Autonomia e indipendenza della magistratura, e adesione del magistrato al Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta

di Fabio Di Lorenzo e Vincenza Lioniello

1. La vicenda sottoposta al sindacato del T.A.R.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n. 3367 del 18.03.2016, ha vagliato la legittimità del diniego del C.S.M. ad autorizzare un magistrato ordinario in servizio ad aderire, con inquadramento volontario e non retribuito, al Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta.

La delibera di diniego era stata impugnata, dinanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa, da un magistrato, il quale aveva sostenuto in giudizio la illegittimità del provvedimento del C.S.M., deducendo la lesione del diritto di esprimere la propria personalità in maniera piena e completa, al di là del proprio ambito professionale, attraverso un’attività – a suo dire – di carattere eminentemente umanitario e volontaristico.

La sentenza illustra preliminarmente il contenuto della delibera del C.S.M. impugnata dal ricorrente, con la quale l’Organo di autogoverno, in sede procedimentale, aveva effettuato una puntuale ed articolata ricostruzione sulla natura giuridica del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta. Quindi il T.A.R. ha valutato la legittimità del diniego alla luce della disciplina sugli incarichi extra giudiziari e più in generale alla luce dei principi di indipendenza del Magistrato.

2. La natura giuridica dell’Ordine di Malta

Al fine di comprendere e valutare il percorso logico della decisione in commento, occorre sia pur brevemente descrivere la natura e la struttura organizzativa dell’Ordine di Malta.

Le origini di tale Ordine[1] sono lontane nel tempo[2] e risalgono al periodo delle crociate e della nascita dei numerosi ordini, attualmente scomparsi o sopravviventi come istituzioni interne dei vari Stati[3]. Si tratta di un Ordine cattolico laico, qualificabile come istituzione di diritto pubblico[4], di cui si discute la natura sovrana[5].

L’Ordine di Malta, presenta una struttura simile a quella di uno Stato[6], pur se non può essere tecnicamente definito tale[7] -anche perché privo di un proprio territorio[8]-;  la sua struttura è comunque molto più complessa rispetto a quella di un comune ordine monastico[9], atteso che possiede un proprio ordinamento giuridico[10], caratterizzato tra l’altro da una Costituzione[11] e un ordinamento giudiziario. Tale Ordine svolge attività normativa, amministrativa e giudiziaria, esercita un autonomo potere sui propri membri e sulle sue istituzioni, intrattiene relazioni politiche e diplomatiche con governi stranieri, e conclude accordi con altri soggetti di diritto internazionale. Pur essendo privo di un territorio in sovranità, esso si avvale dell’immunità diplomatica concessa dall’Italia alle sedi di Roma[12], per svolgervi con piena indipendenza le attività di governo necessarie all’espletamento dei suoi fini[13]. L’Ordine ha lo status di osservatore permanente presso le Nazioni Unite, anche se, non essendo uno Stato, non può prendere parte alle votazioni.

L’Ordine non ha «sudditi territoriali», ma si compone di «sudditi istituzionali»[14], gerarchicamente dipendenti dalle proprie autorità, da ciò derivando in maniera evidente la sussistenza di un marcato vincolo di subordinazione.

L’Ordine di Malta inoltre è militarizzato, atteso che pur non disponendo attualmente di un esercito e di una flotta, può possedere e impiegare convogli ferroviari ed aerei ospedalieri.

Infine l’Ordine ha una propria bandiera, insegne, e uno stemma; esso celebra la propria festività nazionale (il 24 giugno), emette propri francobolli, e conia monete. Tali circostanze sono  espressione di sovranità.

Ciò detto per quanto concerne la struttura organizzativa, in ordine ai fini perseguiti va evidenziato che l’Ordine svolge attività mediche e umanitarie, che persegue anche attraverso organismi periferici[15], tra cui associazioni[16], che hanno come scopo l’attuazione delle finalità proprie dell’Ordine, sotto l’autorità di un Gran Maestro e del Sovrano Consiglio.

