Contributo per il programma elettorale di Alessandra Salvadori – Presidente di sezione Tribunale di Torino

Elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale 6, 7, 8 marzo 2016 CARICHI ESIGIBILI E STANDARD DI RENDIMENTOPremessa: il peculiare statuto della magistratura. Carichi esigibili e standard di rendimento rappresentano il tentativo di rendere misurabile l'attività giudiziaria.

Elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale 6, 7, 8 marzo 2016

CARICHI ESIGIBILI E STANDARD DI RENDIMENTO 

  1. Premessa: il peculiare statuto della magistratura.

Carichi esigibili e standard di rendimento rappresentano il tentativo di rendere misurabile l’attività giudiziaria.

Non sembra superfluo ricordare come ciò sia strettamente connesso al peculiare statuto della magistratura.

Ed infatti, i magistrati  sono gli unici lavoratori dipendenti a non avere né un livello di prestazione, né un orario di lavoro determinati.

Quando ho assunto le funzioni di giudice, i colleghi mi hanno chiarito che, al di fuori delle udienze, non avevo alcun obbligo di presenza, ma soltanto quello di garantire la funzionalità dell’ufficio.

Questo ‘mandato in bianco’, pressoché coincidente con le modalità di svolgimento dell’attività di un libero professionista, rappresenta uno dei principali riconoscimenti dell’importanza e dell’assoluta specificità della funzione giurisdizionale.

Sottratto tanto agli usuali e limitanti parametri orari di un normale lavoratore, quanto all’esigenza, altrettanto condizionante, di raggiungere un determinato prodotto, al giudice spetta il fondamentale diritto-dovere di assumere, in piena autonomia, la responsabilità di lavorare in base alle sue concrete possibilità e alle esigenze che, di volta in volta, gli si presentino, continuando a studiare, scrivere e approfondire fino a quando ve ne sia la necessità, senza potersi trincerare dietro al superamento di un orario o di un numero.

Tuttavia, per il magistrato, a differenza del libero professionista, ad un diverso impegno non corrisponde alcuna variazione del corrispettivo percepito.

Agevole comprendere che questo peculiare trattamento abbia indotto a individuare nei magistrati una categoria di privilegiati e nella magistratura la sola o, quantomeno, la principale responsabile delle disfunzioni giudiziarie.

Se devo ‘solo’ garantire la funzionalità del mio ufficio, nel momento in cui l’arretrato e i tempi di trattazione aumenteranno mi sarà estremamente difficile, se non impossibile, poter dimostrare di avere davvero fatto tutto quanto era nelle mie capacità.

La crescente discrasia tra la pressante domanda di giustizia e l’evidente inadeguatezza della risposta ha determinato una sempre maggiore attenzione al profilo del rendimento dell’attività giudiziaria e ha portato ad assumere posizioni contrapposte, delle quali “standard di rendimento” e “carichi esigibili” sono divenuti i rispettivi vessilli.

Al di là delle contrapposizioni, il tentativo di rendere misurabile la produttività del giudice risponde a serie e concrete esigenze.

Ormai da circa dieci anni, una parte della magistratura ha chiesto la fissazione di un limite massimo di produttività, allo scopo di impedire che i magistrati siano sottoposti a richieste insostenibili da parte di dirigenti ansiosi di ottenere performance sempre maggiori.

Tale limite avrebbe, altresì, la funzione di marcare in modo netto il confine, oltre il quale le responsabilità dei ritardi e dei disservizi sarebbero esclusivamente addebitabili alle scelte politichee dipendenti da una oggettiva carenza di risorse.

A sua volta, il legislatore ha introdotto gli standard di rendimento, con il chiaro intento di eliminare supposte sacche di inefficienza e inoperosità, sottoponendo i magistrati a controlli più penetranti (art. 11, comma 2, lett. b del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160).

Ulteriore e decisiva ragione per individuare un limite quantitativo è quella di garantire un’adeguata qualità alla risposta giudiziaria nell’interesse preminente dell’utenza.

