COVID – 19 e i Palazzi di Giustizia. I D.P.I. previsti e quelli praticabili

di Baldo Pisani in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

Sommario: 1. Premessa  –  2. Gli interventi del Ministero della Giustizia – 3. Riflessioni – 4. La qualifica di datore di lavoro – 5.L’avvio della c.d. Fase 2 – 6. Un’interpretazione costituzionalmente orientata.   

1.   Premessa  

La pandemia dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità derivante dal virus denominato COVID – 19 ha avuto un impatto dirompente e trasversale in ambito sociale, economico e, di conseguenza, normativo.

La globalizzazione sistemica ha reso inesorabile l’amplificazione spazio temporale del rapporto causa effetto, sicché su veloci binari paralleli hanno iniziato a proiettarsi il numero dei contagiati, il decremento del PIL, la produzione normativa, le tensioni geopolitiche.

E’ noto che i momenti di crisi severa proiettano sulle questioni irrisolte una luce ancor più intensa, spingendo verso soluzioni che, ove non adeguatamente preparate, rischiano di porre in fibrillazione i principi che quotidianamente l’operatore del diritto e più in particolare il magistrato deve applicare e far rispettare.

Il microscopico coronavirus ha scosso le colonne portanti dei massimi sistemi, reso quantomeno discutibile l’applicazione concreta della gerarchia delle fonti del diritto, e ci ha condotto nell’ambito del diritto dell’emergenza.

Tutti conosciamo la fluida essenza di alcuni concetti quali quelli della necessità e dell’urgenza, e parimenti apprezziamo gli incastri esegetici che derivano dalla clausola in quanto compatibili, figlia di un susseguirsi di norme non solo di rango legislativo: ebbene, il diritto dell’emergenza ci ha trovati ben allenati, ma forse non ancora pronti ad accettare (vedremo quanto supinamente) l’essere magistrati o lavoratori del settore giustizia e correre il rischio di lavorare spesso senza la garanzia di un’adeguata sicurezza nell’epoca del COVID –  19 la cui durata, purtroppo, non coincide con la scadenza prevista per la sospensione dei termini latu sensu procedimentali stabilita ad hoc.

I massimi sistemi cercano un loro nuovo equilibrio tra disquisizioni sulle libertà costituzionali, traslazione del processo nella stanza virtuale, mentre sulla terra, o meglio in prossimità della tastiera dell’ufficio o del microfono dell’aula di udienza ci chiediamo se lavoriamo in condizioni di sicurezza e quali piccoli, ma importanti dispositivi, ci sono stati forniti o, in mancanza, chi avrebbe dovuto fornirli.

E’ incisiva l’immagine televisiva del tempestivo adeguamento del palazzo di giustizia della città tedesca di Coblenza con le barriere in plexiglass, ma non per la consuete rapidità ed efficienza teutoniche, bensì perché in Germania si sono dovute adeguare strutture esistenti, mentre spesso in Italia, forse è bene ricordarlo, la necessità di ricorrere al diritto dell’emergenza, ha  sollevato il lieve velo che  ricopriva le note carenze dell’edilizia giudiziaria e non solo (si pensi anche a quella carceraria e scolastica, e non è problema certo di poco conto).

E’ vero che la telematica nel processo penale è il futuro (ho da poco terminato la mia esperienza quinquennale di RID), ma la telematica non può costituire una strada alternativa preferenziale perché il sistema reale, e non quello virtuale, non riesce sempre a porsi nelle adeguate condizioni di sicurezza.

  1. Gli interventi del Ministero della Giustizia

Recentemente diverse Circolari ministeriali e comunque atti di indirizzo amministrativo si sono susseguiti al fine di tamponare le diverse emergenze e, comunque, di guidare gli uffici giudiziari ubicati in Regioni con una situazione sanitaria del tutto variegata.

La Circolare 6 marzo 2020 prot 47725.U del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi avente ad oggetto “Indicazioni operative per la  prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus” prevede al punto 4 “…in via meramente preventiva e cautelare, codesti uffici potranno procedere all’acquisto di un numero limitato di DPI, costituiti da filtrante respiratorio (preferibilmente FFP2 o FFP3 o in mancanza di mascherine chirurgiche) da utilizzare come presidio di primo soccorso in vista di potenziali necessità conseguenti all’eventuale manifestarsi di casi di contagio ovvero di casi di contatto stretto, ovvero da destinare a coloro che si prendono cura nell’immediatezza di un caso sospetto”, secondo quanto riportato nell’allegato 4 del DPCM del 1 marzo 2020”.

