CSM e part-time in magistratura

Il 3.7.2013 il CSM ha approvato una delibera in risposta  ad un quesito formulato da un magistrato che chiedeva in suo favore l’applicazione del c.d. part-time. La richiedente, madre di una figlia di pochi mesi, ha rappresentato, quale possibile soluzione, la sua esclusione dalle assegnazioni dei procedimenti monocratici in modo tale da tenere due udienze, anziché tre la settimana, ottenendo così un esonero dal carico di lavoro ordinario del 30%, senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività giudiziaria.

L’articolata decisione del CSM ha concluso nel senso di ritenere inapplicabile, allo stato delle norme, il regime richiesto, ma ha aperto il varco a possibili soluzioni legislative che riconoscano la possibilità di ridurre il carico di lavoro, in presenza di determinate condizioni soggettive, attraverso lo strumento del part-time verticale e cioè in quota fissa, attraverso la previsione di una prestazione professionale resa in alcuni giorni settimanali in percentuale fissa minore a quella normale (es.2
udienze su 4 a settimana), in una correlata opera di riparametrazione pro rata temporis di tutti i diritti connessi al rapporto di impiego (stipendio, ferie, ecc) .

La decisione assunta appare interessante perché esamina la natura e le caratteristiche del lavoro di magistrato, che non comporta un orario di lavoro predeterminato.

Le peculiarità del rapporto di lavoro del magistrato non hanno consentito peraltro di ritenere direttamente applicabili da parte del C.S.M. disposizioni e principi desumibili dalla normativa comunitaria pure richiamata nel quesito.

La delibera esamina poi il profilo degli esoneri: per la magistratura essi sono puntualmente disciplinati per fattispecie specifiche ricorrendo le quali il magistrato non presta – perchè, appunto, esonerato – parte o tutta la propria prestazione di lavoro giudiziario, cosa che non ricorre nel caso di rientro dalla maternità. Peraltro, la nota circolare del 1996 prevede che il magistrato che ritorna in servizio dopo dalla maternità sia messo in condizioni di organizzare il proprio ufficio con l’assegnazione di affari che comportano una minore presenza esterna, senza che questo si traduca in una riduzione quantitativa degli affari giudiziari. In altre parole, tale circolare consente al magistrato che riprende il servizio dopo il congedo per maternità di meglio lavorare per un dato periodo con l’assegnazione di affari che comportano minori impegni esterni e minore presenza in ufficio, in ragione della particolare situazione in cui il magistrato stesso si trova, ma esclude espressamente la possibile riduzione della quantità del lavoro, che deve invece rimanere pari a quello degli altri magistrati dell’ufficio.

Benchè l’esonero dall’attività giudiziaria sia previsto in plurime fattispecie con normazione secondaria ( non essendo obbligatoria la previsione della norma primaria: si veda, per esempio, la possibilità di esonero prevista quando si assolvono incarichi di autogoverno della magistratura), nel caso di specie non  è parsa possibile una proposta di modifica della circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari: ciò in quanto un punto fermo del ragionamento della disciplina sugli esoneri è che questi si concedono solo perchè il magistrato è chiamato a prestare altra e corrispondente attività giudiziaria, che l’esonero dunque compensa.

Diversamente ragionando, si porrebbe, peraltro, anche il problema della corresponsione di identica retribuzione a prestazioni non eguali e in casi non disciplinati da norme primarie.

Per tali motivi, dunque, si è ritenuto che le esigenze di tutela della persona, in correlazione con i doveri di assistenza familiare e di solidarietà sociale, meritevoli di protezione in forza del dettato costituzionale, potrebbero trovare nella flessibilità propria del part-time una forma specifica di garanzia. In questo senso il Consiglio ha lasciato aperta la riflessione alla prospettiva di una possibile riforma legislativa, pur con i necessari e delicati interventi di riassetto delle piante organiche e di rimodulazione della gestione delle risorse per soddisfare alcune rilevanti esigenze del magistrato, meritevoli di specifica protezione e senza pregiudizio per l’amministrazione della giustizia.

Il testo della citata delibera è consultabile qui