E’ un dato acquisito come l’efficienza (ovvero la capacità di raggiunge un certo obiettivo con il minimo possibile dispendio di risorse) non coincida con il mero aumento di produttività e rapidità, pare persino superfluo ribadire che la mera quantità non può, di per sé, mai essere considerata un valore positivo. La produttività è reale solo se mantiene una qualità adeguata, tale da essere almeno sufficiente a consentire un corretto, spedito e utile svolgimento della fase in corso e delle fasi successive; altrimenti, si risolve in numeri e in uno spreco di risorse. Ovviamente, neppure la qualità può essere intesa come astratta adesione a un modello di perfezione stilistica e giuridica dei provvedimenti giudiziari, perché deve anch’essa tener conto anche di altre esigenze del processo, tra cui l’adesione al principio della durata ragionevole (e dunque, di una adeguata quantità).

Qualità e quantità sono spesso parametri inversamente proporzionali in relazione ai quali è necessario individuare il punto di equilibrio.

Da ciò discende, innanzitutto, l’opportunità di definire un limite che contribuisca a garantire non solo una quantità minima, ma anche una qualità minima.

Le esigenze sottese sono, come anticipato, fondate e ragionevoli e non consentono di procrastinare ulteriormente l’individuazione – peraltro anche normativamente richiesta – di standard quantitatividell’attività giudiziaria. 

Il vero snodo critico è, dunque, come individuare tali parametri.

2.               Il numero unico: effetti collaterali.

Prima di affrontare nel dettaglio la questione, occorre riflettere sulle possibili conseguenze, anche a lungo termine, di un qualsiasi procedimento che si proponga di fissare un numero unico nazionale (o più numeri nazionali) attraverso una metodologia astratta .

Pretendere di uniformare la produzione a uno stesso livello su tutto il territorio nazionale, implica un’inaccettabile semplificazione che non consente di tenere conto delle molteplici peculiarità, non solo geografiche, insite in ogni singolo ufficio.

Il ‘numeretto’, propagandato quale panacea, se non dei problemi della giustizia, quantomeno dei problemi dei magistrati, e invocato a tutela di una magistratura stanca di essere sottoposta ad attacchi e pressioni in assenza di un tetto massimo esigibile, si rivolterebbe non soltanto contro la stessa magistratura, ma anche contro il servizio giustizia.

Ed infatti, l’adozione di un numero unico nazionalenon tiene conto delle molteplici variabili presenti nell’attività giudiziaria ordinaria.

In altri termini, si finirebbe per negare quella specificità della nostra funzione, proprio valutando la quale il legislatore ha esonerato i magistrati dal rispetto di un orario d’ufficio ed implicherebbe di trattare l’attività giudiziaria alla stregua di una qualsiasi attività produttiva.

Ma le variabili esistono e sono davvero tante (ad es. la consistenza dei ruoli, la maggiore specializzazione, il livello di organizzazione degli uffici, il turn over, la natura delle cause trattate).

Anzi, le variabili sono troppe e troppo sfumate per poter essere costrette in un modello astratto che, per poter condurre a un unico risultato, dovrebbe necessariamente essere semplificato.

Del resto, misurazioni effettuate senza tenere conto dell’aspetto qualitativo e della reale natura del lavoro svolto, introdurrebbero un limite completamente avulso dall’effettività dei flussi dei procedimenti, del carico giudiziario e delle condizioni specifiche di esercizio della giurisdizione sul territorio.

Quel numero o quei numeri unici, comunque li si voglia denominare, non potrebbero che rappresentare una media o una mediana delle prestazioni di tutti i magistrati addetti ad un certo settore.

Evidente, quindi, che molti magistrati e, in particolare, quelli in servizio nelle realtà più difficili, incontrerebbero notevoli difficoltà a rispettare quel parametro unico, mentre per altri quello stesso numero si porrebbe decisamente al di sotto delle loro concrete possibilità. 

In tal modo, come per qualsiasi approssimazione statistica attuata su un campione troppo ampio e variegato, si finirebbe inevitabilmente con il trattare in modo identico situazioni profondamente diverse.

Inoltre, laddove si voglia perseguire lo scopo dichiarato di ‘proteggere’ i magistrati da richieste eccessive, il numero unico dovrebbe posizionarsi ben al di sotto della media della produttività nazionale.

Un simile limite quantitativo determinato in difetto si risolverebbe non solo in un trattamento di ingiustificato favore per coloro che esercitano in realtà meglio organizzate, ma produrrebbe anche inevitabili, gravi effetti distorsivi.

