo che il tirocinante inserito stabilmente negli uffici del processo non svolga in alcun modo professione forense.

A tal fine il Legislatore potrebbe prevedere, accanto alla formazione teorico-pratica dello stagista, diretta e valutata dal magistrato affidatario e dal coordinatore del tirocinio, una seconda fase di approfondimento teorico delle materie indicate al comma 1 dell’art. 73 fra i requisiti di accesso, al termine del quale il tirocinante che abbia superato con esito positivo l’esame finale, consegue il titolo abilitante al ruolo di GOT o VPO.

L’attestazione finale del tirocinio, quindi, dovrebbe contenere, non semplicemente la descrizione delle attività svolte ed eventuali profili di eccellenza, ma un vero e proprio giudizio sintetico in termini numerici, sulla cui base provvedere alla formazione della graduatoria.

Tale soluzione, a mio avviso, potrebbe fornire un’unica risposta positiva alle diverse problematiche toccate: non solo l’efficienza del sistema giudiziario, ma anche il rapporto tra magistratura onoraria e professione forense, nonché i possibili sbocchi occupazionali per giovani e meritevoli neolaureati in giurisprudenza.

3.3 Coordinamento con la disciplina delle SSPL

Tra i vantaggi promessi dall’art. 73 della L. 98/2013, ma dai confini incerti, vi è anche l’art. 13 per il quale l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’art. 16 del D.l. n. 398/1997.

Quanto alle SSPL, data l’incertezza normativa, è prassi attuare il comma 13 concedendo l’esonero dalla frequenza ai corsi della scuola, per il periodo di un anno accademico, ed in particolare del primo, pregiudicando chi,ad.es, ha intrapreso il tirocinio alla fine del primo anno di scuola.

Nonostante, infatti, la risoluzione del CSM abbia con sufficiente chiarezza specificato i rapporti tra il tirocinio ex art. 73 della L. 98/2013 e il tirocinio ex art. 37 legge 111/2011, nulla dice in merito alla possibilità di accordare l’esonero per il secondo anno di scuola.

Tuttavia, a mio parere, qualora il legislatore avesse voluto effettivamente limitare l’esonero al primo anno di scuola, non avrebbe poi specificato che occorre comunque superare le verifiche intermedie e le prove finali (che si tengono di norma al secondo anno).

In conclusione, è auspicabile che il legislatore intervenga nuovamente sul punto, chiarendo non solo se l’esonero dalla frequenza ai corsi della SSPL sia da intendersi in termini di anno accademico, o anno solare, ma anche, se esso sia limitato al primo anno di scuola ovvero si estenda anche al secondo.

3.4 Coordinamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Un altro problema riguarda il mancato coordinamento a livello nazionale dei vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati circa le modalità di svolgimento del tirocinio ex art. 73 e della pratica forense.

Per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Napoli, i diversi Ordini Professionali hanno, infatti, adottato diverse linee di interpretazione riguardo all’esonero di 12 mesi previsto dall’art. 73, alcuni ritenendo che entrambi i tirocini potessero essere svolti congiuntamente, altri non riconoscendo la possibilità di svolgere contemporaneamente sia il tirocinio che la pratica forense, creando, così, di fatto, fra i beneficiari disparità di trattamento.

Il tema è piuttosto caldo, essendo intervenuti sul punto diversi pareri.

L’ANM Trapani evidenziava in una circolare di qualche mese fa come il Consiglio Nazionale Forense con Parere n. 110 del 10/12/2014 avesse ritenuto ammissibile la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forensediscostandosi, espressamente, dal Parere n. 65 del 24.9.2014 con cui lo stesso Consiglio Nazionale Forense aveva originariamente escluso la possibilità di computare il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di praticaforense.

Il Parere n. 65 del 24.9.2014 è stato integralmente riprodotto nel Parere n. 106 del 10.12.2014 reso nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani lo stesso giorno del predetto Parere n. 110. 

Nella medesima giornata, quindi, il CNF rendeva due pareri non solo discordanti, ma diametralmente opposti. L’ANM di Trapani evidenziava, inoltre, le conseguenze differenti derivanti dai due pareri: «il Parere n. 110 – in conformità all’art. 73 D.L. 69/2013 – individua nelle Convenzioni tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e gli Uffici Giudiziari lo strumento per regolamentare la materia dei tirocini; viceversa il Parere n. 106 ha avuto il concreto effetto di indurre il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani a sospendere la Convenzione in precedenza stipulata con il Tribunale di Trapani. 

Evidente è la disparità di trattamento anche sotto il profilo territoriale, tenuto conto del fatto che il Parere n. 110 è stato reso su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara e del fatto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha adottato in data 22.4.2015 una delibera con cui ha ammesso la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forense. 

