Cass. pen. 28.7.2016, n. 33051, su “Motivazione misure cautelari: tecnica di incorporazione”

La Suprema Corte ( Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 luglio 2016, n. 33051) si è domandata se sia legittimo motivare un provvedimento cautelare con la tecnica della “redazione per incorporazione”.

La questione esaminata dalla Cassazione riguarda un tema divenuto di grande interesse nella giurisprudenza di legittimità, in particolare relativo alla individuazione delle modalità attraverso le quali il giudice della cautela  (sia esso il gip o il tribunale del riesame) deve procedere all’esame giurisdizionale del materiale indiziario sulla cui base l’organo dell’Accusa chiede l’applicazione di una misura custodiale. La Cassazione, operando una interessante analisi normativa della nuova disciplina, perviene all’affermazione per la quale il requisito della c.d. autonoma valutazione non deve consistere in una lettura “originale” o “diversa” rispetto a quella operata dal P.M., essendo invece sufficiente che traspaia dal provvedimento giurisdizionale una valutazione critica del materiale indiziario che non sia una mera trasposizione asettica delle considerazioni svolte dall’organo dell’Accusa con la domanda cautelare.

La ratio decidendi può così sintetizzarsi: “In tema di misure cautelari, l’autonoma valutazione del materiale indiziario oggi richiesta al giudice a seguito della “novella” operata dalla legge n. 47 del 2015, è compatibile con la tecnica di redazione “per incorporazione” allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste; ne consegue che, soprattutto nei casi di richiamo diretto (evidenziato dall’utilizzo delle virgolette), “per incorporazione”, della richiesta del P.M., e allorquando questa contenga prevalentemente, come sovente si registra, una esposizione delle fonti di prova, la cui valutazione è rimessa all’efficacia c.d. ‘autoevidente’, il controllo giurisdizionale del giudice della cautela deve consistere in una argomentata, per quanto succinta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi probatori ed alla loro efficacia dimostrativa”.

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