– Innanzitutto, un limite di produttività, fissato necessariamente al di sotto della media nazionale per poter svolgere il suo scopo di tutela anche a favore dei magistrati che affrontano realtà difficili, si risolverebbe in un argomento ghiotto per chi sostiene che i magistrati non lavorano abbastanza. 

– Inoltre, un simile limite sarà prevedibilmente superato dalla maggior parte dei magistrati, i quali, seppur raggiuntolo, non si fermeranno, continuando a lavorare con coscienza.

Avremo dunque a che fare con un numero unico sistematicamente violato da una buona parte dei magistrati italiani.

– Si aggiunga che la rispondenza al dato di realtà di quel numero diverrà sempre meno sostenibile e, conseguentemente, il limite sarà destinato ad aumentare inesorabilmente, fino a raggiungere un livello che rappresenterà molto più del carico esigibile per buona parte dei magistrati.

– Ancora, a un aumento esponenziale della produttività non potrà che conseguire una netta caduta dei livelli qualitativi.

Esiste, infine, un residuale, temibile rischio, insito nell’adozione del numero unico.

Infatti, questa scelta presuppone che la stessa magistratura rinneghi le sue specificità, accettando un trattamento simile al cottimo, in  modo che non sarà affatto facile pretendere che la determinazione del limite numerico di produttività sia mantenuto nella esclusiva competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Non vi sarebbero più ostacoli logici a che il legislatore si sostituisca all’organo di autogoverno per stabilire i limiti minimi e massimi di rendimento dei magistrati, con analoghi approssimativi e non garantiti metodi statistici.

In sintesi, l’indicazione di un limite numerico predeterminato in astratto, invocato a tutela della magistratura, si presta ad inquinare la natura stessa della funzione giudiziaria e ad incidere pesantemente sull’indipendenza, con prevedibili ricadute sulla qualità del servizio.

Va ancora considerato come la richiesta di fissare un tetto massimo implichi logicamente la impossibilità di trattare con adeguata celerità tutti i procedimenti.

Nessun limite quantitativo può essere ragionevole se non tiene conto delle modalità di selezione degli affari.

In assenza di criteri predeterminati che indichino cosa deve restare indietro e non essere deciso e di fronte all’impossibilità di trattare con adeguata celerità tutti i procedimenti, si rischia la casualità, la scelta di quanto è di più rapida soluzione o, peggio, l’arbitrio.

Quanto fin qui premesso non consente, tuttavia, di ritenere soddisfacente un approdo che, per non ricorrere ad arbitrari e pericolosi esperimenti statistici, rinunci a priori alla individuazione di parametri quantitativi.

Occorre, invece, valutare possibilità alternative per individuare limiti quantitativi che risultino, sotto ogni profilo, ragionevoli. 

In proposito, si impone un’ultima notazione sul numero unico inteso quale limite massimo.

La stessa fissazione di un solo parametro che fissi la produttività estrema pretendibile da un magistrato contiene in sé, anche a prescindere dalle modalità di determinazione, delle carenze intrinseche che non consentono il pieno raggiungimento degli obiettivi sopra enucleati.

A ben considerare, un simile limite, proprio in quanto ‘massimo sforzo richiedibile’, ove rimanga l’unico parametro quantitativo, offre modestissime garanzie di arginare la deriva “produttivistica” cui si è assistito negli ultimi anni e che è diventata, progressivamente, talmente eccessiva da mettere a rischio la qualità, non solo del provvedimento giudiziario, ma anche della stessa decisione.

Se verifico che una persona può riuscire a completare circa 42 Km come massimo sforzo consentito nelle sue capacità di corsa, ciò non mi autorizza ad affermare che quella stessa persona potrà correre la maratona ogni giorno. Allo stesso modo, se un certo giudice sarà in grado di raggiungere una certa elevata performance in un periodo più o meno lungo della sua attività, ciò non equivale a dimostrare che anche in futuro egli riuscirà a mantenere quel risultato, senza mettere a rischio la qualità del suo lavoro o la sua salute.

Eppure, stabilendo esclusivamente il massimo carico esigibile si finisce con l’affermare che quello è l’unico limite, tendenzialmente, dunque, coincidente anche con il limite minimo di produttività pretesa.

In tal modo, il rischio di innescare comunque meccanismi perversi resta estremamente elevato: ove quel numero massimo sia stabilito onestamente, sarà talmente elevato da non costituire se non una difesa estrema; ove sia determinato in difetto sarà poco credibile e, soprattutto, si presterà ad essere sistematicamente superato.