Si rende ancor più urgente una interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense – già sollecitato dalla Sottosezione dell’ANM di Trapani ai vertici dell’ANM Nazionale – per risolvere il conflitto tra Pareri e dare pieno ed effettivo riconoscimento ai tirocini formativi nel rispetto delle previsioni dell’art. 73 D.L. 69/2013».

Recentemente l’Associazione Nazionale Magistrati è intervenuta di nuovo sul punto adottando il 15.5.2015 la seguente delibera: «[…] 4) La GEC esamina la problematica segnalata dalla sottosezione di Trapani relativa al parere con il quale il CNF ha escluso di potere computare nel periodo della pratica forense il periodo di tirocinio svolto ex art. 73 DL 69/13.

La GEC ha ritenuto di dovere condividere le osservazioni formulate dalla Sottosezione di Trapani ed evidenziando anche che il CNF ha concluso in termini diversi e contrastanti in altro parere e che il COA di Firenze ha ritenuto di discostarsi dall’orientamento più restrittivo, delibera di rappresentare al Presidente del CNF la suddetta problematica e le negative ripercussioni che la stessa comporta sull’organizzazione e sulla efficienza degli uffici giudiziari».

La questione a quanto pare è ancora insoluta e sarebbe pertanto auspicabile un intervento legislativo sul punto.

3.5 Dotazioni strumentali per il tirocinante

Infine, tra le prescrizioni rimaste inattuate, occorre segnalare ancheil comma 4 dell’art. 73, secondo il quale «[…] Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l’acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore ai 400 euro».

Allo stato, infatti, tale ultima indicazionenon risultaancora del tutto applicata, con enorme pregiudizio per il tirocinante che resta sfornito degli strumenti minimi per l’esercizio della propria attività.

In particolare, benché il Ministero abbia effettivamente messo a disposizione dello stagista le credenziali di accesso al sito www.italgiure.giustizia.it e quelle per accedere ai servizi contenuti nel sito www.scuolamagistratura.it , la procedura di registrazione, prevalentemente con riguardo a quest’ultimo, non è mai andata a buon fine.

Né è stata fornita adeguata assistenza per risolvere i problemi tecnici riscontrati in tali casi.

E’ quindi necessario intervenire sul punto, al fine di consentire al tirocinante di assistere e coadiuvare il magistrato con la dovuta efficienza, agevolandolo nella ricerca di massime e soluzioni giurisprudenziali.

Nello stesso senso, inoltre, sarebbe auspicabile mettere a disposizione del tirocinante, e solo per il periodo del tirocinio, una raccolta di modelli di provvedimenti sui quali lavorare, facilitando così, da un lato, lo stagista nella redazione delle bozze eventualmente affidatagli, e dall’altro il magistrato affidatario che non è più onerato, di volta in volta, della ricerca di un provvedimento che si adatti alla fattispecie concreta oggetto di giudizio e dello studio approfondito del fascicolo, necessario a tale fine.

Ne deriva la maggiore autonomia del tirocinante e la concreta possibilità di snellire il lavoro del magistrato.

Inoltre, soprattutto in considerazione dell’attuale tendenza alla telematizzazione del processo, il concreto apporto dello stagista all’efficienza del sistema giudiziario sarebbe ben maggiore fornendo allo stesso un proprio computer (con ciò intendendo un computer dell’ufficio, ma a sua momentanea disposizione) da utilizzare in udienza, e la possibilità di accedere alla consolle del magistrato dalla propria postazione.

Infatti, solo così lo stagista potrebbe procedere ai compiti di verbalizzazione dell’udienza, alla formazione di una scheda del processo, alla predisposizione dei modelli per il magistrato, senza interferire con l’attività del proprio affidatario e ottimizzando i tempi dell’udienza.

4. UNA ESPERIENZA POSITIVA

Nonostante le numerose lacune della L. 98/2013, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari introdotto dall’art. 73, rappresenta innegabilmente una esperienza positiva; forse, la più concreta e proficua alternativa (rispetto alle altre cui possono indirizzarsi i neo laureati), per la formazione post universitaria non solo per coloro che hanno come obiettivo quello di affrontare il concorso in magistratura, o altri concorsi nella pubblica amministrazione, ma anche per coloro che sono interessati ad intraprendere la professione forense.

Lo stage consente al tirocinante di svolgere numerose attivitàin affiancamento al magistrato formatore.

In particolare allo stagista èrichiesta la partecipazione alle udienze tenute dal magistrato formatore e a quelle collegiali. Tale partecipazione attiva, insieme allo studio dei fascicoli di causa, sottoposti di volta in volta allo stagista dal magistrato affidatario, consente l’approfondimento di questioni specifiche e di conseguenza l’analisi di istituti giuridici, superando in tal modo l’approccio teorico,  proprio dello studio universitario.

