Circolare CSM dell’11.11.2011 sulla figura del RID

Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’informatica.

(Circolare n. Prot. 25382 dell’11 novembre 2011 – Delibera del 9 novembre 2011 e succ. mod., al 30 novembre 2011)

Relazione illustrativa I – Premessa. La figura del magistrato referente distrettuale per l’informatica (d’ora in poi indicato con l’acronimo RID) ha seguito sin dalla sua istituzione (con le prime nomine, fatte con delibera del 21 luglio 1995) un processo di sviluppo in linea con i principali mutamenti normativi che hanno contrassegnato l’evoluzione della cultura informatica del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari. Infatti, se nella delibera consiliare n.15849 del 10 novembre 1995 l’istituzione del RID è stata rapportata alla introduzione della figura del responsabile dei sistemi informativi dell’Amministrazione, prevista dal D.lgs. 39 del 1993, così come integrato dal D.P.R. n. 748 del 1994, per la necessità di introdurre elementi di raccordo tra gli uffici giudiziari e la nuova struttura ministeriale, già nella successiva risoluzione del 7 giugno 2000, in relazione all’accresciuta funzionalità degli uffici ministeriali deputati ai problemi informatici e all’istituzione dei CISIA, i compiti dei referenti sono stati ridefiniti, enfatizzando piuttosto il ruolo di “collettore tra la funzione di giurisdizione e quella di amministrazione” e declinando, di conseguenza, competenze specifiche nel campo della diffusione della cultura informatica, della partecipazione alla progettazione, allo sviluppo ed alla utilizzazione dei progetti informatici, con particolare riferimento a quelli destinati a coadiuvare l’emissione del provvedimento giudiziario, ovvero ad incidere sull’organizzazione della giurisdizione o, ancora, a ricercare il precedente e, più in generale, il dato di riferimento. La consapevolezza dell’esigenza di un’ulteriore tappa evolutiva emerge con chiarezza nella delibera consiliare del 3 luglio 2003, emanata a seguito dell’incontro con i referenti tenutosi il precedente 4 aprile, nel cui ambito è stata sottolineata la necessità di coniugare le potenzialità, in termini di rilancio dell’efficienza e della funzionalità, offerte dall’innovazione tecnologica con l’adozione di opportune iniziative sul piano organizzativo, con ciò interrogandosi sul difficile tema delle prerogative e dei doveri dei capi degli uffici, oltre che sottolineando l’imprescindibile esigenza di una adeguata e diffusa formazione di tutti gli interessati. Emblematico, in tal senso, il passaggio della citata delibera nel quale si afferma espressamente che: “L’innovazione tecnologica deve costituire un momento di ripensamento complessivo dell’organizzazione, del lavoro, delle relazioni fra uffici e avvocatura. Spetta certamente al Consiglio procedere ad un’opera di sostegno della dimensione culturale sottesa all’utilizzo delle tecnologie informatiche, avendo presente che non vi può essere governo degli uffici che non passi attraverso il governo dei processi, delle informazioni prodotte, delle relazioni instaurate con il foro.”, giungendo a prospettare l’opportunità che “il progetto organizzativo contenga un’apposita sezione dedicata allo stato dell’automazione interna all’ufficio (nei diversi settori e con riferimento ai diversi applicativi forniti dal Ministero) e alle ricadute che l’automazione ha avuto sui modelli organizzativi dell’ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati [si pensi ai rapporti fra la Procura della Repubblica e le diverse articolazioni del tribunale o, ancora, fra la procura e gli uffici che si occupano della fase esecutiva penale]. Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata poi alle forme di innovazione organizzativa adottate ed ai recuperi di efficienza che esse hanno consentito e ci si attende che consentiranno nell’immediato futuro.”, non senza suggerire di riservare “una specifica attenzione ai temi dell’automazione nel distretto, e presso ciascun ufficio, in sede di cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.”.