Tutte le criticità esposte sarebbero risolte attraverso l’individuazione di criteri quantitativi che, da un lato, tengano conto delle peculiarità ambientali e, dall’altro, stabiliscano non soltanto un limite superiore di quantità massima, ma anche un limite inferiore di quantità minima.

Individuando, per ciascuna tipologia di lavoro ed ufficio, una cornice sufficientemente elastica, il sistema potrebberitrovare una flessibilità equilibrata ed intelligente.

Il singolo magistrato potrebbe, infatti, responsabilmente ed autonomamente, svolgere all’interno della fascia predeterminata l’attività che sarà in grado di svolgere adeguatamente tenendo conto di tutte le condizioni ambientali di riferimento.
 

3.    Lo stato dell’arte. La procedura ex art 37.

Nella ricerca di una soluzione praticabile, va considerata quella che, ad oggi, dopo circa dieci anni di polemiche e tentativi, rappresenta l’unica applicazione concreta che abbia trovato effettiva realizzazione.

Proprio in materia di carichi esigibili, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di poter adempiere il mandato del legislatore (che all’art. 37 parla di “carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno”disciplinando una procedura uniforme partecipata, invece di fornire delle indicazioni dettagliate nel merito.

Interessanti in proposito le ragioni addotte a sostegno della scelta di “autogoverno diffuso” (cfr. delibera CSM del 2.5.2012) compiuta per i carichiesigibili.  In particolare, estremamente valida la constatazione di come la valorizzazione del solo dato quantitativo possa condurre a effetti distorti(tra cui il serio rischio che gli uffici si impegnino prevalentemente sull’abbattimento del solo contenzioso seriale).

La via intrapresa dal CSM appare perfettamente adeguata per una serie convergente di ragioni.

In primo luogo, questa modalità consente un perfetto adeguamento alle peculiari situazioni concrete, con specifica attenzione alle difformità locali e addirittura sezionali, comportando soluzioni ‘su misura’ per ciascuna variegata realtà.

In tal modo, inoltre, non solo si garantisce il rispetto di quelle che sono le specificità dell’attività giudiziaria, ma trova anche conferma la imprescindibile necessità del coinvolgimento dell’organo di autogoverno nella determinazione di un qualsiasi parametro quantitativo.

Ancora, quanto suggerito dal Consiglio con la circolare citata e poi integrato e rafforzato con quella del 2015, impone di tenere conto della indicazione degli obiettivi da perseguire (riduzione della durata dei procedimenti, rendimento dell’ufficio) e dell’ordine di priorita’ nella trattazione dei procedimenti. Così consentendo, altresì, di garantire la qualità dell’attività giudiziaria intesa in termini di natura, peso e rilevanza degli affari trattati e di evitare scelte casuali o arbitrarie.

In aggiunta, la procedura consiliare, laddove prevede che ogni anno il carico esigibile venga determinato, previa audizione di tutti i magistrati dell’ufficio, con un margine di variabilità del 15 % in aumento o in difetto rispetto alla produttività dei precedenti quattro anni, inserisce un fondamentale strumento in grado di disinnescare, attraverso la concertazione, pericolosi automatismi e  adeguare i dati numerici al mutare delle condizioni.

I principali pregi del metodo appena descritto sono quelli di ribadire l’imprescindibilità del contributo della stessa magistratura nel determinare limiti quantitativi dell’attività giudiziaria in modo non avulso dalle variabili locali e dai criteri di selezione degli affari, così escludendo palesi disuguaglianze e ogni casualità e arbitrio.

Occorre allora chiarire come mai l’attuazione del disposto dell’art. 37 per la determinazione dei carichi esigibili non abbia comportato gli effetti auspicati da coloro che caldeggiano l’introduzione di limiti massimi di produttività a tutela dei magistrati.