Ritengo sia interessante sottolineare l’indicazione derivante dall’espressione numero limitato di DPI: la proiezione di acquisto in un primo momento  – verosimilmente anche per le non univoche indicazioni scientifiche –  si pone quale prudenziale, e, tuttavia, non esaustivamente ispirata al principio di completezza delle tutele che dovrebbe improntare lo status dei lavoratori.

Il 2 aprile 2020, con nota prot 0059011.U si dedica ai D.P.I. un intervento avente appunto ad oggetto: “Approvvigionamento dei D.P.I. per il personale amministrativo e di magistratura impegnato nell’espletamento dei servizi essenziali presso gli Uffici giudiziari”.

L’emergenza è esplosa con quotidiani aggiornamenti nazionali, europei, mondiali.

La nota evidenzia che “giungono all’attenzione di questo Dipartimento attraverso i canali tradizionali nonché nelle call conference con gli uffici distrettuali, numerose segnalazioni relative alla difficoltà da parte degli uffici giudiziari di approvvigionamento dei D.P.I. e, in particolare delle mascherine protettive delle vie respiratorie, nonostante siano stati espressamente autorizzati all’acquisto dei detti dispositivi con circolare del Capo Dipartimento prot. n.ro 47725 del 6 marzo 2020”.

Come si è detto, nella Circolare del 6 marzo l’acquisto dei DPI viene indicato quale soluzione  residuale rispetto ad altri interventi quali il distanziamento e le misure di igiene, mentre nella nota del 2 aprile, fermo restando il principio dell’acquisto quantitativamente prudenziale, si modifica la prospettiva e si scrive che gli uffici, nonostante l’autorizzazione, non sono riusciti a procurarsi i D.P.I..

E’ interessante riflettere sulla considerazione delle dinamiche presenti sul mercato, nel quale, anche gli attori con notevole peso ponderale ed economico concretizzavano difficoltà per l’acquisto di non poco momento, per cui la posizione del singolo ufficio giudiziario, pur autorizzato, si poneva con una forza contrattuale sostanzialmente marginale.

Nella nota del 2 aprile si asserisce Non vi sono precise indicazioni in merito alla necessità dell’uso dei D.P.I. per i dipendenti pubblici essenziali diversi dalla Sanità ai fini della prevenzioni del contagio da COVID – 19”.

Il filo conduttore continua a dipanarsi in prospettiva di un acquisto indicato come residuale, in conseguenza della circostanza che non sono state date “precise indicazioni in merito alla necessità dell’uso dei D.P.I. per i dipendenti dei servizi pubblici essenziali diversi dalla Sanità”.  La comunità scientifica internazionale appariva, invece, tendenzialmente concorde sull’utilizzo dei sistemi di protezione delle vie respiratorie.

La nota richiama la procedura dell’acquisto centralizzato diretto da parte della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie consentita dalla  Direttiva eccezionale del Capo Dipartimento del 25 marzo 2020, e comunque,  invita i vertici degli uffici “a proseguire nell’attività di ricerca di ogni possibile canale di approvvigionamento dei D.P.I.”.

Prudenzialmente non si ritiene che la procedura centralizzata possa garantire la soddisfazione completa e tempestiva del bisogno di DPI, ragion per la quale si invita anche al “laissez – faire”, fidando sulla nota capacità nazionale di ideare soluzioni originali in tempi celeri.

Il 17 aprile si interviene nuovamente con la nota prot 0064462.U del medesimo Dipartimento. Tale nota richiama quella del 2 aprile ribadendo che vi sono difficoltà di approvvigionamento per i D.P.I. nonostante gli uffici siano stati autorizzati all’acquisto.

La nuova nota invita a seguire la “procedura di svincolo diretto” rinviando al modulo da compilare da parte degli Uffici per sbloccare i D.P.I. provenienti dall’estero, interloquendo direttamente con l’Agenzia delle dogane. Il modulo contiene l’autocertificazione e deve essere compilato e siglato dal responsabile dell’ufficio giudiziario o da altro soggetto espressamente delegato (allegando copia del documento di identità) ed è idoneo a garantire la procedura di c.d. sdoganamento prevista dall’Ordinanza 6 del 28 marzo 2020 del Commissario Straordinario dott. Arcuri.

