CEDU – Maltrattamenti polizia in occasione di un arresto

CLASSIFICAZIONE

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Art. 3 Convenzione EDU – Obblighi positivi dello Stato – Assistenza di una minore alla scena dell’arresto violento del padre – Equiparazione ad un “maltrattamento” – Violazione – Indagine efficace – Insufficiente attività d’indagine sulle credibili accuse di maltrattamenti da parte della polizia – Violazione.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte e.d.u. Kudła c. Polonia [GC], 26 ottobre 2000; Corte e.d.u. Labita c. Italia [GC], 6 aprile 2000; Corte e.d.u. Assenov ed altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998; Corte e.d.u. Salman c. Turchia [GC], 27 giugno 2000; Corte e.d.u. Söderman c. Svezia [GC], 12 novembre 2013; Corte e.d.u. Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013; Corte e.d.u. Lyapin c. Russia, 24 luglio 2014; Corte e.d.u. Samesov c. Russia, 20 novembre 2018; Corte e.d.u. Olisov e altri c. Russia, 2 maggio 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., art. 13

Convenzione E.D.U., art. 3

Codice di procedura penale, art. 386

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte EDU, Sez. III, sentenza 12 novembre 2019 (n. 37735/09), A. c. Russia

Abstract

Integra un “maltrattamento”, in quanto tale rientrante nel divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsto dall’art. 3 della Convenzione EDU, l’aver sottoposto una minore alla scena dell’arresto violento del padre, produttiva di gravi traumi psicologici, senza alcuna pianificazione da parte della polizia delle modalità di esecuzione, essendo prevedibile la presenza della minore al momento dell’arresto.

– Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsto dall’art. 3 della Convenzione EDU, sotto il profilo procedurale, il mancato avvio di un’indagine preliminare effettiva a seguito delle accuse di maltrattamenti eseguiti dalla polizia nel corso di un arresto, dovendosi qualificare come superficiale ed inefficace una mera indagine interna.

Il caso

Il caso, deciso il 12 novembre u.s., traeva origine da un ricorso (n. 37735/09) contro la Russia, presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e.d.u., dalla sig.ra A, una cittadina russa residente ad Apsheronsk (Russia).

Nel maggio 2008 il padre della sig.ra A., all’epoca dei fatti agente di polizia, venne arrestato nel corso di un’operazione segreta organizzata dal Servizio federale per il controllo della droga (“la FSKN”). L’operazione ebbe luogo fuori dalla scuola, dopo che il padre l’aveva accompagnata ad un evento di fine anno, mentre la ragazzina stava per salire nella macchina del padre per tornare a casa. Secondo il racconto della sig.ra A., gli agenti di polizia avevano violentemente gettato a terra il padre, ripetutamente prendendolo a calci all’altezza del busto. Alla fine, la ragazzina era riuscita ad aprire la portiera della macchina, allontanandosi precipitosamente. Venne trovata in stato di shock per strada da uno zio e portata a casa. Poco dopo, le venne diagnosticato un disturbo neurologico, enuresi e un disturbo post-traumatico da stress, che, in base al suo racconto, era migliorato solo diversi anni dopo.

Nel luglio 2008 la madre della ragazza aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando il fatto che la figlia era presente al pestaggio e che quanto avvenuto in sua presenza le aveva provocato danni alla salute. Era stata quindi avviata un’indagine. Tuttavia, le autorità giudiziarie non avevano avviato un procedimento penale, ritenendo che la forza fisica non era stata usata contro il padre della ragazzina, e che, quindi, non vi erano elementi per poter ritenere che un reato fosse stato commesso. A sostegno di tale assunto, le autorità inquirenti avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni di coloro che erano stati presenti al momento del fatto, in particolare gli ufficiali della FSKN e i testimoni dell’operazione sotto copertura, oltre che i referti della struttura in cui il padre era stato trattenuto in stato di detenzione subito dopo il suo arresto, da cui non risultava che questi avesse riportato lesioni.

La madre della ragazzina aveva proposto ricorso davanti ai giudici nazionali, i quali, nell’ottobre 2008, ritennero corretta la decisione di non avviare un procedimento penale. Nel frattempo, il procedimento penale avviato contro il padre della ragazzina per la vendita di cannabis era stato archiviato nel dicembre 2009 perché le prove acquisite nei suoi confronti erano state ottenute illegalmente ed erano quindi inutilizzabili.