In Italia l’Ordine di Malta realizza i propri fini istituzionali benèfici, in materia sanitaria e ospedaliera, attraverso l’associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta (in sigla denominata A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense[17], a cui si estende l’immunità dalla potestà dello Stato italiano[18]. 

3. La delibera del C.S.M. impugnata dinanzi al T.A.R.

Il C.S.M. ha rigettato il rilascio dell’autorizzazione al magistrato ricorrente dinanzi al T.A.R. per l’adesione con inquadramento volontario e non retribuito, come sottotenente del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta.

Il C.S.M. ha rilevato che il Corpo militare dell’Ordine di Malta, alla luce della disciplina dell’art. 674 del Codice dell’ordinamento militare, non costituisce una riserva speciale dell’Esercito Italiano, potendo piuttosto essere qualificato come “corpo militarizzato” con compiti di soccorso, alle dirette dipendenze dell’associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, salvo incorporazione nell’esercito italiano in caso di guerra. Sotto tale ultimo profilo, i rapporti tra lo Stato italiano e l’Ordine di Malta sono regolati dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), specie dal titolo V del libro V (artt. da 1761 a 1775), intitolato “Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta”[19]; inoltre, l’art. 1766 del citato decreto legislativo prevede che lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento, il trattamento economico e l’amministrazione del personale sono disciplinati mediante apposita convenzione con l’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta[20].

Nella delibera impugnata il C.S.M. evidenzia che sono molteplici gli elementi ostativi alla adesione del magistrato all’Ordine, e in particolare che: l’Ordine è un corpo militare, che espleta compiti gravosi sia in tempo di pace sia in tempo di guerra; esso svolge le proprie attività attraverso associazioni che operano sotto l’autorità di un Gran Maestro e di un Sovrano Consiglio; agli appartenenti è applicabile l’art. 1765 del codice dell’ordinamento militare, secondo cui tutti gli iscritti sono militari e come tali sottoposti alla disciplina militare e della legge penale militare.

Il C.S.M. ha evidenziato che lo status proprio dei magistrati, caratterizzato dall’autonomia dal potere esecutivo, esclude che gli stessi possano prestare adesione a un ordine caratterizzato da forme di peculiare e rimarcata subordinazione gerarchica addirittura di tipo militare, oltre che di sottoposizione a un Gran Maestro.

Pur ritenendo ferma la circostanza che il conferimento di un “grado” non sia ex se incompatibile con la nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 19942 del 3.8.2011 (adottata con delibera del 27.7.2011) e con l’art. 16 c. I dell’Ordinamento Giudiziario (che impone il divieto di assumere pubblici o privati uffici, ad eccezione di quelli gratuiti in istituzioni pubbliche di beneficenza), il C.S.M. ha rilevato che è incompatibile con lo status di magistrato l’adesione a un ordine caratterizzato da uno specifico vincolo di subordinazione gerarchica determinato dalla incorporazione del corpo militare del Sovrano Ordine di Malta nell’esercito italiano in caso di guerra. Altra circostanza ostativa all’adesione di un magistrato a tale Ordine è individuata nella impossibilità di svolgere normalmente le funzioni giudiziarie nel caso in cui il magistrato venga chiamato in servizio dall’Ordine; peraltro la sottrazione al servizio in caso di richiesta dell’Ordine, comporterebbe per il magistrato sanzioni previste da quell’ordinamento.

4. La decisione del T.A.R. Lazio

Il T.A.R. Lazio, nella sentenza in commento, ha ampiamente aderito alle conclusioni raggiunte dal C.S.M.[21].

Il T.A.R. ha evidenziato che nella fattispecie era doverosa la valutazione autorizzatoria compiuta dal C.S.M., pur se l’“incarico” di cui era richiesta l’autorizzazione era inquadrabile tra le attività “libere”previste dalla circolare del 2011 sugli incarichi extragiudiziari[22]. Ciò in quanto, anche nei casi di attività “libere” il C.S.M. ha il dovere di ponderare la compatibilità con il prestigio dell’ordine giudiziario, anche al fine di verificare che tali attività, per le modalità in cui devono essere svolte, non risultino pregiudizievoli per le esigenze di servizio. D’altra parte, l’art. 1765 c. III del Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo n. 66 del 15/03/2010) stabilisce che l’arruolamento, da parte dell’Associazione, dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell’amministrazione di appartenenza. Il consenso richiesto dal Codice deve essere prestato previa valutazione preordinata a evitare qualunque aspetto di incompatibilità tra lo status di magistrato e l’esercizio delle attività richieste dall’arruolamento.

