Considerazioni sulla ‘fase 2’: Anm, organizzazione, remoto, garanzie, processo, futuro.

1. La tutela della salute dei magistrati e la sicurezza degli uffici giudiziari: le nostre richieste e il  positivo ruolo dell’Anm e delle Ges.  – 2. Il personale amministrativo, lo smart working, i registri da remoto. – 3. La ‘copertura normativa’: i dirigenti, il principio di coordinamento organizzativo, la centralità del magistrato.  – 4. Un proposta per il settore civile : la proroga del termine del 30 giugno 2020 – 5 . La remotizzazione nel settore penale e le garanzie. – 6. Il futuro.

La proroga della ‘fase 1’ all’11 maggio 2020 ci pone dinanzi a circa tre settimane durante le quali prepararsi alla ripresa, che sarà inevitabilmente graduale e dovrà bilanciare i diritti costituzionali del diritto di difesa, dell’obbligatorietà dell’azione penale, della buona amministrazione della giustizia, con il diritto alla salute,  non solo dei soggetti del processo, sia esso civile che penale, ma dell’intera comunità nazionale, data la sperimentata capacità di diffusione del virus Covis-19.  

In questa prospettiva ci sembra necessario formulare alcune considerazioni.

1.    La tutela della salute dei magistrati e la sicurezza degli uffici giudiziari: le nostre richieste e il  positivo ruolo dell’Anm e delle Ges.

Una fase difficile come quella attuale richiede responsabilità collettiva e non è tempo di strumentalizzare le paure, specie quando legittime e fondate.  Crediamo che oggi più che mai sia l’ANM a dover rappresentare i magistrati italiani e l’esigenza di sicurezza all’interno degli uffici giudiziari, sia in sede locale, che nazionale.  Ben vengano le iniziative di denuncia e le segnalazioni da parte di magistrati che operino in uffici e ambiti particolari, caratterizzati da limiti strutturali: vanno indirizzate e recepite in primo luogo all’ANM, che deve rappresentarle.

Tante istanze polverizzate ci sembrano meno efficaci rispetto a quanto la nostra Associazione possa ottenere in sede nazionale, facendo da collettore delle ragioni di preoccupazione delle singole sedi locali; analogo ruolo è richiesto di svolgere alle Ges, nel rapporto con i capi degli uffici, per contribuire a vigilare sulla adeguatezza dei presidi per la sicurezza e sui “contenuti” della ‘ fase 2’, che devono essere razionalmente commisurati ai primi.

Il report inviato dalla GECa seguito dell’incontro con il Ministro della Giustizia,  attesta come richieste chiare e puntuali siano state rivolte sul tema della sicurezza sanitaria. All’inadeguatezza degli uffici giudiziari a garantire il distanziamento precauzionale occorre far fronte con misure adeguate.

Per questo motivo chiediamo da subito:

  • interventi strutturali e adeguate risorse finanziarie, il cui potere di spesa va attribuito al dirigente di ogni singolo ufficio nella fase di emergenza;
  • la continua sanificazione dei locali;
  • il posizionamento di termoscanner agli ingressi;
  • adeguata segnaletica per operatori e utenza;
  • dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale;
  • la sottoposizione di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria a test sierologici attendibili

Occorrerà definire e monitorare ufficio per ufficio il numero massimo di accessi sostenibili, per evitare ogni assembramento, nelle aule e fuori dalle stesse. In assenza di tali condizioni la ripresa non potrà esserci.

2. Il personale amministrativo, lo smart working, i registri da remoto.

Per un pieno svolgimento dello smart working e, dunque, per limitare l’accesso del personale amministrativo agli uffici giudiziari, il principale presupposto è l’operatività da remoto sui registriL’abbiamo richiesto fin dall’inizio della crisi, e bene ha fatto la GEC a  chiederlo nuovamente nel recente incontro con il Ministro.

Non possiamo – allo stato – che prendere atto degli impedimenti strutturali e di sicurezza rassegnati dal Ministero della Giustizia in sede di Tavolo paritetico con il C.S.M..

Deve però essere chiaro che, in assenza dell’accesso da remoto, la presenza negli uffici del personale amministrativo sarà indispensabile e, dovendo essere garantite le misure precauzionali, si determinerà un inevitabile freno alla ripresa, alla quale si potrà supplire solo con una maggiore flessibilità degli orari, garantendo presidi di personale con turni al mattino e al pomeriggio.  Altrimenti il lavoro del giudice o del pubblico ministero sarà vano, perché non seguito dalla fase esecutiva che spetta al personale amministrativo. 

