Contributo per il programma elettorale di Bianca Ferramosca – Giudice Tribunale Roma

Occuparsi oggi di pari opportunità in magistratura non significa più trattare temi limitati alla tutela di una giovane minoranza di genere: su un totale di 9.098 magistrati in servizio, infatti, le donne sono 4.553 mentre gli uomini si attestano a 4.545 e si registra, ormai da qualche anno, una sensibile prevalenza di donne tra i vincitori dei concorsi per l'ingresso in magistratura.

Elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale 6, 7, 8 marzo 2016

 LE PARI OPPURTUNITA’ IN MAGISTRATURA

Occuparsi oggi di pari opportunità in magistratura non significa più trattare  temi limitati alla tutela di una giovane minoranza di genere: su un totale di 9.098 magistrati in servizio, infatti,  le donne sono 4.553 mentre gli uomini si attestano a 4.545 e si registra, ormai da qualche anno, una sensibile prevalenza di donne tra i vincitori dei concorsi per l’ingresso in magistratura. L’indicato dato numerico impone, quindi, che l’analisi di genere divenga ordinario  approccio sistematico nell’affrontare tutte le questioni afferenti alla gestione degli uffici ed all’organizzazione del lavoro giudiziario, tenendo conto che, in Italia, la donna in magistratura rispecchia il modello sociale della donna italiana cui, nonostante l’evoluzione normativa – vuoi per tradizione e costume vuoi per carenza di servizi socio-assistenziali – è rimessa in via pressoché esclusiva la cura della famiglia.

Unità per la Costituzione ha sempre portato i temi delle pari opportunità sul piano ordinamentale e concreto esprimendo, nelle ultime due Consiliature, le uniche donne componenti togate del Consiglio Superiore della Magistratura e garantendo una partecipazione attiva e stimolante negli organismi  istituzionali di parità operanti nel circuito dell’autogoverno in sede centrale e decentrata oltreché nell’importante azione dell’Associazione Donne Magistrato Italiane.

La storia degli interventi normativi ed amministrativi del CSM è ricca di iniziative che hanno tentato e ancora oggi tentano di assicurare una effettiva parità in tutti i settori della vita professionale dei magistrati anche se non si può certamente dire ancora raggiunta la concreta parità di genere sia nelle opportunità iniziali sia negli obiettivi finali della vita professionale delle donne giudici.

Contribuire in sede associativa a superare gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento del difficile equilibrio tra l’impegno nella professione e la cura della famiglia costituisce non solo per le donne giudici, ma per tutto l’ordine giudiziario, un obiettivo primario ispirato agli alti valori Costituzionali di pari opportunità, di tutela della persona, di valorizzazione dei doveri di assistenza famigliare e di solidarietà sociale garantiti dagli artt. 29, 30 e 37 Cost. Nella indicata prospettiva, intendiamo approfondire temi e possibili linee di intervento che possano supportare future azioni del sistema di autogoverno ovvero ispirare interventi legislativi, tra i quali:

–  Accorgimenti diretti ad evidenziare, in sede di redazione dei progetti tabellari e loro successive variazioni, i dati sensibili in un’ottica di genere  ( quali: redazione di elenco dei magistrati in servizio distinti per genere con indicazione della sezione/settore di appartenenza, dei  magistrati in stato di gravidanza e/o impegnati nella cura di figli di età inferiore ai 3 anni, della fruizione dei relativi congedi e della eventuale sostituzione con magistrati distrettuali) così da consentire ai Consigli Giudiziari e, nell’ambito degli stessi, ai Comitati Pari Opportunità, di valutare le scelte organizzative operate dai capi degli uffici anche con riferimento alle esigenze di tutela della maternità ed alle previsioni di tutela di genere stabilite nella circolare sulla formazione delle tabelle;

– La concreta valutazione dei risvolti organizzativi connessi con le esigenze di tutela della maternità e della genitorialità in sede di periodica pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti ordinari, che dovrebbe indurre a prevedere doverose eccezioni alla scelta tendenziale di mantenere una percentuale di scopertura uguale per tutte le sedi giudiziarie in favore di quegli uffici che – per le non ampie dimensioni, l’elevato tasso di avvicendamento dei magistrati in servizio e la gravosità dei carichi di lavoro – più difficilmente di altri possono fare fronte alle necessità connesse alle sostituzioni di magistrate in maternità ed alla riorganizzazione degli uffici in funzione del contemperamento delle esigenze di cura della prole.