Alla luce di tali considerazioni, il T.A.R. ha giustamente ritenuto “doverosa” la valutazione compiuta dal C.S.M. nel caso in esame, evidenziando che la stessa non è stata effettuata ad abundantiam, ma alla stregua degli stessi parametri indicati nella circolare sugli incarichi extragiudiziari. L’art. 6 di tale circolare indica quali sono i criteri generali da valutare per il rilascio dell’autorizzazione da parte del C.S.M., stabilendo che essa è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell’incarico con le esigenze di servizio e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato. In particolare, sotto tale ultimo profilo, la disposizione citata specifica che l’efficienza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia devono essere assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all’ufficio, con la conseguenza che occorre verificare che gli incarichi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, al fine di evitare che il prestigio, nonché i valori dell’indipendenza ed dell’imparzialità della magistratura possano essere (o anche solo apparire) compromessi o soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia. Perciò l’art. 6 della delibera sugli incarichi giudiziari stabilisce che il C.S.M. deve valutare l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione anche in relazione alla natura dell’incarico, alla sua durata e all’impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento.

Alla luce di tale disciplina, il T.A.R. Lazio ha evidenziato che l’esame della domanda presentata al C.S.M. per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una attività extra-istituzionale, comporta una valutazione sia in termini meramente operativi che di opportunità, mediante verifica della compatibilità dell’attività che si intende svolgere sia con le esigenze di servizio, sia con lo specialestatusdi cui è investito il richiedente.

Il T.A.R., di fronte a tale verifica effettuata dal C.S.M., ha ricordato che il sindacato giurisdizionale da parte degli organi di giustizia amministrativa sugli atti adottati da tale Organo di autogoverno incontra precisi limiti[23], dovendo attenersi alla verifica della estrinseca legittimità del provvedimento adottato, in riferimento alla puntuale ricostruzione dei fatti e alla congruità e logicità della motivazione posta a fondamento del provvedimento, non potendo in nessun modo entrare nel merito delle valutazioni effettuate dall’Organo di autogoverno della magistratura, essendo inibito al G.A. sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dal C.S.M. Ed invero, la delibera impugnata contiene valutazioni fondate ampia discrezionalità amministrativa[24], per cui il sindacato da parte del giudice amministrativo è limitato solo alle ipotesi in cui le decisioni siano viziate da eccesso di potere o siano inficiate da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà, inesistenza o incongruità della motivazione[25]. Insomma al giudice amministrativo è consentito esaminare la congruità e la logicità dell’iter argomentativo a supporto del provvedimento discrezionale adottato, senza entrare nel merito delle valutazioni amministrative in punto di opportunità e convenienza dell’atto. 

Con la sentenza in commento, i Giudici del T.A.R. hanno ritenuto corretto l’iter logico e motivazionale seguito dal C.S.M. per pervenire alla scelta di denegare la richiesta autorizzazione.

In particolare, il T.A.R. non ha ritenuto condivisibili le deduzioni svolte dal magistrato ricorrente, secondo cui il C.S.M. avrebbe errato nel qualificare l’Ordine di Malta come “corpo militare”, non considerando che la natura dello stesso sarebbe caratterizzata dall’assistenza sanitaria e ospedaliera, in cooperazione con i servizi sanitari italiani.

In secondo luogo, il TAR ha disatteso le deduzioni svolte dal magistrato ricorrente, secondo cui il C.S.M. non avrebbe ravvisato la presenza di elementi di analogia tra l’A.C.I.S.M.O.M. e la Croce Rossa Italiana (C.R.I.) [26], così contraddicendo il proprio passato orientamento, in base al quale sarebbe stata autorizzata la richiesta di altro magistrato di adesione alla C.R.I.

