Cass. sez. I, n. 7708/2019: Diritto d’autore Hosting Provider

Hosting provider attivo – Definizione – Condotta attiva concorrente nella commissione dell’illecito – Necessità – Conseguenza – Esclusione del regime di esenzione da responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003.

L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società di informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’articolo 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.

(Sezione 1, Sentenza 19 marzo 2019, Pubblica Udienza 21 febbraio 2019, n. 7708, Pres. F.A. Genovese, Estensore L. Nazzicone)

Responsabilità dell’hosting provider – Art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003 – Condizioni – Possibilità di identificare il video diffuso in violazione dell’altrui diritto – Compito del giudice di merito.

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonchè se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b)  l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, od, invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

(Sezione 1, Sentenza 19 marzo 2019, Pubblica Udienza 21 febbraio 2019, n. 7708, Pres. F.A. Genovese, Estensore L. Nazzicone)