Sono state emanate dal Ministero (con il beneficio dell’errore di calcolo) almeno 8 circolari, una direttiva, 2 linee guida, 7 note, 2 provvedimenti, 1 delibera in generale in tema di COVID – 19.

Non so se tutti i magistrati abbiano  ricevuto almeno una mascherina, un paio di guanti e, soprattutto, se questa fornitura sia stata inserita in un circuito virtuoso che ne renda la distribuzione uniforme e comunque almeno sufficiente agli impegni di udienza e di ufficio (la concreta durata e la possibilità di riutilizzo di questi D.P.I. è comunque sostanzialmente breve).

3.  Riflessioni

E’ necessario riflettere sulla esaustività delle previsioni della normazione secondaria e di indirizzo del Ministero rispetto alle previsioni legislative vigenti.

La tutela della salute del lavoratore è un principio inderogabile, o meglio non negoziabile, né può ritenersi ragionevolmente conforme al principio dell’equanimità di trattamento che i settori pubblici diversi dalla Sanità non debbano ricevere una salvaguardia comunque stringente e crescente.

Certo, nel primo periodo dell’emergenza stringente e del disorientamento rispetto ad una situazione dall’impatto imprevedibile,  è indubitabile che la priorità doveva essere data ai medici che hanno pagato un prezzo altissimo, ma, nel momento in cui l’organizzazione è posta in condizioni di programmare, non è auspicabile né preferibile una prospettiva di ambito riduttivo in merito all’impiego dei D.P.I.

È chiaro che ove le condizioni dell’edilizia giudiziaria lo avessero consentito (basti pensare che numerosi edifici sono privi di adeguati e moderni sistemi di aerazione, e le aule di udienza spesso non sono fornite di finestre adeguate ai più moderni standards), e ove l’operatore dell’universo giustizia, non solo magistrato, fosse già stato dotato stabilmente di dispositivi idonei a prevenire il contagio, la riduzione degli spazi del contraddittorio processuale, la stanza virtuale, il rinvio dei procedimenti non avrebbero avuto ragion d’essere in maniera rilevante.

Il decreto legislativo 81/2008 caratterizza i D.P.I. come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 c. 1 D.L.vo 81/2008 e successive modifiche).

I D.P.I. vanno usati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure o procedimento di organizzazione del lavoro (art. 75 D.L.vo 81/2008 e successive modifiche).

Il Datore di lavoro è obbligato ad effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, e ad aggiornare la scelta quando intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione (art. 77 c. 1 medesimo decreto).

Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, la frequenza dell’esposizione a rischio, le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, le prestazioni del D.P.I. (art. 77 c. 2) e mantiene in efficienza i D.P.I. (art. 77 c. 4).

Il D.P.I. non è dunque qualcosa di statico, bensì deve essere costantemente oggetto di attenzione ed adeguamento da parte del datore di lavoro: in ambito giudiziario è evidente che la possibilità di infezione con un agente patogeno rende la situazione nuova e diversa rispetto alla valutazione dei rischi che veniva in precedenza ordinariamente effettuata.

Gli apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR) fanno parte dei D.P.I. di terza categoria, cioè necessari per proteggere il lavoratore dal rischio di morte.

Le maschere di protezione monouso FFP (abbreviazione di Filtering Facepiece) divise secondo la normativa EN 149 in tre categorie (che dipendono dell’efficienza nel filtraggio dell’aria) richiedono peraltro una formazione obbligatoria specifica in ordine alle modalità di uso.

La mascherina che dunque veniva utilizzata nell’ambito di processi produttivi industriali con rischio di pregiudizio per le vie respiratorie è divenuta con l’emergenza da COVID –  19 ed in base alle previsioni riconosciute dalla Comunità scientifica internazionale e dall’Istituto superiore di Sanità, uno strumento di tutela indispensabile, così come gli igienizzanti alcolici, per la salute del cittadino e del lavoratore.

La scelta e l’adeguatezza del D.P.I. grava sul datore di lavoro, così come l’aggiornamento del D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi): è evidente che nel caso del COVID 19 oltre alle indicazioni della sorveglianza sanitaria, vi sono gli aggiornamenti alla normativa vigente che impongono nei Palazzi di Giustizia l’innovazione e l’adeguamento dei D.V.R..