Il ricorso e le norme violate

Nell’adire la Corte di Strasburgo, basandosi in particolare sull’articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), sull’articolo 13 (diritto ad un efficace rimedio) e sull’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea, la sig.ra A. si era lamentata del fatto che l’aver assistito al pestaggio di suo padre le avesse comportato gravi conseguenze per la sua salute. La donna sosteneva in particolare che l’arresto era avvenuto vicino alla scuola e, quindi, le autorità avrebbero dovuto prevedere la probabilità che ella potesse essere presente. Aveva anche sostenuto che l’indagine pre-investigativa su quanto avvenuto era stata superficiale e inadeguata.

La decisione

Innanzi tutto, la Corte EDU ha rilevato che l’accusa della ragazza di aver assistito all’arresto di suo padre, riferendo di aver assistito al pestaggio, era credibile. La Corte non ha potuto escludere che la presunta forza usata contro il padre – in particolare l’essere stato sbattuto a terra e preso a calci più volte – non avesse lasciato tracce visibili sul corpo, come lui stesso aveva dichiarato. Il padre e un altro testimone avevano infatti affermato che gli ufficiali della FSKN indossavano tute da ginnastica, il che lasciava presumere che gli stessi indossassero anche scarpe da ginnastica, piuttosto che stivali di tipo militare, il che spiegava la ragione per cui non fossero presenti lividi o abrasioni.

Inoltre, le dichiarazioni degli ufficiali della FSKN, delle autorità giudiziarie e del Governo, i quali avevano concluso che nessuna forza era stata usata contro il padre, non erano del tutto credibili alla luce delle dichiarazioni di altri testimoni, in particolare di un ufficiale del Servizio di sicurezza federale presente durante l’arresto, il quale aveva invece riconosciuto che gli agenti della polizia avevano usato la forza. La violenza dell’arresto era stata anche confermata da un elettricista che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sui semafori vicino alla scuola dove era avvenuto l’arresto. La Corte ha ritenuto non convincenti le motivazioni dell’indagine interna che aveva dichiarato inattendibile quanto dichiarato dall’elettricista, vale a dire che questi era un presunto tossicodipendente. Non erano stati forniti dettagli in merito a eventuali procedimenti amministrativi avviati nei suoi confronti quale assuntore di stupefacenti. Né, nonostante l’importanza della sua testimonianza per stabilire i fatti, se fosse mai stato effettivamente sentito dal collegio investigativo che aveva eseguito l’inchiesta pre-investigativa. In effetti, la persona che aveva svolto l’indagine interna era lui stesso un ufficiale della FSKN, ciò che poneva problemi sulla sua indipendenza.

Infine, la Corte EDU ha ritenuto che le dichiarazioni dei due testimoni che avevano confermato che l’operazione si era svolta sotto copertura, secondo i quali nessuna forza fisica era stata usata contro il padre della ragazzina, non avevano alcun valore. Ed infatti, uno di quei testimoni aveva successivamente riconosciuto di aver dichiarato il falso nei procedimenti penali contro il padre della minore su richiesta degli ufficiali della FSKN. Era anche emerso, dalle loro dichiarazioni, che gli stessi non avrebbero potuto vedere il padre mentre veniva arrestato. Le loro dichiarazioni, nonché i risultati della decisione di avviare il procedimento penale contro il padre della ragazzina, avevano quindi screditato le spiegazioni degli ufficiali della FSKN.

Le autorità, tuttavia, avevano “risposto” alle accuse credibili della minore solo con l’avvio di un’indagine pre-investigativa, rifiutandosi di avviare un procedimento penale e di svolgere, quindi, un’indagine vera e propria. La Corte EDU ha riscontrato che l’inchiesta non aveva forni-to al Governo prove idonee a mettere in dubbio le accuse credibili della ragazza riguardo al fatto di essersi trovata esposta all’arresto violento del padre, che la Corte ha pertanto ritenuto provato. Inoltre, le autorità non avevano tenuto conto degli interessi della minore, che aveva solo nove anni a quel tempo, nella fase della pianificazione e dello svolgimento delle operazioni nei confronti del padre. Gli agenti delle forze dell’ordine, i quali erano ben consapevoli del fatto che la ragazzina si trovava sulla scena dell’operazione, avevano proceduto senza prestare attenzione alla sua presenza, esponendola così ad una scena di violenza contro il padre, senza alcuna resistenza da parte sua. Ciò che l’aveva profondamente colpita, secondo la Corte, essendo dunque venute meno le autorità al loro dovere di prevenirne il “maltrattamento”, con conseguente violazione dell’obbligo positivo che incombe allo Stato ai sensi dell’articolo 3.