La Croce Rossa Italiana è un ente dotato di personalità giuridica[27], autonomo nello svolgimento delle sue attività, anche ausiliarie dei pubblici poteri, nonché oggetto di specifica disciplina normativa[28]. Su tale ente lo Stato esercita un potere di controllo, in ragione dell’interesse pubblico generale alle attività e ai compiti svolti. La C.R.I. ha potere di azione sia in tempo di guerra, potendo effettuare, tra l’altro, lo sgombero e la cura dei malati e dei feriti, nonché l’organizzazione della difesa sanitaria e il disimpegno del servizio dei prigionieri di guerra, sia in tempo di pace, potendo effettuare lo svolgimento di servizi di assistenza e di soccorso sanitario in favore delle popolazioni in caso di calamità e di situazioni di emergenza sia interne che internazionali. L’adesione alla C.R.I. è retta dal principio volontaristico, nel senso che la qualità di socio debba riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle citate finalità.

Il T.A.R., nel caso in esame, ha ritenuto insussistente la denunciata disparità di trattamento e disomogeneità di valutazione del C.S.M., evidenziato la netta differenza tra l’A.C.I.S.M.O.M. e la CRI.: agli arruolati dell’A.C.I.S.M.O.M. si applica l’art. 1765 del codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo – 15/03/2010, n. 66), secondo cui la chiamata in servizio è effettuata dall’Associazione a mezzo di “precetti” così radicando nel soggetto chiamato lo status di militare, soggetto alle norme della disciplina militare e della legge penale militare[29], e inoltre sono previste precise conseguenze anche sanzionatorie in caso di mancata adesione alla chiamata; viceversa per gli aderenti alla C.R.I. non sono previste analoghe regole in punto di carattere vincolante della chiamata e di sanzioni in caso di disobbedienza. 

Allo stesso modo, il Collegio ha evidenziato l’infondatezza delle deduzioni del magistrato ricorrente, che aveva asserito una presunta disomogeneità tra la valutazione negativa, da parte del C.S.M., del proprio caso e la valutazione positiva del caso in cui altro magistrato aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere l’attività di Ufficiale della riserva speciale delle Forze Armate[30].

Il G.A. ha evidenziato che l’A.C.I.S.M.O.M. non costituisce una riserva speciale dell’Esercito italiano. Infatti il precedente evocato dal ricorrente riguarda l’attribuzione di una qualifica, quella di riservista dell’esercito, che comporta obblighi meramente eventuali; del tutto diverso è lo statusdegli aderenti all’A.C.I.S.M.O.M., i quali sono assoggettati alla disciplina militare con vincolo di subordinazione, tanto che la chiamata in servizio è effettuata dall’Associazione a mezzo di precetti, con l’irrogazione di sanzioni in caso di mancata adesione alla chiamata. Inoltre nel caso del riservista dell’esercito italiano, valutato positivamente dal C.S.M., i periodi di richiamo possono essere effettuati usufruendo di congedo o aspettativa dalle funzioni di magistrato, atteso che si tratta dell’assolvimento di attività richieste per la soddisfazione di esigenze delle Forze Armate dello Stato italiano, e dunque al fine di soddisfare il preminente interesse nazionale.

Il T.A.R., alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ha ritenuto legittimo il provvedimento del C.S.M. che ha valutato l’adesione all’Ordine di Malta incompatibile con lo status di magistrato, in ragione dell’inconciliabilità dell’autonomia e indipendenza richiesta ai magistrati con il vincolo di subordinazione che comporta l’adesione all’Ordine di Malta; altro profilo di incompatibilità è quello tra la continuità delle funzioni di magistrato e le esigenze di servizio da un lato, e le non precisate modalità e frequenza delle chiamate previste per gli aderenti dell’Ordine di Malta dall’altro, alle quali gli aderenti sono obbligati a rispondere, a pena di precise sanzioni in caso di disobbedienza.