Il riflesso pratico di tal tipo di attivitàdiscende in particolare dalla redazione di bozze di provvedimenti (decreti, ordinanze, sentenze).

Lo studio di fascicoli, che vengono indicati dal magistrato formatore ècorroborato da ricerche giurisprudenziali sugli eventuali precedenti di legittimitàe di merito relativi alla fattispecie oggetto del giudizio.

La lunga permanenza dello stagista presso l’ufficio giudiziario, a contatto con il magistrato formatore, potràconsentire allo stesso di prendere visione di un numero molto alto di fascicoli, di esaminare, dal punto di vista dell’attuazione pratica, molteplici istituti di diritto sostanziale e processuale, di comprendere il modo di operare del magistrato, cogliendo progressivamente quali sono gli elementi fondamentali alla redazione dei provvedimenti (soprattutto di quelli decisori), cosìda essere in grado di meglio impostare, anche nello svolgimento della successiva professione forense, gli atti che andràa redigere.

Il contatto diretto e quotidiano con il magistrato formatore consente al tirocinante di avvicinarsi allo studio del diritto in un modo nuovo e senz’altro piùaffascinante.

Infatti, in un primo momento gli viene richiesto di redigere provvedimenti molto semplici,  alla cui correzione e spiegazione degli eventuali errori di diritto e di impostazione provvede il magistrato. Successivamente, dopo aver acquisito una maggiore capacitànella redazione dei provvedimenti, ai tirocinanti èrichiesto anche di redigere provvedimenti un po’piùcomplessi.

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari èutile non solo percoloro che vogliano intraprendere la strada della magistratura, ma anche per chi intenda esercitare la professione forense.

La partecipazione alle udienze e alle Camere di Consiglio, lo studio dei molteplici fascicoli e l’approfondimento di sempre diverse questioni giuridiche, la conoscenza del modo di ragionare dei magistrati e del loro approccio alle cause, la molteplicitàdelle questioni che ogni giorno invadono i tribunali, le diverse modalitàdi redazione di bozze di sentenze, la selezione degli atti utili ai fini del decidere costituiscono alcune delle attivitàche indirizzano il tirocinante verso lo studio del diritto nell’ottica della magistratura ed al tempo stesso èutile per il futuro esercizio della professione forense.

Avere la possibilità di porsi nell’ottica del magistrato, che èdiversa da quella dell’avvocato (eventualmente il dominus nel periodo di pratica forense), èun’occasione unica per il tirocinante, per distinguersi da tutti gli altri neo laureati che, non scegliendo di svolgere il tirocinio, non hanno, e forse mai avranno, tale possibilità.

Il tirocinante fornisce a giudice, che si dimostri disponibile nell’affiancamento durante tutto il periodo del tirocinio permettendo allo stagista di osservare le sue modalitàdi lavoro e di lavorare in autonomia sotto la sua supervisione, un concreto ed efficace aiuto nelle molteplici attivitàche ogni giorno il magistrato ètenuto a svolgere.

La stesura di bozze di sentenza e di provvedimenti, lo studio dei fascicoli, specie di quelli meno complessi, la scrittura dei verbali da parte del tirocinante costituiscono il piùimportante allenamento per prepararsi ad intraprendere la carriera forense o quella di magistrato, ma al contempo rappresentano un’ottima forma organizzativa per aiutare a smaltire l’arretrato giudiziario e rendere in tal modo piùefficiente l’ufficio del processo.

I tirocinanti affiancano il magistrato in ogni sua attività sia durante le udienze che durante le attivitàfuori udienza, cosìcomprendendo nei diciotto mesi del tirocinio cosasignifichi davvero svolgere la funzione di magistrato.

Ai tirocinanti èriconosciuta la possibilitàdi partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati dell’ufficio e di accedere ai sistemi informatici ministeriali.

Inoltre lo stage exart. 73 L. 98/2013 èun’ottima alternativa alle SSPL sia da un punto di vista formativo che economico: infatti le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali nella maggior parte dei casi si rivelano costose e l’iscrizione alle stesse da parte dei neolaureati si giustificava, nella maggior parte dei casi, per ottenere il diploma necessario a partecipare al concorso in magistratura, prima di avere superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Oggi, tuttavia, a seguito dell’introduzione del comma 11 bis da parte della legge 90/2014,che consente allo stagista che abbia superato lo stage con esito positivo di partecipare direttamente al concorso senza necessitàdi alcun titolo aggiuntivo, la partecipazione ai corsi organizzati dalle SSPL non sarà più necessaria a tale fine.

Giulio Amodio

Francesca Loffredo

Emilia Manzo

Anita Montella

Clementina Pietrarola

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