Il ruolo strategico dell’automazione è stato, altresì, sottolineato nella sua dimensione di necessario sostegno alla attività statistico-conoscitiva. Lungo questa direttrice si collocano le ulteriori iniziative assunte anche di recente dal Consiglio, a partire dalla previsione della Commissione per l’analisi dei flussi, in sede di circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari già dal biennio 2006-2007, per passare all’istituzione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione, coordinata e diretta dalla Settima Commissione, con specifiche competenze sull’analisi dei flussi e delle pendenze, sulle buone prassi e sull’informatica, attraverso il contributo offerto dall’esperienza maturata dal Gruppo nominato per la definizione degli standard di rendimento, con particolare riferimento alla ineludibile esigenza di assicurare al Consiglio la necessaria autonomia nella elaborazione dei dati di interesse, sino alla stipula del protocollo di intesa con il Ministro della pubblica amministrazione ed innovazione, autorizzata con delibera del 15 dicembre 2010, oltre che alla progressiva affermazione della tematica delle buone prassi negli uffici giudiziari, che ha indotto il Consiglio, da ultimo, alla istituzione di una apposita banca dati. Tuttavia, se questo è il quadro di riferimento, da completare con il richiamo alla previsione, introdotta dall’art. 3 ter della legge n. 24/2010, di una specifica responsabilità del magistrato capo dell’ufficio giudiziario in ordine alla tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, “in modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio”, occorre rilevare che, nel corso dell’ultimo incontro promosso da questo Consiglio con i RID e con alcuni magistrati di riferimento, tenutosi dal 29 febbraio al 2 marzo 2011, sono state evidenziate criticità tali da condizionare l’operatività e l’effettività del ruolo, nei rapporti con la struttura ministeriale, con i dirigenti degli uffici e con gli stessi organi consiliari di riferimento. Si impone, dunque, un ripensamento del ruolo complessivo dei RID, in linea con le ulteriori evoluzioni maturate nel sistema, in modo da consentire a tale figura, che tanti risultati ha finora portato sul piano della diffusione dell’informatica negli uffici giudiziari, di operare con maggiore incisività nell’ambito della complessiva strategia posta in essere dal Consiglio con le iniziative sopra riportate.

II -Ruolo del RID: dall’informatica all’innovazione.

Il trend evolutivo dimostra che la tecnologia e l’informatica non riescono di per sé ad innescare un esito virtuoso presso gli uffici. L’informatica che non si associa ad un progetto di riorganizzazione delle competenze dell’ufficio è destinata al fallimento, o perché i programmi non vengono utilizzati o perché si limitano, nel migliore dei casi, ad essere applicati senza attingere maggiore efficienza nell’utilizzazione delle risorse disponibili. Inoltre, qualsiasi riflessione di tipo statistico-conoscitivo (e delle tematiche collegate: analisi flussi e pendenze lavoro giudiziario, standard di rendimento degli uffici e dei magistrati, progetti tabellari, piante organiche, applicazioni, etc.) non può prescindere dalla disponibilità dei dati senza necessità di elaborazioni manuali. L’informatica, dunque, si pone, da un lato, come strumento imprescindibile per attualizzare la conoscenza e, dall’altro, come una delle principali leve organizzative: in sintesi, per organizzare occorre conoscere, per conoscere è necessario assicurare un adeguato trattamento automatizzato delle informazioni, per attingere maggiori efficienze occorre riorganizzare i processi tenendo conto delle potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica. Pertanto occorre fare evolvere la figura del RID, da referente per l’informatica a referente per l’innovazione, figura che, seppure incentrata sulle già acquisite competenze in materia informatica, sia chiamata a utilizzare il supporto tecnologico anche ai fini della estrazione dei dati di interesse nell’ambito delle commissioni flussi. Inoltre, sullo specifico fronte organizzativo, tale figura deve promuovere e diffondere le buone prassi censite dal Consiglio, nella consapevolezza che le progettualità in grado di incrementare l’efficienza degli uffici e la qualità del servizio giustizia presuppongono assai spesso un consapevole uso delle risorse che possono essere liberate attraverso il ricorso alla innovazione tecnologica.

Occorre dunque aggiornare il ruolo della figura del RID, chiarendo i compiti dello stesso in modo tale da garantire l’effettività dei suoi interventi, in un’ottica di ausilio anche dei dirigenti degli uffici e dei Consigli Giudiziari.

III -Strumenti per rilanciare il ruolo RID come innovatori.