5. Conclusioni

La decisione in commento risulta condivisibile. L’adesione all’A.C.I.S.M.O.M., pur dettata da nobili ispirazioni solidaristiche, comporta il sorgere di un vincolo non dissimile a quello di subordinazione di tipo gerarchico, con la conseguenza che gli aderenti sono tenuti a rispondere a eventuali chiamate in servizio, a cui non si possono sottrarre se non subendo sanzioni. Tali conseguenze dell’adesione non sono compatibili con le funzioni di magistrato per almeno due motivi. In primo luogo, la sottoposizione gerarchica, che si traduce in subordinazione, non è compatibile con le regole di indipendenza e di autonomia proprie delle funzioni del magistrato e costituzionalmente sancite. In secondo luogo, l’aderente non può sottrarsi alle chiamate dell’ente, le quali non sono prevedibili in frequenza e durata, così che possono essere seriamente compromesse le esigenze di servizio dell’amministrazione della giustizia. Opportunamente quindi il C.S.M. non ha autorizzato il magistrato richiedente ad aderire all’A.C.I.S.M.O.M., e la sentenza richiamata, facendo corretto utilizzo dei limiti del sindacato sugli atti discrezionali dell’organo costituzionale del C.S.M., ha escluso profili di vizio di eccesso di potere in punto di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà, inesistenza o incongruità della motivazione.


[1] Storicamente denominato come Ordine militare e ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme detto di Rodi, detto di Malta. Sul punto, vide Gazzoni, Ordine di Malta(voce), in Enc. dir., XXXI, 1981, Milano.

[2] Schwarzenberg, Il Sovrano Militare Ordini di Malta e gli ordini cavallereschi della Santa Sede nella storia del diritto e dell’Oriente Cristiano, in Jus, 1972, p. 348 ss.; Bascapè, Sommario storico del S. M. Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano di Malta, Roma, 1949; Cansacchi, Malta (Ordine di), in NssD.I., X, 1964, p. 69 ss.; Rossi E., Ordine di Malta, in Nss.D.I., X, 1939, p. 313; Hafkemeyer, Der Malteser-Ritter-Orden, in Abhandlungen der Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg, 1956, p. 47-79.

[3] Vide l’Ordine teutonico, l’ordine del S. Sepolcro, l’ordine dei Templari, l’ordine dei Cavalieri portaspada, l’ordine di Compostella, l’ordine di Santo Stefano, l’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Sul punto, Cansacchi, Istituzioni di diritto internazionale pubblico, Torino, 1967, p. 68 ss.

[4] Tradizionalmente, l’Ordine di Malta viene annoverato tra i soggetti di diritto internazionale. Si veda, ex multis, Gnavi, Sovrano militare Ordine di Malta (voce),in Digesto disc. pubb.,XIV, Torino, 2001, p. 394 ss.; Bettetini, Note minime in tema di soggettività internazionale dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in Dir. eccl., fasc.2, 2000, p. 237.

In giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2003, n. 17087; Cass. civ., sez. un., 18 marzo 1999, n. 150; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1997,  n. 944, in Dir. eccl., 108,  1997, p. 312 ss.

[5] Gazzoni, Ordine di Malta, cit.; Cansacchi, Il fondamento giuridico della soggettività internazionale del Sovrano Ordine Militare di Malta, nota a Trib. Roma, 3 novembre 1954, inGiur. it., 1955, I, 2, p. 737 ss.

[6] L’Ordine di Malta si articola in Organi di Governo quali il Gran Maestro e il Governo straordinario; le Alte Cariche del Gran Magistero; il Prelato; il Sovrano Consiglio; il Consiglio del Governo; il Capitolo Generale; il Consiglio Compito di Stato; la Consulta Giuridica; l’Ordinamento giudiziario; la Camera dei Conti.

[7] L’Ordine in quanto tale non è stato riconosciuto come Stato ovvero come organo di governo di uno Stato. Sul punto Sperduti, Sulla personalità internazionale dell’Ordine di Malta, in Riv. dir. intern., 1955, p. 50.