– Il potenziamento  numerico dei  magistrati distrettuali e la tendenziale coincidenza tra la loro specializzazione effettiva ed il ruolo da ricoprire ( quantomeno con riferimento alle macro-aree civile/lavoro e penale) che garantirebbero, insieme, pari opportunità alla categoria dei magistrati distrettuali rispetto ai colleghi che lavorano nei diversi circondari ed efficace attuazione del principio interpretativo, espresso dal CSM nella risposta a quesito del 13 maggio 2010, di assicurare  in concreto la prioritaria assegnazione di detti magistrati alla sostituzione di magistrati assenti per maternità, i cui ruoli, in difetto di effettiva supplenza, assumono sovente caratteristiche di ardua gestibilità nel periodo più delicato del rientro in servizio della magistrata con prole in tenera età da curare, con conseguente richiesta al CSM di monitoraggio ogni 6 mesi presso le Corti di Appello e le Procure Generali della destinazione dei magistrati distrettuali e della tipologia dei posti vacanti da coprire temporaneamente.

– L’ampliamento dell’ambito applicativo e l’effettiva operatività dell’istituto dei provvedimenti organizzativi ex par. 45 della circolare sulle tabelle che rappresenta, de iure condito, l’unico strumento di flessibilizzazione del lavoro in funzione conciliativa a disposizione dei/delle magistrati/e impegnati/e  nella cura della prole entro i tre anni.   

Monitoraggi svolti sia in ambito nazionale che in ambito decentrato hanno evidenziato criticità applicative dell’istituto connesse alla limitatezza dei casi di ammissione all’esonero rispetto alle potenziali situazioni di difficoltà in cui il magistrato può trovarsi nel corso della vita professionale e alla sua scarsa applicazione, che si spiega sovente con le remore personali delle interessate ( legate alla volontà di non pregiudicare l’organizzazione del lavoro, evitare polemiche e non danneggiare i colleghi ), cui fanno da pendant la carenza di direttive dei dirigenti degli uffici, la difficoltà di pensare ad una modulazione del lavoro compatibile con le esigenze di tutti i magistrati dell’ufficio, specie in tribunali particolarmente gravati, ma anche la carenza di una cultura di genere veramente sentita negli uffici giudiziari.

A tal fine, L’ampliamento dei casi ammessi all’esonero ( ad esempio elevando il limite di età della prole minore ovvero prevedendo anche le esigenze di cura di prole e/o famigliari affetti da gravi patologie, a prescindere dall’età) ed una più marcata procedimentalizzazione dell’iter necessario all’adozione dei provvedimenti di cui al par. 45 citato – con la previsione di un termine congruo per l’interpello del magistrato in procinto di rientrare in servizio e la formalizzazione scritta della interlocuzione con l’interessata e gli altri giudici in servizio– potrebbero concorrere ad una rivitalizzazione dell’istituto in termini di condivisione negli uffici delle scelte organizzative orientate in ottica di genere con innegabili ricadute positive in termini di efficienza del servizio giustizia e maggiore diffusione della cultura di genere.

– Possibili forme di flessibilità della prestazione lavorativa che consentano, in taluni specifici casi di particolare gravità e rilevanza, temporanee riduzioni effettive del carico di lavoro nel solco delle prospettive di riforma cui fa riferimento la Deliberazione assunta dal CSM il 12 maggio 2005 e, più recentemente, riprese nelle delibere del 3  luglio 2013 e del 24 luglio 2014.

