Contributo per il programma elettorale di Francesco Minisci – Sostituto Procuratore della Repubblica Roma

Il Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria approvato con delibera del CSM del 27 luglio 2015 ha introdotto una riforma strutturale e radicale nel sistema delle nomine per gli incarichi direttivi e semidirettivi.

Elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale 6, 7, 8 marzo 2016

NUOVO TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA

Il Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria approvato con delibera del CSM del 27 luglio 2015 ha introdotto una riforma strutturale e radicale nel sistema delle nomine per gli incarichi direttivi e semidirettivi. Per usare una espressione  che ha accompagnato i primi commenti alla nuova circolare, si è passati dalla aggettivazione alla oggettivazione, dalla valorizzazionedi profili che talora non contenevano dati di riscontro o elementi inadeguati rispetto all’incarico da ricoprire, alla possibilità di valutare figure professionali sulla base di un percorso di carriera fondato su dati di fatto certi, verificabili ed in grado di offrire una pesatura reale sulle capacità di ogni singolo aspirante, così da consentire una valutazione comparativa idonea a scegliere i dirigenti migliori, obiettivo imprescindibile da perseguire.

Si è passati dal “siamo tutti bravi” fatto di parole al “perché e sulla base di cosa siamo bravi”, sulla base di elementi oggettivi e di risultati ottenuti.

Va sottolineato che in questa fase iniziale di applicazione della nuova circolare un ruolo fondamentale è stato svolto dai Consigli Giudiziari – (sia dalla componente togata che dalla componente amministrativa, alla quale va fatto un plauso per l’abnegazione con cui svolge i propri compiti, pur nella ormai cronica carenza di organico) – il cui ruolo nel panorama del governo autonomo è sempre più importante. I Consigli Giudiziari hanno svolto l’attività di primi interpreti e primi applicatori del Testo Unico, redigendo numerosi pareri e applicando le numerose norme di dettaglio contenute nella nuova circolare, così valorizzando i diversi indicatori presenti nei singoli profili professionali da cui desumere l’idoneità a ricoprire l’incarico richiesto.

L’impatto del Nuovo Testo Unico è stato ancor più significativo poiché la sua approvazione è coincisa con due imponenti pubblicazioni di posti, quella del 30 giugno 2015 e quella del 23 settembre 2015 (per un numero di 217 posti tra direttivi e semidirettivi), con conseguente aumento della platea degli aspiranti rispetto al passato.

Uno snodo fondamentale nel nuovo sistema è rappresentato dall’autorelazione, che rappresenta ormai il fulcro di tutta la procedura. Questa scelta operata dal Consiglio Superiore della Magistratura è stata quanto mai opportuna poiché favorisce in maniera puntuale l’opera ricognitiva e ricostruttiva della carriera da parte del singolo magistrato, l’unico a conoscenza del proprio percorso professionale, tanto che nella redazione del rapporto informativo il Dirigente  – per gli indicatori e gli elementi riguardanti un periodo precedente alla compresenza nello stesso Ufficio – si limita a confermare quanto segnalato dall’aspirante.

Pertanto, la non necessità di inserire i documenti – pur presenti negli atti di carriera del magistrato – a corredo della domanda e a comprova di quanto affermato dal richiedente e confermato dal Capo dell’Ufficio rappresenta un atto di fiducia nei confronti del singolo, un importante cambio di rotta mediante il quale la magistratura finalmente inizia a fidarsi di se stessa.

Si tratta di una scelta che rappresenta un primo significativo passo verso l’eliminazione di quella sorta di autodiffidenza che ci ha accompagnato negli ultimi anni, in netto contrasto con gli atti di fede concessi a soggetti sui quali maggiori approfondimenti sarebbero stati e sono certamente necessari (basti pensare a quanto avveniva fino a poco tempo fa in materia di gratuito patrocinio la cui concessione passava attraverso una semplice autocertificazione da parte anche del delinquente più incallito, ed ancora a quanto avviene ancora oggi nella materia dei colloqui in carcere, nella quale ai familiari, anche dei mafiosi, è richiesta una semplice autodichiarazione circa il rapporto con il detenuto per avere diritto di accesso ai colloqui).

Ed allora sarebbe opportuno (rectius: necessario) estendere questa nuova impostazione anche alle valutazione di professionalità. Si pensi alla farraginosa procedura dell’acquisizione dei provvedimenti e dei verbali a campione che crea non poche difficoltà ai singoli o agli Uffici, materia nella quale si potrebbe prevedere l’introduzione di una autocertificazione del magistrato (salvo poi farlo rispondere, in caso di non corrispondenza tra il dichiarato e il vero, in sede disciplinare e penale).