La richiamata delibera del 1995, come ridefinita con la risoluzione del 2000, continua a costituire la cornice di riferimento, nel cui ambito occorre tuttavia inserire alcuni passaggi, resi necessari dall’esperienza sinora maturata. La questione relativa alla necessaria interazione con le competenti strutture ministeriali deve essere riservata ad un momento di opportuna interlocuzione istituzionale, nel quadro di leale collaborazione già proficuamente delineato nella richiamata delibera del 2003; invece in tale sede va affrontata la tematica relativa ai rapporti con i vertici degli uffici e con la struttura consiliare.

a) Rapporto con i dirigenti degli uffici. Valorizzazione della figura dei magistrati di riferimento. L’adozione di un piano triennale di innovazione distrettuale.

E’ stata, da un lato, manifestata la difficoltà ad incidere efficacemente sulla realtà degli uffici, dall’altra rilevata una allarmante disomogeneità sul territorio, anche all’interno del medesimo distretto, quanto al grado di diffusione ed utilizzazione degli strumenti informatici, ciò che, fra l’altro, pregiudica in radice ogni sistema inteso ad una rilevazione statistico-conoscitiva affidabile, in quanto fondato sull’adozione di procedure e prassi omogenee negli ambiti di riferimento. Per superare l’attuale situazione è essenziale puntare su un maggiore coinvolgimento, anche in termini di responsabilizzazione, dei dirigenti degli uffici, i quali nel progetto organizzativo devono tener conto dell’attuazione dei progetti informatici ministeriali, delle iniziative assunte per assicurare la qualità e l’aggiornamento dell’inserimento dei dati, delle risorse rese disponibili al magistrato di riferimento per l’informatica per lo svolgimento del suo ruolo, nonché delle ricadute che l’automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell’ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro, oltre che l’eventuale indicazione di progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione. In tale ottica assume un ruolo centrale il magistrato di riferimento interno al singolo ufficio, che dovrà predisporre un documento contenente tutte le suindicate indicazioni. Sul punto, infatti, occorre considerare che il magistrato di riferimento, proprio per la posizione di contiguità con la realtà dell’ufficio, assicura la precondizione necessaria per l’effettiva conoscenza dei problemi e per la concreta individuazione delle soluzioni più idonee. In questo senso, occorre valorizzare la figura del magistrato di riferimento, quale unità terminale del processo di innovazione, in senso ascendente (rilevazione della situazione e del fabbisogno) e discendente (attuazione).