Chiediamo, allora, che il Ministero della Giustizia chiarisca con la dovuta urgenza quali interventi infrastrutturali e tecnologici intende adottare e quale sia la relativa tempistica, in quanto siamo convinti che consentire l’accesso da remoto sia la migliore soluzione per la salute pubblica. E se non lo si potrà fare oggi, per il domani occorrerà prendere atto che siamo nel terzo millennio.

3.    La ‘copertura normativa’: i dirigenti, il principio di coordinamento organizzativo e la centralità del magistrato.

Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020 (cfr. DDL n. 2463 Camera dei deputati), salve le ulteriori “letture” parlamentari, allo stato introducono finalmente una ‘copertura normativa’ alle iniziative rifluite nei necessari protocolli della prima ora, in sede locale, opportunamente sistematizzate dal CSM nelle linee guida.

Avevamo evidenziato la necessità di un intervento del legislatore che evitasse l’incontrollata semina di cause di invalidità nei procedimenti e l’intervento legislativo in sede di conversione va in questa opportuna direzione.

Già avevamo rilevato come la ‘fase 2’ rischi di essere all’insegna del federalismo giudiziario, non avendo il Governo ritenuto di assumersi la responsabilità di una opzione nazionale in merito agli  affari da trattare.

Non di meno, riteniamo che almeno in sede distrettuale debba essere attutito il rischio di una giustizia che tratti in modo differente, arbitrario, i cittadini, in ragione del principio di eguaglianza dinanzi alla legge.

Ci sembra questo il momento in cui il principio di ‘coordinamento organizzativo’, fra ‘i capi di corte’ e i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto, debba essere declinato nel concreto, come pure già evidenzia la preesistente normativa consiliare in tema di priorità nella trattazione degli affari.    

In questo tempo di emergenza, gli affari dovranno essere selezionati secondo un principio di ‘sostenibilità sanitaria’, valutando, nell’ambito del coordinamento, le peculiarità, strutturali e di contenzioso, dei singoli uffici giudiziari.  Così da poter dar conto in modo motivato delle scelte, non necessariamente omogenee, ufficio per ufficio. 

Non di meno, ci preme ribadire,  i giudici italiani non intendono abdicare al ruolo di interprete della norme processuali, anche in questa fase di emergenza.  L’indipendenza non è un privilegio, ma è una garanzia per i cittadini; per il magistrato è un doverequello di essere sottoposto solo alla legge e di avere l’onere di interpretarla con competenza e coscienza.

4.    Un proposta per il settore civile : la proroga del termine del 30 giugno 2020

Il Dl. n.18/2020,  con le modifiche finora approvate in sede di procedimento legislativo di conversione, consente il procedimento a trattazione cartolare e l’udienza da remoto.

È indispensabile che la legislazione emergenziale venga prorogata dal 30 giugno al 31 luglio 2020, con facoltà di procedere all’udienza de visu quando sussistano le condizioni di sicurezza. Ciò per una ragione di efficienza e di programmazione del ruolo del giudice civile: limitare tale disciplina fino al solo 30 giugno 2020  rischia di vanificare – dovendo tenersi in conto  il rispetto dei termini a difesa, necessari per la fissazione delle udienze nel periodo successivo al 11 maggio 2020 –  lo sforzo organizzativo, profuso  dai magistrati e dai dirigenti,  rendendo impossibile la calendarizzazione delle udienze per il mese di luglio. Del prolungamento il giudice civile dovrà avere contezza quanto prima,  per programmare le attività del mese di luglio. L’auspicio è che in sede di conversione si provveda alla richiesta estensione temporale del regime emergenziale.

5.    La remotizzazione nel settore penale e le garanzie.

Al di là del dibattito mediatico, in parte enfatizzato, sulla contrapposizione emergenza/garanzie, nei fatti  la ‘fase 2’  potrà consentire trattare quanto risulti urgente e possibile in relazione alle condizioni di sicurezza. Lo schema di conversione recepisce i protocolli fra i dirigenti degli uffici giudiziari e le stesse rappresentanze dell’avvocatura e inoltre introduce lo strumento dell’audizione da remoto nel caso dell’esame di testi qualificati: ausiliari del giudice, appartenenti alla polizia giudiziaria, consulenti, periti e la celebrazione a distanza anche dei procedimenti a carico di imputati liberi.

