CEDU – Assicurazioni RCA ed interpretazione del giudicato CGUE in sede di rinvio: rapporti tra ius superveniens e decisione Corte di Giustizia

[CLASSIFICAZIONE]

ASSICURAZIONE – VEICOLI (CIRCOLAZIONE – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) – RISARCIMENTO DEL DANNO – SINISTRO AVVENUTO IN ALTRO PAESE U.E. – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL’ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) – MANDATARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – INTERPRETAZIONE DI GIUDICATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209, art. 152

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

Codice di procedura civile, art. 392

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea 15 dicembre 2016, n. 957, in causa n. C-558/15

[SENTENZA SEGNALATA]

Cass., Sez. III, n. 29352, del 13/11/2019

Abstract

La sentenza segnalata interpreta la statuizione della Corte di Giustizia, nella parte in cui esclude che la normativa eurounitaria imponga una determinata scelta processuale ai singoli Stati (nella specie, quella di considerare legittimati passivi anche nell’azione di risarcimento le compagnie rappresentanti di quelle di altri Stati membri designate per la liquidazione dei sinistri), nel senso che è però consentito ai singoli Stati di introdurre un regime di maggior favore del danneggiato introducendo la previsione della legittimazione pur quando non è imposta dalla legislazione eurounitaria.

1. La vicenda processuale si segnala perché interviene all’esito di un giudizio di rinvio nel quale è stato applicato un principio di diritto che il ricorrente riteneva superato da una sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che invocava, quale ius superveniens, a superamento di quanto imposto in sede di cassazione con rinvio: ma la qui segnalata sentenza ha escluso che la sentenza della Corte di Lussemburgo, se correttamente intesa, imponesse tale sconfessione, precisando che, quando si esclude che la disciplina eurounitaria imponga una soluzione normativa, è pur sempre consentito al singolo Stato, quando tanto risponda alle esigenze di quella, introdurla a maggiore o più ampia tutela delle categorie che essa intendeva proteggere.

2. La fattispecie riguarda, in particolare, il ruolo del mandatario per la liquidazione dei sinistri stradali in base alla complessa normativa in tema di responsabilità civile autoveicoli, alla luce – ratione temporis – della quarta direttiva emanata al riguardo, cioè la 2000/26/CE, a seguito della quale l’art. 152 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha previsto la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri per ciascuno degli Stati membri; e che la giurisprudenza di legittimità ha infine qualificato come mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile, sicché – nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza – può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui (Cass. 18/05/2015, n. 10124).

Cassata pertanto la sentenza di merito che tale legittimazione passiva escludeva, il giudice del rinvio si è adeguato al principio di diritto e ha condannato l’assicuratrice mandataria per la liquidazione: la quale ha però proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la sopravvenuta pronuncia del 2016 della Corte di giustizia avesse travolto la statuizione e dovesse essere applicata, quale ius superveniens, anche in sede di rinvio, fondando su di essa la tesi dell’illegittimità della previsione nazionale di una legittimazione processuale del mandatario per la liquidazione dei sinistri previsto dalle direttive in questione.

In particolare, Corte giustizia n.  957 del 2016 ha stabilito che “l’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14”.

3. La qui segnalata sentenza ha ricostruito la normativa nel senso che è consentito al legislatore del singolo Stato attribuire funzioni più ampie di quelle minime previste dalla disciplina eurounitaria.

In particolare, ha premesso che il diritto comunitario deve essere interpretato attraverso i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario, in modo, cioè, da evitare interpretazioni tali da privare la norma comunitaria di qualsiasi utilità e di imporre interpretazioni che, se escluse, attenuerebbero gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.  

Ha poi rilevato quali obiettivi della disciplina di settore (direttive nn. 2000/26 e, poi, 2009/103) il rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero, l’agevolazione e l’accelerazione della liquidazione dei danni da essa patiti ed il contrasto ad abusi di posizione di fatto vantaggiose da parte dell’assicuratore del responsabile (richiamando Corte giustizia 10 ottobre 2013, Spedition Welter, in causa C-306/12).

Ha poi escluso che la necessaria omogeneità del sistema europeo, da intendersi riferito alla tutela sostanziale da apprestare al danneggiato, renda illegittima la scelta del singolo Stato di declinare “il percorso procedimentale da intraprendere per conseguire detta tutela” con le modalità che ritiene maggiormente compatibili col proprio sistema processuale, “tenendo fermi, come soglia minima indefettibile, i principi di effettività ed efficacia della decisione”.

4. La soluzione ermeneutica prescelta è stata quindi nel senso di ritenere legittima, perché coerente coi fini della disciplina eurounitaria, quella nazionale che appresti mezzi più ampi di quelli minimi previsti dalla prima come indefettibili a quello scopo: e, per questa ragione, coerentemente è stato escluso sia un impatto diretto sul principio di diritto in sede di rinvio, sia la necessità di una nuova rimessione alla Corte del Lussemburgo, così interpretate le due sentenze intervenute in materia.

Non è stato quindi necessario applicare il diverso e generale principio per il quale (tra molte: Cass. 24/05/2005, n. 10939; Cass. 12/09/2014, n. 19301), in tema di giudizio di rinvio, rientrano nell’ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.

Al contempo, il dictum della sentenza della Corte di Giustizia, nella parte in cui ha escluso che sia imposta una soluzione normativa, è stato interpretato, alla stregua degli stessi principi esaminati da quella Corte nella materia per cui è causa, nel senso che non era affatto vietato il risultato che non era imposto.