Tuttavia, affinché tale figura sia posta nelle condizioni di operare in termini di effettività, è necessario che il magistrato di riferimento sia nominato attraverso una selezione attivata dal dirigente dell’ufficio attraverso un interpello che richieda la presentazione di domande corredate da specifici curricula: la nomina verrà poi effettuata direttamente dal dirigente dell’ufficio, previo concerto del RID, che potrà segnalare una rosa di tre nomi. Va, pertanto, invertito il procedimento di nomina rispetto all’attuale normativa -che assegna la nomina al RID, di concerto con i dirigenti degli uffici -al fine di istituire un apposito percorso selettivo che, ferma restando la verifica sul possesso delle necessarie competenze ­da riservare soprattutto all’espressione del concerto da parte del RID -sia idoneo a creare le premesse per lo svolgersi di una necessaria e proficua collaborazione fra il dirigente dell’ufficio ed il magistrato di riferimento. Ciò, consentirà al magistrato di riferimento di agire in virtù di un rapporto anche fiduciario con il diretto dirigente dell’ufficio, ma consentirà anche al RID di concentrarsi sull’impostazione della programmazione e sul coordinamento a livello distrettuale, avvalendosi sul territorio di un’effettiva figura di riferimento, prevenendo il rischio di nomine concorrenti o alternative. Il magistrato di riferimento, dal canto suo, è chiamato a collaborare strettamente con il RID per lo svolgimento di tutte le iniziative di rilevazione e verifica sul territorio. L’interpello per la nomina dei magistrati di riferimento va disposto senza ritardo dai dirigenti degli uffici, dovendosi escludere espressamente che a siffatto interpello possano rispondere magistrati con funzioni direttive o semidirettive. Negli uffici più grandi l’interpello potrà prevedere la nomina di uno o più magistrati di riferimento, in base alla suddivisione fra funzioni civili (eventualmente ulteriormente distinguendo i settori speciali) e penali. Per quel che concerne gli uffici requirenti, ferma restando la piena applicabilità della procedura di nomina del magistrato di riferimento nei termini già indicati, un apposito spazio destinato alla progettualità in tema di innovazione, da predisporre sempre a cura del magistrato di riferimento previo concerto con i RID, potrà essere presente nei provvedimenti organizzativi adottati dai Procuratori della Repubblica (si veda la risoluzione consiliare del 12 luglio 2007). La nomina dei magistrati di riferimento e la previsione di una apposita indicazione delle iniziative da condurre sul piano della innovazione è pienamente applicabile anche per gli uffici di secondo grado, Corte di appello e Procura Generale. Tuttavia, i dirigenti di tali uffici sono direttamente impegnati anche nell’attuazione della programmazione triennale, concernente l’intero distretto, da predisporre a cura dei RID. Infatti, i RID, dopo aver concertato con i magistrati di riferimento il progetto di innovazione relativo ai singoli uffici nel distretto, dovranno predisporre un piano triennale di innovazione distrettuale, nel quale dovranno essere evidenziate le linee complessive di intervento, tenuto conto della situazione esistente, delle risorse disponibili e delle eventuali criticità specifiche da affrontare o punte di eccellenza da diffondere. Il piano triennale costituisce un atto complesso, adottato congiuntamente dai RID e dai singoli magistrati di riferimento, per quel che concerne l’attuazione delle progettualità concertate a livello locale. Nella predisposizione del piano i RID dovranno curare l’adozione di iniziative specificamente indirizzate ad assicurare condizioni di omogeneità del livello di informatizzazione del distretto, anche al fine di garantire la possibilità di estrazioni dati secondo modalità uniformi, per consentire la comparabilità delle relative rilevazioni; d’altro canto, i RID, facendo leva soprattutto sulla conoscenza del territorio veicolata dai magistrati di riferimento, dovranno promuovere l’adozione di progetti organizzativi e la diffusione di buone prassi confacenti alla specifica realtà locale, al fine di promuovere l’efficienza e la funzionalità degli uffici ottimizzando le risorse disponibili ed intercettando le differenti criticità rilevate. Il piano triennale di innovazione distrettuale così predisposto, dovrà essere inviato per presa d’atto ed eventuali osservazioni al Procuratore Generale. Quindi, sarà allegato, con la presa d’atto ed eventuali osservazioni del Presidente della Corte d’appello, alle tabelle della Corte di appello, quale collocazione tabellare autonoma nell’ambito della Corte di Appello. Le eventuali osservazioni formulate dai dirigenti degli uffici, corredate del parere del Consiglio Giudiziario, saranno esaminate dalla Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura e potranno tradursi in apposite delibere plenarie ove sia necessario. Il piano triennale di innovazione distrettuale costituisce, dunque, il documento strategico centrale la cui predisposizione, per quel che concerne l’impostazione, l’individuazione delle linee guida e degli obiettivi, declinati nelle singole realtà territoriali, è rimessa ai RID ed ai magistrati di riferimento, ma la cui attuazione impegna direttamente anche i dirigenti degli uffici, soprattutto per quel che concerne l’adozione di politiche che richiedono il coinvolgimento dell’intero distretto, il Capo di Corte ed il Procuratore generale. In tale nuova prospettiva il RID è destinato, soprattutto, alla impostazione della programmazione a livello distrettuale, alla individuazione, unitamente al magistrato di riferimento, delle soluzioni più appropriate per i singoli uffici, al coordinamento delle iniziative, alla promozione di progettualità congiunte fra uffici, al raccordo diretto fra il distretto e la struttura consiliare di riferimento. La complessità di tali nuovi compiti suggeriscono di sganciare la figura del RID da quella del magistrato di riferimento, costituendo la prima una diretta emanazione della struttura consiliare, volta a promuovere e diffondere l’innovazione nel distretto, la seconda l’espressione di un rappresentante tecnicamente qualificato dei singoli uffici, chiamato a relazionarsi con il RID sullo specifico tema dell’innovazione per l’attuazione effettiva delle iniziative sul territorio. Va, comunque, mantenuta la distinzione dei RID per le funzioni civile-penale, perché ciascun settore è caratterizzato da proprie peculiarità ed è importante che il referente abbia la competenza per comprendere le specifiche esigenze e problematiche. Va, invece, rafforzata la collegialità dell’organo, attraverso la previsione di una programmazione sinergica e congiunta (e quindi di un documento unitario che preveda azioni comuni sui temi trasversali) e l’assunzione di una responsabilità collegiale per l’attuazione del piano.