L’esperienza concreta negli uffici dimostra che, spesso, la rimodulazione organizzativa della prestazione lavorativa di cui al citato par. 45 – che, come è noto, non consente una riduzione del carico di lavoro ma solo una riduzione della presenza in ufficio della donna giudice – non riesce a compensare le difficoltà connesse alle esigenze di cura della prole o, comunque, di assistenza famigliare che, potendo assorbire gran parte dei tempi di vita della lavoratrice, rendono insostenibile un carico di lavoro ordinario, a prescindere dal mero dato della presenza in ufficio.

Inoltre il deficit di produttività o di diligenza che può avere il magistrato in precisi periodi della vita professionale può comportare gravi conseguenze anche sul piano disciplinare ove si consideri che parte significativa delle azioni disciplinari per illecito da ritardo conseguono a periodi in cui il magistrato incolpato non è stato in grado di adempiere esattamente ai propri doveri per situazioni personali o famigliari contingenti che, magari,  non arrivano realmente ad avere una portata esimente.

Dunque la momentanea crisi lavorativa, dovuta a ragioni meritevoli di protezione, può comportare una condanna disciplinare che verosimilmente inciderà sull’intera vita professionale del magistrato. 

Nella ritenuta inapplicabilità al personale di magistratura dell’istituto del part-time, l’introduzione, seppure in via di eccezione, di forme di impiego flessibile (quali il lavoro a tempo parziale verticale a quota fissa) opererebbe nel senso di un bilanciamento tra i valori tutelati dall’art. 97 Cost e dagli artt. 29, 30 e 37 Cost.: “lo scopo è di consentire agli uffici di avvalersi dell’attività di magistrati che, altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti, come avviene attualmente, a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro, e dall’altro di assicurare a questi magistrati il diritto all’espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione. Il beneficio, come emerge con evidenza, è duplice: per l’ufficio, che recupera energie lavorative, e per il magistrato, il quale non viene costretto ad assenze non desiderate ed all’inevitabile perdita di professionalità conseguente a lunghi periodi di inattività” ( queste le valutazioni ancora attuali espresse dal CSM nella delibera del 10 aprile 1996).

Sotto altro profilo, il ripristino di condizioni di partenza paritaria tra i due generi, con una disciplina ispirata ai criteri della uguaglianza sostanziale, garantirebbe alle donne in magistratura un percorso professionale di valore e qualità e, con esso, migliori chance di progressione futura.

– Monitorare il “nuovo volto” della dirigenza giudiziaria conseguente al massiccio turn overimposto dalle recenti innovazioni ordinamentali, come introdotte dal d.l. n. 90/2014, con la riduzione a 70 anni dell’età lavorativa, al fine di verificare se l’aumento degli approdi femminili ai posti direttivi e semidirettivi –  già registrato dal CSM nella delibera del 24 luglio 2014, all’esito di un monitoraggio sulla partecipazione delle donne al processo decisionale – raggiunga percentuali analoghe a quelli maschili e, comunque, proporzionali agli ingressi delle donne nell’ordine ed, in caso di perdurante sottorappresentazione delle donne giudici nei ruoli direttivi e semidirettivi, individuarsi criteri di effettiva valorizzazione delle magistrate nella selezione dei dirigenti, che tengano conto della difficoltà per le donne di svolgere attività collaterali nel periodo in cui normalmente è più stringente l’attività di cura all’interno della famiglia e della minore mobilità che caratterizza il percorso professionale delle donne;

– L’adozione di azioni positive, quali la previsione di quote di risultato, che consentano di risolvere il problema della sottorappresentazione delle donne magistrato all’interno del CSM, dei Consigli Giudiziari e del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, come individuate dal CSM nella delibera del 2 aprile 2014, nella consapevolezza che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali è elemento di giustizia sociale e condizione necessaria al migliore funzionamento di una società democratica.

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