CEDU – Diritto di cronaca: ricettazione commessa per procurarsi la notizia (Cass. pen. 38277/19)

[CLASSIFICAZIONE]

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Convenzione EDU, art. 10;

Codice penale, art. 51 c.p.

[SENTENZE SEGNALATE]

Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 38277 del 7.6./17.9.2019, Belpietro ed altro.

Esercizio del diritto di cronaca – efficacia scriminante – reato commesso per procurarsi la notizia – estensione – ragioni.

Abstract. La II sezione penale (sentenza n. 38277 del 7.6.2019, dep. 17/09/2019, allo stato non massimata), previa interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 51 c.p. in relazione all’art. 10 Conv. EDU, ha ritenuto che la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca operi anche in riferimento al delitto di ricettazione commesso per procurarsi la notizia pubblicata, e non soltanto in riferimento ai reati commessi con la pubblicazione dell’articolo.

1. Nel caso esaminato, i ricorrenti (dichiarati colpevoli di concorso – con soggetto nelle more deceduto – nella ricettazione di un CD rom contenente telefonate illecitamente registrate ex art. 617 c.p. sulla linea telefonica d’ufficio del direttore della COOP di Vigevano, ceduto dai titolari della società che gestiva la sicurezza in COOP LOMBARDIA – al fine di consentire ai due giornalisti imputati di realizzare un servizio giornalistico sfruttando il contenuto delle predette intercettazioni illecite) lamentavano inosservanza degli artt. 43, 51 e 648 c.p., nonché 21 Cost. e 10 Conv. EDU per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca.

2. La giurisprudenza di questa Corte aveva inizialmente negato la compatibilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca con il delitto di ricettazione, avendo osservato che “le scriminanti dell’esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca rilevano solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima” (Sez. 1, n. 27984 del 07/04/2016, Rv. 267053 – 01: in applicazione del principio, è stato rigettato il ricorso dell’imputato del reato di cui all’art. 650 c.p., il quale, nella sua qualità di giornalista, aveva violato il divieto prefettizio di stazionare e circolare in una determinata zona nella quale lo stesso si era introdotto al fine di acquisire notizie utili per la realizzazione di una trasmissione radiofonica, in differita, sulle manifestazioni del movimento “NO TAV”).

2.1. Una prima apertura nel senso dell’astratta compatibilità tra la predetta causa di giustificazione ed il predetto reato si era implicitamente avuta con Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, n.m. sul punto, che aveva, peraltro, ritenuto immune da censure la valutazione della Corte di appello che aveva escluso la configurabilità, nel caso concreto, della predetta causa di giustificazione.

3. La Corte di Strasburgo ha compiutamente esaminato il tema, in relazione alla generale garanzia della libertà di esprimersi, sancita dall’art. 10 Conv. EDU, con la sentenza emessa della Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso Fressoz et Roire c. Francia. 

I ricorrenti FRESSOZ e ROIRE, rispettivamente direttore e giornalista del settimanale satirico Le Canard enchainé, erano stati condannati per il reato di ricettazione di fotocopie di dichiarazioni dei redditi provenienti dalla violazione del segreto professionale da parte di un non identificato funzionario dell’Ufficio delle imposte, per avere pubblicato, in occasione di un’agitazione sindacale all’interno di un’azienda automobilistica di rilievo nazionale (causata, tra l’altro, dal rifiuto del suo Presidente e della direzione di concedere aumenti salariali agli operai), i predetti documenti coperti dal segreto fiscale, dai quali erano risultati desumibili i plurimi aumenti salariali percepiti dal predetto Presidente nel triennio antecedente, ed avevano presentato ricorso alla Corte EDU lamentando che la predetta condanna avrebbe violato la loro libertà di espressione, garantita dall’art. 10 Conv. EDU.

La Grande Chambre ribadì preliminarmente che:

– la libertà di espressione costituisce uno dei cardini essenziali di una società democratica ed una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno, e “copre” anche le “informazioni” e le “idee” che possano offendere, ferire o turbare qualcuno, perché così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non vi è una “società democratica”;

– la stampa ha una funzione rilevante in una società democratica: benché non debba travalicare alcuni limiti, in particolare relativamente alla protezione della reputazione e dei diritti altrui, nonché alla necessità d’impedire la divulgazione di informazioni riservate, le compete nondimeno il compito di comunicare, nel rispetto dei propri doveri e responsabilità, informazioni ed idee su tutti i temi d’interesse generale;

   – alle autorità nazionali può essere attribuito il potere di valutare se ragioni di “prevalente necessità sociale” legittimino restrizioni all’esercizio della libertà di espressione, ma, “di regola”, la “necessità” d’imporre restrizioni all’esercizio della libertà di espressione deve essere provata in modo convincente: tuttavia, il predetto potere si pone in conflitto con l’interesse della società democratica ad assicurare e mantenere integra la libertà di stampa e, per tale ragione, quando si tratti di valutare se le restrizioni imposte dalle autorità siano proporzionali rispetto allo scopo perseguito, è opportuno conferire alla libertà di stampa grande rilevanza.