b) Rapporto con il CSM. In primo luogo, occorre ribadire che il RID è chiamato a giocare un ruolo fondamentale come avamposto del Consiglio a livello locale per l’innovazione. Infatti, in coerenza con la linea evolutiva tracciata in premessa, è necessario che il ruolo che i RID hanno molto efficacemente svolto per colmare la distanza fra la struttura centrale dell’U.R.S.I.A. ed il territorio venga ora assicurato per l’attuazione delle specifiche iniziative che il CSM sta assumendo in questo settore. Occorre, dunque, tracciare una linea di coerenza che accentui l’impegno dei RID sul tema complessivo dell’innovazione, promuovendo l’istituzione di una rete diretta -anche attraverso la costituzione di una apposita mailing list -fra i RID e la Settima Commissione, con il supporto della S.T.O., al fine di assicurare il diretto e tempestivo coinvolgimento dei RID nelle tematiche di riferimento, oltre che di facilitare il contributo professionale che gli stessi potrebbero assicurare in sede di consultazione per la risoluzione di specifiche questioni tecniche ovvero nella disponibilità di un quadro aggiornato di riferimento sulla realtà degli uffici.

Tale approccio, dunque, deve sfociare in un rapporto effettivo e costante con la Settima Commissione, stimolato attraverso la previsione di un incontro annuale periodico, da tenere preferibilmente ad inizio anno (entro il mese di febbraio). In vista di tale incontro, i RID faranno pervenire alla Settima Commissione una relazione articolata, predisposta insieme ai magistrati di riferimento dei singoli uffici. La relazione annuale conterrà la descrizione dello stato di attuazione del programma triennale di innovazione distrettuale, esponendo le eventuali criticità incontrate o i vincoli da rimuovere. Prima dell’incontro verrà predisposta a cura della S.T.O. una relazione di sintesi, redatta in base alle relazioni pervenute, che identifichi le linee di indirizzo comune, il livello complessivamente raggiunto, le criticità più ricorrenti, le soluzioni adottate, l’emersione di buone prassi da segnalare. Sulla base delle relazioni e della relazione di sintesi, la Settima Commissione all’esito dell’incontro proporrà l’adozione di una delibera ricognitiva dello stato dell’innovazione degli uffici e potrà proporre temi al Ministero (se si rileva qualche criticità sugli applicativi), interazioni con gli uffici sulla diffusione buone prassi, iniziative sulla formazione, etc. L’incontro periodico sarà finalizzato a concretizzare il collegamento diretto dei RID con il Consiglio Superiore della Magistratura. La relazione periodica da predisporre prima dell’incontro costituirà l’occasione per verificare lo stato di attuazione della programmazione e per rimuovere eventuali criticità ovvero adottare correttivi.

c) Competenze all’interno della Commissione flussi. In relazione alle mutate competenze del RID, occorre prevedere un ruolo più specifico, in termini di responsabilità, all’interno della commissione flussi, congiuntamente al magistrato di riferimento, per l’estrazione, la qualità e completezza dei dati. Inoltre, per segnalare eventuali criticità nei lavori della Commissione flussi, occorre prevedere una interlocuzione diretta fra i RID e la Settima Commissione Referente (che potrà investire delle questioni la STO, tenuto conto delle specifiche competenze di tale organo ausiliario).

d) Buone prassi In relazione alla recente istituzione della banca dati sulle buone prassi, i RID sono qualificati per essere i principali agenti del cambiamento, nel senso che rientra fra le loro competenze lo studio di progetti di diffusione da applicare al territorio in relazione alle specifiche caratteristiche rilevate anche grazie ai magistrati di riferimento. Tali iniziative confluiranno nell’elaborazione di progettualità da inserire nel documento programmatico triennale e, per la parte di competenza, nel documento organizzativo del singolo ufficio interessato.

III -Formazione.