4.  La qualifica di datore di lavoro –

L’art. 1 comma 435 della Legge di Stabilità 2020 (legge 27 dicembre 2019 n.ro 160) ha modificato le disposizioni del D.L.vo  240/2006 mutando in modo almeno apparentemente incisivo i compiti del Dirigente amministrativo.

Al Dirigente amministrativo sono state attribuite tutte le funzioni in materia di gestione delle risorse materiali, ad esempio, a titolo esemplificativo, per l’acquisto di beni e servizi.

L’art. 6 comma 1 del D.L.vo 240/2006, come modificato, stabilisce che il Ministero della Giustizia “esercita con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall’amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi”

La novellata disposizione pone nuovamente il focus sui problemi ancora irrisolti dei rapporti tra il Capo dell’Ufficio ed il Dirigente amministrativo che, in questo particolare momento, potrebbero ancor più porsi in dialettica.

Non deve dimenticarsi che il DPR 133/2015 prevede che il Ministero “può delegare ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all’attuazione dei compiti di cui all’art. 4, comma 1”.

E’ evidente dunque che tale delega poteva non essere conferita, già prima della modifica normativa del 2019, con effettiva estromissione del Capo ufficio  – totale o parziale –  dalla gestione dei beni e delle risorse.

Il D.M. 12 febbraio 2020 all’art. 1 comma 1 lettere g) attribuisce al Capo dell’Ufficio la qualifica di datore di lavoro.

Il regolamento  ministeriale (decreto del Ministero della Giustizia 201 del 18 novembre 2014) ha inoltre adottato specifiche disposizioni per disciplinare l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’Amministrazione della giustizia “tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati ed alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali della strutture giudiziarie e penitenziarie”.

Le ricadute in tema di fornitura dei D.P.I. sono stringenti.

Il D.M. 12.02.2002 ed il regolamento D.M. 18.11.2014 prevedono che il datore di lavoro sia il Capo dell’Ufficio giudiziario.

La definizione di datore di lavoro è specificamente prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 81/2008 il quale, con riferimento alle amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 del D.L.vo 165/2001 (tra le quali rientrano gli uffici giudiziari che appartengono all’amministrazione del Ministero della Giustizia) lo individua nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

La novella legislativa del 2019 non conferisce al dirigente ammnistrativo poteri autonomi di decidere quali interventi svolgere, in quanto la competenza che gli è propria rimane quella di eseguire le decisioni e le attività deliberate dalla Conferenza permanente.

E’ auspicabile dunque che un regolamento o comunque un atto di normazione secondaria chiarisca a chi imputare la qualifica di datore di lavoro e, dunque, se al Capo dell’Ufficio, o al Dirigente amministrativo.

Un ulteriore aspetto di non poco rilievo  – tenuto conto dell’attuale necessità di fornire D.P.I. –  è quello di chiarire se il datore di lavoro possa decidere autonomamente gli interventi in tema di sicurezza, o se, al contrario, occorra una delibera preventiva della Conferenza permanente.

La questione si pone ancor più problematica ove gli interventi in tema di salubrità dei luoghi di lavoro rendano necessario una stanziamento di fondi e risorse specifico,  in quanto superiore alla somma soglia di € 5.000,00,  importo stabilito all’inizio dell’anno dal Ministero per ciascun intervento o opera: nella specie si dovrebbe chiarire se, fino allo stanziamento della somma stessa, la qualifica di datore di lavoro spetti o meno al Ministero della Giustizia.

5.  L’avvio della c.d. Fase 2

Con l’ulteriore Circolare del 2 maggio c.a. prot. 70896.U del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, viene posto un atto di indirizzo per l’avvio della cd Fase 2, al fine di predisporre quanto necessario per l’implementazione della attività che, in seguito all’emergenza, hanno subito un rallentamento.

La Circolare evidenzia come l’onere di “garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei magistrati, del personale amministrativo e dell’ampia platea di utenti del settore giustizia” sia compito degli uffici giudiziari.

La Circolare premette che “le indicazioni provenienti dal legislatore e dal Ministero della salute, nonché le esperienze prevenzionali acquisite, consentono di ritenere che la principale misura di prevenzione è costituita dal distanziamento sociale, associata alla corretta applicazione di semplici regole preventive quali l’igiene delle mani, tali da ridurre sensibilmente il rischio di infezione”

Per quanto concerne l’acquisto di disinfettanti vengono vincolate delle somme ad hoc previa segnalazione del fabbisogno alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.

