CEDU – Rinnovazione dibattimentale e letture

CLASSIFICAZIONE

GIUDIZIO – DIBATTIMENTO – RINNOVAZIONE PER MUTAMENTO DEL GIUDICE – PROVA DICHIARATIVA ASSUNTA DAL PRIMO GIUDICE – UTILIZZABILITA’ MEDIANTE LETTURA – CASI E CONDIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 6 Cedu – ART. 111 Cost. – art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

PRONUNCIA SEGNALATA – Cass. pen, Sez. un., n. 41736 del 2019, pres. Carcano, rel. Beltrani, ric. P.G. C. A. L’Aquila in proc. c. Bajrami

Abstract

  • Il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati;
  • l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
  • il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile

1. Il caso

La Corte di appello di L’Aquila, con decisione del 4 maggio 2018, ha dichiarato la nullità della sentenza con cui il Tribunale di Chieti, in data 18 aprile 2017, aveva affermato la penale responsabilità di Bajrami Kievis per delitti concernenti sostanze stupefacenti, rilevando che le prove richieste dalle parti, e su cui si fondava la condanna, erano state ammesse dal Tribunale in una composizione collegiale diversa – limitatamente ad un componente – rispetto a quella con cui aveva successivamente assunto le prove e pronunciato sentenza.

Contro detta pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione dal procuratore generale della Corte di appello che ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

La VI sezione della Corte di cassazione, ricevuto il ricorso, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni unite in forza del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata del principio di immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

2. Le questioni rimesse alla decisione delle Sezioni unite

Le Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi in ordine al seguente duplice quesito:

– se il principio di immutabilità imponga la corrispondenza, rispetto al giudice che pronunci sentenza, del solo giudice dinnanzi al quale le prove siano assunte o anche di quello che abbia disposto l’ammissione delle prove stesse;

– se, per apprezzare l’esistenza del consenso delle parti alla lettura dei verbali di prova assunti dal tribunale nella composizione poi mutata, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse oppure sia necessario accertare la presenza di ulteriori circostanze che rendano univoca la mancata opposizione

3. L’analisi

3.1. Le premesse. Le Sezioni unite muovono dal precedente – Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso ed altro, Rv. 212395 – con il quale si stabilì:

– che, in caso di mutamento del giudice, il dibattimento dovesse essere rinnovato sin dalla dichiarazione di apertura, e quindi anche per la fase delle richieste e di ammissione delle prove;

– che i verbali delle dichiarazioni rese al giudice nella precedente composizione formassero legittimamente il fascicolo per il dibattimento;

– che, in assenza di richiesta di parte per l’ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice potesse disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese;

– che, in presenza di una richiesta di parte per l’ammissione della prova, il giudice non avesse il potere di disporre la lettura dei verbali acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza previo esame del dichiarante e in assenza del consenso di entrambe le parti alla lettura.

Hanno quindi rilevato che furono due le questioni non esaminate dalla richiamata decisione, e cioè:

  • se, a seguito della rinnovazione, la richiesta di nuova assunzione dell’esame del dichiarante già sentito possa essere proposta dalla parte che non ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto l’ammissione;
  • se il giudice, richiesto della nuova assunzione, possa valutare detta richiesta secondo i parametri ordinari per l’ammissione delle prove e, in ipotesi, non accoglierla con adeguata motivazione, o se, invece, sia vincolato alla sua ammissione,

3.2. La decisione.

3.2.1. Considerazioni generali. L’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. attua il principio di immediatezza e quindi la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale – sent. n. 205 del 2010 –.

A seguito del mutamento della composizione del giudice collegiale o della persona fisica del giudice monocratico, il procedimento regredisce alla fase degli atti preliminari al dibattimento, dal momento della dichiarazione di apertura, a cui seguono le richieste di prova delle parti e il provvedimento del giudice di ammissione.

Non è però necessario, onde evitare la nullità assoluta che presidia il rispetto del principio di immediatezza, che il giudice, nella diversa composizione, rinnovi formalmente l’ordinanza ammissiva, dato che i provvedimenti emessi in precedenza conservano efficacia se non sono espressamente revocati o modificati.

Opera il generale principio di conservazione degli atti giuridici che, nelle plurime attuazioni che riceve nella disciplina processuale, mira a salvaguardare, entro limiti di ragionevolezza, i tempi di durata del processo.

Chiarito che la rinnovazione non deve essere oggetto di una disposizione espressa del giudice, resta fermo che questi, anche d’ufficio, può ritenere la necessità di reiterazione delle predette attività.