Come già rilevato nella citata delibera del 2003, un ruolo fondamentale nella diffusione della innovazione è quello della adeguata formazione, sia per sviluppare ed accrescere la professionalità specifica dei RID, sia per contribuire alla diffusione di un approccio più generalizzato all’uso degli strumenti informatici ed alla consapevolezza delle loro potenzialità sul piano organizzativo.

a) Formazione dei RID e dei magistrati di riferimento. Le specifiche esigenze formative dei RID giustificano il mantenimento della speciale competenza già attribuita alla Settima Commissione, dovendosi necessariamente ricomprendere in tale ambito i magistrati di riferimento, in virtù della nuova complessiva configurazione del loro ruolo. Un’occasione strutturata, in tal senso, è quella offerta dalla previsione dell’incontro periodico con la Settima Commissione. Ulteriori sessioni potrebbero concernere, ad esempio, il coinvolgimento dei RID in occasione degli incontri di formazione dei capi degli uffici sul tema della organizzazione.

b) Formazione su innovazione Nella relazione annuale da predisporre in vista dell’incontro periodico i RID debbono individuare i temi della formazione locale, in base ad una rilevazione del fabbisogno sul territorio, grazie al supporto dei magistrati di riferimento (magari anche con l’ausilio di questionari). All’esito dell’incontro la Settima Commissione individuerà il fabbisogno formativo sul tema della innovazione, nelle sue ricadute informatiche, organizzative, statistico-conoscitive, buone prassi ed avvierà, sul punto, una interlocuzione con la Nona Commissione, perché poi siano fornite linee guida anche in sede di formazione decentrata.

4. Esonero.

Viene ridisegnata la disciplina dell’esonero dei RID, mutuata dalla disciplina prevista dal paragrafo 67 della nuova Circolare in materia di tabelle, di cui va prevista l’abrogazione in ordine a tale specifico profilo. Per la prima volta viene introdotta una previsione di esonero parziale anche per i magistrati di riferimento degli uffici giudiziari più grandi, modulato sulla base dell’ampiezza del singolo ufficio e dell’impegno dello stesso magistrato nel settore di riferimento.

IV. Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Le modifiche disposte entrano in vigore immediatamente. Tenuto conto della modifica dei criteri di nomina dei magistrati di riferimento, si prevede che quelli attualmente in carica sono confermati se il dirigente dell’ufficio non avvii l’apposita procedura di interpello entro un mese dall’entrata in vigore della nuova circolare. Si è previsto che i RID e i magistrati di riferimento in carica alla data di entrata in vigore della nuova circolare ricoprono l’incarico sino al decorso del termine triennale dalla data di nomina. L’incarico è rinnovabile secondo la disciplina prevista rispettivamente dall’art. 1 comma 4 e dall’art. 2 comma 2 della circolare. La previsione di una nuova normativa in materia di nomina, esonero e competenze dei RID e dei magistrati di riferimento rende necessario sostituire quella di cui al Capo IX paragrafo 67 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012/2014. Tale norma va modificata, dovendo residuare nella Circolare in materia di organizzazione degli uffici la disposizione secondo la quale nella proposta tabellare devono essere indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l’informatica, con la specificazione della loro posizione tabellare all’interno dell’ufficio.

CIRCOLARE IN MATERIA DI MAGISTRATI REFERENTI DISTRETTUALI E MAGISTRATI DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

Art. 1 – Nomina e conferma dei magistrati referenti distrettuali

  1. I magistrati referenti distrettuali per l’informatica (RID) sono nominati con delibera plenaria, su proposta della Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura, previo interpello tra i magistrati esperti nel settore provenienti dagli uffici giudicanti e requirenti del distretto.
  2. Non possono essere nominati RID i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, delle Commissioni Flussi, della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i magistrati referenti per la formazione.
  3. I titoli per la valutazione delle domande sono fissati nei bandi di concorso. Nella valutazione dei titoli si darà preferenza a spiccate attitudini dell’aspirante in materia di informatica giudiziaria, desunte anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni.
  4. I magistrati referenti distrettuali ricoprono l’incarico per tre anni, rinnovabile per altri tre anni, previa dichiarazione di disponibilità.
  5. Al termine del primo periodo triennale i RID devono predisporre un resoconto dell’attività svolta, dando atto delle innovazioni portate a termine e di quelle ancora in corso, nonché delle attività poste in essere dai magistrati di riferimento. Ai fini del rinnovo dell’incarico il resoconto deve essere inviato alla Settima Commissione almeno sei mesi prima della scadenza del primo triennio, con il parere del Consiglio Giudiziario, e solo in caso di approvazione si potrà procedere alla conferma. La delibera di mancata conferma è inserita nel fascicolo personale del magistrato.
  6. Alla cessazione dell’incarico i RID devono presentare un resoconto riepilogativo di tutta l’attività svolta, anche al fine di consentire ai referenti di nuova nomina la conoscenza delle innovazioni attuate e dei progetti in corso. Copia del resoconto è inserito nel fascicolo personale del magistrato, con il parere del Consiglio Giudiziario.