Una scelta per questa fase emergenziale da condividere, a fronte delle difficoltà dei settori dibattimento di molti uffici giudiziari, ancor più se integrata dalla proposta della GEC al Ministro di una norma che replichi il  co. 1 ter dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p. consentendo al giudice, anche su istanza di parte, di prevedere la comparizione personale, ove lo ritenga necessario e sussistano le condizioni di sicurezza.

Le prime esperienze nell’utilizzo delle piattaforme indicate dal Ministero dimostra che vi è una complessità nella gestione dell’udienza, che ne dilata non poco i tempi di preparazione e che si presta solo per la trattazione di un numero limitato di procedimenti, con pochi partecipanti, anche per la difficoltà di assicurare la contestuale visibilità.  Si tratta, appunto, di strumenti di emergenza e per l’emergenza, che però in questa fase risultano utili alla ripresa.

In questa prospettiva andrà valutato, anche sentita l’avvocatura, se per l’udienza de visu le esigenze sanitarie possano essere garantite altrimenti nel concreto, con adeguato distanziamento sociale nell’accesso e in aula. Non è un caso  che la partecipazione da remoto delle parti risulti, se approvata in sede parlamentare, una facoltà per il  giudice, in un certo senso una extrema ratio (ai sensi dei commi 12 bis e 12 quater dell’art. 83 del maxiemendamento,  come si coglie nelle espressioni  ‘possono essere tenute’, possono avvalersi’);   il che è anche per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nel penale come nel civile,  che  ‘possono essere assunte mediante collegamento da remoto’ .

Spetterà ai magistrati in modo responsabile, equilibrato e proporzionato ai beni in gioco, definire le modalità di trattazione dei procedimenti. Nella certezza che la legislazione dell’emergenza non potrà divenire la legislazione dell’ordinario e che il contraddittorio nella formazione della prova  non possa fare a meno della compresenza dei soggetti del processo.  

6.    Il futuro.

Dall’esperienza giudiziaria emergenziale potranno trarsi anche spunti di innovazione per il futuro.

In particolare dovranno sperimentarsi i pregi e i limiti della trattazione cartolare nel civile, della difesa con memorie scritte inviate a mezzo pec per le udienze a partecipazione facoltativa nel penale, quali  forme alternative di contraddittorio.

La differenza fra il settore penale e il settore civile si palesa in tutta la sua evidenza in questo frangente proprio in relazione alla piena esistenza del PCT e alla mancanza di un PPT integrato e realmente operativo.

Occorrerà  investire nel PPT evitando gli errori però commessi con il PCT: non si può adeguare la struttura del processo informatico al rito predefinito, pensato  senza la sua ‘ricaduta’ informatica.

L’oralità è un valore indiscusso, ma occorre verificarne la sostenibilità nel ripensare il codice di rito penale, commisurandola alle reali necessità: un eccesso di oralità rischia altrimenti di diventare un vuoto simulacro.

Di certo l’esperienza emergenziale potrà fornire anche spunti innovativi a maggiore garanzia dell’indagato: ad esempio l’interrogatorio delegato al Gip del luogo dell’esecuzione della misura cautelare, ex art. 294 c. 5 c.p.p., potrebbe essere svolto stabilmente da remoto, dinanzi al Giudice che ha emesso la misura cautelare, quindi con maggiore pienezza del diritto di difesa; o anche, l’escussione dell’appartenente alla polizia giudiziaria da remoto, potrebbe evitare che un teste qualificato debba sottrarsi alle incombenze di servizio, percorrere a volte centinaia di chilometri a distanza di anni dai fatti, solo per rileggere un verbale.

Di certo non si potrà operare con piattaforme che non siano pensate per il processo e che non si avvalgano di infrastrutture informatiche adeguate a sostenere la sfida tecnologica.

In questa fase di emergenza, formulare istanze di stabilizzazione degli strumenti appare senza dubbio improvvido.

Operando nella direzione tracciata con impegno e ponderazione, potremo, anche in questo ambito,  trarre insegnamenti da questa tragica esperienza della pandemia.

Il Presidente                                                      Il Segretario Generale 
Mariano Sciacca                                                        Francesco Cananzi