La Corte EDU ha poi accertato che v’era stata un’ulteriore violazione dell’articolo 3 per quanto riguardava la mancanza di un’effettiva indagine su quanto occorso il 31 maggio 2008. Il semplice svolgimento di un’indagine pre-investigativa, non seguita da un’indagine preliminare, era insufficiente affinché le autorità si conformassero ai requisiti di un’indagine efficace sulle credibili accuse di maltrattamenti da parte della polizia ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione EDU.

Alla luce di quanto sopra, la Corte EDU ha pertanto ritenuto che non fosse necessario esaminare separatamente le doglianze della ragazza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione concernenti la mancanza di un’effettiva indagine o ai sensi dell’articolo 8, in quanto basate sugli stessi fatti oggetto del ricorso proposto ai sensi dell’art. 3.

I precedenti della Corte EDU sul tema del divieto di maltrattamenti

Deve essere qui ricordato come la Corte ha sempre affermato che l’articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali della società democratica. Vieta in termini assoluti la tortura, i trattamenti o le pene disumane o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal comportamento della vittima (caso Kudła c. Polonia [GC], 26 ottobre 2000, n. 30210/96). Quando un individuo rilascia un’affermazione credibile di aver subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 da parte della polizia o di altro tipo di agenti simili dello Stato, tale disposizione, letta in combinato disposto con il dovere generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di “garantire a tutti, all’interno della propria giurisdizione, i diritti e le libertà definiti nella Convenzione”, richiede implicitamente che ci debba essere un’efficace indagine ufficiale. Tale indagine dovrebbe essere in grado di portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili (caso Labita c. Italia [GC], 6 aprile 2000, n. 26772/95). Le accuse di maltrattamenti contrarie all’articolo 3 della Convenzione devono certo essere supportate da prove adeguate. Per stabilire i fatti, la Corte applica lo standard della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (caso Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, n. 5310/71). Tuttavia, tale prova può derivare dalla coesistenza di elementi indiziari sufficientemente dotati dei consueti caratteri della gravità, precisione e concordanza, o di simili evidenze probatorie non superabili mediante presunzioni di fatto (caso Salman c. Turchia [GC], 27 giugno 2000, n. 21986/93).

Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le misure applicate dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 3 e 8 dovrebbero essere efficaci e includere ragionevoli misure per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza, oltre che presentare una deterrenza efficace contro violazioni così gravi di integrità personale. Tali misure devono mirare a garantire il rispetto della dignità umana e la protezione del superiore interesse del minore (caso Söderman c. Svezia [GC], 12 novembre 2013, n. 5786/08, in cui come è noto, venne riscontrata la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU sotto il profilo del mancato rispetto della vita privata, essendo venuto meno lo Stato agli obblighi positivi di tutela non apprestando chiare disposizioni di legge che criminalizzassero l’atto di filmare di nascosto una minore nuda).

In uno specifico precedente, la Corte EDU ha riscontrato in un caso analogo a quello qui esaminato (caso Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013, n. 34529/10) che la possibile presenza di minori, la cui giovane età li rende psicologicamente vulnerabili, sulla scena di un arresto, è un fattore da prendere in considerazione nella pianificazione e realizzazione di questo tipo di operazione. In quel caso la Corte EDU ebbe a rilevare che il fatto che l’operazione di polizia fosse avvenuta nelle prime ore del mattino e aveva coinvolto agenti speciali che indossavano delle maschere che coprivano i loro volti, aveva contribuito ad accrescere il senso di paura e ansia provati dai bambini che avevano assistito all’arresto del padre, nella misura in cui il trattamento a cui erano stati sottoposti aveva superato la soglia di gravità richiesta per l’applicazione dell’articolo 3, equivalente ad un trattamento degradante.

I precedenti della Corte EDU sul tema dell’’indagine efficace

Quanto, infine, all’ulteriore violazione procedurale dell’art. 3 della Convenzione, riscontrata nel caso in esame, i giudici di Strasburgo tradizionalmente affermano che il mero svolgimento di un’indagine pre-investigativa, non seguita da un’indagine preliminare seriamente condotta, è insufficiente affinché possa dirsi rispettato da parte delle autorità il requisito dell’indagine efficace a fronte di accuse credibili di maltrattamenti da parte della polizia ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione (caso Lyapin c. Russia, 24 luglio 2014, n. 46956/09; più recentemente, caso Samesov c. Russia, 20 novembre 2018, n. 57269/14). Il fatto, quindi, che una seria e credibile indagine non fosse stata avviata al fine di escludere la credibilità delle accuse della minore di essere stata esposta alla visione del violento arresto di suo padre, comporta che dette modalità violente vengano date per accertate dalla stessa Corte (caso Olisov e altri c. Russia, 2 maggio 2017, n. 10825/09).