Art. 2 – Nomina e conferma dei magistrati di riferimento per l’informatica.

  1. I magistrati di riferimento per l’informatica presso tutti gli uffici giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado vengono nominati, previo interpello, dai dirigenti degli uffici.
  2. La nomina deve essere fatta di concerto con i RID, i quali devono indicare una rosa di almeno tre magistrati da sottoporre al vaglio dei dirigenti.
  3. I magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili per altri due, previa dichiarazione di disponibilità.
  4. Negli uffici con organico superiore a quaranta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento, sino ad un numero massimo di sei. Il dirigente deve, con provvedimento motivato, illustrare la scelta del numero dei magistrati in relazione alle esigenze dei vari settori o sulla base di progetti specifici.
  5. I dirigenti degli uffici devono provvedere senza ritardo alla nomina dei magistrati di riferimento; il relativo decreto deve essere adottato con la procedura della variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.
  6. Non possono essere nominati i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive, salvo nei casi in cui non sia possibile nominare altro magistrato in ragione delle piccole dimensioni dell’ufficio giudiziario o di mancanza di disponibilità di aspiranti qualificati. Non possono, altresì, essere nominati i magistrati che ricoprono l’incarico di RID, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, delle Commissioni Flussi, della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i magistrati referenti per la formazione.

Art. 3 -Compiti

  1. I RID e i magistrati di riferimento svolgono i compiti di seguito indicati, in ausilio anche alle funzioni organizzative proprie dei dirigenti degli uffici e al Consiglio Giudiziario.
  2. I RID, in collaborazione con i magistrati di riferimento, elaborano il piano triennale di coordinamento delle iniziative e dei progetti in materia di informatica giudiziaria.
  3. I RID convocano preventivamente una riunione con i magistrati di riferimento per l’individuazione dei contenuti del piano triennale di innovazione distrettuale, il quale deve individuare le linee complessive di intervento, tenuto conto della situazione esistente, delle risorse disponibili e delle eventuali criticità specifiche da affrontare.
  4. Nella predisposizione del piano i RID individuano gli obiettivi e curano l’adozione di iniziative indirizzate ad assicurare condizioni di omogeneità del livello di informatizzazione del distretto e l’estrazione di dati statistici secondo modalità uniformi. Promuovono la diffusione di buone prassi, valorizzando le risorse locali, anche alla luce delle buone prassi già diffuse a livello nazionale, consultabili sulla banca dati dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
  5. Il piano triennale di innovazione distrettuale predisposto per gli uffici giudicanti e requirenti deve essere inviato per presa d’atto ed eventuali osservazioni al Procuratore Generale e successivamente allegato alle tabelle della Corte di appello.
  6. Le eventuali osservazioni sul piano triennale formulate dai dirigenti degli uffici devono essere inviate, previo parere del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura ed esaminate dalla Settima Commissione Referente, per le determinazioni di competenza in ordine al contenuto del programma.
  7. Il dirigente deve acquisire il parere del magistrato di riferimento su tutte le questioni inerenti la materia dell’informatica giudiziaria. Può, altresì, in via preferenziale delegare ai magistrati di riferimento la gestione della distribuzione degli hardware, con espressa indicazione della competenza ad interloquire con il locale CISIA.
  8. I magistrati di riferimento devono elaborare, coadiuvati dai RID e di concerto con i dirigenti degli uffici, un documento contenente le seguenti indicazioni: a) attuazione dei progetti informatici ministeriali; b) iniziative assunte per assicurare la qualità e l’aggiornamento dell’inserimento dei dati; c) risorse fornite per lo svolgimento del loro ruolo; d) analisi delle ricadute che l’automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell’ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro; e) progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione; f) qualsiasi altro dato ritenuto utile. Di tale documento devono tener conto specificatamente i dirigenti degli uffici giudiziari nella predisposizione del Documento Organizzativo Generale e nei piani di gestione ex art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111.
  9. I RID curano all’interno della Commissione flussi, d’intesa con i magistrati di riferimento, la qualità e la completezza dei dati.
  10. I RID, coadiuvati dai magistrati di riferimento, d’intesa con i dirigenti degli uffici giudiziari, i locali CISIA e i funzionari statistici, promuovono una verifica semestrale della pulizia delle banche dati e della corretta imputazione degli stessi dati. Sui risultati della verifica i RID relazionano tempestivamente ai dirigenti degli uffici qualora vengano rilevate criticità che incidano sulla qualità dei dati informatici e statistici, indicando rimedi e soluzioni da adottare.