Le principali carenze che rendono lo strumento inidoneo allo scopo possono essere individuate nelle seguenti:

– innanzitutto, l’art. 37 d.l. n.98/11 richiama il carico esigibile esclusivamente in riferimento all’attività di programmazione del dirigente, senza individuarlo come “numero magico” posto a tutela del singolo magistrato. Solo indirettamente, pertanto, il singolo magistrato potrebbe trovare “tutela” nella norma, poichè il CSM non dovrebbe approvare programmi di gestione che prevedano uno smaltimento di lavoro superiore alla capacità “produttiva” dei magistrati di ciascun ufficio;

– ancora, poiché viene determinato esclusivamente il massimo pretendibile, nella pressoché totalità dei programmi di gestione redatti dai dirigenti degli uffici questo limite superiore finisce con essere assolutamente coincidente con la produttività programmata e pretesa;

– inoltre, lasciare la determinazione dei carichi esigibili esclusivamente ai singoli uffici, può creare disparità fondate su motivi del tutto contingenti (differenti visioni dei dirigenti o rapporti di forza diversificati sul territorio) e comportare, in sede locale, condizioni di lavoro sperequate (in particolare, uffici simili, sia per dimensione organizzativa sia per natura e composizione della domanda di giustizia, potrebbero confrontarsi con obiettivi ingiustificatamente differenti tra loro);

– peraltro, parametri differenziati e determinati soltanto localmente sono inevitabilmente destinati a godere di poca autorevolezza e sono, dunque, inidonei a rappresentare verso l’esterno un serio discrimine tra responsabilità della magistratura e responsabilità politiche.

4.    Una proposta concreta. Coordinare carichi esigibili e standard di rendimento.

La ricerca di una soluzione passa necessariamente attraverso il superamento delle criticità da ultimo elencate.

Quanto al metodo, al fine di eliminare sperequazioni e restituire centralità all’organo di autogoverno, occorre integrare la procedura prevista dall’art. 37, inserendo una fase di verifica e comparazione tra i dati forniti dagli uffici.

Quanto ai parametri da individuare, come già evidenziato, è necessario indicare non soltanto il limite superiore, ma anche quello inferiore, in modo da individuare, per ciascuna tipologia di lavoro ed ufficio, una fascia all’interno della quale il singolo magistrato potrebbe, responsabilmente ed autonomamente, svolgere l’attività che, tenendo conto di tutte le condizioni ambientali di riferimento, sarà in grado di svolgere in maniera qualitativamente soddisfacente.

Il CSM ha già preso in considerazione l’opportunità di inserire una fase di verifica dei dati forniti dagli uffici, in modo da garantire una maggiore uniformità degli stessi.

Per poter disporre di una procedura idonea a determinare i dati quantitativi afferenti ai magistrati, si dovrebbe, pertanto, sollecitare il Consiglio a completare in tempi brevi la metodologia di elaborazione dei programmi di gestione.

Per la individuazione di parametri ‘a fascia’, invece, sembra indispensabile partire dagli istituti esistenti al fine di verificare se vi siano appigli normativi che consentano di stabilire una cornice piuttosto che un limite unico.

Un riferimento al limite minimo di produttività si rinviene nell’art. 11, comma 2, lett. b del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 laddove, ai fini della positiva valutazione di professionalità sotto il profilo della laboriosità, si richiamano gli standard di rendimento.

E’ noto che i due istituti dei carichi esigibili e degli standard di rendimento sono stati elaborati per finalità diverse.

I carichi esigibili previsti dall’art. 37 afferiscono all’attività di programmazione del dirigente, senza alcuna diretta implicazione su profili di responsabilità disciplinare o valutazione.

Gli standard di rendimento sono strumentali alle valutazioni di professionalità e non riguardano l’organizzazione e la gestione degli uffici.

Tuttavia, pur a fronte delle estrinseche diversità non è possibile negare  la loro intima connessione posto che la laboriosità di ciascun magistrato disegna – seppur indirettamente – anche la performance degli uffici che ne è la risultante.

La coerenza tra l’organizzazione e la valutazione del lavoro dei magistrati dovrebbe, dunque, rappresentare un presupposto necessario di un ordinamento giudiziario equilibrato.

Una soddisfacente soluzione di sintesi può soltanto derivare da un serio coordinamento tra i programmi di gestione di cui al citato art. 37 e gli standard di valutazione.

Ciò consentirebbe di fare leva sugli scarni dati normativi, per recepire e valorizzare le caratteristiche maggiormente funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

A tale scopo indispensabile, innanzitutto, depurare gli standard di rendimento da tutti i contenuti ipotizzati dall’apposita commissione.

