1. L’Assemblea si compone di tutti gli aderenti alla corrente, in regola con il versamento dei contributi di cui all’art. 2, ed è convocata ogni anno, nel mese di novembre, salvo gravi ragioni di differimento, per deliberare in ordine agli indirizzi generali  dell’azione della corrente: Il Comitato di Coordinamento ne fissa la data e gli latri punti all’ordine del giorno.

2.   L’Assemblea è, inoltre, convocata prima di ogni Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e ogni volta che il Comitato di Coordinamento ne ravvisi l’opportunità.

3.   L’Assemblea è, infine, convocata su richiesta di cento aderenti o di almeno tre Assemblee Sezionali. La richiesta va diretta alla Segreteria Nazionale con l’indicazione dell’ordine del giorno. La Segreteria Nazionale ha l’obbligo di fissare l’Assemblea in una data compresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Presidente dell’Assemblea è eletto a maggioranza dei presenti.

5. La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante voto delegato. I delegati rappresentano i voti riportati nelle Assemblee all’uopo convocate nel capoluogo del distretto e nei capoluoghi dei circondari del distretto e nel Ministero della Giustizia, senza differimento per le votazioni. Essi comunque non possono rappresentare più di venti voti. l soci cui siano state conferite deleghe nelle assemblee sottosezionali possono a loro volta nelle assemblee sezionali far confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di venti deleghe complessive per ciascun delegato. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono  valide.

6.   L’Assemblea Generale delibera:

a) sulle modifiche statutarie;

b) sugli indirizzi generali dell’azione della corrente;

c) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

7.    L’Assemblea nomina, altresì, il collegio dei Probiviri in numero  di cinque componenti che restano in carica quattro anni.