Il Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria offre uno spunto di grande importanza: tenuto conto della varietà degli indicatori e della loro eterogeneità, tutto può essere importante per la valorizzazione del proprio profilo professionale. Ciò ha radicalmente modificato l’approccio culturale e metodologico su come trattare le proprie esperienze – tutte importanti  e valutabili – e per questo motivo è necessaria una accurata formazione dei magistrati – fin dall’inizio della carriera – sulle modalità attraverso le quali valorizzare il proprio profilo e, di conseguenza, su come redigere l’autorelazione (attività in ordine alla quale subito dopo l’introduzione del nuovo T.U. i colleghi hanno incontrato non poche difficoltà).

L’autorelazione deve essere un atto a formazione progressiva, la cui redazione inizia fin dal tirocinio e raccoglie, via via, attraverso un’opera di continuo aggiornamento, tutte le attività e le esperienze svolte negli anni, secondo quanto previsto dagli indicatori generali e specifici previsti dalla nuova circolare.

Ma come si può favorire e facilitare questo nuovo approccio culturale? Si ribadisce la necessità di una accurata formazione dei magistrati, finalizzata a far conoscere ciò che è rilevante, utile e necessario per aspirare agli incarichi direttivi e semidirettivi.Arrivare a ricoprire questi incarichi è un punto di arrivo, ancorchè intermedio e non finale, a seconda dei casi, che parte da lontano, dagli inizi del proprio percorso professionale e il bagaglio necessario si forma giorno per giorno.

Sotto questo profilo è auspicabile che il CSM organizzi, in sede decentrata ed uniforme per tutti i distretti, degli incontri di studio sul Nuovo Testo Unico, aventi ad oggetto i nuovi indicatori previsti e le modalità di formazione e redazione progressiva dell’autorelazione. Una formazione periodica che deve essere svolta dal CSM, il quale non deve abdicare allo svolgimento di questo tipo di formazione che spetta all’organo di governo autonomo e non ad altre strutture, perché è il CSM che poi, in sede di nomina, andrà a valutare la carriera di ogni singolo magistrato.

Come tutte le riforme che modificano in modo sensibile  un assetto, anche il Nuovo Testo Unico presenta alcune ombre che, nel prossimo futuro, meriteranno una attenta riflessione in chiave modificativa. Si tratta, ad esempio, del profilo riguardante le equipollenze dei pareri redatti dai Consigli Giudiziari che, per posti omologhi, hanno una validità di quattro anni.

Ebbene oggi, contrariamente alle normativa previgente, le equipollenze sono state significativamente ridotte. Se ciò in taluni casi risulta certamente opportuno in ragione del fatto che ogni aspirante viene valutato tenendo conto della specificità dell’Ufficio che si intende dirigere, in altri altri la riduzione delle equipollenze appare poco comprensibile. Ed infatti, il magistrato che ha avuto un parere nel quadriennio per Procuratore della Repubblica, se avanza una nuova domanda per ricoprire il posto di Procuratore Aggiunto deve vedersi rilasciare un nuovo parere effettivo (stesso discorso per Presidente di Tribunale- Presidente di Sezione). E’ evidente che nel caso ora citato valga la regola del “nel più c’è il meno”, per cui appare arduo pensare e, soprattutto scrivere in un parere, che chi è idoneo a fare il Procuratore Capo non è in grado di fare il Procurarore Aggiunto.

In ogni caso, e fatti salvi i fisiologici aggiustamenti da effettuare in fase di assestamento e nonostante le difficoltà che tutti (singoli magistrati, Capi degli Uffici, Consigli Giudiziari e CSM) stanno incontrando  in questa prima fase di metabolizzazione delle novità, il nuovo T.U. oltre ad essere rivoluzionario per molti aspetti, ha operato una sorta di “operazione semplicazione” (oltre che di maggiore trasparenza) della procedura di conferimento degli incarichi: oggi, meglio che nel passato si sa cosa serve per ricoprire gli incarichi e dove inserirlo. E soprattutto tutto è contenuto, con chiarezza, in un unico testo. Certamente qualcosa andrà rivisto e modificato, ma le prime fasi applicative daranno indicazioni sotto questo profilo.

La stessa operazione di semplificazione il CSM dovrebbe adottarla per il resto delle proprie competenze: si pensi in particolare alle valutazioni di professionalità (i verbali a campione, ad esempio, a cosa servono per come sono concepiti?) e alla materia tabellare, in cui le circolari e gli interventi si sono stratificati nel tempo e proprio per questo contengono talora delle contraddizioni perché redatte negli anni da mani e teste diverse. Ciò rende difficile il lavoro dei colleghi che trascorrono giornate intere negli archivi per cercare gli atti e per i Dirigenti nella fase organizzativa degli Uffici.

La parola d’ordine deve essere semplificazione perché consente di dedicare più tempo e con maggiore qualità a quello per cui abbiamo giurato e veniamo pagati: la celebrazione delle udienze e la redazione dei provvedimenti, fine ultimo e primario della formazione del nostro profilo professionale e dell’assunzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

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