Interessante è il punto di vista di tema di pareti in plexiglass e paratie parafiato:si ritiene che l’acquisto di tali dotazioni (complementi di arredo) sia adeguata e funzionale  alla gestione in sicurezza dei locali ove vi sia un contatto diretto con il pubblico (a titolo esemplificativo gli sportelli del casellario giudiziale) rispondendo ad esigenze generali di protezione ed igiene valevoli anche quando terminerà la dichiarata emergenza pandemica”

L’esemplificazione appare limitativa, in quanto lo spazio per antonomasia ove vi sono contatti diretti con il pubblico è proprio l’aula di udienza, e non solo l’ufficio che rilascia certificazioni: testimoni, consulenti, polizia giudiziaria, stenotipia oltre agli addetti ai lavori (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiale giudiziario) sono sicuramente una considerevole platea.

La prospettiva dell’acquisto eccezionale previa ricognizione da parte degli uffici Distrettuali ed inoltro alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie non appare un iter sufficientemente celere.

Con riferimento ai D.P.I. si precisa “gli uffici giudiziari sono stati altresì autorizzati ad acquistare un adeguato numero di D.P.I. a protezione delle vie respiratorie”: l’acquisto prudenziale inizialmente previsto è ora divenuto, in base al mutare della situazione, l’acquisto di un numero adeguato.

Preoccupa l’uso del termine adeguato, perché, forse, sarebbe stato meglio chiarire che, sino alla conclusione dell’emergenza, viene comunque garantito un flusso costante di D.P.I. al personale amministrativo ed ai magistrati. Il concetto di adeguatezza  appare- con riferimento a somme predeterminate di stanziamento  – non sufficientemente rassicurante, perché consente margini di discrezionalità non congrui rispetto ad una tutela che dovrebbe essere improntata al principio di massima precauzione.

Il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 ha precisato che le mascherine chirurgiche sono considerate D.P.I. ai sensi dell’art. 74 del D.Lvo 81/2008 ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Il Documento tecnico sulla possibilità di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars -cov -2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  – elaborato dall’INAIL –  prevede per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni  l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

La Circolare del 2 maggio prosegue precisando: “Ciononostante, la delicatezza del tema aveva spinto il Dipartimento ad autorizzare – con la citata circolare del 6 marzo 2020 – gli uffici giudiziari ad acquistare un congruo numero di dispositivi a protezione delle vie respiratorie”.

Il dato letterale della Circolare del 6 marzo è tuttavia non perfettamente in linea, in quanto ivi si è parlato solo dell’approvvigionamento di un numero limitato di D.P.I.

E’ interessante notare come la Circolare richiami l’attenzione sulla necessità che “la distribuzione delle mascherine chirurgiche al personale amministrativo e di magistratura in servizio dovrà essere accompagnata da adeguata informazione e formazione sulle caratteristiche (se monouso o riutilizzabili), sulle modalità di conservazione e di eventuale sanitizzazione, infine di smaltimento”.

Si prevede altresì che gli uffici giudiziari potranno acquistare direttamente guanti in lattice mono – uso.

Non è chiaro perché si ritenga che “l’acquisizione di occhiali e visiere protettive richiede particolare necessità ed esigenze eccezionali che dovranno essere rappresentate dagli uffici giudiziari, ovvero specifiche indicazioni provenienti dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie”: è notorio che gli occhi possono essere tra gli organi recettori del virus, per cui, almeno per i dipendenti addetti alla ricezione del pubblico, sarebbe necessario prevederne una fornitura stabile prevista come obbligatoria.

Impone una riflessione la previsione di cui al punto 6 della Circolare del 2 maggio in base alla quale “la pulizia degli ambienti di lavoro potrà essere assicurata nell’ambito dell’ordinaria fornitura del servizio di pulizia. I RUP e/o i DEC dei contratti di pulizia avranno cura di verificare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione di superfici ed ambienti, particolarmente per quanto concerne gli uffici aperti al ricevimento del pubblico”

Il rinvio ai contratti in essere in presenza di una situazione straordinaria convince limitatamente, così come, per le aree maggiormente a rischio, la previsione della sola possibilità di ricorrere alla pulizia straordinaria per la soglia di spesa inferiore ad €5.000,00: sarebbe forse stato opportuno prevedere una revisione generale dei contratti di pulizia in quanto non è certo la pulizia straordinaria una tantum, o la direttiva di verificare che vi sia un’accurata pulizia (questa verifica dovrebbe essere la norma, ma ragionevolmente la realtà si presenta diversa) a dare una garanzia di tranquillità.

