Corte Giustizia 5.6.2018 su La nozione di coniuge nel diritto eurocomunitario

La nozione di «coniuge» è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione interessato

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 5 giugno 2018, causa C-673/16

K. Lenaerts, presidente, M. Ilešič (relatore)

Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Familiari del cittadino dell’Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali

1)      In una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

2)      L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38.