3.2.2. Il ruolo delle parti. Una volta che il dibattimento viene rinnovato, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà di deposito delle liste testimoniali e di richiesta delle prove, e possono proporre nuove richieste di prova.

Quanto agli esami già svolti dinnanzi al giudice diversamente composto, valgono le regole ordinarie in punto di ammissione delle prove, e pertanto occorre che vi sia richiesta di parte, con la precisazione che la richiesta deve provenire dalla parte che aveva indicato il soggetto da riesaminare nella lista testimoniale depositata a suo tempo – fatta eccezione, ovviamente, degli esami di soggetti che non devono essere previamente indicati in lista – o che lo ha indicato nella nuova lista presentata dopo la rinnovazione.

La parte che non ha indicato in lista la persona da esaminare non ha diritto all’ammissione ma può soltanto sollecitare l’esercizio dei poteri officiosi del giudice alla stregua dell’art. 507 cod. proc. pen.

3.2.3. I poteri del giudice. Il giudice, richiesto della rinnovazione dell’esame, può e deve valutare l’eventuale manifesta superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti, non ammettendo quelli che si rivelino superflui. L’esame potrà dirsi non superfluo, tra l’altro, ove le parti si siano avvalse del potere di indicare circostanze su cui esaminare nuovamente il dichiarante, o abbiano allegato elementi da cui desumere la sua inattendibilità.

Ragionando diversamente, si avrebbero problemi di compatibilità con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, dato che un potere di valutazione sulla eventuale superfluità è espressamente previsto in capo al giudice ove venga richiesto l’esame di un soggetto che abbia reso dichiarazioni in altro procedimento e il cui verbale sia stato acquisito.

In tal modo si evita che il nuovo esame si sostanzi in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato, e quindi in una inutile formalità.

Questa soluzione ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 205 del 2010), che di recente ha chiarito che il legislatore può apprestare i presidi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto alla rinnovazione dell’esame (sent. n. 132 del 2019).

3.2.4. Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni. Resta ferma l’utilizzabilità delle dichiarazioni assunte davanti al giudice diversamente composto, perché i relativi verbali compongono legittimamente il fascicolo per il dibattimento; di essi ben può darsi lettura, ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell’esame o anche in difetto di essa, ove non sia stata chiesta o non sia stata ammessa o non sia più possibile.

Il consenso delle parti alla lettura non è necessario ove la ripetizione non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione o di non ammissione della richiesta o di impossibilità della rinnovazione; ed è privo di rilievo quando la ripetizione sia stata chiesta e sia stata ammessa, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle precedenti dichiarazioni.

4. La giurisprudenza CEDU richiamata

Le Sezioni unite hanno apprezzato la conformità della soluzione accolta all’interpretazione che la Corte Edu ha dato dell’art. 6, §§ 1, 3, lett. b) e, soprattutto, lett. d) della Convenzione.

Hanno a tal proposito richiamato anzitutto la sentenza del 9 luglio 2002, caso P.K. c. Finlandia, in cui la Corte Edu, dopo aver precisato che il mutamento del giudice dopo l’audizione di un testimone decisivo impone la rinnovazione dell’esame dinnanzi al giudice diversamente composto, ha stabilito che il processo non può comunque dirsi iniqui sol perché, in caso di mutamento del giudice, non si sia proceduto alla riaudizione dei testimoni, in quanto il diritto alla nuova audizione non è assoluto ma può essere limitato in presenza di circostanza particolari che giustifichino l’eccezione al principio di oralità e a quello di immutabilità del giudice, sempre che l’imputato abbia fruito di garanzie capaci di compensare il mancato nuovo esame.

Ha quindi ricordato che tali circostanze che possono determinare la deroga al principio di immediatezza sono state individuate:

  • nel fatto che il presidente del collegio, dinnanzi al quale fu svolto l’esame del testimone, sia stato successivamente sostituito da un supplente che aveva assistito alle precedenti fasi del dibattimento. Così, Corte Edu, sentenza 4 dicembre 2003, caso Milan. C. Italia;
  • nel fatto che l’imputato non abbia indicato in ordine a quali decisivi elementi di fatto la nuova audizione potrebbe rivelarsi utile in prospettiva difensiva: così. Corte Edu, 10 febbraio 2005, caso Graviano c. Italia;
  • nel fatto che uno soltanto dei componenti del collegio sia stato sostituito e che il nuovo componente abbia comunque avuto modo di leggere le dichiarazioni rese dal testimone decisivo: così, Corte Edu, 2 dicembre 2014, caso Cutean c. Romania e Corte Edu, 6 dicembre 2016, caso Skaro c. Croazia.