Desta perplessità altresì l’attenzione prestata ai soli uffici aperti al ricevimento del pubblico: il pericolo di contagio sussiste in un Palazzo di Giustizia globalmente considerato, e, oltre al pubblico in senso stretto, anche l’utenza qualificata costituisce quotidianamente una fonte di potenziale ingresso del COVID – 19.

Non appare soddisfacente la considerazione espressa nella Circolare avuto riguardo ai dispositivi per il monitoraggio della temperatura corporea all’ingresso dei Palazzi di Giustizia ove si legge ”Non vi sono indicazioni in merito alla necessità dell’uso di tali dispositivi sull’intero territorio nazionale ai fini della prevenzione del contagio da COVID- 19, atteso che la fornitura di sistemi di misurazione della temperatura corporea non è considerata essenziale dalla decretazione di urgenza governativa sull’emergenza COVID – 19, né dalle ordinanze del Ministro della salute, né il ministero della Funzione Pubblica ha offerto indicazioni in merito.”

Milita in senso contrario il generale principio di valutazione della proporzionale adeguatezza in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo  n.81/2008: la  mancanza di una previsione nel senso di obbligo (anche volendola ritenere necessaria) o la mancanza in genere di una previsione, dovrebbe indurre a una valutazione discrezionale improntata alla massima prudenza, e dunque diretta a generalizzare la previsione dell’adozione di tale ulteriore cautela.

Allo stato la Circolare ritiene imprescindibile, ai fini dell’istituzionalizzazione della previsione in tema di misurazione della temperatura corporea, un obbligo normativo anche regionale, e comunque l’interlocuzione con le Autorità regionali preposte, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, la Protezione civile e i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La logica sottesa dell’adattamento troppo particolareggiato alle singole realtà dovrebbe essere nuovamente direzionato verso uno standard minimo uniforme di tutele, proprio al fine di evitare che i Palazzi di giustizia ubicati in territori non colpiti in modo rilevante, possano divenire a loro volta centri di situazioni allarmanti.

6.  Un’interpretazione costituzionalmente orientata –

Non è copiosa la giurisprudenza inerente i riflessi delle problematiche dell’igiene sulla pubblicità del dibattimento.

In un’occasione la Corte Costituzionale si è occupata incidenter tantum della questione degli effetti delle epidemie sulla giurisdizione ed in particolare nella sentenza n.ro 25 del 1965, datata  – ma comunque attuale nel principio che sottende –  in tema, sotto la vigenza dell’abrogato codice di procedura penale, del divieto di pubblicazione di atti inerenti un dibattimento tenuto a porte chiuse.

L’art. 164 n.ro 3 limitava la libertà di stampa in tutti i casi in cui il dibattimento fosse celebrato a porte chiuse, con un generico riferimento agli artt. 423 e 435 del Codice di procedura penale. Scriveva la Corte Costituzionale “Nel caso in cui il dibattimento si tenga a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose, il collegamento fra le due tutele non trova alcuna giustificazione e la norma impugnata si pone in contrasto con il precetto dell’art. 21 della Costituzione.”

L’art. 164 n.ro 3 dell’abrogato Codice di procedura penale veniva così dichiarato incostituzionale con riferimento all’art. 21 limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse per “ragioni di pubblica igiene”.

La previsione normativa è sostanzialmente confluita, nonostante ciò, nel disposto dell’art. 472 c.3 del vigente codice di procedura penale: “Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene….”.

Alla luce dell’indicato orientamento della Corte dovrebbe fornirsi quantomeno un’interpretazione costituzionalmente orientata, evitando contrazioni dello spazio del contraddittorio e, comunque, della partecipazione del pubblico: il tentativo deve, al contrario, essere quello di adeguare la sicurezza delle aule di giustizia in modo progressivo, costante e crescente.

L’eventuale decisione di procedere a porte chiuse determina inoltre , ove non vengano sentite le parti prima di adottare la decisione, “una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto ai sensi dell’art. 182, comma secondo c.p.p.” (Cassa 15927/2009 Sez.3).

La scelta richiede dunque, in concreto, un’ulteriore ed adeguata ponderazione.

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