[8] L’assenza di territorio non è incompatibile con il riconoscimento di sovranità. La dottrina ha evidenziato che la personalità internazionale dell’Ordine non è necessariamente collegata alla sovranità su un certo lembo di terra geograficamente individuato. Sul punto Gazzoni, Ordine di Malta, cit. Contra Salvini, nota a Cass. 18 marzo 1935, n. 926, in Giur. it., 1935, I, 1, p. 416, secondo il quale la mancanza di territorio è argomento dirimente per escludere il carattere della sovranità dell’Ordine di Malta.

[9] In letteratura è stato evidenziato che l’Ordine di Malta, data la propria complessa struttura organizzativa, autonoma e indipendente, non può essere assimilato a un ordine religioso-monastico, anche perché è composto da membri laici, e non prevede l’obbligo di vita in comune, che invece costituisce una delle più tipiche caratteristiche monacali. Si veda sul punto Gazzoni, Ordine di Malta, cit.

[10] Biscottini, Sulla condizione giuridica dell’Ordine di Malta, in Archivio storico di Malta, 1939, p. 13.

[11] Carta Costituzionale del Sovrano Ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, promulgata il 27.06.1961 e riformulata dal Capitolo Generale (organo legislativo dell’Ordine) del 28-30 aprile 1997.

[12] Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 1989,  n. 960.

[13] Gazzoni, Fini e conformazione dell’Ordine di Malta, nota a Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1991, n. 11788, in Giust. civ., 1992, I, p. 389 ss. 

[14] I sudditi istituzionali sono uniti da un vincolo di subordinazione e di fedeltà, non derivante dalla nascita nel territorio. Peraltro la sudditanza istituzionale è compatibile con il mantenimento della cittadinanza di origine, dandosi così vita ad un rapporto sovranazionale. Sul punto, Visconti, La sovranità dell’Ordine di Malta nel diritto italiano, in Riv. dir. priv., 1936, II, p. 197 ss.; Severi, Alcune osservazioni in merito all’attuale situazione giuridica del Sovrano Militare Ordine di Malta, Rovigo, 1970, p. 2.

[15] Gli organismi periferici operano nell’ambito dei diversi territori nazionali; Enti locali dell’istituzione sono i Gran priorati, i Priorati, i Sottopriorati, la Associazioni Nazionali e le Delegazioni.

[16] Le associazioni nazionali sono previste dall’art. 27 della Carta Costituzionale dell’Ordine di Malta; esse sono state definite dalla giurisprudenza come enti di diritto pubblico, dotati di soggettività internazionale, attraverso i quali l’Ordine militense persegue le proprie finalità istituzionali e pubblicistiche: sul punto Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 150.

[17] Gazzoni, Quante divisioni ha… l’Ordine di Malta?, in Giust. Civ., 1991, II, 169; Id., Art. 17 c.c. e acquisti dell’Ordine di Malta, in Giust. Civ.,1997, I, 2173. In giurisprudenza si veda, ex multis, Cass, civ., sez. un., 6 giugno 1974, n. 1653, in Giur it., 1975, 1, 1, 448.

[18] Gazzoni, Immunità giurisdizionale, ipse dixit e inquadramento contributivo dell’A.C.I.S.M.O.M.,in Giust. civ.  ,fasc.1, 2007, p. 52. In giurisprudenza Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1997, n. 944, cit.

[19] I capi sono intitolati rispettivamente “Personale militare”, “Corpo delle infermiere volontarie”, “Trattamento economico” e “Trattamento previdenziale”.

[20] Si tratta di convenzioni di diritto internazionale, atteso che intercorrono tra due diversi soggetti di diritto internazionale, che stipulano su un piano di assoluta parità.

[21] Nella sentenza, in particolare si rileva che “Esaurita la ricognizione dei passaggi salienti della gravata delibera, il Collegio ritiene che le conclusioni ivi raggiunte sono esenti da mende, in quanto risultano fondate su una ricostruzione normativa notevole per completezza e chiarezza, e sono affidate ad ampia e articolata motivazione, di cui non si rinvengono né salti logici né le lamentate irrazionalità”.