3.1. Secondo la II Sezione, si tratta <<di affermazioni di principio non sempre delineate con tratti netti, talora anche paradossali (se solo “di regola”, la “necessità” di imporre restrizioni all’esercizio della libertà di espressione deve essere provata “in modo convincente”, si ammette implicitamente che ci siano casi – non indicati, e la cui individuazione è quindi rimessa all’interprete – in cui le suddette restrizioni possono risultare legittime pur se motivate in modo non convincente, il che sembrerebbe legittimare l’elusione della garanzia convenzionale de qua), ma dalle quali è comunque desumibile con certezza che, nel bilanciamento tra i valori in conflitto, alla libertà di stampa va sempre riconosciuto un rango apicale, naturalmente a patto che le informazioni divulgate: a) corrispondano al vero; b) riguardino temi d’interesse generale; c) non si concretizzino unicamente in attacchi personali”>>

3.2. Con specifico riferimento alla vicenda esaminata, la Grande Chambre osservò che la pubblicazione dell’articolo che divulgava l’informazione in contestazione, pur illegittimamente acquisita, “apportava un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale; il suo scopo non era di arrecare pregiudizio alla reputazione del signor C., ma, più ampiamente, di dibattere una questione di attualità che interessava la collettività”, dovendo, comunque, considerarsi che “alla funzione della stampa, che consiste nel diffondere informazioni e idee su temi di interesse pubblico, si aggiunge il diritto per la collettività di riceverle”, e che, nel caso esaminato, i problemi dell’occupazione e della remunerazione suscitavano tradizionalmente notevole interesse nella collettività.

Quanto alla provenienza illegittima dei documenti dai quali erano state desunte le informazione pubblicate (della quale entrambi i giornalisti francesi erano certamente consapevoli), si osservò che, in linea di principio, la garanzia di cui all’art. 10 Conv. EDU non può esonerare i giornalisti dall’obbligo di rispettare le leggi penali di diritto comune, considerato anche che lo stesso art. 10 cit., nel § 2, legittima l’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di espressione; tuttavia, quando il giornalista si sia procurato le notizie d’interesse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricettazione (la Grande Chambre parlò di “origine opinabile dei documenti”), occorre accertare se, nelle particolari circostanze del caso, l’interesse d’informare la collettività prevalesse sui doveri e sulle responsabilità che gravano sui giornalisti.

3.3. Ciò premesso, chiamata a valutare in concreto se l’obiettivo della salvaguardia del segreto fiscale – di per sé legittimo – offrisse una giustificazione pertinente e sufficiente alla limitazione della libertà di stampa, la Grande Chambre ritenne che non sussistesse l’interesse a mantenere segrete le informazioni de quibus, le quali, pur non essendo divulgabili, erano comunque accessibili a singoli contribuenti del medesimo comune di residenza dell’interessato (i quali potevano a loro volta comunicarle a terzi, e così via), attraverso la consultazione dell’elenco comunale dei soggetti d’imposta, che contiene l’indicazione, per ciascun contribuente, del reddito imponibile e dell’ammontare dell’imposta; d’altro canto, uno dei ricorrenti si era difeso affermando anche che i dati in ipotesi illegittimamente divulgati erano correntemente pubblicati sulle riviste specializzate del settore finanziario, e su ciò non erano state mosse contestazioni; per tali ragioni, “benché la pubblicazione delle denunzie dei redditi fosse proibita nella fattispecie, le informazioni che contenevano non erano più segrete”, e, conseguentemente, “la protezione delle informazioni in quanto riservate non costituiva una necessità preponderante”.     

Non essendo state messe in discussione né la materialità dei fatti riferiti, né la buona fede dei giornalisti nel riferirle, e non avendo la pubblicazione delle informazioni intenti meramente diffamatori, ma riguardando anzi vicende di rilevante interesse pubblico che si innestavano all’interno di un dibattito sociale in corso, si ritenne conclusivamente che la condanna dei due giornalisti non costituisse un mezzo ragionevolmente proporzionato al perseguimento degli scopi legittimi avuti di mira attraverso le restrizioni indirettamente imposte (attraverso il divieto di pubblicazione di documenti ricettati) alla libertà di stampa nel caso di specie, “tenuto conto dell’interesse della società democratica ad assicurare e mantenere la libertà della stampa”.