Per come sono stati elaborati, infatti, gli standard rappresentano una vuota rincorsa produttivistica, in nessun modo funzionale a risolvere i veri problemi della giustizia o ad aumentarne l’efficacia (si pensi alla predisposizione di un meccanismo che introduce un incentivo a produrre sempre di più che tende, in potenza, all’infinito, attraverso standard “al buio”, all’assenza di ogni considerazione della natura e dei criteri di selezione delle cause trattate e alla valorizzazione della consistenza del ruolo in misura inversa, così da pretendere risultati maggiori proprio dai giudici che si trovano a gestire ruoli molto carichi).

Allo stato attuale, l’introduzione di standard siffatti aggraverebbe, in maniera inaccettabile, lacaduta dei livelli di qualità della giurisdizione.

Comprensibile, quindi, che gli standard di rendimento, per come sono stati concretamente riempiti di contenuto, risultino invisi alla stragrande maggioranza dei magistrati.

Adeguatamente determinato attraverso la medesima procedura partecipata utilizzata per i programmi di gestione, proprio dagli standard di ren

Il concetto di carico esigibile, al quale il legislatore è ricorso per individuare il limite massimo della produttività del magistrato, potrebbe mantenere la valenza di un principio generale e servire a determinare la soglia superiore.

La procedura di cui all’art. 37, integrata con alcuni correttivi opportuni, potrebbe essere utilizzata per determinare parametri quantitativi minimi e massimi omogenei e ritagliati sulle diverse situazioni di ogni ufficio.

La soluzione che si propone ha indubbi risvolti positivi:

– è immediatamente realizzabile, senza la necessità di interventi legislativi, in quanto si fonda sustrumenti esistenti già normativamente previsti;

– consente il superamento di tutte le principali criticità insite nelle attuali modalità di individuazione degli standard di rendimento e dei carichi esigibili.

Da segnalare, ancora, che in tal modo il CSM potrebbe finalmente  assolvere in modo adeguato al compito – a cui non provvede da circa un decennio – di determinare le soglie minime di produttività e che ciò eliminerebbe il rischio che, a fronte di un inadempimento prolungato, il legislatore possa sostituirsi all’organo di autogoverno acquisendo le conclusioni dellacommissione standard ostabilendo in modo autonomo gli standard di rendimento dei magistrati.

4.1          Una proposta concreta. I dettagli.

La soluzione ipotizzata può essere riassunta in sintesi nei seguenti passaggi.

a) Format art. 37. Il punto di avvio è costituito dai programmi ex art.37.

Per il settore civile, il nuovo modulo informatico realizzato con la previsione di campi obbligati o di campi a testo libero sintetici, allegato alla Risoluzione in materia di programmi di gestione ex art. 37 d.l. n.98 del 2011 – Disposizioni relative ai programmi di gestione per l’anno 2015 – Pratica num. 342/VV/2011, si presta già ad essere utilizzato anche a tale fine.

Tra le modifiche più significative introdotte con la delibera citata si evidenziano in particolare:

la semplificazione del format e la completa informatizzazione del medesimo;

la valorizzazione  dei criteri di priorità quale strumento per contemperare produttività dell’attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dai singoli.

Importante, poi, sottolineare come già l’attuale format consenta di adeguare l’indicazione alle dimensioni e alla peculiare organizzazione di ciascun ufficio, in quanto prevede la possibilità di indicare il carico esigibile quale dato pro-capite unico per l’intero ufficio o come dato pro-capite suddiviso per macromateria o come dato pro-capite per ciascuna sezione tabellare, ovvero in altro modo. Ciò dovrebbe permettere fin da subito di tenere conto adeguatamente della concreta suddivisione e specializzazione dei magistrati e di determinare molto più agevolmente il carico esigibile individuale per ciascun settore.

Analoghi format andrebbero predisposti anche per il settore penale (in relazione al quale anche l’ultima circolare ha ribadito la possibilità di redigere il programma a forma libera), con previsione di una indicazione numerica suddivisa per tipologie di affari (almeno collegiali, monocratiche da Gup e citazioni dirette), oltre che per materie e sezioni, ove esistenti.

b) Mediana. Il secondo punto prevede, sul modello operativo proprio della definizione degli standard di rendimento, la previa individuazione di gruppi di uffici aventi un’organizzazione simile (es. sezione unica promiscua; sezione civile e penale; più sezioni). Tendenzialmente andrebbero accorpati gli uffici composti di un numero analogo di magistrati (meno di …; più di…; più di…; e così via) e gruppi di sezioni che trattano materie analoghe, in modo da dare il giusto risalto alla minore o maggiore specializzazione dei magistrati.