Art. 4 -Formazione

1. Ogni anno, entro il mese di febbraio, la Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura organizza un incontro di studi per i RID, finalizzato alla formazione degli stessi e alla informazione sulle tematiche caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio.

2. Ai fini della preparazione dell’incontro i RID, d’intesa con i magistrati di riferimento, trasmettono al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione nella quale si deve dar conto dello stato di attuazione dell’informatica giudiziaria nel distretto di appartenenza, esponendo le eventuali criticità incontrate o i vincoli da rimuovere, nonché le esigenze formative del distretto in materia informatica.

3. La Struttura Tecnica per l’Organizzazione predispone, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione di sintesi di quelle trasmesse dai RID, con eventuali osservazioni e proposte sia con riferimento a situazioni specifiche che in via generale, onde verificare la necessità di interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, di interlocuzione con il Ministero della Giustizia o di sollecitazione ai dirigenti degli uffici.

4. All’esito dell’incontro di studi annuale la Settima Commissione Referente predispone una proposta di delibera plenaria avente ad oggetto una sintesi sullo stato dell’informatica giudiziaria nei vari distretti, rappresentando le eventuali richieste da formulare al Ministero della Giustizia e le esigenze formative dei magistrati da prospettare in sede di formazione centrale o decentrata in materia di informatica giudiziaria, statistica e buone prassi organizzative.

5. La delibera plenaria annuale sullo stato dell’informatica giudiziaria è trasmessa alla Nona Commissione perché, nell’ambito delle proprie competenze, possa organizzare con le strutture di formazione decentrata, di concerto con i RID, incontri di studio annuali aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi.Eventuali criticità nell’organizzazione di tali incontri di studio devono essere segnalati alla Settima e alla Nona commissione referente, nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 5 -Esonero.

  1. Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell’ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.
  2. Il magistrato di riferimento degli uffici con un organico superiore a quaranta magistrati può usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto delle dimensioni dell’ufficio e dei settori assegnati. L’esonero può consistere in una percentuale del 10%.
  3. Il provvedimento di esonero deve indicare le ragioni, la misura dell’esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell’esenzione da specifiche attività.
  4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell’interessato. Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo.
  5. Il dirigente dell’ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell’esonero.

Art. 6 – Informazione e comunicazione

  1. E’ istituita una mailing-list nazionale alla quale sono iscritti i componenti della Settima Commissione, della Struttura Tecnica per l’Organizzazione, i RID e i magistrati di riferimento, al fine di incrementare lo scambio di informazioni ed assicurare una proficua comunicazione.
  2. Sul sito COSMAG è istituita un’area di consultazione in materia di informatica giudiziaria, divisa in un settore di informazione e in un settore di documentazione.
  3. Per la cura e l’aggiornamento dei contenuti dell’area di consultazione è istituito un comitato di redazione, composto da un consigliere delegato della Settima Commissione, da un magistrato segretario e da tre componenti della Struttura Tecnica per l’Organizzazione. L’attività del comitato di redazione sarà svolta con l’ausilio dei RID interessati, mediante contatti sulla mailing – list nazionale di cui al primo comma.

Art. 7 -Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

  1. La presente normativa entra in vigore immediatamente.
  2. Quanto alla modifica dei criteri di nomina dei magistrati di riferimento, quelli attualmente in carica sono confermati se il dirigente dell’ufficio non avvia l’apposita procedura di interpello entro un mese dall’entrata in vigore della presente circolare.
  3. I RID e i magistrati di riferimento in carica alla data di entrata in vigore della presente circolare ricoprono l’incarico sino al decorso del termine triennale dalla data di nomina. L’incarico è rinnovabile secondo la disciplina prevista rispettivamente dall’art. 1, comma 4, e dall’art. 2, comma 2, della presente circolare.
  4. La disposizione di cui al Capo IX paragrafo 67 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012/2014 è sostituita dalla seguente norma: “Nella proposta tabellare devono essere indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l’informatica, con la specificazione della loro posizione tabellare all’interno dell’ufficio.”. 

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