[22] Circolare n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011.

[23] Si veda in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2016,  n. 875, secondo cui i provvedimenti adottati dal C.S.M. sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale, come tali sindacabili in sede di legittimità solo nella misura in cui risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà. In terminis, Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2989; Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607; Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6616.

[24] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014,  n. 1912.

[25] Si vedano, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016,  n. 299; Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5513.

[26] La Croce Rossa italiana (C.R.I.) fu istituita a Milano il 15 giugno 1864 con il nome di «Associazione nazionale della Croce Rossa ». Sul punto Focarelli, Croce Rossa(voce), in Enc. Dir. Annali, VI, 2013.

[27] Primicerio, Croce Rossa Italiana, in Nss.D.I. App., II, Torino, 1981, p. 951.

[28] Il r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034 ha regolato l’Associazione, prevedendo il carattere pubblico dell’Ente; poi è seguita l’adozione dello Statuto organico dell’Associazione con r.d.l. 21 gennaio 1929, n. 111. Questa normativa non ha modificato il carattere pubblico dell’ente, né i suoi fini, riconosciuti di interesse generale, mirando piuttosto a rafforzare l’organizzazione e a precisarne i compiti. In seguito è stato adottato il d.lgs.c.p.s. 13 novembre 1947, n. 1256, che ha disciplinato tra l’altro i compiti e le funzioni dell’associazione in tempo di pace.

La legge 20 marzo 1975, n. 70 ha poi classificato l’Associazione come ente di assistenza generica, ricomprendendola nella disciplina degli enti pubblici parastatali. Il sistema di questa normativa è stato poi parzialmente modificato con la legge 22 luglio 1975, n. 382 riguardante l’ordinamento regionale e l’organizzazione della pubblica amministrazione nonché con la normativa di attuazione prevista nel d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. Quest’ultimo provvedimento ha previsto per la Croce Rossa Italiana, così come per altri enti a struttura associativa, la sussistenza come enti morali e l’assunzione di personalità giuridica di diritto privato.  Con il d.p.r. 31 luglio 1980, n. 613 è stato effettuato il riordinamento della Croce Rossa Italiana (art. 70 della Legge n. 833 del 1978), e l’Associazione è stata riconosciuta come ente privato di interesse pubblico, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Con il d.P.C. n. 97 del 2005, è stato approvato il nuovo Statuto dell’Associazione, che disciplina tra l’altro i compiti da essa espletati, l’ammissione e la decadenza dei soci, nonché la propria organizzazione istituzionale. Il d. lg. 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», trasferisce le funzioni esercitate dall’Associazione italiana Croce rossa (l’attuale C.R.I.) alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana. Secondo l’art. 1 del D.Lgs. 178/2012, in particolare, le funzioni esercitate dall’Associazione italiana della Croce rossa(CRI), sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all’articolo 3, comma 2. L’Associazione è persona giuridica di diritto privato e di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tra i compiti della nuova C.R.I. sia in tempo di pace che in tempo di guerra sono indicati, tra gli altri, l’organizzazione di una rete di volontariato sempre attiva, la collaborazione con le C.R.I. di altri Paesi e l’adempimento delle convenzioni internazionali, lo svolgimento di servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza, nonché di attività umanitarie presso i Centri di identificazione ed espulsione (Cie), e in tempo di guerra di servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati e il servizio di ricerca in tempo di pace delle persone scomparse in ausilio alle Forze armate. L’Associazione può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni o partecipare a gare indette dalla pubblica amministrazione.

[29] Secondo l’art. 1765 del D.Lgs. n. 66/2010, in particolare, gli iscritti nei ruoli dell’Associazione sono militari e come tali sono sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall’Associazione mediante precetti. A chi si sottrae alla chiamata sono applicate le disposizioni, anche penali, sancite per i militari delle Forze armate.

[30] Si veda l’art. 4 del R.D. n. 819 del 1932 (abrogato dall’art, 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

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