Fu, pertanto, ravvisata una violazione dell’art. 10 Conv. EDU.  

4. In seguito, la Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10 dicembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, ha precisato che le limitazioni previste dalla legge alla libertà di espressione, ai sensi dell’art. 10 Conv. EDU, possono essere opposte per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali, sia da parte di chi le ha ricevute direttamente, sia da parte della stampa, e che la divulgazione da parte della stampa di un documento segreto non è illecita in sé, ma solo quando essa possa apportare un considerevole pregiudizio agli interessi nazionali (in applicazione del principio, la Grande Chambre, capovolgendo la sentenza della Chambre semplice del 25 aprile 2006, ha ritenuto illegittima la divulgazione delle notizie delle quali in quella occasione si discuteva, perché potenzialmente in grado di compromettere seriamente un negoziato diplomatico in corso).

5. Valorizzando l’orientamento della Corte EDU, e ponendosi consapevolmente in contrasto con il precedente orientamento di questa Corte di legittimità, la II Sezione ha ritenuto che la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca sia  compatibile con il delitto di ricettazione.

5.1. In particolare, con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, il collegio ha ritenuto che l’art. 10 Conv. EDU, come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla citata sentenza emessa dalla Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso Fressoz et Roire c. Francia, imponga d’interpretare l’art. 51, comma 1, prima parte c.p. nel senso che la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima: <<Risulta, invero, senz’altro esperibile un’interpretazione delle norme interne, ed in particolare dell’art. 51, comma 1, prima parte, c.p., che eviti un risultato applicativo (nel caso di specie, l’inapplicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca a reati diversi da quelli commessi attraverso la pubblicazione dell’articolo) in contrasto con l’art. 10 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte EDU, in ossequio al menzionato obbligo di interpretazione conforme delle norme interne al diritto europeo. Tale interpretazione non si pone neppure astrattamente in contrasto con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, ed anzi appare maggiormente in sintonia con la garanzia di cui all’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero); in proposito, può, infatti, ritenersi tradizionalmente consolidato l’orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 94 del 1977, n. 225 del 1974, n. 105 del 1972), risalente ma mai messo in discussione, secondo il quale non può dubitarsi che sussista, e sia implicitamente tutelato dall’art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all’informazione, di tal che i grandi mezzi di diffusione del “pensiero” (nella sua più lata accezione, comprensiva delle “notizie”) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse>>.

5.2. Inoltre, con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, il collegio ha ritenuto che l’art. 10, § 2, della Convenzione EDU <<legittimi l’imposizione di limiti alla libertà di stampa soltanto se finalizzati a tutelare la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, la pubblica sicurezza, a prevenire la commissione di reati, a proteggere la salute e la morale pubblica, la reputazione o i diritti dei terzi, ad impedire la divulgazione di informazioni riservate, a garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.  Tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, e dell’interpretazione che la Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10 dicembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, ha fornito del riferimento convenzionale alla divulgazione di notizie riservate o confidenziali, le uniche possibili ragioni giustificative della compressione del diritto di cronaca potrebbero risiedere nella tutela della reputazione dei titolari di COOP LOMBARDIA, peraltro in ipotesi offuscata non da comportamenti pur sempre giuridicamente leciti (come nel caso Fressoz et Roire), bensì dall’accertamento del fatto che essi avessero a loro volta commissionato intercettazioni illecite per controllare l’operato dei propri dipendenti, in violazione delle più elementari garanzie sindacali>>.

6. La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata, precisando che, ferme restando la consapevolezza che gli odierni ricorrenti avevano della provenienza illecita delle notizie pubblicate e la corrispondenza al vero delle notizie pubblicate, ai fini della configurabilità in concreto della causa di giustificazione de qua il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare valutare:

– se la pubblicazione degli articoli in contestazione apportasse un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale (quello della tutela dei diritti dei lavoratori in relazione ai controlli occulti) oppure avesse unicamente lo scopo di arrecare pregiudizio a COOP LOMBARDIA, concorrente commerciale di ESSELUNGA e quindi del CAPROTTI;

– se, essendosi i ricorrenti procurati le notizie d’interesse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricettazione, nelle particolari circostanze del caso concreto l’interesse d’informare la collettività prevalesse sui <<doveri e responsabilità>> che gravano sui giornalisti;

– se, ai predetti fini, possa assumere rilievo la procurata intromissione di un terzo (il defunto concorrente).