All’interno di ciascun gruppo di uffici omogenei andrebbero, poi, effettuate delle comparazioni tra i dati relativi ai carichi esigibili indicati, al fine di ottenere una mediana nazionale pro capite distinta per ciascuno dei suddetti cluster.

Tale mediana andrebbe ovviamente determinata ‘a fascia’ (individuando una percentuale in aumento o in diminuzione) e non mediante la indicazione di un singolo numero.

c) Verifica e conferma. Il terzo punto prevede una fase di analisi dei piani di gestione con rafforzamento del ruolo e della funzione di garanzia del Consiglio Superiore della Magistratura. Siffatto compito potrebbe essere reso agevole ipotizzando una verifica soltanto per gli uffici che abbiano fornito indicazioni palesemente al di fuori del range.

Attraverso un’interlocuzione mirata a comprendere le ragioni del significativo divario rispetto al dato fornito da uffici analoghi, sarebbe possibile una conferma dei carichi esigibili indicati, anche se molto difformi dalla mediana, laddove gli stessi risultassero giustificati dalle specifiche condizioni concrete (a titolo esemplificativo, uffici giudiziari in cui il penale collegiale è prevalentemente relativo a processi con detenuti per associazione mafiosa o uffici giudiziari con numerosissime cause civili ultradecennali complesse, ovvero uffici giudiziari eccezionalmente ben organizzati o con cause perlopiù molto semplici e recenti).

In tal modo, tutte le indicazioni fornite dagli uffici e rientranti nella fascia o che, sebbene difformi, abbiano superato positivamente il vaglio successivo, potrebbero essere prese come base per la determinazione del valore del carico esigibile e dello standard di valutazione per i giudici di quell’ufficio (o meglio per i giudici che trattano quella materia o che sono assegnati a quella sezione).

Il Consiglio potrebbe inoltre predeterminare, indirettamente, quali livelli di produttività, conseguentemente “eccessivi”, possano temperare o ridurre alcune forme di responsabilità disciplinare.

d) Individuazione dei carichi esigibili e degli standard di rendimento. Sulla base delle indicazioni confermate e “validate” (dall’essere incluse nel range ovvero a seguito di apposita verifica), sarebbe agevole calcolare il carico esigibile.

Analoga procedura potrebbe essere utilizzata per la determinazione degli standard di rendimento.

In proposito, si potrebbe ipotizzare semplicemente di ridurre di una adeguata percentuale, da definire, il parametro risultante quale carico esigibile, ovvero, di inserire nei format la richiesta agli uffici di indicare sia il limite massimo sia il limite minimo di produttività.

Resterebbero da prevedere unicamente le modalità di calcolo per gli uffici che abbino indicato parametri ‘fuori fascia’ e che non abbiano superato la verifica. Il Csm potrebbe determinare il valore dei paratri massimi e minimi di questi uffici, tenendo conto dei risultati della specifica interlocuzione svolta e del valore più prossimo indicato da uffici validati appartenenti allo stesso cluster.

Così procedendo, i valori dei carichi esigibili e degli standard di rendimento (carico esigibile quale massimo, standard di rendimento quale minimo pretendibile) sarebbero raccordati tra loro e noti ex antenonchè individuati in concreto attraverso una previa partecipazione ed interlocuzione con i magistrati.

La procedura descritta consentirebbe poi di ottenere dei parametri predeterminati di valutazione delle prestazioni dei magistrati idonei a garantire prestazioni qualitativamente e quantitativamente adeguate, considerando, da un lato, le specifiche e variegate situazioni concrete e, dall’altro lato, assicurando una soddisfacente omogeneità sul territorio nazionale.

Infine, tali dati quantitativi risulterebbero non astratti, ma aderenti alle specificità concrete di ciascun ufficio; non ingiustificatamente identici, ma coerenti a livello nazionale, e, soprattutto, terrebbero entrambi conto dei criteri di priorità, quale strumento idoneo a contemperare produttività dell’attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dei carichi di lavoro dai singoli, in relazione alla realtà del singolo ufficio.

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